Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.7 finanze e patrimonio |
Data: | 04/08/2011 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
§ 1.7.42 - L.R. 4 agosto 2011, n. 14.
Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale
(B.U. 4 agosto 2011, n. 52)
1. Sono definanziati per il corrente esercizio finanziario gli interventi e le azioni previste dalle seguenti disposizioni normative:
a) articolo 8, commi 1 e 2, della
b) articolo 1, commi 131, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 223 secondo periodo e 263, della
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della
3. Gli interventi e le azioni previste dall'articolo 1, comma 79, della
4. Gli interventi e le azioni previste dall'articolo 1, comma 82, della
5. Le autorizzazioni di spesa di cui al bilancio per l'esercizio finanziario 2011, approvato con
6. L'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 6.23.48 del bilancio 2011 è ridotta in termini di competenza e cassa per euro 9.048.707,71. L'invarianza delle risorse attribuite nell'anno 2011 al Consiglio regionale è assicurata dalla utilizzazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 9.048.707,71 risultante dalla approvazione in data 9 giugno 2011 del rendiconto generale del Consiglio regionale per l'anno 2010.
7. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della
8. Gli interventi e le azioni previste dal comma 5 dell'articolo 10 della
9. Gli interventi e le azioni previste dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 13 della
10. L'autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000.000,00, non utilizzata a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della
11. Gli interventi e le azioni previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 della
12. Gli interventi e le azioni previste dal comma 17 dell'articolo 1 della
13. Gli interventi e le azioni previste dal comma 18 dell'articolo 1 della
14. Le maggiori entrate derivanti dall'attività di recupero coattivo dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito condotta dalla agenzia delle entrate relativamente agli anni 2006 e 2007 sono iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2011 rispettivamente alla UPB di entrata 9.31.76 per euro 28.019.822,51 e alla UPB di entrata 9.31.77 per euro 3.441.171,36 a copertura degli interventi in materia di servizio di pubblico trasporto locale a valere sulla UPB di spesa 1.57.101 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.
15. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della
16. La Regione Campania promuove e incentiva la semplificazione e il miglioramento della qualità delle norme, in coerenza con gli indirizzi europei, promuovendo la "e-democracy", la partecipazione attiva dei portatori di interesse.
17. La Regione Campania favorisce l'inserimento dei giovani nel mondo delle professioni prevedendo che gli enti, le aziende e le società regionali conferiscano un adeguato numero di incarichi a giovani professionisti, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 2, comma 1, del
18. Ai sensi dell'articolo 7 del
19. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il calendario venatorio della Regione Campania e relativo regolamento, sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia, in base alla competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione ed in osservanza dei seguenti criteri generali:
a) validità triennale del calendario venatorio regionale [2];
b) tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole;
c) rispetto della vigente normativa nazionale e regionale incidente in materia;
d) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
20. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 19 è abrogato l'articolo 24 della
21. All'articolo 1, comma 2, della
"m) sostiene il rientro di giovani studiosi stranieri e italiani impegnati all'estero, finalizzato allo svolgimento di attività didattica e di ricerca nelle università campane.".
22. L'articolo 10 della
"1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con le leggi annuali di bilancio.
2. Per l'esercizio finanziario 2011 sono stanziati euro 500.000,00 sulla UPB 6.23.54, di pertinenza della ricerca scientifica, per la realizzazione delle finalità di cui alla lettera m) dell'articolo 1, comma 2.".
23. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 1 della
24. Al comma 3 dell'articolo 3 della
25. L'articolo 12 della
"Art. 12 Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 3 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa complessiva di euro 200.000,00.".
26. Alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della
27. Al comma 1 dell'articolo 11 della
28. Al comma 8 dell'articolo 20 della
29. Al comma 1 dell'articolo 31 della
30. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze della regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro trenta/00 a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società.
2 bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione o dagli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, ai componenti di organi amministrativi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell'articolo 1 della
31. Al comma 11 dell'articolo 1 della
32. Al comma 3 dell'articolo 7 della
33. Il comma 231 dell'articolo 1 della
"231. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze riconosciute alla Giunta regionale nelle materie rientranti nell'accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 180, della
34. Dopo il comma 231 dell'articolo 1 della
"231 bis. Il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
35. Dopo il comma 237 dell'articolo 1 della
"237 bis. La Regione Campania assicura i livelli essenziali di assistenza tramite gli enti e le strutture del servizio sanitario regionale e secondo le previsioni di cui al decreto commissariale n. 49 del 2010 e successive modifiche e integrazioni.
237 ter. Per le finalità di cui al comma 237 bis, al fine di garantire qualità e sicurezza per i cittadini e gli operatori, la Regione assicura le procedure di accreditamento istituzionale secondo le modalità riportate nei seguenti commi.
237 quater. Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del
237 quinquies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private che intendono proseguire l'attività in regime di accreditamento definitivo presentano entro il termine del 31 ottobre 2011 nuova domanda di accreditamento istituzionale, secondo modalità disciplinate con successivo provvedimento amministrativo pubblicato nel BURC, esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da So.Re.Sa. spa.
237 sexies. Alla presentazione della domanda di cui al comma 237 quinquies sono ammesse esclusivamente le strutture sanitarie e socio-sanitarie private in possesso di valido titolo convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
237 septies. Le nuove domande di accreditamento istituzionale definitivo di cui al comma 237 quinquies sono corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, attestante la permanenza del possesso dei requisiti stabiliti con la DGR 7301/2001 e successive modifiche e integrazioni, e indicano gli estremi dell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato ai sensi della medesima delibera. A tal fine si considerano validi i titoli autorizzativi acquisiti dalle strutture, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla
237 octies. Le domande sono, inoltre, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti prescritti per l'accreditamento. La domanda di accreditamento indica, altresì, le attività per le quali le strutture operano in regime di accreditamento, nonché il titolo valido di cui al comma 237 sexies.
237 nonies. Se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato la domanda ai sensi del comma 237 sexies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale, ai fini dell'accreditamento si tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale presentate ai sensi dei regolamenti 3/2006 e 1/2007, ferma restando la procedura di accreditamento in esubero disciplinata dai medesimi regolamenti.
237 decies. La presentazione della domanda di accreditamento prodotta ai sensi dei regolamenti 3/2006 e 1/2007 entro il termine del 31 dicembre 2010 è titolo per l'accreditamento definitivo a decorrere dal 1 gennaio 2011. La mancata presentazione della nuova domanda di accreditamento istituzionale definitivo di cui al comma 237 quinquies entro il termine del 31 ottobre 2011 comporta, a decorrere dal 1 novembre 2011, la cessazione dell'accreditamento in atto.
237 undecies. La presentazione delle domande nei termini e nelle modalità previste dal comma 237 quinquies costituisce titolo per la conferma dell'accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui al comma 237 duodecies. La conferma dell'accreditamento avviene mediante decreto commissariale di ricognizione delle domande regolarmente presentate da adottarsi entro il termine del 31 dicembre 2011 e di successivi decreti commissariali suddivisi per branche di attività e per singole ASL, previa verifica della compatibilità con la programmazione regionale.
237 duodecies. Successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma undecies, la competente struttura regionale avvia il procedimento di verifica dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale mediante le Commissioni locali previste dall'articolo 8 della
237 terdecies. Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi da 237 quinquies e seguenti, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le presenti disposizioni nonché con quelle degli ulteriori provvedimenti di attuazione della stessa.
237 quaterdecies. La delega alle ASL di cui all'articolo 8, comma 1, della
237 quindecies. Al fine di realizzare l'adeguamento dell'offerta di prestazioni e servizi accreditati ai fabbisogni di cui al decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del decreto commissariale n. 49 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai programmi operativi di cui alla
237 sexdecies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate che stipulano accordi di riconversione, ai sensi del comma 237 quindecies, che siano in possesso, per le attività o strutture riconvertite, dei requisiti autorizzativi e ulteriori per l'accreditamento istituzionale, operano in regime di accreditamento definitivo dalla data indicata nell'accordo.
237 septdecies. Le strutture di cui al comma 237 sexdecies, nel rispetto del fabbisogno devono, comunque, aver presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo con le medesime modalità e negli stessi termini previsti dal comma 237 quinquies.
237 octodecies. Il comma 5 dell'articolo 8 della
"5. Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio, possono, in deroga a quanto previsto da commi precedenti, operare in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento. Con dette strutture le ASL possono stipulare contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuino la copertura finanziaria.".
237 novodecies. Gli accreditamenti istituzionali definitivi, rilasciati ai sensi dei commi da 237 quinquies a 237 unvicies, hanno durata quadriennale.
237 vicies. Fatta eccezione per le nuove attivazioni di grandi macchine diagnostiche e terapeutiche, individuate con apposito provvedimento del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e, comunque, nel rispetto dei volumi e delle tipologie delle prestazioni programmate e contrattualizzate per il livello assistenziale della specialistica ambulatoriale, l'aggiornamento e l'implementazione tecnologica delle apparecchiature non richiede nuova autorizzazione alla realizzazione.
237 unvicies. Per il trasferimento di strutture specialistiche ambulatoriali all'interno della stessa ASL e per le iniziative di riconversione di cui al comma 237 sexdecies, è sufficiente la presa d'atto, con propria delibera, da parte dell'ASL territorialmente competente del decreto di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della
237 duovicies. E' fatto divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti stipulati dalla So.Re.Sa. o dalle ASL in materia di lavori e di fornitura di beni, servizi o prestazioni in materia sanitaria."
36. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo così rettificato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 54.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2014, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.