Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 provvedimenti generali di rifinanziamento |
Data: | 25/11/2016 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015 |
Art. 3. Disposizioni attuative della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 22 ter della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 6.3.9 - L.R. 25 novembre 2016, n. 21.
Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016
(B.U. 25 novembre 2016, n. 353)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge detta disposizioni urgenti al fine della definizione di procedimenti da avviare nell'esercizio finanziario 2016.
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della
1. La rubrica dell'articolo 3 della
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della
"1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con
3. Il comma 2 dell'articolo 3 della
"2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 della
Art. 3. Disposizioni attuative della
1. La Regione concorre alle spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40 della
2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa a seguito del processo di riordino istituzionale attuato ai sensi della
3. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell'allegato "Variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018".
Art. 4. Modifiche all'articolo 22 ter della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 ter della
"4 bis. Nei casi in cui l'assegnazione temporanea di risorse professionali regionali riguardi l'attuazione di progetti e attività di rilevante interesse culturale per il territorio, il limite temporale di cui ai commi precedenti può essere derogato, previa convenzione con gli Enti di destinazione del personale.".
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Variazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 – 2018 Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l’esercizio finanziario 2016
(Omissis)