Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 01/08/2002 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale. |
Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale. |
Art. 3. Fondo regionale per la montagna. |
Art. 4. Cartografia regionale. |
Art. 5. Contributo straordinario alla “Enoteca regionale Emilia-Romagna” |
Art. 6. Interventi nel settore delle bonifiche. |
Art. 7. Agriturismo. |
Art. 8. Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale. |
Art. 9. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa. |
Art. 10. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici. |
Art. 11. Adesione della Regione Emilia-Romagna al programma “Tetti fotovoltaici” — sottoprogramma di competenza nazionale. |
Art. 12. Parchi regionali e riserve naturali. |
Art. 13. Porti regionali e comunali. |
Art. 14. Protezione civile — Interventi di emergenza. |
Art. 15. Interventi volti al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale. |
Art. 16. Estinzione delle operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale — Mezzi regionali. |
Art. 17. Fondo socio-assistenziale regionale. |
Art. 18. Edilizia residenziale universitaria. |
Art. 19. Strutture formativo-professionali. |
Art. 20. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”. |
Art. 21. Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) |
Art. 22. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale. |
Art. 23. Iniziative regionali a favore dei giovani. |
Art. 24. Integrazione regionale ai finanziamenti recati dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. |
Art. 25. Trasferimento all'esercizio 2002 delle autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 26. Economie su mutui Cassa depositi e prestiti. |
Art. 27. Modifiche alla L.R. 26 novembre 2001, n. 43. |
Art. 28. Modifiche alla L.R. 19 aprile 1995, n. 45. |
Art. 29. Contributo straordinario alla “Fondazione Villa Ghigi”. |
Art. 30. Modifiche all'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2. |
Art. 31. Modifiche all'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15. |
Art. 32. Copertura finanziaria. |
Art. 33. Entrata in vigore. |
§ 6.2.63 - L.R. 1 agosto 2002, n. 18.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della l.r. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. primo provvedimento generale di variazione.
(B.U. 1 agosto 2002, n. 110).
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti l'automazione e la manutenzione dei servizi regionali, secondo le finalità indicate nella
a) Cap. 03905 “Spese per l'automazione dei servizi regionali (
Esercizio 2002: + EURO 213.209,45
b) Cap. 03911 “Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati (
Esercizio 2002: - EURO 213.209,45
Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 26 luglio 1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale e dei sistemi informativi geografici (
Esercizio 2002: EURO 131.457,22
b) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
Esercizio 2002: + EURO 10.141.548,65
c) Cap. 03917 “Contributi agli Enti locali ed altri enti e organismi interessati per l'impianto di un sistema informativo (art. 17,
Esercizio 2002: - EURO 3.427.608,95
Art. 3. Fondo regionale per la montagna.
1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell'art. 47 della
Art. 4. Cartografia regionale.
1. Per le finalità di cui alla
a) Capitolo 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
Esercizio 2002: + EURO 198.968,00
b) Capitolo 03852 “Contributi agli Enti locali ed altri Enti per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
Esercizio 2002: - EURO 125.000,00
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 03850 sono ridotte di EURO 131.457,22.
Art. 5. Contributo straordinario alla “Enoteca regionale Emilia-Romagna”
1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della
2. Il direttore generale competente in materia di agricoltura dispone la concessione e la liquidazione del suddetto contributo straordinario al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'art. 2 della
Art. 6. Interventi nel settore delle bonifiche.
1. Per opere ed interventi nei settori dell'irrigazione e della bonifica è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 — Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul Capitolo 16400 “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3,
Esercizio 2002: EURO 441.274,00
Art. 7. Agriturismo.
1. Per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo, a norma di quanto disposto dall'art. 18 della
Esercizio 2002: EURO 1.400.000,00
Art. 8. Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla
Art. 9. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
Art. 10. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
1. Per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico e culturale degli insediamenti storici ai sensi della
a) Capitolo 30885 “Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5,
Esercizio 2002: + EURO 1.550.000,00
Esercizio 2003: - EURO 3.099.000,00
b) Capitolo 30890 “Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6,
Esercizio 2002: + EURO 516.456,90
Esercizio 2003: - EURO 3.099.000,00
Art. 11. Adesione della Regione Emilia-Romagna al programma “Tetti fotovoltaici” — sottoprogramma di competenza nazionale.
1. Per la realizzazione del programma “Tetti fotovoltaici” al fine di diffondere la tecnologia fotovoltaica per applicazioni nell'edilizia, ai sensi del decreto direttoriale 16 marzo 2001/SIAR, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, la Regione è autorizzata a cofinanziare il costo degli interventi nella misura del 50 per cento, pari ad EURO 666.536,69, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 32121 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12820 — Contenimento consumi energetici nell'edilizia.
Art. 12. Parchi regionali e riserve naturali.
1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali ai sensi dell'art. 35, commi 2 e 4 della
Art. 13. Porti regionali e comunali.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Capitolo 41250 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c),
Esercizio 2002: - EURO 165.786,04
b) Capitolo 41360 “Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a),
Esercizio 2002: + EURO 792.989,79
c) Capitolo 41550 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b)
Esercizio 2002: - EURO 309.874,14
d) Capitolo 41570 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f),
Esercizio 2002: EURO 43.898,84
Art. 14. Protezione civile — Interventi di emergenza.
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 15. Interventi volti al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di EURO 756.233,96. Costituendo, per l'esercizio 2001 economie di spesa, a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito dei compiti relativi a progetti di attuazione del piano sanitario regionale 1999-2001, con particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento delle cure primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di promozione della salute, nonché alla realizzazione di progetti speciali quali: le demenze senili, le dipendenze patologiche, la “salute donna”, le cure palliative, le medicine non convenzionali e l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti integrate. Il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2002, come segue:
a) Cap. 51720 “Quota del fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale. (art. 2,
b) Cap. 51721 “Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale (art. 2,
Art. 16. Estinzione delle operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale — Mezzi regionali.
1. Al fine di estinguere le operazioni di factoring promosse dal Sistema sanitario regionale, nei termini e con le modalità previste dalle apposite convenzioni stipulate, è autorizzata la spesa di EURO 20.658.275,96, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51940 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 — Oneri ed interessi inerenti ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.
2. L'art. 51 della
Art. 17. Fondo socio-assistenziale regionale.
1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma dell'art. 42 della
Art. 18. Edilizia residenziale universitaria.
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della
Esercizio 2002: - EURO 4.234.946,58
Esercizio 2003: + EURO 4.234.946,58
Art. 19. Strutture formativo-professionali.
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate all'attività di formazione professionale, nonché per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell'art. 28 della
Art. 20. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”.
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse volte a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Esercizio 2002: + EURO 1.133.624,00.
Art. 21. Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della
Art. 22. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.
1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della
a) Capitolo 70716 “Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi — celebrazioni G. Verdi anno 2001 (art. 1, comma 1, lett. b), art. 2, art. 3, comma 2,
b) Capitolo 70718 “Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi — progetti speciali (art. 1, comma 2, art. 2, art. 3, comma 3,
Esercizio 2002: - EURO 2.304.663,00
Esercizio 2003: + EURO 2.582.000,00
Art. 23. Iniziative regionali a favore dei giovani.
1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) della
Art. 24. Integrazione regionale ai finanziamenti recati dall'art. 20 della
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare con mezzi propri di bilancio i finanziamenti per la prosecuzione del programma regionale per gli investimenti straordinari in sanità , ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dello stato di attuazione del programma e in funzione dell'approvazione dei progetti in esso previsti, è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al cap. 86500 “Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento”, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 “Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione” e con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della
Art. 25. Trasferimento all'esercizio 2002 delle autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi regionali.
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 52 della
Progr. |
Capitolo |
U.P.B. |
Importo |
1) |
Cap. 2708 |
1.2.3.3.4420 |
+ Euro 27.015,92 |
2) |
Cap. 3850 |
1.2.3.3.4440 |
+ Euro 59.909,01 |
3) |
Cap. 3905 |
1.2.1.3.1500 |
+ Euro 412.812,93 |
4) |
Cap. 3910 |
1.2.1.3.1510 |
+ Euro 267.757,50 |
5) |
Cap. 3917 |
1.2.1.3.1510 |
+ Euro 65.172,95 |
6) |
Cap. 3925 |
1.2.1.3.1520 |
- Euro 11.959,75 |
7) |
Cap. 4348 |
1.2.1.3.1600 |
+ Euro 11.878.508,68 |
8) |
Cap. 10645 |
1.3.1.3.6020 |
- Euro 7.839,64 |
9) |
Cap. 16332 |
1.3.1.3.6300 |
- Euro 2.648.679,96 |
10) |
Cap. 16337 |
1.3.1.3.6300 |
- Euro 211.502,40 |
11) |
Cap. 16400 |
1.3.1.3.6300 |
- Euro 857.531,35 |
12) |
Cap. 18232 |
1.3.1.3.6370 |
- Euro 9.457,88 |
13) |
Cap. 18877 |
1.3.1.3.6430 |
+ Euro 53.123,90 |
14) |
Cap. 21078 |
1.3.2.3.8000 |
- Euro 1.618.731,59 |
15) |
Cap. 21222 |
1.3.2.3.8230 |
+ Euro 258.228,45 |
16) |
Cap. 22202 |
1.3.2.3.8270 |
+ Euro 180.136,72 |
17) |
Cap. 22210 |
1.3.2.3.8260 |
- Euro 593.925,44 |
18) |
Cap. 22255 |
1.3.2.3.8270 |
+ Euro 2,54 |
19) |
Cap. 22274 |
1.3.2.3.8270 |
+ Euro 361.519,83 |
20) |
Cap. 22800 |
1.3.2.3.8300 |
+ Euro 1.171.646,53 |
21) |
Cap. 22805 |
1.3.2.3.8300 |
+ Euro 1.950.680,97 |
22) |
Cap. 22820 |
1.3.2.3.8300 |
- Euro 3.466.302,94 |
23) |
Cap. 22835 |
1.3.2.3.8300 |
+ Euro 2.659.753,03 |
24) |
Cap. 22880 |
1.3.2.3.8300 |
- Euro 398.801,56 |
25) |
Cap. 23031 |
1.3.2.3.8300 |
+ Euro 5.164.568,99 |
26) |
Cap. 23033 |
1.3.2.3.8300 |
- Euro 1.811.250,22 |
27) |
Cap. 25517 |
1.3.3.3.10010 |
+ Euro 235.550,13 |
28) |
Cap. 25520 |
1.3.3.3.10010 |
- Euro 290.451,34 |
29) |
Cap. 25525 |
1.3.3.3.10010 |
- Euro 450.438,47 |
30) |
Cap. 25528 |
1.3.3.3.10010 |
+ Euro 5.936.930,28 |
31) |
Cap. 25574 |
1.3.3.3.10100 |
+ Euro 516.456,90 |
32) |
Cap. 27000 |
1.3.4.3.11600 |
+ Euro 13.944,34 |
33) |
Cap. 27500 |
1.3.4.3.11600 |
+ Euro 1.598.487,30 |
34) |
Cap. 27710 |
1.3.4.3.11600 |
+ Euro 309.509,86 |
35) |
Cap. 27716 |
1.3.4.3.11600 |
- Euro 103.291,38 |
36) |
Cap. 27718 |
1.3.4.3.11600 |
+ Euro 320.036,34 |
37) |
Cap. 28000 |
1.3.4.3.11620 |
- Euro 309.874,14 |
38) |
Cap. 29300 |
1.3.3.3.10100 |
- Euro 3.088.475,90 |
39) |
Cap. 30880 |
1.4.1.3.12620 |
- Euro 6.197,47 |
40) |
Cap. 30885 |
1.4.1.3.12620 |
+ Euro 627.495,12 |
41) |
Cap. 30890 |
1.4.1.3.12620 |
- Euro 889.863,09 |
42) |
Cap. 31110 |
1.4.1.3.12650 |
- Euro 1.549.370,70 |
43) |
Cap. 32047 |
1.4.1.3.12800 |
- Euro 618.775,78 |
44) |
Cap. 32082 |
1.4.1.3.12741 |
- Euro 516.456,90 |
45) |
Cap. 32287 |
1.4.1.3.12780 |
- Euro 154.937,07 |
46) |
Cap. 35720 |
1.4.2.3.14000 |
- Euro 1.032.913,80 |
47) |
Cap. 37120 |
1.4.2.3.14130 |
+ Euro 314.005,79 |
48) |
Cap. 37150 |
1.4.2.3.14150 |
- Euro 488.824,39 |
49) |
Cap. 37332 |
1.4.2.3.14220 |
+ Euro 638.340,73 |
50) |
Cap. 37334 |
1.4.2.3.14200 |
- Euro 327.966,46 |
51) |
Cap. 37336 |
1.4.2.3.14200 |
- Euro 1.238.385,10 |
52) |
Cap. 37338 |
1.4.2.3.14210 |
+ Euro 31.151,64 |
53) |
Cap. 37374 |
1.4.2.3.14220 |
- Euro 154.937,06 |
54) |
Cap. 38059 |
1.4.2.3.14320 |
- Euro 3.523,33 |
55) |
Cap. 38095 |
1.4.2.3.14305 |
- Euro 85.370,32 |
56) |
Cap. 39050 |
1.4.2.3.14500 |
- Euro 501.570,22 |
57) |
Cap. 39051 |
1.4.2.3.14500 |
+ Euro 8.582,48 |
58) |
Cap. 39185 |
1.4.2.3.14500 |
- Euro 915.419,85 |
59) |
Cap. 39220 |
1.4.2.3.14500 |
- Euro 54.687,58 |
60) |
Cap. 41120 |
1.4.3.3.15800 |
- Euro 103.291,39 |
61) |
Cap. 41250 |
1.4.3.3.15800 |
- Euro 25.822,84 |
62) |
Cap. 41900 |
1.4.3.3.15820 |
- Euro 154.937,07 |
63) |
Cap. 41995 |
1.4.3.3.15820 |
- Euro 271.219,87 |
64) |
Cap. 43027 |
1.4.3.3.16000 |
+ Euro 104.113,57 |
65) |
Cap. 43221 |
1.4.3.3.16010 |
- Euro 342.591,67 |
66) |
Cap. 43260 |
1.4.3.3.16010 |
- Euro 2.768.157,33 |
67) |
Cap. 43270 |
1.4.3.3.16010 |
- Euro 1.380.160,87 |
68) |
Cap. 45172 |
1.4.3.3.16200 |
- Euro 1.412.671,19 |
69) |
Cap. 45175 |
1.4.3.3.16200 |
- Euro 1.549.370,70 |
70) |
Cap. 45180 |
1.4.3.3.16200 |
- Euro 5.970,89 |
71) |
Cap. 46125 |
1.4.3.3.16600 |
- Euro 149.131,30 |
72) |
Cap. 47100 |
1.4.4.3.17400 |
- Euro 26.079,01 |
73) |
Cap. 47105 |
1.4.4.3.17400 |
- Euro 291.644,64 |
74) |
Cap. 47114 |
1.4.4.3.17400 |
- Euro 1.116.837,51 |
75) |
Cap. 48050 |
1.4.4.3.17450 |
- Euro 3.079.757,42 |
76) |
Cap. 48060 |
1.4.4.3.17450 |
- Euro 8.326,28 |
77) |
Cap. 48245 |
1.4.4.3.17530 |
- Euro 210.189,14 |
78) |
Cap. 48257 |
1.4.4.3.17540 |
- Euro 92.962,24 |
79) |
Cap. 57200 |
1.5.2.3.21000 |
+ Euro 4.171.787,20 |
80) |
Cap. 57695 |
1.5.2.3.21020 |
+ Euro 22.121,84 |
81) |
Cap. 57697 |
1.5.2.3.21020 |
+ Euro 51.645,70 |
82) |
Cap. 57699 |
1.5.2.3.21020 |
+ Euro 41.316,54 |
83) |
Cap. 57703 |
1.5.2.3.21020 |
+ Euro 143.849,42 |
84) |
Cap. 65707 |
1.5.1.3.19050 |
- Euro 729.753,58 |
85) |
Cap. 65712 |
1.5.2.3.21080 |
- Euro 289.215,86 |
86) |
Cap. 68321 |
1.5.2.3.21060 |
+ Euro 1.807.599,15 |
87) |
Cap. 70655 |
1.6.5.3.27500 |
- Euro 52.988,48 |
88) |
Cap. 70678 |
1.6.5.3.27500 |
- Euro 3.648.395,92 |
89) |
Cap. 70716 |
1.6.5.3.27520 |
- Euro 774.685,35 |
90) |
Cap. 70718 |
1.6.5.3.27520 |
- Euro 51.645,69 |
91) |
Cap. 71606 |
1.6.5.3.27550 |
- Euro 232.405,60 |
92) |
Cap. 73060 |
1.6.2.3.23500 |
+ Euro 19.780,67 |
93) |
Cap. 78732 |
1.6.6.3.28500 |
- Euro 1.074.230,35 |
94) |
Cap. 78780 |
1.6.6.3.28500 |
- Euro 103.291,38 |
Art. 26. Economie su mutui Cassa depositi e prestiti.
1. La Regione, al fine di consentire agli Enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità anche in coerenza all'art. 49, comma 16, della
2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli Enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse, finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.
Art. 27. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'art. 43 della
(Omissis).
2. Fra il comma 3 e il comma 4 dell'art. 43 della
(Omissis).
Art. 28. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'art. 3 della
(Omissis).
2. Fra l'art. 16 e l'art. 17 della
(Omissis).
Art. 29. Contributo straordinario alla “Fondazione Villa Ghigi”.
1. Allo scopo di sostenere le azioni di educazione, documentazione e informazione ambientale e di promuovere l'attività di ricerca, studio e progettazione per la valorizzazione e fruizione degli aspetti naturali e storico paesaggistici del territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna concorre allo sviluppo delle attività della “Fondazione Villa Ghigi” per il triennio 2002-2004 mediante la concessione di un contributo straordinario annuale, quantificato nell'importo massimo di EURO 103.292,00, per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.
2. Il contributo straordinario annuale viene concesso dalla Giunta regionale in unica soluzione a presentazione del programma annuale delle attività della Fondazione, corredato dell'apposito piano finanziario, relativo alle attività per le scuole e i cittadini della provincia di Bologna e alle attività , da concordare con la Regione, a supporto della promozione della rete regionale dell'educazione ambientale.
3. La Fondazione deve presentare alla Regione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo straordinario, una relazione concernente la realizzazione delle attività programmate.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un'apposita unità previsionale di base e di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B.1.7.2.2.29100 e al cap. 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti” alla voce 9 dell'elenco n. 2 allegato alla
5. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio di
competenza e di cassa, per l'esercizio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della
Art. 30. Modifiche all'art. 6 della
1. Dopo il primo comma dell'art. 6 della
(Omissis).
2. L'ultimo comma dell'art. 6 della
(Omissis).
Art. 31. Modifiche all'art. 7 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della
(Omissis).
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della
(Omissis).
3. Il comma 2 dell'art. 7 della
(Omissis).
4. Il comma 3 dell'art. 7 della
(Omissis).
Art. 32. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2002-2004 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.
Art. 33. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Allegato
(Omissis).