Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 20/12/2018 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 8. Disposizioni per il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro |
Art. 9. Attività sociali, culturali, ricreative |
Art. 10. Disposizioni transitorie |
Art. 11. Ulteriori disposizioni transitorie |
Art. 12. Abrogazioni |
§ 2.1.59 - L.R. 20 dicembre 2018, n. 21.
Disposizioni in materia di personale e organizzazione. modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)
(B.U. 20 dicembre 2018, n. 404)
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata, nei limiti della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale vigente, in:
a) direzioni generali e agenzie regionali;
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di cui al comma 1, determinano:
a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;
c) l'istituzione delle agenzie senza personalità giuridica e le ulteriori funzioni relative alle agenzie individuate nell'articolo 43 della
d) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;
e) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2, possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale e individuarne la denominazione e la competenza.
3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b), e delle Agenzie di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo sono conferiti a valere sui posti della dotazione organica dirigenziale della Regione.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della
2. Il comma 4 dell'articolo 9 della
"4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa, la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.".
3. Il comma 5 dell'articolo 9 della
"5. I gruppi assembleari e gli organi monocratici dell'Assemblea legislativa, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello dei commi 3 e 4, chiedono all'Assemblea legislativa l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della
"5 bis. Gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 4 e 5 non rientrano negli incarichi di cui all'articolo 5, comma 5, del
5. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 9 della
"b) eventuale maggior costo, a seguito di attribuzione dell'emolumento di cui al comma 10 al personale appartenente agli organici regionali in assegnazione;".
6. Al comma 10 dell'articolo 9 della
a) dopo le parole "sono sostituite da un unico emolumento" sono aggiunte le seguenti: ", parametrato anche alle attività effettivamente assegnate";
b) le parole "nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato" sono soppresse.
7. Al comma 11 dell'articolo 9 della
8. Il comma 12 bis dell'articolo 9 della
"12 bis. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, nonché il personale di ruolo assegnato alle strutture di cui al presente articolo, ai fini dell'incarico, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 28 della
1. Il comma 2 dell'articolo 28 della
"2. Nel caso di cui alla lettera d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, secondo le procedure e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 34 della
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 37 della
1. Il comma 5 dell'articolo 37 della
"5. Le funzioni dirigenziali possono essere delegate ai titolari di posizione organizzativa. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano le funzioni dirigenziali delegabili e i relativi atti di competenza dirigenziale adottabili dai titolari di posizione organizzativa, definendo i criteri e i limiti, anche economico-finanziari, di conferimento delle deleghe.".
Art. 6. Modifiche all'articolo 44 della
1. Il comma 1 dell'articolo 44 della
"1. I direttori generali e i direttori delle Agenzie regionali, ciascuno per il proprio settore, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.".
Art. 7. Modifiche all'articolo 49 della
1. All'articolo 49 della
a) la lettera b) del comma 3 è abrogata;
b) al comma 4 dopo le parole "anche per gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c)" sono inserite le seguenti: "e per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE)";
c) il comma 6 è sostituto dal seguente:
"6. Ai componenti e ai presidenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui ai commi 2 e 5 spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale nell'avviso pubblico per l'individuazione degli stessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.".
Art. 8. Disposizioni per il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro
1. Qualora venga modificato l'assetto giuridico e organizzativo dell'Agenzia regionale per il lavoro pregiudicando sostanzialmente la continuità occupazionale del personale interno, nonché l'appartenenza al novero degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 9. Attività sociali, culturali, ricreative
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse dalla Regione Emilia-Romagna a favore dei suoi dipendenti sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della
Art. 10. Disposizioni transitorie
1. L'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della
2. A decorrere dall'anno 2018, la quota di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui all'articolo 3, comma 4, della
3. Nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
Art. 11. Ulteriori disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b), e comma 12 bis della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 4, della
Art. 12. Abrogazioni
1. La
2. Le seguenti disposizioni della
a) il comma 5 dell'articolo 12;
b) il comma 2 dell'articolo 41;
c) il comma 3 bis dell'articolo 43;
d) i commi 2 e 3 dell'articolo 44.
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della
4. I commi 10 bis e 10 ter dell'articolo 43 della
5. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 21 della
6. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 20 ter della
7. All'articolo 20 della