§ 3.9.19 - Legge Regionale 3 luglio 2001, n. 19.
Attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 lavoro e formazione professionale
Data:03/07/2001
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità e disciplina applicabile.
Art. 2.  Promozione ed attivazione dei tirocini formativi e di orientamento.
Art. 2 bis.  Iniziative di alternanza studio-lavoro.
Art. 3.  Rimborsi e indennità.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 3.9.19 - Legge Regionale 3 luglio 2001, n. 19.

Attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna.

(B.U. n. 92 del 6 luglio 2001).

 

Art. 1. Finalità e disciplina applicabile.

     1. La Regione Emilia-Romagna, quale datore di lavoro pubblico, realizza tirocini formativi e di orientamento presso le proprie strutture organizzative allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

     a) favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e conseguire una maggiore integrazione tra realtà occupazionali pubbliche e private;

     b) creare opportunità di formazione e confronto con le realtà lavorative e consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro, agevolando le successive scelte professionali;

     c) consentire la conoscenza dei servizi erogati dall'Amministrazione regionale, rendendo altresì fruibili le competenze sviluppate all'interno dell'Ente.

     2. Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la disciplina contenuta nella Legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei relativi provvedimenti di attuazione. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le specifiche modalità di attivazione e svolgimento dei tirocini.

 

     Art. 2. Promozione ed attivazione dei tirocini formativi e di orientamento.

     1. I tirocini di cui alla presente legge vengono promossi, in forma singola o associata, dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e da uno o più degli organismi di cui all'art. 2 del DM Lavoro e Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 [1].

     2. L'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, istituita ai sensi dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, agisce quale struttura di supporto tecnico, al fine di realizzare l'indispensabile collegamento tra le disponibilità ricettive dell'Ente e le richieste di attivazione dei tirocini provenienti dai soggetti promotori di cui al comma 1.

 

     Art. 2 bis. Iniziative di alternanza studio-lavoro. [2]

     1. La Regione Emilia-Romagna realizza iniziative di alternanza studio-lavoro presso le proprie strutture organizzative allo scopo di creare opportunità di incontro e scambio di conoscenze tra il sistema organizzativo dell'Ente Regione Emilia-Romagna, l'Università e il mondo della formazione in generale.

     2. Le modalità di realizzazione e svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri generali:

     a) attivazione sulla base di apposite convenzioni con università ed istituti universitari statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

     b) previsione della durata dei rapporti con i destinatari delle iniziative ospitati presso le strutture regionali, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore complessivamente a 12 mesi rinnovabili una sola volta, da modulare in funzione delle specificità delle singole iniziative.

 

     Art. 3. Rimborsi e indennità. [3]

     1. Ai partecipanti ai tirocini ed alle iniziative di cui all'art. 2 bis può essere riconosciuto il rimborso spese, anche forfetario, in aggiunta ad eventuali indennità economiche non aventi in alcun modo natura retributiva, nella misura e secondo le modalità stabilite con la deliberazione di Giunta regionale prevista nel comma 2 dell'art. 1 e nel comma 2 dell'art. 2 bis.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.


[1] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 21 agosto 2001, n. 27.

[2] Articolo inserito dall’art. 56 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49.

[3] Articolo così modificato dall’art. 56 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49.