Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 03/06/2019 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie ed enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2017 |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004 |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.1.60 - L.R. 3 giugno 2019, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
(B.U. 3 giugno 2019, n. 172)
Art. 1. Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie ed enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, la Regione, le Agenzie e gli enti regionali, nonché le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale.
2. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare le graduatorie di idonei dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Le medesime graduatorie possono altresì essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato nei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, del
Art. 2. Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
"2 bis. In attuazione dell'articolo 2-bis, comma 42, del
Art. 3. Modifiche alla
1. Al comma 8 quinquies dell'articolo 19 della
Art. 4. Modifiche alla
1. Dopo il comma 12 bis dell'articolo 9 della
"12 ter. Il personale di ruolo che viene assegnato alle strutture di cui al presente articolo, qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 12 bis, mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.".
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).