§ 2.1.23 - Legge Regionale 28 ottobre 1987, n. 30.
Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/10/1987
Numero:30


Sommario
Art. 24.  Attività sociali, culturali, ricreative.


§ 2.1.23 - Legge Regionale 28 ottobre 1987, n. 30. [1]

Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

(B.U. n. 124 del 31-10-1987).

 

     Artt. 1. – 23. [2]

 

Art. 24. Attività sociali, culturali, ricreative.

     1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse dall'Ente Regione, devono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori.

     2. Per l'attuazione delle suddette attività la Regione può iscrivere in bilancio apposito stanziamento.

 

     Artt. 25. – 54. [3]


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21.

[2] Legge abrogata dall’art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 fatto salvo l’art. 24.

[3] Legge abrogata dall’art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 fatto salvo l’art. 24.