Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 29/11/2019 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 18 bis della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 2. Norme di prima applicazione |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 2.1.61 - L.R. 29 novembre 2019, n. 24.
Nuove misure organizzative per prevenire conflitti di interessi nel sistema delle amministrazioni regionali dell'Emilia-Romagna. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
(B.U. 29 novembre 2019, n. 393)
Art. 1. Inserimento dell’articolo 18 bis della
1. Dopo l’articolo 18 della
“Art. 18 bis. Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell’assegnazione del personale
1. Il presente articolo si applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE).
2. In sede di assegnazione del personale devono essere adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta. Tali misure sono applicabili purché l’assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti.
3. Il personale in servizio che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 2 è assegnato ad altra struttura organizzativa dello stesso ente o agenzia, purché in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. In tali casi possono essere attivate anche procedure di mobilità interna nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
4. Gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio interno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l’accertamento dell’insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse.”.
Art. 2. Norme di prima applicazione
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).