Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 29/10/2008 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Applicazione per l'anno 2008 della legge regionale n. 9 del 2007. Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010 |
Art. 3. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale |
Art. 4. Misure in materia di organizzazione del sistema sanitario e sociale della Regione Emilia-Romagna |
Art. 5. Inquadramento del personale addetto ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria |
Art. 6. Modifiche alle leggi regionali n. 43 del 2001 e n. 32 del 1997 |
Art. 7. Pubblicazione dei programmi di attività |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995 |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995 |
Art. 10. Modifica alla legge regionale n. 21 del 2001 |
Art. 11. Sostegno organizzativo al riordino territoriale |
Art. 12. Revisione della dotazione organica del personale regionale |
Art. 13. Provvedimenti per la realizzazione di un nido d'infanzia rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna e aperto al territorio |
Art. 14. Norma finanziaria |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 2.1.53 - L.R. 29 ottobre 2008, n. 17.
Misure straordinarie in materia di organizzazione
(B.U. 29 ottobre 2008, n. 182)
Capo I
Organizzazione della Regione
Art. 1. Finalità
1. La presente legge viene adottata allo scopo di accrescere l'efficienza e la qualità della organizzazione regionale, in particolare attraverso la revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorendo un processo di ricambio generazionale, una maggiore uniformità gestionale del personale, nonché la semplificazione della forma di direzione di enti strumentali, con conseguente riduzione della spesa regionale.
2. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di cui al comma 1, anche in termini di qualificazione e formazione del personale e per una maggiore uniformità dei reciproci sistemi professionali, al fine di rendere più agevole la mobilità del personale per la razionalizzazione degli organici delle amministrazioni pubbliche.
Art. 2. Applicazione per l'anno 2008 della
1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010, la Regione dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 90 a 95 della
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, disciplinano le procedure per l'attuazione del comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali".
Art. 3. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale
1. La Regione, ai fini del contenimento della spesa corrente e della riorganizzazione dell'amministrazione regionale attraverso processi di revisione e riqualificazione della dotazione organica, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la corresponsione di un incentivo.
2. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti, di cui al comma 1, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero maturino entro il 31 dicembre 2011, almeno cinque anni di servizio presso l'Amministrazione regionale e i suoi Enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali";
b) abbiano almeno cinquantasette anni di età ovvero li compiano entro il 31 dicembre 2011;
c) non abbiano maturato ovvero non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio l'anzianità massima contributiva di 40 anni;
d) non abbiano maturato ovvero non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di 65 anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio;
e) non abbiano già presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con deliberazione, determinano le modalità di attuazione della risoluzione consensuale, con riguardo, in particolare, all'ammontare dell'incentivo entro il limite di cui al comma 4, alla decorrenza della cessazione dal servizio, alle esigenze di servizio che possono comportare il rigetto della domanda di risoluzione, all'incompatibilità con successive prestazioni lavorative a favore della Regione.
4. La misura dell'incentivo non può essere superiore a 20 mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolata con riferimento al periodo compreso fra l'anzianità contributiva del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento dei quaranta anni di servizio utile al trattamento previdenziale di anzianità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche dagli enti dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali". Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale adottate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ai sensi del comma 3 sono adottate dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 4. Misure in materia di organizzazione del sistema sanitario e sociale della Regione Emilia-Romagna
1. La Giunta regionale, in relazione ad esigenze di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale e sulla base della programmazione annuale di cui all'articolo 6, comma 2 della
2. La programmazione annuale di cui al comma 1, tenuto conto dell'esigenza di garantire la piena erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individua gli Enti e le Aziende o le articolazioni aziendali interessate a processi di riorganizzazione il cui personale può avvalersi dell'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. In tale ambito possono essere altresì individuati i profili professionali interessati dall'applicazione dell'istituto, anche in relazione alla sussistenza di oggettive difficoltà di ricollocazione professionale e territoriale del personale.
3. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'attività dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente previsti dalla
4. Gli Enti e le Aziende di cui ai commi 1 e 3, che si avvalgono dell'istituto della risoluzione consensuale incentivata, attivano azioni finalizzate a conseguire, entro il 31 dicembre 2012, un obiettivo di risparmio e riqualificazione professionale del personale addetto ai servizi che verrà puntualmente definito nell'ambito della programmazione annuale di cui al comma 1.
Art. 5. Inquadramento del personale addetto ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
1. Le persone titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna disciplinato dal CCNL per operai addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria sono inquadrate nell'organico della Giunta regionale secondo la classificazione dell'ordinamento professionale di cui al CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali", a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 3.
2. La Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, approva la tabella di equiparazione tra i livelli professionali del CCNL per operai addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria e le categorie del comparto "Regioni e Autonomie locali".
3. Le persone individuate ai sensi del comma 1 sottoscrivono un contratto individuale di lavoro coerente con il nuovo inquadramento, con conseguente riconoscimento, dalla data di sottoscrizione, del trattamento giuridico, economico e previdenziale-assicurativo spettante al personale regionale.
4. Al personale inquadrato, in caso di successivo trasferimento ad altro ente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 4 e 5 della
Art. 6. Modifiche alle leggi regionali n. 43 del 2001 e n. 32 del 1997
1. L'articolo 9 della
"Art. 9. Personale delle strutture speciali
1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3 e 4, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.
3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.
4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa di cui agli articoli 4 e 7, lettera a), la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.
5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, provvedono direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della
6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:
a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali;
c) acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.
8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.
9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.
10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato.
11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, ove fissata in coincidenza con la cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, viene prorogata fino all'assegnazione del personale richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati."
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della
"2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 agosto 2008, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della
3. All'articolo 22 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Mobilità volontaria"
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano una direttiva per disciplinare criteri e modalità di attuazione della mobilità volontaria esterna dettando altresì disposizioni specifiche in ordine alla mobilità del personale tra la Regione e i suoi Enti dipendenti, previa intesa con i medesimi."
4. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, della
5. All'articolo 4 della
"c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione."
6. E' abrogato il primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della
Art. 7. Pubblicazione dei programmi di attività
1. A fini di trasparenza e di responsabilizzazione nei confronti di cittadini e utenti, la Regione pubblica sul proprio sito web i programmi di attività delle strutture regionali, con indicazione, in particolare, degli obiettivi, degli indicatori che consentono di verificarne l'effettivo raggiungimento, dei soggetti responsabili, del personale e delle altre risorse assegnate.
2. Alla pubblicazione di cui al comma 1 sono tenuti anche gli enti pubblici non economici dipendenti della Regione, appartenenti al comparto "Regioni e Autonomie locali", nonché l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).
Capo II
Enti strumentali
Art. 8. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
"f bis) svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
"1 bis. Negli atti di impegno di tale fondo sono esplicitati gli importi dedicati all'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis)."
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
"3 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere a titolo oneroso; i relativi introiti sono vincolati al finanziamento delle attività oggetto della convenzione stessa."
Art. 9. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
"2. Il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è assicurato dalla direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, sentita la direzione generale competente in materia di sanità, che provvede a predisporre gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA."
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 10. Modifica alla
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della
"2. Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo."
Capo III
Disposizioni finali
Art. 11. Sostegno organizzativo al riordino territoriale
1. Per favorire il processo di riordino territoriale e di razionalizzazione del sistema istituzionale locale, gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, nonché gli Enti pubblici costituenti Agenzie per la mobilità ai sensi dell'articolo 19 della
2. Gli atti di competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 12. Revisione della dotazione organica del personale regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare, ai sensi dell'articolo 10 della
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 della
3. La Regione può applicare, per il triennio 2008-2010, ai soggetti collocati nelle graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato, in posizioni comprese negli atti di programmazione dei fabbisogni, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6 della
4. I risparmi cumulativi conseguenti alla soppressione di posti nella dotazione organica complessiva dell'Ente devono superare, al 31 dicembre 2012, i costi cumulativi relativi agli incentivi erogati. A tal fine, la dotazione organica complessiva è ridotta a decorrere dalla prima data utile di un numero di posti corrispondente almeno al 30 per cento del costo dei posti complessivamente resisi vacanti, alla stessa data, per effetto della risoluzione consensuale. Al termine di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la Regione raffronta l'andamento complessivo degli importi erogati a titolo di incentivo e quello dei risparmi ottenuti per effetto delle soppressioni di dotazione organica, individuando l'eventuale necessità di ulteriori riduzioni della dotazione organica complessiva.
4 bis. In sede di verifica di cui al comma 4 non sono computati gli incrementi di dotazione organica autorizzati da specifiche disposizioni legislative [1].
Art. 13. Provvedimenti per la realizzazione di un nido d'infanzia rivolto ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna e aperto al territorio
1. Al fine di favorire una migliore conciliazione degli impegni di cura, di lavoro e di vita delle famiglie dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna, nonché dei dipendenti di altre aziende identificate nell'ambito dell'apposito accordo realizzato con il Comune di Bologna, la Regione è autorizzata a concedere al Comune di Bologna stesso un contributo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione di un nido d'infanzia aperto al territorio, in conformità dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla direttiva approvata dall'Assemblea legislativa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della
2. La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al presente articolo, nonché criteri, modalità e procedure organizzative e gestionali per la fruizione del servizio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento", voce n. 6, del bilancio regionale per l'esercizio 2008.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della
Art. 14. Norma finanziaria
1. Per far fronte all'onere derivante dall'inquadramento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della
Art. 15. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 5 e 6 si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la presente legge.
[1] Comma aggiunto dall'art. 50 della