Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 06/06/2006 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001. |
§ 2.1.48 – L.R. 6 giugno 2006, n. 7.
Modifiche all’articolo 9 della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna).
(B.U. 6 giugno 2006, n. 76).
Art. 1. Modifiche all’articolo 9 della
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 9 della
«L’assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell’Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell’Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.».
2. Il comma 11 dell’articolo 9 della
«11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell’uno o dell’altro organico.».