Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 lavoro e formazione professionale |
Data: | 03/07/2001 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e disciplina applicabile. |
Art. 2. Promozione ed attivazione dei tirocini formativi e di orientamento. |
Art. 2 bis. Iniziative di alternanza studio-lavoro. |
Art. 3. Rimborsi e indennità. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 3.9.19 - Legge Regionale 3 luglio 2001, n. 19.
Attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna.
(B.U. n. 92 del 6 luglio 2001).
Art. 1. Finalità e disciplina applicabile.
1. La Regione Emilia-Romagna, quale datore di lavoro pubblico, realizza tirocini formativi e di orientamento presso le proprie strutture organizzative allo scopo di perseguire le seguenti finalità:
a) favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e conseguire una maggiore integrazione tra realtà occupazionali pubbliche e private;
b) creare opportunità di formazione e confronto con le realtà lavorative e consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro, agevolando le successive scelte professionali;
c) consentire la conoscenza dei servizi erogati dall'Amministrazione regionale, rendendo altresì fruibili le competenze sviluppate all'interno dell'Ente.
2. Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la disciplina contenuta nella
Art. 2. Promozione ed attivazione dei tirocini formativi e di orientamento.
1. I tirocini di cui alla presente legge vengono promossi, in forma singola o associata, dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e da uno o più degli organismi di cui all'art. 2 del DM Lavoro e Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 [1].
2. L'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, istituita ai sensi dell'art. 10 della
Art. 2 bis. Iniziative di alternanza studio-lavoro. [2]
1. La Regione Emilia-Romagna realizza iniziative di alternanza studio-lavoro presso le proprie strutture organizzative allo scopo di creare opportunità di incontro e scambio di conoscenze tra il sistema organizzativo dell'Ente Regione Emilia-Romagna, l'Università e il mondo della formazione in generale.
2. Le modalità di realizzazione e svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) attivazione sulla base di apposite convenzioni con università ed istituti universitari statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
b) previsione della durata dei rapporti con i destinatari delle iniziative ospitati presso le strutture regionali, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore complessivamente a 12 mesi rinnovabili una sola volta, da modulare in funzione delle specificità delle singole iniziative.
Art. 3. Rimborsi e indennità. [3]
1. Ai partecipanti ai tirocini ed alle iniziative di cui all'art. 2 bis può essere riconosciuto il rimborso spese, anche forfetario, in aggiunta ad eventuali indennità economiche non aventi in alcun modo natura retributiva, nella misura e secondo le modalità stabilite con la deliberazione di Giunta regionale prevista nel comma 2 dell'art. 1 e nel comma 2 dell'art. 2 bis.
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della
[1] Comma così modificato dall'art. 30 della
[2] Articolo inserito dall’art. 56 della
[3] Articolo così modificato dall’art. 56 della