Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 28/10/1987 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 24. Attività sociali, culturali, ricreative. |
§ 2.1.23 - Legge Regionale 28 ottobre 1987, n. 30. [1]
Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.
(B.U. n. 124 del 31-10-1987).
Artt. 1. – 23. [2]
Art. 24. Attività sociali, culturali, ricreative.
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse dall'Ente Regione, devono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori.
2. Per l'attuazione delle suddette attività la Regione può iscrivere in bilancio apposito stanziamento.
Artt. 25. – 54. [3]
[1] Abrogata dall'art. 12 della
[2] Legge abrogata dall’art. 65 della
[3] Legge abrogata dall’art. 65 della