§ 1.1.110 - L.R. 15 marzo 2011, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011).


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:15/03/2011
Numero:4


Sommario
Art. 1. 


§ 1.1.110 - L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011).

(B.U. 16 marzo 2011, n. 18)

 

Art. 1.

1. Le disposizioni dei commi da 2 a 19 costituiscono attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I commi da 2 a 5 si applicano agli organi non istituzionali [1].

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze della regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro trenta/00 a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società [2].

2 bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione o dagli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, ai componenti di organi amministrativi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania) [3].

2-ter. Per gli enti che non si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 è fatto divieto di ricevere contributi a carico del bilancio regionale [4].

3. Nei casi in cui la Giunta o il Consiglio regionale rilascino ad un dipendente appartenente ai rispettivi ruoli l’autorizzazione a partecipare all’amministrazione o a far parte di collegi sindacali in società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione o enti ai quali la Regione partecipi o comunque contribuisca, o che siano sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione di cui l’impiegato fa parte, l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente all’amministrazione autorizzante per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), gli enti e le società di cui al comma 2 della presente legge provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ivi compresi i collegi di revisori, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente a cinque e a tre componenti. Ai sensi della disposizione di cui al terzo periodo del comma 5, dell’articolo 6, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli enti e dalle società di cui al comma 2 sono nulli.

5. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dalla Regione, il compenso di cui all’articolo 2389, comma 1, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti e alle società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’amministrazione regionale non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di migliorare l’efficienza dei servizi dell’amministrazione regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte degli enti e delle società di cui al comma 2, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’assessore delegato. L'autorizzazione è rilasciata soltanto nei casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo per le medesime finalità.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti strumentali e le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria non possono effettuare spese per sponsorizzazioni [5].

9. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, i soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa derivante dall’attuazione dei commi 6, 7 e 8. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale [6].

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua sostenuta dall’amministrazione regionale per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette attività di formazione sono svolte prioritariamente tramite organismi di formazione statali, regionali o di enti territoriali. Agli atti e ai contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, terzo periodo, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’amministrazione regionale e gli enti e le società di cui al comma 2, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate in via esclusiva nell’ambito delle funzioni di protezione civile nonché alle autovetture utilizzate per servizi di protezione personale di cui al decreto legge 6 maggio 2002, n. 83 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 luglio 2002, n. 133 [7].

12. Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall’abitazione all’ufficio o luogo di lavoro.

13. Gli enti, le agenzie, le aziende e le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’elenco delle auto di servizio, le attuali modalità di utilizzo e l’eventuale piano di riduzione; la Giunta regionale, sulla base dei dati ricevuti, definisce criteri omogenei di utilizzo, per il loro recepimento; il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio e il mancato recepimento dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dell’ente inadempiente.

14. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, l’amministrazione regionale non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato su proposta dell’assessore delegato, sentito l’assessore al bilancio, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo.

15. Ai fini del contenimento della spesa della Regione per gli organi istituzionali e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica l’importo complessivo del trattamento indennitario del consigliere regionale non può eccedere l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento) nè essere inferiore a quello del 31 dicembre 2011 [8].

16. Agli effetti del comma 1 e in applicazione dell’articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, per trattamento indennitario complessivo del consigliere regionale si intende la somma delle indennità di cui all’articolo 2, comma 1, e agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).

17. L’ufficio di Presidenza, effettuata la ricognizione annuale, determina l’importo dell’indennità massima di cui al comma 16 e assume tutti i provvedimenti necessari alla applicazione del medesimo comma.

18. Le indennità previste dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 13/1996 sono ridotte del 10 per cento e non sono cumulabili tra loro.

19. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 13/1996 è abrogato.

20. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, sino al 31 dicembre 2013, salve diverse disposizioni già assunte dalla Regione in coerenza con i principi affermati dalla disposizione predetta, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti regionali, nonché degli enti, agenzie, aziende, società regionali o con quota maggioritaria della Regione, anche di qualifica dirigenziale sono ridotti:

a) del 5 per cento per la parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro;

b) del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;

c) del 10 per cento dell’intero importo corrisposto ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali.

21. A seguito delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 20, il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

22. Nella definizione di trattamento economico complessivo rientrano tutte le indennità corrisposte a qualunque titolo.

23. Le riduzioni di cui ai commi 20 e 21 non operano ai fini previdenziali.

24. Nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale della Regione, nonché degli enti, aziende, agenzie, società regionali o a partecipazione maggioritaria della Regione, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di importi derivanti dall’espletamento di incarichi aggiuntivi.

25. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del servizio sanitario regionale ad esclusione dei soggetti destinatari delle riduzioni di cui all’articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

26. I commissari straordinari delle Aziende sanitarie locali che hanno prodotto atti in contrasto con il Piano di rientro sanitario (deliberazione del Consiglio dei Ministri) decadono e sono cancellati automaticamente dall’elenco unico regionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Campania, così come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2010, n. 575.

27. Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, sono sanzionati con la nullità [9].

28. L'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43 (Funzionamento dei servizi del Provveditorato, delle Casse economali e del Patrimonio) è sostituito dal seguente:

“Art. 24 Elenco fornitori

1. Nelle more della stipulazione di apposita convenzione tra Consip e la Regione Campania, per gli acquisti di servizi e forniture della Giunta regionale della Campania, il settore provveditorato ed economato gestisce l'elenco unico dei fornitori di beni e servizi.

2. L'elenco unico dei fornitori di beni e servizi è predisposto sulla base di avvisi pubblicati con le forme previste dalla legge ed improntati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

3. L'elenco unico dei fornitori di beni e servizi, in formato elettronico accessibile telematicamente dall'homepage del sito istituzionale della Regione Campania, è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti ed è periodicamente aggiornato con cadenza almeno annuale.

4. Il settore provveditorato ed economato, in qualsiasi momento, può procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori presenti nell' elenco.

5. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e servizi non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.”.

29. La Giunta regionale della Campania, al fine di dare attuazione all'elenco unico dei fornitori in forma elettronica di cui al comma 28, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il disciplinare sul funzionamento dell'elenco unico dei fornitori di beni e servizi della Giunta regionale della Campania tenuto in forma elettronica.

30. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali), è sostituito dal seguente:

“3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, si procede a successive aste, sino ad un massimo di due, per ciascuna delle quali si pone a base d'asta il valore della precedente decurtato del 10 per cento. In mancanza di aggiudicazione, si procede all'alienazione del bene a trattativa privata, a condizione che il corrispettivo non risulti inferiore al 70 per cento del valore posto a base della prima asta esperita.”.

31. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) sono abrogate.

32. Al comma 1, dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76) le parole “Le proposte” sono sostituite dalle seguenti “I progetti”.

33. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 7/2002 è sostituito dai seguenti:

“3. L'ufficio, istituito con il regolamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), presso la Presidenza della Giunta regionale, appone il visto di conformità sui progetti di legge e sui relativi emendamenti all'esame del Consiglio regionale, previo riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Fino all'istituzione del predetto ufficio i compiti ad esso assegnati sono svolti dall'area generale di coordinamento “Bilancio, ragioneria e tributi”.

4. Per i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale il visto è apposto sulla proposta di deliberazione prima dell'approvazione in Giunta. Per l'esame dei progetti di legge il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno agli articoli 53, comma 2, 60, comma 3, e 61, comma 5, dello Statuto regionale, nonché alle norme di legge che disciplinano l'ordinamento contabile della Regione Campania. Il Presidente della Giunta garantisce l'osservanza delle richiamate disposizioni”.

34. Le maggiori entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale, realizzate nel corso dell’esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di riserva di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 7/2002 [10].

35. Le economie derivanti dalla esecuzione dei piani di antincendio boschivo della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 redatti secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), sono utilizzate a parziale finanziamento della campagna di antincendio boschivo 2011.

36. In deroga ai termini previsti dalla normativa regionale di riferimento, tutti i contributi pluriennali per l’ammortamento di mutui per il finanziamento di opere pubbliche concessi in favore degli enti locali, ai sensi delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e l’acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva), 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica) e 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), decadono se al 31 dicembre 2010 gli enti destinatari del finanziamento non hanno contratto il relativo mutuo.

37. [A partire dall'anno 2013, gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone esterne al ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale sono ridotti del 20 per cento] [11].

38. Il ricorso all’istituto del comando di dipendenti di altra pubblica amministrazione presso gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale è ammissibile soltanto in presenza di specifiche condizioni legate alla carenza di personale. Il comando, attesa la straordinarietà e la eccezionalità delle esigenze da soddisfare, ha carattere limitato nel tempo, comunque non superiore ad un anno [12].

39. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), è abrogato.

40. In sede di riorganizzazione degli uffici regionali i dirigenti e i dipendenti della Giunta regionale sono valorizzati sulla base di principi meritocratici e della valutazione dei risultati in relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati nelle direttive annuali.

41. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), costituiscono norme di principio per le determinazioni di attuazione da assumersi con deliberazione di Giunta regionale.

42. E' prevista la mobilità tra il personale della Giunta regionale e del Consiglio e degli enti pubblici strumentali della Regione in attuazione delle previsioni del Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania e nelle previsioni delle azioni previste dal capitolo II dello stesso Piano. Con successive delibere la Giunta regionale e il Consiglio regionale ne disciplinano le modalità attuative.

43. Al personale di ruolo della Giunta regionale, inquadrato in fascia funzionale direttiva con almeno dieci anni di anzianità in detta fascia e che ha svolto, per almeno cinque anni, funzioni di commissario straordinario dei consorzi di bonifica a struttura complessa, è adeguatamente valutata detta attività, in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami banditi dalla Regione Campania per la copertura di posti di dirigente amministrativo. E' istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'area generale di coordinamento Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale dell'albo professionale. E' condizione per l'inquadramento nel ruolo degli avvocati della Regione Campania l'accesso ai ruoli della stessa mediante pubblico concorso, previa iscrizione all'albo degli avvocati. In osservanza dell'autonomia organizzativa garantita dall'ordinamento forense, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'attività di lavoro degli avvocati compresi nel ruolo.

44. Le economie e le risorse di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2009), sono utilizzate, dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013. Gli enti delegati, ai fini della successiva approvazione, inseriscono le iniziative finanziabili e realizzabili in economia, nella forma dell’amministrazione diretta, nei piani programmatici di cui all’articolo 6 della medesima legge regionale [13].

45. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6 ter, comma 2, lettere c), d) ed e), della legge regionale 11/1996, sino alla data del 31 dicembre 2013 gli enti delegati non possono ricorrere al turnover.

46. Fino alla data di cui al comma 45, l’assunzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e i rinnovi contrattuali sono sospesi. Resta salvo l’impiego del predetto personale per:

a) la realizzazione dei progetti a valere sulla programmazione unitaria;

b) le attività di antincendio boschivo (AIB) attuate, a far data dalla emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara il periodo di massima pericolosità e fino alla conclusione del predetto periodo, nel rispetto di quanto indicato dal Piano dell’antincendio boschivo per la Regione Campania (anno 2011) e a valere sulla UPB 1.74.174 nei limiti delle risorse disponibili derivanti dall’applicazione del comma 257 del presente articolo e dal previo accantonamento delle risorse necessarie al pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato;

c) lo svolgimento di attività di prevenzione, coerenti con il Piano di forestazione approvato, autorizzate dalla Giunta regionale in presenza dell’accertata disponibilità di risorse aggiuntive [14].

46 bis. E’ rinviata alla contrattazione decentrata l’organizzazione del lavoro per l’attuazione dei progetti e delle attività di cui al comma 46, lettere a) e b), e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro [15].

47. Salvo quanto previsto dal comma 48, e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 6, per gli anni 2011, 2012, 2013, la programmazione finanziaria degli enti delegati è adottata assumendo quale rapporto, fra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale in ettari, quello ottimale medio di cui all’articolo 6 ter, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11/1996.

48. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 49, per gli anni 2011, 2012, 2013, la programmazione finanziaria degli enti delegati in cui il rapporto dell’articolo 6 ter, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11/1996, è inferiore o uguale ai valori ottimali indicati, è adottata assumendo quale rapporto tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale in ettari, quello esistente alla data del 31 dicembre 2010.

49. Nel rispetto dell’articolo 9, comma 1 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, per gli anni 2011, 2012, 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, parte impiegati e parte operai, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento in essere alla data del 31 dicembre 2010 e la relativa spesa totale dei singoli enti delegati non può superare l'80 per cento di quella al 31 dicembre 2010.

50. In attuazione dell’articolo 123 della Costituzione e degli articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione Campania, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Campania, di seguito denominato CAL.

51. Il CAL è composto da quaranta membri. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo. Sono componenti elettivi:

a) un consigliere provinciale;

b) dodici rappresentanti di comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;

c) diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti.

52. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, comma 3, dello Statuto, alla scadenza del CAL e prima del suo rinnovo, la ripartizione di cui alle lettere b) e c) del comma 51 è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche che risultano dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT.

53. Il componente di cui al comma 51, lettera a), è eletto in collegio unico regionale sulla base di candidature contrapposte. I componenti di cui al comma 51, lettere b) e c), sono eletti in collegi provinciali con sistema proporzionale di liste concorrenti per ciascuna classe demografica. La ripartizione dei seggi tra collegi provinciali assicura l’assegnazione di almeno un seggio a ciascun collegio di entrambe le classi demografiche.

54. Sono elettori e sono eleggibili i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni della Campania, ad eccezione dei sindaci delle città capoluogo.

55. Le elezioni di cui al comma 53 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

56. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi nel rispetto dei principi statutari.

57. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

58. Con regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni e le altre disposizioni di attuazione della presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione delle candidature per il collegio regionale e di presentazione e formazione delle liste provinciali, il numero minimo e massimo di candidati per ogni lista e le modalità di proclamazione degli eletti.

59. E' proclamato eletto il consigliere provinciale che abbia riportato il maggior numero di voti validi.

60. L'assegnazione dei seggi a ciascuna lista provinciale avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei resti più alti.

61. Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista provinciale, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di voti si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri di prevalenza:

a) l'appartenenza al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;

b) la minore anzianità anagrafica.

62. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle elezioni di cui ai commi da 53 a 61, nomina con proprio decreto i componenti del CAL. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale che ne convoca la seduta di insediamento.

63. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL che presiede l’assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 70.

64. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell’ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica ricoperta nell’ente locale di appartenenza.

65. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente cessato o dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza. Qualora trattasi del componente elettivo di cui al comma 51, lettera a), è indetta un'elezione suppletiva.

66. I componenti di diritto di cui al comma 51 possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.

67. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.

68. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale che ne assicura il funzionamento fornendone i locali e le risorse strumentali.

69. Il CAL, nella sua prima seduta, con le modalità di cui all’articolo 22, comma 4, dello Statuto, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il vice-presidente.

70. Il regolamento del CAL disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori.

71. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa legislativa e, per quanto non disciplinato direttamente dallo Statuto, le norme di procedura per la trasmissione e l'acquisizione dei pareri e per l'esercizio delle altre funzioni del CAL.

72. Al Presidente, al vice presidente e agli altri componenti del CAL è corrisposto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali.

73. Dalla data di insediamento del CAL è soppressa la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania ed è abrogata la legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 (Istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania). I compiti e le funzioni attribuiti alla Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.

74. Per l’attuazione dei commi da 50 a 73, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2011 nell’ambito dell’UPB del Consiglio regionale è istituito apposito capitolo denominato “Spese per l’istituzione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie Locali”, con stanziamento di euro 50.000,00. Alla copertura si provvede mediante stanziamento di pari importo sul capitolo 6.23.48 del bilancio.

75. La Regione avvia una collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti locali della Campania nel processo di attuazione del federalismo, anche mediante la costituzione di un apposito ente associativo. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il procedimento, le modalità e le condizioni per la collaborazione tra la Regione e l'IFEL [16].

76. [La Scarl DigitCampania esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dall'amministrazione regionale della Campania nonché dagli enti, agenzie e società regionali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati e sistemi web per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 20.000,00 nel caso di procedura negoziata, e a euro 100.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere di DigitCampania è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e trasmesso in copia alla Presidenza della Regione Campania. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitCampania a detta Autorità] [17].

77. È riconosciuto a decorrere dall’anno 2011 un bonus di euro 2.000,00, quale una tantum, in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio 2011 in nuclei familiari con già due figli minorenni a carico sulla base dei parametri e dei criteri di graduazione del bisogno definiti dai provvedimenti di attuazione della presente disposizione, stabiliti nei commi 78 e 79, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile da parte della Regione Campania.

78. I soggetti beneficiari del bonus sono la madre o il padre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda. Possono presentare istanza accedendo al bonus i soggetti in possesso dei seguenti requisiti socio economici:

a) residenza in Campania del richiedente, da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell’istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale;

b) reddito annuo familiare inferiore ai 16.000,00 euro riferibile all’anno di esercizio precedente a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

79. Si provvede all’erogazione del contributo fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno in corso. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali sono demandati al settore regionale competente per la concessione dei contributi. Per l’attuazione del presente comma si provvede con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 sull’UPB 4.16.41.

80. [La Regione Campania riconosce le funzioni sociali e le attività culturali svolte dagli oratori delle parrocchie della chiesa cattolica e di altre confessioni e dagli enti che svolgono attività similari. I contributi della Regione Campania sono concessi:

a) per l’acquisto di arredamento, attrezzature didattiche pari al 50 per cento del valore dell’investimento complessivo non superiore ad euro 25.000,00;

b) per sostenere la formazione degli operatori che agiscono nell’ambito dell’oratorio e dei laboratori formativi delle parrocchie e delle diocesi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta;

c) per supportare iniziative sperimentali e di ricerca di nuove metodiche d’intervento anche tramite progetti interdiocesani nel limite del 50 per cento della spesa;

d) per sostegno alla gestione delle attività ricreative, educative, formative e del tempo libero nel limite di euro 30.000,00] [18].

81. [Si provvede all’erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno in corso. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali sono demandati al settore regionale competente, compresa la stesura e la pubblicazione del bando per la concessione dei contributi] [19].

82. [Per l’attuazione dei commi 80 e 81 si provvede con lo stanziamento di euro 2.000.000,00, sull’UPB 4.16.41., capitolo 7804] [20].

83. La Regione, al fine di agevolare l’accesso al lavoro dei genitori, e in particolare delle donne, e di promuovere la conciliazione tra scelte professionali e familiari, garantisce il sostegno alle famiglie promuovendo la realizzazione all’interno dei luoghi di lavoro di asili nido, micro-nidi e altri servizi educativi per la prima infanzia.

84. Sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di asili nido e micro-nidi all’interno di aziende private con almeno tre madri lavoratrici.

85. I contributi in conto capitale di cui al comma 84 sono erogati fino al 45 per cento del costo dell’intervento ritenuto ammissibile e comunque non oltre l’importo massimo di euro 10.000,00.

86. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo.

87. L’asilo nido nei luoghi di lavoro accoglie un numero di bambini non inferiore a trenta e non superiore a sessanta, con un’età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

88. Il micro-nido nei luoghi di lavoro accoglie un numero di bambini non inferiore a tre e non superiore a ventinove, con un’età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

89. Agli asili nido e ai micro-nidi aziendali si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia di autorizzazioni, permessi e controlli igienico-sanitari.

90. Si provvede all’erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno in corso.

91. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali, sono demandati al settore regionale competente compresa la stesura e la pubblicazione del bando per la concessione dei contributi.

92. Per l’attuazione dei commi da 83 a 91 si provvede con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 sull’UPB 4.16.41.

93. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), dopo le parole “la determinazione del tributo dovuto” sono aggiunte le seguenti “ovvero gli elementi necessari e sufficienti alla sua determinazione”.

94. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 16/2010, le parole “le sanzioni di cui ai commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti “le sanzioni di cui ai commi 1 e 2”.

95. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 16/2010 è sostituito dal seguente:

“2. Gli organi addetti ai controlli, al fine di determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in maniera presuntiva il volume. Qualora non sia possibile effettuare apposita pesatura è determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m3.”.

96. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 4 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione), è abrogata con effetto dall’anno scolastico 2011-2012.

97. Al comma 3, dell'articolo 3, della l.r. 11/1996, le parole “all’8 per cento” sono sostituite dalle seguenti “al 5 per cento”.

98. Il soggetto autorizzato alla riscossione della tassa automobilistica regionale, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, è tenuto a fornire una fidejussione rilasciata esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), che abbiano la sede o almeno una dipendenza territoriale in Italia nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni primarie e secondarie in materia.

99. Gli articoli 12 e 13 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2005) sono abrogati.

100. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2006), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente "tre" e le parole “su proposta dell’assessore alla sanità” sono soppresse.

101. Al comma 6 dell’articolo 8-bis della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità) le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi".

102. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 8 (Contributo alla fondazione La Colombaia di Luchino Visconti di Forio e al museo civico di Villa Arbusto di Lacco Ameno), le parole "250.000,00" sono sostituite dalle seguenti "150.000,00".

103. Gli articoli 42, 77 e 84 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008), sono abrogati.

104. Il comma 9 dell’articolo 6 della l.r. 1/2009, è abrogato.

105. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 13/1996, dopo la parola “permanenti” sono inserite le seguenti “nonché al consigliere regionale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)”.

106. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 13/1996, le parole “entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data per la quale è cessato dalla carica” sono soppresse.

107. Dopo il comma 13 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), è aggiunto il seguente:

“14. Per gli agglomerati esistenti, i consorzi ASI possono procedere all’adozione di piani anche in riferimento a singoli agglomerati”.

108. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è così modificata:

a) alla lettera t) del comma 2 dell’articolo 2, le parole “con non più di quattro schermi” sono sostituite dalle seguenti “con non più di sette schermi”;

b) dopo la lettera u) del comma 2 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti:

“v) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri con capienza di almeno seicento posti e funzionanti senza soluzione di continuità da quindici anni, ed i teatri di almeno quattrocentocinquanta posti, situati in edifici di rilevante pregio storico ed architettonico riconosciuto e tutelato dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento spettacoli, di cui almeno il 50 per cento del repertorio classico napoletano;

z) per associazioni di promozione cinematografica, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che promuovono la cultura cinematografica.”;

c) dopo il comma 3 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di trasferimento”;

d) il comma 1 dell’articolo 12 è così modificato:

1) alla lettera a), le parole “diciassette e mezzo per cento” sono sostituite dalle seguenti “venti per cento”;

2) alla lettera b), le parole “sedici e mezzo per cento” sono sostituite dalle seguenti ”dodici e mezzo per cento”;

3) alla lettera n), le parole “l’uno per cento” sono sostituite dalle parole “mezzo punto percentuale”;

4) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

“o) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il due per cento delle risorse;”.

109. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 15 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2010), la Regione destina annualmente euro 200.000,00. Il relativo finanziamento insiste sulla U.P.B. 3.11.31.

110. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2010 è abrogata.

111. I comuni dotati di aree industriali nell’ambito dei propri strumenti urbanistici o di Piani di Insediamenti Produttivi possono trasferire la gestione di tali aree ai consorzi ASI, mediante la conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990. Tali aree, previa presa d’atto del consiglio dei consorzi ASI, entrano a far parte dei Piani Regolatori ASI.

112. I comuni assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati allo sviluppo e alla infrastrutturazione delle aree industriali, possono avvalersi, dei consorzi ASI, mediante la conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 15, della legge 241/1990, per l’attività di progettazione e realizzazione delle opere finanziate.

113. I commi 5, 13, 19, 25, 27, 32, 34 e 94 dell’articolo 1, della legge regionale 2/2010, sono abrogati.

114. L’articolo 15 della legge regionale 16/2010, è sostituito dal seguente:

“15. Qualora i consorzi di bonifica non ricostituiscano gli organi entro il 27 marzo 2011, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari scelti tra professionalità esterne alla Regione con esperienza dirigenziale o commissariale.”.

115. La legge regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32), è abrogata.

116. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390), è sostituita dalla seguente:

“a) Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con l’Università di riferimento;”.

117. Al comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), sono aggiunte le seguenti parole “anche riservato nei limiti consentiti dai principi costituzionali”.

118. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), è abrogato.

119. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli), le parole “centoventi giorni” sono sostituite con le seguenti “centottanta giorni”.

120. [Con regolamento della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riorganizzazione dell'istituto di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 2/2010] [21].

121. Le sanzioni amministrative tributarie in materia di tasse automobilistiche possono essere irrogate secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

122. Se le sanzioni per ritardato versamento ovvero le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, sono irrogate mediante diretta iscrizione a ruolo, senza previa contestazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), la cartella di pagamento contiene gli elementi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

123. In attuazione della legge regionale 16/2010, è stanziata sulla UPB 12.42.82 la somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari [22].

124. L’articolo 66 della legge regionale 1/2008, è sostituito dal seguente:

“Art. 66. Gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell’aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere l'autorizzazione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca dell'autorizzazione. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione è revocata. L’assessore delegato invia annualmente una relazione dettagliata alle commissioni consiliari competenti.” [23].

125. La UPB 6.23.54 è incrementata di euro 1.500.000,00 con prelievo dalle risorse del fondo comunitario FAS; l’incremento è finalizzato al finanziamento dei comuni al di sotto di quindicimila abitanti per la realizzazione di un sistema di implementazione della copertura WiFi gratuita delle aree pubbliche, con la realizzazione di hotspot con accesso ad internet con modalità Wireless.

126. La Giunta regionale è autorizzata alla riprogrammazione delle eventuali economie maturate negli Accordi di Programma Quadro del settore idrico per il finanziamento delle opere di completamento concernenti gli interventi classificati CIA/C5 “ lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione di Ischia Barano”, CIA/C6 “ impianti di depurazione di Procida”, RL C04 “adeguamento funzionale e completamente del sistema fognario del comune di Ercolano, stazione di sollevamento di via macello, collegamento alla galleria vesuviana ed opere accessorie”.

127. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), è aggiunta la seguente:

“h) alberghi diffusi.”.

128. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 17/2001, è inserito il seguente:

“Art. 8 bis. Alberghi diffusi Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche dei centri storici nei quali ne è consentita la realizzazione.".

129. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta) sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2 Campeggi

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.

2. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Art. 3 Villaggi Turistici

1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinate ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superficie superiore a metri quadrati quaranta.

2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. A tal fine i predetti allestimenti devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.

4. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

5. Assumono la denominazione “alberghieri” i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella “C“ caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela." [24].

130. Per il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, nelle more dell’adozione del piano di settore delle acque minerali naturali e termali di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), il competente settore regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure di cui all’articolo 21 del regolamento n. 10 del 2010, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2010, n. 95 e pubblicato sul BURC n. 28 del 12 aprile 2010.

131. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, attua un piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane, anche per il tramite di consorzi export regionali. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma, è istituito un fondo denominato “Fondo per la internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane” con una dotazione di euro 250.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243.

132. La Giunta regionale concede il patrocinio morale alle fiere e ai convegni che sono svolte negli spazi adiacenti le attività di produzione.

133. All’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all’istituto di studi per lo sviluppo economico ISVE per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca), dopo la parola “sviluppo.” sono aggiunte le seguenti “L’Istituto di studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) ha personalità giuridica pubblica ed è dotato di autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile; lo stesso istituto opera secondo il proprio statuto ed i regolamenti interni, con piena autonomia negoziale di diritto pubblico e privato. La Regione assegna le necessarie risorse finanziarie per lo svolgimento dei suddetti compiti e funzioni e di quelle di diretta competenza o gestione; in tal caso, il Presidente e l'assessore delegato esercitano la vigilanza ed il controllo sul relativo espletamento. Il relativo contributo grava sulla UPB 6.23.57”.

134. L'articolo 2 della legge regionale 10/1983 è sostituito dai seguenti:

"Art. 2

1. Lo statuto dell'ISVE ed i bilanci di previsione e consuntivi sono approvati dalla Giunta regionale. La nomina, la composizione ed il funzionamento del comitato di indirizzo e del collegio dei revisori dei conti sono disciplinati dalle norme statutarie.

2. Il direttore generale è il legale rappresentante dell’ISVE, anche in giudizio e nei confronti di terzi, ed allo stesso sono attribuiti tutti i poteri di gestione, direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria per il perseguimento dei fini della presente legge e di quelli statutari. Il direttore generale adotta le disposizioni, le direttive ed i regolamenti necessari. Il direttore generale dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 2 bis

1. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati decaduti i componenti degli organi collegiali in carica escluso il collegio sindacale; contestualmente, cessano anche gli incarichi di natura direttiva conferiti dall'assemblea dei soci dell’istituto.

2. Allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività dell’ente e la continuità di gestione il mandato del direttore generale in carica è confermato per trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le norme statutarie sono adeguate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelle incompatibili si intendono abrogate.

4. Con legge di bilancio sono assegnate, per ogni esercizio finanziario, le risorse economiche per il funzionamento dell'Istituto di studi per lo Sviluppo economico”. Il finanziamento insiste sulla UPB 6.23.57.”.

135. La Regione promuove la costituzione di una Società finanziaria regionale per azioni, con sede nel territorio della Regione, che ha come oggetto sociale l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Campania, nonché operante a supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), alla quale possono anche essere trasferite, mediante operazioni straordinarie, società partecipate e aziende regionali, previa autorizzazione della Giunta regionale [25].

136. L'oggetto sociale prevalente della società di cui al comma 135 consiste nel dare attuazione agli obiettivi, ai programmi e alle direttive regionali. Essa può acquisire partecipazioni in società già costituite o costituire società, anche insieme a soggetti terzi, e svolgere ogni attività che sia opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale [26].

137. La società di cui al comma 135 è a totale o prevalente capitale pubblico e la Regione Campania assume e mantiene nella società una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale; è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile riguardanti le società per azioni. La società presenta un piano industriale operativo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Campania entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di costituzione nel BURC, e prima dell'inizio di ogni esercizio sociale presenta un budget preventivo annuale [27].

138. La dotazione finanziaria per le spese di investimento per l’attuazione dei commi 135, 136, 137 è definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00 euro di cui 200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione [28].

139. La Regione Campania sostiene iniziative di finanza etica ed agevola il ricorso al micro-credito necessario a realizzare un'idea o un progetto imprenditoriale. Le iniziative sono rivolte in modo prioritario ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni e consistono in:

a) concessioni di garanzie a favore dei beneficiari di micro-credito finalizzate al miglioramento della bancabilità dei progetti presentati;

b) costituzione in Campania di soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria ed edilizia).

140. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 139. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata nell'anno 2011 la spesa di euro 150.000,00 sulla UPB 2.83.243.

141. La Regione Campania stabilisce, con modalità da determinare con specifiche disposizioni legislative, misure di aiuto, riduzione di imposte e tasse regionali, in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato. Possono essere concessi aiuti nell’ambito dei massimali previsti dalla regola de minimis a favore delle imprese ammesse a questa tipologia di aiuti dalla normativa comunitaria.

142. La rubrica dell'articolo 3 legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), è sostituita dalla seguente: “Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi” [29].

143. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, la parola “automatica” è sostituita dalla seguente “valutativa” e le parole “articoli 4 e 7” sono sostituite dalle seguenti “articoli 5 e 7” [30].

144. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, le parole “è utilizzabile” sono sostituite dalle seguenti “è fruibile in maniera automatica” [31].

145. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, le parole “ diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione” sono sostituite dalle seguenti “ubicate al di fuori del territorio regionale” [32].

146. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 12/2007, è sostituito dal seguente:

“7. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa.” [33].

147. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 12/2007, è sostituita dalla seguente “Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura valutativa: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione” [34].

148. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2007, la parola “automatica” è sostituita dalla seguente “valutativa” e le parole “articoli 4 e 7” sono sostituite dalle seguenti “articoli 5 e 7” [35].

149. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2007, è sostituito dal seguente:

“7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è fruibile in maniera automatica, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) [36].

150. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, dopo la parola “orientati” sono inserite le seguenti “alla creazione di impresa,” [37].

151. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, le parole “costi di gestione e funzionamento,” sono soppresse [38].

152. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, le parole “e di gestione” e le parole “Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto.” sono soppresse. Le parole “diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione” sono sostituite dalle seguenti “ubicate al di fuori del territorio regionale” [39].

153. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2007, è aggiunto il seguente:

“5. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa.” [40].

154. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2007 è sostituito dal seguente:

“4. L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente nella misura massima consentita secondo la regola de minimis, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l’apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al raggiungimento di tale massimale concorrono i contributi erogati in de minimis alla medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, da qualunque fonte essi provengono.” [41].

155. La Regione Campania sostiene la ricerca per l'innovazione tecnologica della filiera dell'industria degli imballi in materiale plastico destinati al contatto con alimenti in collaborazione con le università campane. La Regione provvede alla pubblicazione di una manifestazione di interesse a favore delle predette iniziative, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale degli imballi suddetti.

156. La Giunta regionale, in via programmatica, procede alla ricognizione e alla valutazione del proprio patrimonio, distinguendo tra tipologie di beni con particolare riguardo ai beni funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali. A tali attività procede il settore delegato nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esito dell’attività di ricognizione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato. All'esito di tale attività di ricognizione la Giunta valuta le modalità, le condizioni di convenienza e di migliore gestione e valorizzazione dei beni, considerando anche l'ipotesi di costituzione di una società patrimoniale regionale, con l'eventuale previsione di distinti rami d'azienda per singole tipologie di beni. L'attività di ricognizione è finalizzata alla corretta attribuzione dei beni, attualmente detenuti a vario titolo dalla Regione Campania, in capo ad enti locali, singoli o associati nelle forme di legge, in possesso di titoli giuridici per l'attribuzione in proprietà, tenendo in considerazione le migliori condizioni per la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico.

157. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 settembre 2008, n. 10 (Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania) le parole “hanno sede nella regione Campania e” sono soppresse.

158. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10/2008 dopo le parole “ciascun confidi” sono inserite le seguenti “, inteso come esposizione del confidi al netto di rientri e co-garanzie,”.

159. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 4, la competente struttura della Giunta regionale provvede a pubblicare apposito avviso pubblico che rende noti il termine e le modalità di presentazione delle domande, nel rispetto della programmazione economica regionale definita nel Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) ai sensi dell’articolo 12 della presente legge.”

160. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10/2008 è abrogato.

161. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 10/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Sull’ammontare delle risorse destinate all’attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge, definito annualmente nel PASER di cui all’articolo 8 della legge regionale 24/2005, le competenti commissioni consiliari rendono il proprio parere ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo), salvo il termine più breve previsto dal medesimo articolo 8 della legge regionale 24/2005.”.

162. La Giunta regionale è autorizzata, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di un bando internazionale denominato “Erasmus del lavoro” rivolto:

a) alle aziende della Unione europea con almeno quindici dipendenti, le quali sono invitate a dichiarare, entro il 31 luglio 2011, la propria disponibilità ad impiegare per un periodo di formazione-lavoro uno o più giovani campani con elevato livello di formazione di età tra i venticinque e i ventinove anni compiuti per il periodo dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno 2012;

b) ai giovani residenti in Campania al 1 gennaio 2011 che abbiano compiuto i venticinque anni alla data del 1 ottobre 2011 e che non abbiano ancora compiuto i trenta anni alla medesima data. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2011, pubblica l’elenco dei giovani ammessi all’Erasmus del lavoro in base a una graduatoria che tenga conto nell’ordine:

1) dell’età inferiore a parità di livello;

2) delle preferenze geografiche indicate.

163. [La Giunta regionale, nell’ambito della rimodulazione dei fondi comunitari, destina al bando di cui al comma 162 la somma di euro 1.000.000,00 stanziati sull'UPB 22.84.245] [42].

164. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 per la Società nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli e per l'accademia Pontaniana, con sede in Napoli, via Mezzocannone n. 8, per attività scientifiche e culturali [43].

165. E’ concesso un contributo straordinario alla Biblioteca pubblica statale di Montevergine a valere sulla UPB 3.11.30 di euro 50.000,00 [44].

166. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 per la Società napoletana di Storia Patria, con sede a Napoli, finalizzato alla valorizzazione della collezione monetaria e del patrimonio librario [45].

167. E' concesso un contributo straordinario di euro 65.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 per l'Istituto Italiano per gli studi Storici in Napoli, finalizzato all'attivazione di borse di ricerca e all'implementazione ed ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale documentale e scientifico posseduto.

168. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 per il progetto di fruizione della Biblioteca e dell’Archivio del Conservatorio di San Pietro a Maiella.

169. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a favore delle attività dell’Ente Morale Biblioteca “Alfredo de Marsico” sito a Castelcapuano in Napoli.

170. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a favore della “Fondazione CRIF di alto valore scientifico” di Salerno.

171. E’ istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a favore del Museo del Sannio di Benevento.

172. E’ istituito un fondo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a favore dell’Ente Ville Vesuviane.

173. E’ istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a favore Centro Studi Guido Dorso di Avellino.

174. E’ istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a favore del Museo Campano della Provincia di Caserta.

175. E’ istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a favore della Fondazione Culturale Provinciale “Casa Hirta” di Caserta.

176. La Regione Campania riconosce e celebra l’anniversario dell’eccidio di Nola datato 11 settembre 1943 come l’inizio delle ritorsioni dei Nazi-Fascisti sull’Esercito Italiano in Campania. A tal fine il Presidente della Giunta regionale promuove iniziative di concerto con il comune di Nola per ricordare tale evento è istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 [46].

177. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 a favore del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno per lo sviluppo e la promozione delle attività culturali da tenersi nel sito monumentale Real Polverificio Borbonico nell’ambito della convenzione stipulata con l’Istituzione Scafati Solidale.

178. E' concesso un contributo straordinario di euro 30.000,00 a valere sull’UPB 3.11.30 per il finanziamento del Premio Internazionale di Letteratura Religiosa “Pagani, città di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e del Beato Tommaso Maria Fusco” [47].

179. La Regione Campania valorizza le attività culturali realizzate dal premio annuale di giornalismo Matilde Serao con la contribuzione finanziaria pari ad euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, mediante prelievo dalla UPB 3.11.31. Per i successivi anni si provvede mediante la legge di bilancio [48].

180. La sede dell’Enoteca regionale della Campania, con funzioni di rappresentanza, divulgazione e documentazione del mondo del vino campano, è ubicata nelle zone interne della Regione Campania [49].

181. E' istituito un fondo straordinario di euro 40.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sull’Iconografia della città europea dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per la redazione di un atlante dell’iconografia del paesaggio in Campania, attraverso l’analisi delle fonti iconografiche del territorio regionale tra il XVI ed il XIX secolo [50].

182. E’ istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Matematica Renato Caccioppoli dell’Università Federico II di Napoli, per l’attivazione di assegni di ricerca nonché per l’implementazione e per l’ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico scientifico, che costituisce patrimonio del Dipartimento [51].

183. E’ istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le per le attività del Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche dell’Università Federico II di Napoli per l’estensione di attività di ricerca nel campo delle emoglobinopatie, finalizzate ad una più approfondita conoscenza delle patologie su cui sviluppare protocolli terapeutici innovativi [52].

184. E’ istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di studio delle componenti culturali del territorio della Seconda Università di Napoli per l’estensione di attività di ricerca nel campo dei beni culturali, finalizzate allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale [53].

185. E' istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli, per il progetto “Caratterizzazione genetico molecolare della bufala campana per la valorizzazione e tutela dei prodotti lattiero caseari” [54].

186. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività del Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell’Università di Napoli “Federico II” per il progetto “Ippocrate” [55].

187. E' istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull’UPB 4.15.38 per le attività del Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva della Facoltà di Medicina della Seconda Università degli Studi di Napoli per il progetto di ricerca “Studio sul ruolo di ceppi citotossici del batterio Escherichia Coli nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)” [56].

188. E' istituito un fondo straordinario di euro 180.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 a favore della “Fondazione Officina Solidale” di Avellino per l’avviamento del Centro di ricerca per le energie alternative (CREA) [57].

189. E’ istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per l’AOU Federico II di Napoli per la realizzazione di un progetto sperimentale di Napoli “Second Opinion” relativo alla consulenza specialistica per pazienti della regione in caso di grandi interventi o di terapie mediche ad alto costo, al fine di confermare l’appropriatezza terapeutica e di ridurre i costi sanitari [58].

190. E’ istituito un fondo straordinario di euro 70.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 a favore della sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il progetto esecutivo del “Museo dell’Osservatorio Vesuviano – Polo di attrazione Turistico-Culturale su scala globale” [59].

191. E’ istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per le attività dell’ Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”, per l’attivazione di assegni di ricerca nonché per l’implementazione e per l’ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico scientifico che costituisce patrimonio dell’Università [60].

192. E’ istituito un fondo straordinario di euro 200.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 a favore del Centro di Ricerca “AMRA” di S. Angelo dei Lombardi per le attività di analisi e monitoraggio del rischio ambientale.

193. [E’ istituito un fondo straordinario di euro 400.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 a favore della Scarl BIOGEM di Ariano Irpino] [61].

194. E’ istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 a favore del Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell’Università di Napoli “Federico II”.

195. E’ istituito un fondo straordinario di euro 150.000,00 al Centro di riferimento regionale in farmaco economia e farmaco utilizzazione(CIRFF) della Università di Napoli Federico II.

196. All’UPB 4.15.38 è istituito un fondo straordinario pari a euro 70.000,00 per il Centro specialistico Policlinico Universitario Federico II per il progetto regionale “Centro Pilota-Ambulatorio poli-specialistico sul pavimento pelvico”.

197. Per lo sviluppo delle attività scientifiche del Dipartimento delle Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è istituito un fondo di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54.

198. E’ istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’UPB 6.23.54 per l’attuazione del protocollo d’intesa con la Seconda Università degli Studi di Napoli.

199. E’ istituito un finanziamento straordinario al Centro regionale prevenzione oncologica (CRPO) presso l’Università Federico II di euro 100.000,00 a valere sull’UPB 4.15.38.

200. E’ istituito un fondo straordinario per la Università Suor Orsola Benincasa di euro 250.000,00 per assegni di ricerca, a valere sull’UPB 6.23.54.

201. E’ concesso un contributo straordinario a favore della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale di euro 100.000,00. Il finanziamento è a valere sulla UPB 6.23.54.

202. I progetti di cui ai commi precedenti sono valutati dai soggetti nominati per la valutazione e controllo previsti dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania), e a tal fine è istituito un fondo straordinario di euro 200.000,00 a valere sull’UPB 4.15.38.

203. Al fine di evitare onerosi ricorsi alla mobilità extra regionale nel ricovero dei pazienti affetti da gravi patologie traumatiche cranio-maxillo-facciali, tenuto conto delle esperienze maturate nell’ambito della patologia traumatica cranio-maxillofacciale da parte dell’Azienda universitaria policlinico (AUP) “Federico II” e per ottemperare alle necessità di assistenza di pazienti affetti da traumi cranio-maxillofacciali, è istituito un centro di riferimento presso la suddetta AUP. Per il finanziamento è istituito un fondo denominato “Centro di riferimento per la traumatologia Cranio–maxillo–facciale” con la consistenza di euro 200.000,00 [62].

204. [Previa sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il comune di San Cipriano di Aversa e la Regione Campania, è concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 al comune di San Cipriano di Aversa (Ce) per la ristrutturazione dell’edificio confiscato, sito in Via Ancona, da destinare a Caserma dei carabinieri] [63].

205. La Regione Campania istituisce il registro delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 8, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), a cui possono iscriversi le associazioni che operino da almeno un anno nelle cinque province del territorio regionale.

206. Le strutture residenziali e semi-residenziali che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali, provvisoriamente autorizzate, si adeguano ai requisiti strutturali richiesti ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [64].

207. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le economie risultanti all’UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attività previste dalle leggi 328/2000, 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nonché dalla legge regionale 11/2007. L’assessore alle politiche sociali deposita, presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio, il programma finanziario di utilizzo delle risorse [65].

208. Gli articoli 2 e 3, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza), si interpretano nel senso che il reddito di cittadinanza è corrisposto ai soggetti utilmente collocati in ciascuna graduatoria d'ambito, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione 4 giugno 2004, n. 1, fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnate al relativo ambito.

209. Il CEINGE è centro di riferimento per la genetica molecolare e, attraverso la stipula di specifici protocolli d’intesa, fornisce le prestazioni specialistiche di alta complessità, in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, con i Programmi operativi adottati, ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con i principi di riorganizzazione della rete laboratoristica regionale di cui al decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario 30 settembre 2010, n. 55 [66].

210. [L’ambito distrettuale n. 23 dell’ASL di Caserta, di cui alla legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), comprende i territori dei Comuni di Castelvolturno, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, Cancello ed Arnone, S. Maria La Fossa, Grazzanise, Cellole] [67].

211. [Al distretto sanitario di Avellino sono accorpati i comuni di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina] [68].

212. [Al fine di razionalizzare e riqualificare il sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo la Giunta regionale è autorizzata con apposito regolamento a disciplinare gli ambiti territoriali di cui all’articolo 2, comunque in numero non superiore a nove, e quelli di cui all'articolo 3 della legge regionale 16/2008, fermi restando gli obblighi derivanti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005) ] [69].

213. Al fine di individuare possibili ulteriori entrate per il settore della sanità e per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap, in via sperimentale, la Giunta regionale d’intesa con le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individua aree interne alle strutture sanitarie da adibire a parcheggio a pagamento da dare in gestione a cooperative sociali di disabili attraverso procedure di evidenza pubblica.

214. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 24/2005 sono abrogate.

215. La Regione Campania assicura le convenzioni a favore degli Hospice mediante l’istituzione di apposito capitolo di spesa [70].

216. Al fine di elevare il livello qualitativo della formazione il responsabile scientifico del corso di formazione per alimentaristi di cui al decreto dirigenziale dell’AGC Assistenza sanitaria della Giunta regionale n. 46 del 23 febbraio 2005 deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e specializzato in igiene o aver lavorato nella branca di igiene e sanità pubblica per dieci anni. I docenti possono essere anche tecnici della prevenzione in possesso di laurea.

217. [L’ammontare dell’indennità di residenza per il triennio 2011-2013 da erogare ai titolari delle farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), è fissato in relazione alla popolazione residente per ogni anno nella misura sotto-indicata:

a) euro 3.000,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;

b) euro 1.000,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da milleuno a duemila abitanti;

c) euro 500,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da duemilauno a tremila abitanti] [71].

218. [L’ammontare annuo dell’indennità di gestione da corrispondere al farmacista gestore del dispensario farmaceutico, ai sensi delle leggi 221/1968 e 362/1991, è fissato in euro 175,00] [72].

219. [Ai maggiori oneri di cui ai commi 217 e 218 provvedono le ASL con le risorse ordinariamente assegnate] [73].

220. Le commissioni di concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche sono nominate dal Presidente della Giunta regionale della Campania tra esperti laureati ed in possesso di qualificata formazione nelle materie oggetto del concorso.

221. L’Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare (ORSA) svolge le funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all’uomo in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati, ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009 e con il Piano Sanitario Regionale, di cui al decreto commissariale 22 marzo 2011, n. 22 [74].

222. [L’ORSA ha sede presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nell’ambito del quale opera ed i relativi compiti ed attività sono definiti sulla base di apposito disciplinare approvato dalla Giunta Regionale e che prevede anche l’istituzione di una consulta tecnico-scientifica] [75].

223. [L’organizzazione interna e la dotazione organica dell’ORSA sono definite dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, approvate dalla Giunta regionale con il parere della commissione consiliare competente del Consiglio regionale della Campania. E’ stanziato sulla relativa UPB l’importo di euro 100.000,00] [76].

224. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è sostituito dal seguente:

“10. In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l’esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento, in coerenza con la programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010).” [77].

225. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è abrogato in coerenza con la Programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2,comma 88, della legge 191/2009 [78].

226. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è inserito il seguente:

“13 bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale, al fine di promuovere l'adozione di modelli aziendali, organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati alla efficienza, alla competitività e alla efficacia nella erogazione delle prestazioni sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza.”.

227. Il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è sostituito dal seguente:

“14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione del presente comma mediante proprie strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali.”.

228. Dopo il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 sono inseriti i seguenti:

“14 bis. In caso di mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del dipendente assegnato all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, è dovuta ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a renderla che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo della attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente responsabile dell'ufficio si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

14 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti in fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari. Le modalità di finanziamento della predetta banca-dati e gli obblighi di conferimento degli enti del servizio sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente l'attività svolta, con particolare riguardo ai dati concernenti l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 10 e 15.

14 quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata ad avvalersi anche di un contingente di personale in servizio presso le aziende sanitarie della Regione distaccato presso le stesse aziende, determinato con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 10.

14 quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale i piani e le procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, per l'acquisto e la fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari, per la consulenza alla logistica dei magazzini delle ASL e delle AO, anche per macroaree.”.

229. Il comma 15 dell’articolo 6 della legge regionale 28/2003 è sostituito dal seguente:

“15. La So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell’articolo 3, comma 34 e dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti).” [79].

230. Dopo il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è inserito il seguente:

“15 bis. E' comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari entro i parametri di prezzo-qualità adottati dalla So.Re.Sa.. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalità dalla stessa definite.”

231. Per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, le attribuzioni rimesse alla Giunta regionale dai commi da 224 a 230, sono esercitate dal Commissario ad acta per l’intero periodo di vigenza della gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 88 della legge 191/2009 [80].

231 bis. Il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, individua, con proprio decreto, le norme regionali in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 191/2009 e dispone la sospensione dell'efficacia degli eventuali provvedimenti di esecuzione delle medesime. I competenti organi regionali, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto di cui al presente comma, provvedono, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, alla conseguente necessaria modifica delle disposizioni così individuate, sospendendole o abrogandole [81].

232. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

“Art. 5 bis - Razionalizzazione della gestione contabile delle ASL e AO

1. I direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attuano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socioassistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, e, a tal fine, adottano:

a) sistemi informativi idonei a conseguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno;

b) la deliberazione, da adottare per ogni trimestre, che quantifichi preventivamente gli importi delle somme corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché gli importi delle somme nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del ministro della sanità del 15 ottobre 1993, pubblicato in gazzetta ufficiale 20 ottobre 1993, n. 247.

2. Dalla adozione della deliberazione di cui al comma 1, lettera b), non sono emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.

3. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2, verificata ai sensi dei commi 5 e 6, si applica la disposizione prevista dall'articolo 18, comma 7, lett. c), della legge regionale 32/1994.

4. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2, verificata ai sensi dei commi 5 e 6, si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. Non oltre i dieci giorni precedenti l'inizio di ciascun trimestre di riferimento i direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere trasmettono alla Giunta regionale, ai fini della verifica della attuazione dei commi 1 e 2, la deliberazione trimestrale di cui al comma 1, lettera b), nonché la certificazione dell'avvenuto rispetto, nel trimestre precedente, delle prescrizioni di cui al comma 2.

6. Ai fini della applicazione dei commi da 1 a 5 ciascun trimestre decorre, rispettivamente, dal giorno 1 dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.”.

233. L'adempimento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 32/1994, introdotto dalla presente legge deve avere luogo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione i termini previsti dal comma 5 del citato articolo 5 bis iniziano a decorrere dal trimestre immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

234. Al comma 1 dell'articolo 36 bis della legge regionale 32/1994, le parole “della graduatoria dei” sono sostituite con le seguenti “di una rosa di tre”.

235. Il comma 2 dell'articolo 36 bis della legge regionale 32/1994 è abrogato.

236. Il comma 3 dell'articolo 36 bis della legge regionale 32/1994 è sostituito dal seguente:

“3. La commissione è costituita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ai sensi del comma 2, dell'articolo 15 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), che ne disciplina la composizione e le modalità di nomina.”.

237. Al comma 6 dell'articolo 36 bis della legge regionale 32/1994 le parole “Commissione di valutazione tecnica” sono sostituite dalla parola “Commissione”.

237 bis. La Regione Campania assicura i livelli essenziali di assistenza tramite gli enti e le strutture del servizio sanitario regionale e secondo le previsioni di cui al decreto commissariale n. 49 del 2010 e successive modifiche e integrazioni [82].

237 ter. Per le finalità di cui al comma 237 bis, al fine di garantire qualità e sicurezza per i cittadini e gli operatori, la Regione assicura le procedure di accreditamento istituzionale secondo le modalità riportate nei seguenti commi [83].

237 quater. Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l’accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l’accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies [84].

237 quinquies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in regime di accreditamento istituzionale definitivo l’attività erogata in regime di accreditamento provvisorio, presentano nuova domanda di accreditamento istituzionale, entro venti giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di disciplina delle modalità per l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica, nel caso trattasi di strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale e, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall’articolo 2, comma 35, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), entro il termine del 30 aprile 2012 nel caso di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private. La nuova domanda di accreditamento istituzionale è presentata esclusivamente attraverso l’utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla So.Re.Sa., secondo modalità disciplinate con successivo provvedimento amministrativo pubblicato nel BURC, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Sono nulle le istanze trasmesse con modalità difformi rispetto a quanto disposto dal presente comma [85].

237 sexies. Alla presentazione delle domande di cui al comma 237 quinquies sono ammesse esclusivamente le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate in possesso dei seguenti titoli:

a) certificazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), territorialmente competente, di valido titolo convenzionale ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché di eventuale titolo di intervenuta modifica disciplinare o dell’assetto assistenziale fermo restando, per le strutture di ricovero ospedaliero, il numero di posti letto originariamente convenzionati, ovvero di provvedimento giurisdizionale esecutivo di accreditamento. La certificazione della ASL territorialmente competente indica altresì le attività per le quali le strutture richiedenti operano in regime di accreditamento provvisorio ed è rilasciata previa verifica di conformità con quanto riportato nell’originario titolo convenzionale o nell’eventuale titolo di intervenuta modifica disciplinare o dell’assetto assistenziale, ovvero nel provvedimento giurisdizionale esecutivo di accreditamento;

b) autorizzazione all’ esercizio ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 31 dicembre 2001, n. 7301, ovvero idonea certificazione dell’ASL territorialmente competente che attesta che il mancato rilascio del titolo autorizzativo, fermo restando l’avvenuto adeguamento ai requisiti strutturali da parte delle strutture richiedenti entro i termini indicati dalla deliberazione di Giunta regionale del 18 settembre 2006, n. 1465, sia dipeso da causa non imputabile alle strutture stesse [86].

237 septies. [Le nuove domande di accreditamento istituzionale definitivo di cui al comma 237 quinquies sono corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, attestante la permanenza del possesso dei requisiti stabiliti con la DGR 7301/2001 e successive modifiche e integrazioni, e indicano gli estremi dell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato ai sensi della medesima delibera. A tal fine si considerano validi i titoli autorizzativi acquisiti dalle strutture, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale del 18 settembre 2006, n. 1465, pubblicata nel BURC del 16 ottobre 2006, n. 47, salvo che la competente ASL certifichi che il mancato rispetto delle tempistiche ivi indicate dipenda da causa non imputabile alle strutture stesse] [87].

237 octies. Le domande di accreditamento di cui al comma 237 quinquies sono considerate ammissibili soltanto se contengono dichiarazioni di notorietà attestanti:

a) la permanenza dei requisiti stabiliti con la DGR 7301/2001;

b) l’avvenuta presentazione dell’istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dei regolamenti 31 luglio 2006, n. 3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale) e 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale);

c) il possesso dei requisiti ulteriori prescritti per l’accreditamento istituzionale dai regolamenti 3/2006 e 1/2007. Sono esentate dalla presentazione della dichiarazione di notorietà di cui alla lettera b) le strutture provvisoriamente accreditate che non hanno inoltrato, nei termini di legge, l’istanza di accreditamento istituzionale di cui ai regolamenti 3/2006 ed 1/2007 perché non ancora in possesso, per causa non imputabile, dell’autorizzazione all’esercizio prevista dalla DGR 7301/2001 [88].

237 octies bis. Non presentano la nuova domanda di accreditamento istituzionale di cui al comma 237 quinquies:

a) le strutture di dialisi ambulatoriale per le quali secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad acta 5/2010 sono state disciplinate specifiche modalità per l’accreditamento istituzionale;

b) le strutture termali che hanno operato ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della legge 724/1994 e già accreditate con deliberazioni di Giunta regionale;

c) le strutture sanitarie già in possesso di accreditamento istituzionale ai sensi del regolamento 3/2006 [89].

237 nonies. Se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato domanda ai sensi del comma 237 quinquies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale ai fini dell’accreditamento, il Commissario ad acta fissa criteri di adeguamento agli standard ovvero stipula accordi di riconversione con le strutture stesse. In mancanza di accordi, si procede ad una riduzione proporzionale delle relative attività accreditabili ai sensi dell’articolo 8 quater, comma 8, del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. [90].

237-nonies bis. Nelle more dell’adeguamento agli standard o della stipula degli accordi di riconversione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le strutture di cui al comma 237-nonies sono accreditate per quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato ai sensi dell’articolo 8-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), fermi restando i vincoli di cui al comma 8 del medesimo articolo [91].

237 decies. Alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del comma 237-quinquies e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 237-sexies, al fine di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale e il rispetto dei principi fondamentali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al Titolo II del decreto legislativo 502/1992, si applica, in via transitoria, il regime vigente alla data del 31 dicembre 2010, fino all’adozione ai sensi del comma 237-duodecies dei decreti commissariali di rilascio o di rigetto dell’accreditamento istituzionale definitivo [92].

237 undecies. Con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, che è adottato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentate ai sensi del comma 237-quinquies [93].

237 duodecies. Entro centoquaranta giorni dalla adozione del decreto commissariale previsto dal comma 237-undecies, le commissioni locali previste dall’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), verificano le istanze presentate, comprese le certificazioni e gli atti di notorietà di cui ai commi 237-sexies e octies, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accreditamento istituzionale definitivo. In caso di parziale carenza dei requisiti ulteriori individuati nei Capi II e III dei regolamenti regionali 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale) e 31 luglio 2006, n. 3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale), le commissioni locali assegnano alle strutture un termine perentorio per l’adeguamento, non superiore a trenta giorni e fermo il rispetto del termine di verifica delle istanze. Se dalle verifiche risulta il possesso dei requisiti previsti, il Commissario ad acta adotta i decreti di rilascio dell’accreditamento definitivo suddivisi per branche di attività e per singole aziende sanitarie locali. Se dalle verifiche o dall’inutile decorso del termine riferito alle strutture per l’adeguamento, si riscontra la mancanza dei requisiti prescritti, il Commissario ad acta, con proprio decreto, rigetta la domanda di accreditamento definitivo. In caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l’accreditamento istituzionale i direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Campania decadono [94].

237 terdecies. Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi da 237 quinquies e seguenti, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le presenti disposizioni nonché con quelle degli ulteriori provvedimenti di attuazione della stessa [95].

237 quaterdecies. La delega alle ASL di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16/2008 cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni in materia di accreditamento contenute nei regolamenti regionali 3/2006 e 1/2007, così come successivamente modificati o integrati, restano in vigore per la parte non in contrasto con i commi da 237 quater a 237 unvicies e con i provvedimenti attuativi degli stessi. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 16/2008, riguardanti le Commissioni istituite presso le ASL per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale [96].

237 quindecies. La verifica della compatibilità con la programmazione regionale di cui al comma 237 undecies si realizza tramite l’adeguamento dell’offerta di prestazioni e servizi accreditati ai fabbisogni programmati di cui al decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario del 27 settembre 2010, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai programmi operativi di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) [97].

237 quindecies bis. Al fine di attuare quanto disposto dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006, in coerenza con i programmi operativi di cui alla legge 191/2009, il fabbisogno programmato di strutture private accreditate eroganti attività di medicina di laboratorio (laboratori di analisi) e dei correlati volumi di prestazioni a carico del SSN coincide per gli anni 2011 e 2012 con le attuali consistenze. Con successivo decreto commissariale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite le specifiche modalità di associazione consortile e le soglie minime operative in base alle quali dal 1 febbraio 2013 le strutture private eroganti attività di medicina di laboratorio procedono al rinnovo dell’accreditamento istituzionale definitivo [98].

237 sexdecies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate che stipulano accordi di riconversione ai sensi del comma 237 nonies che sono in possesso, per le attività o strutture riconvertite, dei requisiti autorizzativi ed ulteriori per l’accreditamento istituzionale, operano in regime di accreditamento definitivo dalla data indicata nell’accordo di riconversione, il quale costituisce verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno complessivo. Nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, le ASL provvedono a rilasciare a tali strutture nuova autorizzazione all’esercizio, previa verifica dei requisiti minimi previsti dalla DGR 7301/2001, per il tramite delle Commissioni locali di cui al comma 237 duodecies che provvedono a verificare anche il possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale. Nel caso in cui dalla verifica effettuata dalle Commissioni locali di cui al comma 237 duodecies risulta che la struttura da riconvertire non possiede ancora i requisiti minimi autorizzativi e la riconversione non richiede opere per le quali è necessario il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia, è concesso un periodo di sessanta giorni per l’adeguamento ai nuovi requisiti minimi. Trascorso tale termine, le ASL, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, nei successivi venti giorni, provvedono a rilasciare a tali strutture nuova autorizzazione all’esercizio, previa verifica dei requisiti minimi previsti dalla DGR 7301/2001, per il tramite delle Commissioni locali di cui al comma 237 duodecies che provvedono a verificare anche il possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale. Nel caso in cui la riconversione prevede opere per le quali è necessario il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia, la struttura sanitaria o socio-sanitaria, entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo, provvede a richiedere all’autorità competente la concessione o l’autorizzazione edilizia e le Commissioni locali di cui al comma 237 duodecies provvedono ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti minimi, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione all’esercizio, nonché la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale, dopo novanta giorni dal rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia. Le strutture che stipulano accordi di riconversione continuano ad erogare le originarie attività sanitarie o socio-sanitarie fino al rilascio della nuova autorizzazione all’esercizio [99].

237 septdecies. Le strutture di cui al comma 237 sexdecies, nel rispetto del fabbisogno presentano comunque domanda di accreditamento istituzionale definitivo con le medesime modalità e negli stessi termini previsti dal comma 237 quinquies [100].

237 octodecies. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 16/2008, è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all’esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al regolamento 1/2007, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 4/2011, articolo 1, commi da 237 quater a 237 unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell’accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui alla legge regionale 4/2011, articolo 1, comma 237 quinquies. Con dette strutture le ASL stipulano contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuano la copertura finanziaria.” [101].

237 novodecies. Gli accreditamenti istituzionali definitivi, rilasciati ai sensi dei commi da 237 quater a 237 unvicies hanno durata quadriennale, salvo quanto previsto dal comma 237 quindecies bis. Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario è autorizzato a definire procedure finalizzate al superamento di eventuali criticità tali da ostacolare ovvero rallentare il rispetto dei termini temporali definiti dai commi da 237 quater a 237 unvicies [102].

237 vicies. Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario è autorizzato con proprio provvedimento a definire procedure autorizzative per l’aggiornamento e l’implementazione tecnologica delle apparecchiature, nel rispetto dei volumi e delle tipologie delle prestazioni programmate e contrattualizzate per il livello assistenziale della specialistica ambulatoriale, ivi comprese le nuove attivazioni di grandi macchine diagnostiche e terapeutiche. In deroga al comma 237 quater, le strutture già provvisoriamente accreditate di fisiochinesiterapia (FKT) ai sensi dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi, nell’ambito del tetto di spesa già assegnato, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale per l’area socio-sanitaria [103].

237 vicies bis. In deroga a quanto previsto dal comma 237 quater è consentito rilasciare autorizzazioni per i soli trasferimenti di strutture sanitarie già in esercizio nell’ambito della stessa ASL. A tali trasferimenti si applicano le procedure di cui al punto 1.3 della DGR 3958/2001, come modificata dalla DGR 7301/2001 [104].

237 vicies ter. Nel rispetto del fabbisogno regionale, le strutture sanitarie e socio-sanitarie che insistono nei territori dei Comuni individuati negli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 12/2008, in possesso di valido titolo autorizzativo, rilasciato ai sensi della DGR 7301/2001 ed in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al regolamento 1/2007 possono, in deroga a quanto previsto dai commi da 237 quater a 237 unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell’accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui al comma 237 quinquies e le stesse non possono essere autorizzate al trasferimento fuori dall’ambito della Comunità montana [105].

237 vicies quater. Le attività di cui al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), che abbiano presentato domanda di accreditamento istituzionale secondo le modalità ed i termini di cui alla legge regionale 4/2011, articolo 1, comma 237 quinques, in deroga a quanto previsto dalla richiamata legge regionale 4/2011, articolo 1, commi da 237 quater a comma 237 unvicies, possono operare in regime di accreditamento fermo restando i requisiti di cui ai regolamenti n. 3 del 31 luglio 2006 e n. 1 del 22 giugno 2007 [106].

237 unvicies. Sono nulle le istanze presentate dalle strutture sanitarie private sulla piattaforma applicativa informatica So.Re.Sa. in data precedente alla entrata in vigore delle presenti disposizioni [107].

237 duovicies. E' fatto divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti stipulati dalla So.Re.Sa. o dalle ASL in materia di lavori e di fornitura di beni, servizi o prestazioni in materia sanitaria [108].

237-tervicies. Nel rispetto del termine previsto dal comma 237-decies e in attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2007), le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007 che non hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo nei termini previsti dal decreto commissariale 7 marzo 2012, n. 19, o che all’atto della presentazione della domanda sono incorsi in irregolarità o omissioni di formalità sanzionate con la nullità della stessa presentano, per l’accreditamento definitivo, nuova domanda di accreditamento istituzionale entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del decreto commissariale di disciplina delle modalità per l’utilizzo della riapertura della piattaforma applicativa informatica gestita da SORESA da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro i successivi dieci giorni dal decorso dei predetti termini è emanato il decreto del Commissario ad acta previsto dal comma 237-undecies e, ai fini della attuazione della presente disposizione, il termine previsto dal comma 237-duodecies per le verifiche rimesse alle commissioni locali previste dall’articolo 8 della legge regionale 16/2008, è ridotto a centoventi giorni. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente comma rimangono ferme le disposizioni vigenti previste dai commi 237-bis a 237-duovicies [109].

238. [La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina l’istituzione presso un’azienda sanitaria della Regione del centro di riferimento regionale per la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione dei Disturbi del comportamento alimentare (DCA), sulla base dei seguenti criteri:

a) la sede del centro è individuata in uno dei presidi ospedalieri da riconvertire in struttura ospedaliera per la riabilitazione di cui al decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario del 27 settembre 2010, n. 49;

b) il modello organizzativo del centro di riferimento è articolato in tre livelli di trattamento sulla base delle caratteristiche di gravità dei disturbi del comportamento alimentare:

1) ambulatoriale, con funzione di orientamento del paziente verso il livello di trattamento più appropriato;

2) day hospital, con funzioni di inquadramento diagnostico e di costruzione di un programma terapeutico personalizzato di media intensità (trattamenti motivazionali, psicoterapeuticoriabilitativi e riabilitazione nutrizionale);

3) trattamento residenziale, per l’applicazione di programmi terapeutici ad alta intensità] [110].

239. [La Giunta regionale definisce un percorso di integrazione delle varie articolazioni coinvolte (Salute mentale, Materno infantile, Servizi sociali, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta) e tra queste e i centri e le strutture residenziali e le strutture ospedaliere ed universitarie dedicate per la gestione delle diverse fasi di diagnosi e cura. Assicura, tramite l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, la rilevazione epidemiologica e l’analisi statistica dei dati relativi all’incidenza e alla prevalenza dei DCA] [111].

240. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 238 e 239 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 4.15.38..

241. [La Regione Campania promuove la metodologia di integrazione sociosanitaria denominata “Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di salute” (PTRI/BdS), riferita anche al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di dare concreta attuazione alle indicazioni della Commissione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sui Determinanti sociali della Salute (“Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health.”, 2008) e alle collegate Raccomandazioni licenziate dalla 62° Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (“Reducing health inequities through action on the social determinants of health” (n. WHA62.14 del 22 maggio 2009). Per le finalità di cui al presente comma, nei limiti dei vincoli di spesa determinati per l’anno 2011, alla predetta metodologia sono riservate specifiche risorse, per consentire la continuità delle azioni già implementate nonché la sperimentazione della metodologia nelle aziende sanitarie ove non è ancora operativa] [112].

242. All'articolo 1, comma 64 della legge regionale 2/2010, dopo le parole “377” sono inserite le seguenti “classificazione che è aggiornata con decreto del Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario,”.

243. [Il comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 1/2008 è sostituito dal seguente:

“2. Per il servizio di continuità assistenziale, nelle zone disagiate, si applica il criterio di un medico di continuità assistenziale ogni millecinquecento abitanti fino alla copertura del 10 per cento della popolazione regionale, rimodulando l'assegnazione del personale medico nelle zone non disagiate secondo il rapporto di un medico ogni seimila abitanti o frazioni di seimila maggiori di tremila per i capoluoghi di provincia; nelle altre zone, un medico ogni cinquemila abitanti o frazioni di cinquemila maggiori di tremila. Tale riorganizzazione è definita a livello aziendale. Tali modifiche non possono prevedere incremento rispetto alla dotazione organica complessiva per il servizio di Continuità assistenziale previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Campania n.1570 del 2004. È rimessa alla contrattazione decentrata l'individuazione dei criteri per la definizione delle zone disagiate di Continuità Assistenziale; entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, le Aziende Sanitarie Locali, previo parere del Comitato Aziendale ex articolo 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, individuano le zone disagiate e ridefiniscono l'assetto organizzativo territoriale del servizio. Spetta al Comitato Regionale ex articolo 24 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) vigente la verifica del rispetto dei vincoli sopra descritti. La Giunta regionale attua la presente disposizione.” ] [113].

244. [La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento le funzioni e l’organizzazione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), quale tecnostruttura a supporto tecnico dell’attività del Consiglio regionale e dell’azione della Giunta regionale al fine di migliorare il coordinamento tra i soggetti decisori ed esecutori del servizio sanitario regionale, nell’ottica della promozione dell’appropriatezza degli interventi sanitari e della validità degli esiti, con l’osservanza delle seguenti norme generali:

a) imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa;

b) configurazione quale azienda della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, in analogia a quanto previsto per le aziende sanitarie locali ed ospedaliere dagli articoli 5 e 14 della legge regionale 32/1994;

c) ridefinizione e potenziamento delle funzioni dell’agenzia prevedendo, nell’ambito della dotazione organica, specifiche unità operative dirigenziali, con riferimento alle aree di attività, per l’espletamento dei compiti assegnati tra cui, in particolare: lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di livello regionale attinenti alle prestazioni del servizio sanitario al fine di consentire alla Regione di adempiere ai propri fini istituzionali l’analisi e la programmazione dei bisogni e della domanda di servizi sanitari e socio-sanitari a supporto dell’attività di pianificazione regionale; la ricerca e l’innovazione in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera, specialistica e sociosanitaria, anche in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, con l’Istituto superiore di sanità, nonché con le altre Agenzie sanitarie; la formazione e il sistema di qualità dei servizi sanitari, anche ai fini dell’elaborazione di criteri, standard e procedure per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; l’assistenza alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie del controllo di gestione;

d) perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nell’esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate, anche mediante la più ampia flessibilità nell’organizzazione degli uffici;

e) rispondenza agli organi di governo della Regione dei risultati e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti in materia di politica sanitaria regionale e della conformità delle azioni alle linee guida emanate a livello nazionale] [114].

245. [L’ARSAN continua a svolgere le funzioni già esercitate fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244] [115].

246. Nell’ambito della politica regionale finanziata dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) all’esito dell’approvazione del programma attuativo regionale, ai sensi della delibera CIPE n. 166 del 2007, come modificata dalla delibera CIPE n. 1 del 2009, ed alla piena disponibilità delle risorse programmate, sono stanziate, per il triennio 2011 - 2013, risorse finanziarie, pari ad euro 200.000.000,00 per ogni annualità, per complessivi euro 600.000.000,00, per provvedere al pagamento dei contributi sui mutui contratti entro il 31 dicembre 2010 da Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e l’acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva), della legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica) e della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania). La UPB 1.1.1. è incrementata di euro 1.100.000,00 per fronteggiare la grave situazione di dissesto idraulico idrogeologico che interessa il territorio regionale di cui euro 550.000,00 destinati al consorzio di bonifica Destra fiume Sele [116].

247. I contributi su mutui ai comuni di cui all’articolo 64, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), sono dovuti dalla Regione sulla base della copia autentica del documento attestante l’avvenuto pagamento della rata di cui si chiede il rimborso e del piano di ammortamento del mutuo.

248. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 9 (Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti) ed il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 1/2009.

249. Le autorizzazioni conclusive dei procedimenti per l’istallazione di impianti eolici, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), onde evitare rischi per la pubblica incolumità, devono essere rilasciate nel rispetto delle civili abitazioni anche rurali o ad uso agricolo.

250. La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell’articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al comune ovvero all’autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Per le finalità delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali Ambiente e Territorio approvano la disciplina degli scarichi Categorie produttive assimilabili, di cui alla delibera di Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1350 [117].

251. Al fine di conseguire un efficace utilizzo delle risorse pubbliche, in relazione alle mutate esigenze degli enti locali, la Giunta regionale può autorizzare il cambio di destinazione di uso delle strutture pubbliche già realizzate o in corso di realizzazione purché le stesse conservino una funzione pubblica, compatibile con le previsioni funzionali di zona e gli indici di edificazione degli strumenti urbanistici vigenti.

252. La Giunta regionale, previa verifica dei requisiti e sulla base della istruttoria bancaria espletata, pone in essere gli atti formali per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 3, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001).

253. Nelle more di una disciplina organica, l’Agenzia regionale Campana per la Difesa del suolo (ARCADIS) è competente all’attuazione degli interventi di tutela del suolo ed assetto idrogeologico e svolge i corrispondenti compiti e le attività tecnico operative connesse.

254. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’assessore delegato alla difesa del suolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario per la direzione e gestione dell’Agenzia, nelle more della costituzione degli organi.

255. Nelle more del riordino normativo di cui all’articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), e della conseguente riorganizzazione in ambito regionale, le autorità di bacino regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e, previa intesa con la Regione Basilicata, l’autorità interregionale del Fiume Sele sono accorpate nell’unica Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele. L’autorità di bacino Campania nord occidentale è altresì incorporata nella autorità di bacino regionale del Sarno che è denominata Autorità di bacino regionale della Campania Centrale. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’assessore delegato alla difesa del suolo, sono disposte le modalità di incorporazione [118].

256. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore delegato alla difesa del suolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità di accorpamento e di ricostituzione degli organi.

257. Le eventuali somme che le province sono tenute a restituire alla Regione Campania entro il 30 giugno 2011, a titolo di economie di cui alla deliberazione di Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 1334, ricevute ad integrazione delle risorse del Programma operativo regionale (POR) Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e Strumento finanziario di orientamento alla pesca (SFOP) 2000/2006 per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e della pesca, sono destinate al finanziamento, a valere sulla UPB 1.74.174, dell’attività connessa all’esercizio della delega in materia di forestazione di cui alla legge regionale n. 11/1996, come modificata con legge regionale 24 luglio 2006, n.14 (Modifiche ed integrazioni 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) [119].

258. L'articolo 2 della legge regionale del 28 dicembre 1992, n. 14 (Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato. Regolamentazione regionale), è sostituito dal seguente:

“2. Le specie arboree e arbustive da mettere a dimora, indicate nell’allegato 1, sono scelte prioritariamente tra quelle appartenenti alla fascia fito-climatica più appropriata nonché al paesaggio della località oggetto dell’intervento.

L'allegato di cui al comma 1, è periodicamente aggiornato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato.”.

259. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 14/1992 è inserito il seguente articolo:

“Art. 4 bis.

1. Al fine di promuovere la conoscenza delle specie arboree ed arbustive, il loro rispetto ai fini dell’equilibrio tra comunità umana, ambiente naturale, educazione civica ed ambientale, nonché per favorire la conservazione della biodiversità, la Regione Campania nell’ambito delle attività connesse all’attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) assicura ai comuni la disponibilità delle piante da mettere a dimora, con ogni onere a suo carico.

2. L’attività dei vivai forestali regionali è improntata alla produzione di piante a pronto effetto in modo tale da destinare una pianta per ogni bambino nato o adottato nei comuni del territorio campano.

3. I settori tecnico amministrativi provinciali forestali, su richiesta dei comuni, possono incaricare gli operai idraulico-forestali, in forza presso i vivai forestali di rispettiva competenza, quale manodopera necessaria alla messa a dimora delle piante.

4. Restano a carico della Regione gli oneri finanziari per la produzione di cartellonistica istituzionale connessa all’informazione dei cittadini.

5. Per garantire la produzione di piante di qualità, riportate nell’Allegato 1, possono essere utilizzate le risorse finanziarie di cui alla presente legge anche per l’adeguamento dell’intero sistema produttivo dei vivai forestali regionali.”.

260. La legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), è così modificata:

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 è soppressa;

b) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 la parola “esecutiva” è soppressa;

c) l'articolo 9 è abrogato;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art.10 Giunta

1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

2. Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell'Ente parco.

3. Funge da segretario un dipendente dell'Ente parco indicato dal Presidente dell'Ente.

4. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e, in particolare:

a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all’articolo 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora e adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

5. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. L'organico del parco è costituito da personale in servizio presso l'amministrazione regionale opportunamente distaccato.

7. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che decorsi trenta giorni dalla richiesta non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.

e) dopo il comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente;

“2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati”;

f) le parole “Giunta esecutiva”, ove ricorrono, sono sostituite dalla parola “Giunta”;

g) le parole “Consiglio direttivo”, ove ricorrono, sono sostituite dalla parola “Giunta”;

h) le parole “il Consiglio”, ove ricorrono, sono sostituite dalla parola “Giunta”.

261. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione è così composta:

a) un magistrato - anche in pensione e con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, dove ha sede lo IACP provinciale;

b) un dirigente o funzionario del Comune che ha emesso il bando, designato dalla Giunta comunale;

c) un dirigente o funzionario dell'IACP competente per territorio, designato dal Consiglio di amministrazione;

d) un dirigente o funzionario della Regione Campania esperto in materia di edilizia pubblica abitativa;

e) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.”.

262. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 83 bis, commi 18 e 21 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone un regolamento avente ad oggetto il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo i criteri sanciti dalla legge 133/2008, subordinando il rilascio di autorizzazione per istallazione ed esercizio impianti distributivi previo il versamento, da parte del richiedente, di un contributo ambientale in misura fissa pari ad euro settecentocinquanta in favore della Regione Campania.

263. La Regione Campania istituisce il distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilità ferro gomme dei comuni interessati al predetto asse territoriale. Il relativo finanziamento di euro 150.000,00 è iscritto sulla relativa UPB [120].

264. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, approva un piano di monitoraggio e di verifica delle liquidazioni dei crediti vantati dalla Azienda Regionale di trasporto dell'Ente autonomo volturno EAV SpA nei confronti dell'ente aregionale alla data del 31 dicembre 2010.

265. L'applicazione delle norme della presente legge deve comunque garantire il rispetto del Piano di cui all'articolo 14, commi 22 e 23 del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, come approvato ai sensi delle predette disposizioni.

266. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[2] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14.

[3] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14.

[8] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41. La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[11] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 38.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2011, n. 7.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[14] L'originario comma 46 è stato così sostituito dagli attuali commi 46 e 46 bis per effetto dell'art. 2 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.

[15] L'originario comma 46 è stato così sostituito dagli attuali commi 46 e 46 bis per effetto dell'art. 2 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[17] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[18] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 36.

[19] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 36.

[20] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 36.

[21] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[24] La Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2017, n. 246, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui sostituisce l’art. 2 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13, limitatamente alle parole «e paesaggistici», contenute nel comma 1 di tale articolo.

[25] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[28] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[29] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[30] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[31] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[32] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[33] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[34] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[35] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[36] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[38] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[39] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[40] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[41] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[42] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41.

[43] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[44] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[45] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[46] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[47] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[48] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[49] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[50] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[51] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[52] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[53] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[54] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[55] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[56] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[57] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[58] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[59] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[60] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[61] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41.

[62] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[63] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41.

[64] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 maggio 2012, n. 11.

[65] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[66] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[67] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[68] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[69] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[70] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[71] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[72] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[73] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[74] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[75] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[76] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[77] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41.

[78] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[79] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41.

[80] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41.

[81] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14.

[82] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14.

[83] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14.

[84] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[85] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[86] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[87] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[88] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[89] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[90] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[91] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[92] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14, modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[93] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14, modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 292, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[94] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14, già modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 292, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[95] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[96] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[97] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[98] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[99] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23. La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 292, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[100] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[101] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[102] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[103] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23. La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 292, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[104] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[105] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23. La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 292, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[106] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 luglio 2012, n. 23 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 41. La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2013, n. 132, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo vigente anteriormente alla sua modifica ad opera della L.R. 41/2012.

[107] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[108] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

[109] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[110] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[111] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[112] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[113] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[114] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2012, n. 27, ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 20.

[115] Comma modificato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2012, n. 27, ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 20.

[116] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2011, n. 21. La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 2012, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del presente comma.

[117] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2014, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che «L’autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca».

[118] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[119] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2011, n. 7.

[120] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.