Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 21/12/2012 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Sistema informativo agricolo regionale |
Art. 2. Cartografia regionale |
Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi |
Art. 4. Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico |
Art. 5. Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico |
Art. 6. Interventi nel settore delle bonifiche |
Art. 7. Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 |
Art. 8. Digitalizzazione sale cinematografiche |
Art. 9. Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale |
Art. 10. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 |
Art. 11. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico |
Art. 12. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 14. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa |
Art. 15. Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello |
Art. 16. Fondo per la conservazione della natura |
Art. 17. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale |
Art. 18. Pianificazione ambientale |
Art. 19. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale |
Art. 20. Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del SSR |
Art. 21. Fondo regionale per la non autosufficienza |
Art. 22. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina |
Art. 23. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini |
Art. 24. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale |
Art. 25. Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali |
Art. 26. Attuazione degli interventi finanziati dal DUP |
Art. 27. Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna |
Art. 28. Compartecipazione delle Province al gettito della tassa automobilistica regionale |
Art. 29. Contributi straordinari per il territorio montano |
Art. 30. Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti |
Art. 31. Trasferimento all'esercizio 2013 delle autorizzazioni di spesa relative al 2012 finanziate con mezzi regionali |
Art. 32. Società Ferrovie Emilia-Romagna srl |
Art. 33. Concorso regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche |
Art. 34. Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012 |
Art. 35. Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1980 |
Art. 36. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 37. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 |
Art. 38. Modifiche all'art. 6 della l.r. 23 del 2007 |
Art. 39. Attuazione dei principi sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane |
Art. 40. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 |
Art. 41. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 42. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2011 |
Art. 43. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2011 |
Art. 44. Società costituite o partecipate dalla Regione |
Art. 45. Copertura finanziaria |
Art. 46. Entrata in vigore |
§ 6.2.119 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 19.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015
(B.U. 21 dicembre 2012, n. 289)
Art. 1. Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
Art. 2. Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla
a) |
Cap. 03854 |
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali ( |
Esercizio 2013: |
Euro |
380.000,00 [1]. |
b) |
Cap. 03861 |
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software ( |
Esercizio 2013: |
Euro |
80.000,00. |
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Capitolo 3850, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, sono ridotte di Euro 80.000,00.
Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2013, un contributo di Euro 57.600,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 4. Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 24 della
Art. 5. Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
1. Per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della
Art. 6. Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
a) |
Cap. 16352 |
"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), |
Esercizio 2013: |
Euro |
800.000,00. |
a bis) |
Cap. 16332 |
"Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), |
Esercizio 2013: |
Euro |
365.073,67 [3]. |
Art. 7. Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 [4]
1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della
2. Per le medesime finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14 del
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio 2013 una spesa di Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo 18371 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 - Interventi a sostegno delle aziende agricole.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla
5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 14 del
Art. 8. Digitalizzazione sale cinematografiche
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene il passaggio alla tecnologia digitale delle sale cinematografiche gestite da enti locali, fondazioni, associazioni e altri enti con finalità sociale, culturale, ricreativa e sportiva, non costituiti in forma di impresa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'esercizio 2013 per complessivi Euro 1.660.000,00 agli enti gestori delle sale cinematografiche [5].
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione ai beneficiari dei contributi di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.660.000,00 a valere sui capitoli 23016 e 23018 afferenti all'U.P.B. 1.3.2.2.7200 - Programma regionale attività produttive [6].
Art. 9. Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2013, contributi straordinari alle imprese fino a 1 milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali. E' prioritaria la concessione dei contributi con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte avviati in attuazione dell'articolo 8 della
4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a Euro 8.100.000,00.
Art. 10. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2013 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali, U.P.B. 1.3.2.2.7264 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 [7].
Art. 11. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 25572 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche [9].
Art. 12. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) |
Cap. 25558 |
"Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), |
Esercizio 2014: |
Euro |
7.400.000,00; |
b) |
Cap. 25564 |
"Contributi alle unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, |
Esercizio 2014 |
Euro |
2.152.000,00; |
c) |
Cap. 25664 |
"Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e 13 comma 5, |
Esercizio 2014 |
Euro |
2.600.000,00. |
Art. 13. Modifiche alla
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 14. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 2.150.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione [10].
Art. 15. Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2013 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.
Art. 16. Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
Art. 17. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del
Art. 18. Pianificazione ambientale [11]
1. Per l'attuazione dei piani regionali sulle principali matrici ambientali, ai sensi degli articoli 114, 121 e 126 della
Art. 19. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2013, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al Servizio sanitario regionale (SSR) per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e a garanzia del pareggio di bilancio 2012 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli 51640 e 51638, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario. Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00, a valere sul Capitolo 51642, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 [12].
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E' altresì autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio finanziario 2013, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di cui al comma 1, appartenenti alla medesima unità previsionale di base.
Art. 20. Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del SSR
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del SSR, ai sensi dell'articolo 2 del
a) |
Cap. 51612 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, |
|
Euro |
4.400.000,00 |
b) |
Cap. 51614 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, |
|
Euro |
25.600.000,00 |
c) |
Cap. 51616 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, |
|
Euro |
17.500.000,00 |
d) |
Cap. 52302 |
"Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, |
|
Euro |
1.800.000,00. |
1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 472.316,61, costituendo per l'esercizio 2012 economia di spesa a valere sui capitoli 51721, 51771, 51773, 51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione e viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2013, sui capitoli della medesima U.P.B., in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:
a) |
Cap. 51771 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali, per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del |
|
|
Euro 176.972,65; |
b) |
Cap. 51776 |
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del |
|
|
Euro 295.343,96 [13]. |
1 ter. Per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali, è altresì autorizzata l'iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria come segue:
a) |
Cap. 51799 |
"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del |
|
|
Euro 577.367,78 [14]. |
Art. 21. Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della
Art. 22. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della
Art. 23. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 24. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della
Art. 25. Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attivazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013).
2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Per il finanziamento degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo 86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della
4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta Regionale, a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della
Art. 26. Attuazione degli interventi finanziati dal DUP
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel DUP, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi, la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2013, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2013, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della
Art. 27. Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della
3. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2013, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della
Art. 28. Compartecipazione delle Province al gettito della tassa automobilistica regionale
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera s), della
2. La Giunta regionale, in conformità e secondo le disposizioni recate dall'articolo 19 del
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio finanziario 2013, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa volte all'azzeramento o alla riduzione dei capitoli e relative unità previsionali di base riferiti ai trasferimenti soppressi e all'istituzione dei capitoli e delle unità previsionali di base per il finanziamento della compartecipazione di cui al comma 1.
Art. 29. Contributi straordinari per il territorio montano
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la cura del territorio montano e in particolare l'adeguata manutenzione ordinaria della rete stradale d'interesse comunale ubicata nelle zone montane come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. A tal fine è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 3441 "Contributi straordinari per il territorio montano", afferente all'unità previsionale di base 1.2.2.2.2630 - Territorio montano.
Art. 30. Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli, nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
14070 |
1.3.1.3.6200 |
- 173.393,01 |
2) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
- 2.800.000,00 |
3) |
35310 |
1.4.2.3.14000 |
- 512.993,30 |
4) |
37336 |
1.4.2.3.14200 |
- 3.530.893,99 |
Art. 31. Trasferimento all'esercizio 2013 delle autorizzazioni di spesa relative al 2012 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2013 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2012:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
2698 |
1.2.3.3.4420 |
1.252,61 |
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
202.500,00 |
3) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
339,07 |
4) |
2722 |
1.2.3.3.4420 |
10.000,00 |
5) |
2775 |
1.2.3.3.4420 |
1.195.536,68 |
6) |
2800 |
1.2.3.3.4422 |
237.628,00 |
7) |
3453 |
1.2.2.3.3100 |
91.000,00 |
8) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
3.950.208,98 |
9) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
20.000,00 |
10) |
3861 |
1.2.3.3.4440 |
57.697,50 |
11) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
63.332,24 |
12) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
484,40 |
13) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
357,31 |
14) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
33.580,42 |
15) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
24.426.337,40 |
16) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
250.000,00 |
17) |
14427 |
1.3.1.3.6212 |
11.018,30 |
18) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
1.173.325,46 |
19) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
1.659.844,62 |
20) |
21088 |
1.3.2.3.8000 |
3.115.893,38 |
21) |
22210 |
1.3.2.3.8260 |
2.512.534,95 |
22) |
22258 |
1.3.2.3.8270 |
7.229.426,58 |
23) |
23028 |
1.3.2.3.8300 |
16.630.960,60 |
24) |
23752 |
1.3.2.3.8368 |
6.757.659,00 |
25) |
23754 |
1.3.2.3.8368 |
3.300.000,00 |
26) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
1.813.673,49 |
27) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
696.442,13 |
28) |
30638 |
1.4.1.3.12630 |
200.000,00 |
29) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
2.004.666,22 |
30) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
208.084,66 |
31) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
17.389.839,88 |
32) |
31116 |
1.4.1.3.12650 |
2.340.269,06 |
33) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
300.000,00 |
34) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
969.177,31 |
35) |
32097 |
1.4.1.3.12735 |
6.216.334,55 |
36) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
185.211,66 |
37) |
35310 |
1.4.2.3.14000 |
440.000,00 |
38) |
36186 |
1.4.2.3.14062 |
841,00 |
39) |
36188 |
1.4.2.3.14062 |
112.232,05 |
40) |
37150 |
1.4.2.3.14150 |
43.456,88 |
41) |
37250 |
1.4.2.3.14170 |
139.530,00 |
42) |
37332 |
1.4.2.3.14220 |
1.695.844,16 |
43) |
37344 |
1.4.2.3.14220 |
800.000,00 |
44) |
37374 |
1.4.2.3.14220 |
5.909.835,33 |
45) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
282.525,00 |
46) |
37385 |
1.4.2.3.14223 |
2.370.428,76 |
47) |
37404 |
1.4.2.3.14223 |
299.250,00 |
48) |
37427 |
1.4.2.3.14223 |
250.000,00 |
49) |
37431 |
1.4.2.3.14223 |
800.000,00 |
50) |
37436 |
1.4.2.3.14223 |
594.183,11 |
51) |
38027 |
1.4.2.3.14310 |
4.506.839,24 |
52) |
38030 |
1.4.2.3.14300 |
538.830,32 |
53) |
38090 |
1.4.2.3.14305 |
1.641.927,58 |
54) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
962.700,09 |
55) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
3.997.880,85 |
56) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
993.323,29 |
57) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
679.127,93 |
58) |
41360 |
1.4.3.3.15800 |
2.343.199,25 |
59) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
272.000,00 |
60) |
41900 |
1.4.3.3.15820 |
51.402,56 |
61) |
41997 |
1.4.3.3.15820 |
946.921,96 |
62) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
632.715,97 |
63) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
299.637,79 |
64) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
11.835.135,80 |
65) |
43282 |
1.4.3.3.16010 |
9,65 |
66) |
43654 |
1.4.3.3.16508 |
7.248,89 |
67) |
45123 |
1.4.3.3.16420 |
242.620,42 |
68) |
45125 |
1.4.3.3.16420 |
300.433,93 |
69) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
2.199.888,47 |
70) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
1.563.727,00 |
71) |
45186 |
1.4.3.3.16200 |
4.160.000,00 |
72) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
6.428,04 |
73) |
46115 |
1.4.3.3.16600 |
1.000.000,00 |
74) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
250.150,38 |
75) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
1.009.034,28 |
76) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
861.078,79 |
77) |
57198 |
1.5.2.3.21000 |
175.000,00 |
78) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
10.649.453,82 |
79) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
1.191.252,21 |
80) |
65721 |
1.5.1.3.19050 |
1.134.573,96 |
81) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
69.935.649,36 |
82) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
2.453.699,54 |
83) |
70545 |
1.6.5.3.27500 |
513,64 |
84) |
70678 |
1.6.5.3.27500 |
2.542.983,20 |
85) |
70715 |
1.6.5.3.27520 |
1.191.440,00 |
86) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
5.748.748,98 |
87) |
71566 |
1.6.5.3.27537 |
1.174.263,40 |
88) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
2.069.309,80 |
89) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
1.548.843,78 |
90) |
73135 |
1.6.3.3.24510 |
376,41 |
91) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
1.519.343,88 |
92) |
78410 |
1.4.2.3.14384 |
7.468,92 |
93) |
78458 |
1.4.2.3.14384 |
67.602,22 |
94) |
78464 |
1.4.2.3.14384 |
204.320,44 |
95) |
78476 |
1.4.2.3.14384 |
31.931,16 |
96) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
3.194.536,58 |
97) |
78707 |
1.6.6.3.28500 |
1.150.000,00 [16]. |
Art. 32. Società Ferrovie Emilia-Romagna srl
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale in natura della Società Ferrovie Emilia-Romagna srl con sede in Bologna, della quale è già socio ai sensi della
Art. 33. Concorso regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche
1. Ai fini della partecipazione al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del
2. Per la disciplina relativa alla commissione esaminatrice regionale di cui all'articolo 11, comma 4, del
a) ai componenti della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso forfettario lordo di Euro 2.000,00 nonché un rimborso forfettario per spese di viaggio, vitto e alloggio pari a Euro 500,00;
b) ai compensi spettanti al presidente e al segretario si applicano le disposizioni previste all'articolo 20, comma 4, della
c) qualora un componente o il segretario della commissione esaminatrice sia dipendente regionale, il rimborso e il compenso previsti alle lettere a) e b) sono riconosciuti solo nel caso di opzione per lo svolgimento dell'incarico al di fuori dell'orario di lavoro;
d) per le cause di incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice e del segretario si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 15, comma 1, della
Art. 34. Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012 [17]
1. A fini di condivisione solidaristica sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area interessata dal sisma, è costituito, presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'articolo 4 della
2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata di sei anni a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.
3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di quindici milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.
Art. 35. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della
2. Le modifiche di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla programmazione regionale relativa all'annualità 2010.
Art. 36. Modifiche alla
1. L'articolo 32 della
"Art. 32
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. La Regione costituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che svolge le funzioni di cui all'articolo 57 del
2. Il Comitato è composto, secondo quanto previsto da atto della Giunta regionale, adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il presidente del Comitato è scelto tra i rappresentanti dell'amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 4, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
4. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze ed esperienza nelle materie di competenza del Comitato, rilevabili attraverso il percorso professionale, maturate anche a seguito di partecipazione in organismi analoghi, oltre ad adeguate attitudini.
5. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, detta le linee guida concernenti le modalità di funzionamento dei Comitati unici di cui al comma 1.
6. Il funzionamento del Comitato unico di cui al comma 1, primo periodo, è senza oneri aggiuntivi per la Regione.".
Art. 37. Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 48 della
"4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà o in diritto di usufrutto o in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.".
Art. 38. Modifiche all'art. 6 della
1. La rubrica dell'articolo 6 della
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della
3. All'articolo 6 della
"1 bis. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone per le attività di relatore e redattore in relazione alle funzioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a), b), c), d), e) dello Statuto, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.".
Art. 39. Attuazione dei principi sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane
1. I principi definiti dall'articolo 5, comma 9, del
a) l'articolo 16, il quale introduce nella
b) l'articolo 48, il quale introduce nell'allegato della
c) gli articoli da 1 a 9, che modificano la
2. Nella elaborazione e nella variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, i Comuni assicurano l'applicazione degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premialità per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, previsti dall'articolo 7 ter della
Art. 40. Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
"2 bis. Le imprese assolvono agli adempimenti di cui alla presente legge mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del
2. Per l'anno 2013 il termine di cui all'articolo 2, comma 2 della
Art. 41. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 30 della
2. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 32 della
"a) sostenute con imputazione a carico di fondi statali o comunitari, anche concessi a titolo di cofinanziamento, per la parte cofinanziata;".
Art. 42. Modifiche alla
1. Al termine del comma 7 dell'articolo 4 della
2. Al comma 5 dell'articolo 21 della
3. Al comma 6 dell'articolo 21 della
4. Al termine del comma 8 dell'articolo 21 della
5. Al comma 4 dell'articolo 24 della
Art. 43. Modifiche alla
1. Al comma 6 dell'articolo 15 della
2. Al comma 6 dell'articolo 40 della
Art. 44. Società costituite o partecipate dalla Regione
1. Le società costituite o partecipate dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto svolgono interesse generale dei cittadini.
2. Ai fini dell'attuazione del combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, del
Art. 45. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 46. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
(Omissis)
[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[5] Comma così modificato dall'art. 7 della
[6] Comma così modificato dall'art. 7 della
[7] Comma così modificato dall'art. 8 della
[8] Comma così modificato dall'art. 9 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[10] Comma così modificato dall'art. 10 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[12] Comma così modificato dall'art. 14 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 15 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 15 della
[15] Comma così modificato dall'art. 16 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[17] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 3 della