Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 31/03/2003 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione. |
Art. 2. Limite alle dotazioni organiche. |
Art. 3. Limite alla copertura di posti vacanti. |
Art. 4. Limiti alla copertura di posti vacanti nelle Aziende del Servizio sanitario regionale e nell'ARPA. |
Art. 5. Norme di salvaguardia. |
Art. 6. Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilità. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 2.1.40 - L.R. 31 marzo 2003, n. 4.
Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003.
(B.U. 31 marzo 2003, n. 45).
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge hanno validità fino al 31 dicembre 2003 e si applicano alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi Enti pubblici strumentali ed alle Aziende del Servizio sanitario regionale, al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica e all'ottimizzazione dell'utilizzo del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 2. Limite alle dotazioni organiche.
1. Le determinazioni delle dotazioni organiche della Giunta e del Consiglio regionale, previste dall'articolo 10 della
Art. 3. Limite alla copertura di posti vacanti.
1. La copertura dei posti vacanti nelle strutture ordinarie della Giunta e del Consiglio regionale può essere effettuata in riferimento ai fabbisogni di competenze professionali la copertura dei quali è stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonché ad ulteriori fabbisogni entro gli oneri corrispondenti alle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.
2. Le assegnazioni di personale alle strutture speciali della Giunta e del Consiglio regionale sono effettuate nei limiti dei relativi tetti di spesa previsti dall'articolo 9 della
3. Gli Enti ed Aziende regionali possono coprire i posti vacanti in riferimento ai fabbisogni di competenze professionali la copertura dei quali è stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonché ad ulteriori fabbisogni, entro il limite del tetto di spesa già assegnato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2002.
Art. 4. Limiti alla copertura di posti vacanti nelle Aziende del Servizio sanitario regionale e nell'ARPA.
1. Le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) procedono alle assunzioni del personale secondo piani di spesa annuali, formulati nei limiti degli oneri corrispondenti alle dotazioni organiche vigenti al 31 dicembre 2002 e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, con riferimento a:
a) piano annuale degli obiettivi;
b) situazione economico-finanziaria dell'Azienda;
c) programmazione strategica aziendale.
Art. 5. Norme di salvaguardia.
1. I limiti previsti agli articoli 2 e 3 si applicano fatte salve eventuali variazioni derivanti dalla contrattazione collettiva e dai trasferimenti di personale o di risorse compensative in attuazione di conferimenti di funzioni.
Art. 6. Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilità.
1. La Regione e gli Enti di cui all'articolo 1, in via preliminare all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale, verificano con modalità definite dalla Giunta regionale, la possibilità di dare copertura ai relativi posti oggetto della programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 3, del
2. Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli Enti di cui all'articolo 1 effettuano analoga verifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica relativamente al personale inserito nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, del
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, individuano i criteri e le modalità per la selezione delle eventuali disponibilità segnalate ed il termine, decorrente dall'avvio delle procedure di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni pubbliche per le posizioni per le quali non sia intervenuta la segnalazione di personale.
4. Per gli altri Enti di cui all'articolo 1, i criteri, le modalità ed il termine di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.