§ 2.1.12 - Legge Regionale 5 maggio 1980, n. 29. - Indennità premio di
servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi. Anticipazione al personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/05/1980
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  Ai collaboratori regionali che vengono collocati a riposo o ai loro eredi, aventi titolo all'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL e all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la [...]
Art. 5. 
Art. 6.  (omissis).
Art. 7. 


§ 2.1.12 - Legge Regionale 5 maggio 1980, n. 29. - Indennità premio di

servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi. Anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio.

(B.U. n. 68 del 6-5-1980).

 

Art. 1. [1] Al personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale gli stessi enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi prestati nell'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di fine servizio e che non siano stati riscattati;

     b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive, di cui è autorizzata l'istituzione a partire dall'esercizio finanziario 1980, le somme versate dagli enti a titolo di indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, al netto del prelevamento eventualmente disposto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, per oneri di riscatto ai fini dell'indennità-premio di servizio INADEL;

     c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto secondo l'art. 3 della Legge 8-3- 1968, n. 152, un'indennità premio di servizio per il periodo al quale si riferiscono le somme incamerate, pari a quella che sarebbe stata corrisposta dall'INADEL qualora fosse stata possibile la ricongiunzione dei servizi.

 

     Art. 2. [2] Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare all'applicazione a suo favore della normatiiva di cui all'art. 1 della presente legge e optare per la riscossione dell'indennità accreditata dall'ente di provenienza, la quale sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. Ai collaboratori regionali che vengono collocati a riposo o ai loro eredi, aventi titolo all'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL e all'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, la Regione corrisponde, in forma di anticipazione, un acconto pari all'80% del trattamento complessivamente spettante in base ai titoli sopra indicati.

     L'acconto viene corrisposto a domanda dell'interessato o dei suoi eredi, previo rilascio da parte dei beneficiari di una procura redatta nelle forme di legge per la riscossione, a titolo di reintegro, della somma anticipata presso gli istituti previdenziali INADEL ed ENPAS.

     (Omissis) [4].

     Le spese di rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei suoi eredi.

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. (omissis).

 

     Art. 7. [6]


[1] Le disposizioni contenute negli artt. 1, 2 e 3 della presente legge regionale restano in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nella legge regionale 14-12-1982, n. 58 (riportata al § 2.1.13), così come disposto all' art. 5 di detta legge regionale.

[2] Le disposizioni contenute negli artt. 1, 2 e 3 della presente legge regionale restano in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nella legge regionale 14-12-1982, n. 58 (riportata al § 2.1.13), così come disposto all' art. 5 di detta legge regionale.

[3] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

[4] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

[5] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

[6] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.