Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.4 beni e attività culturali |
Data: | 15/06/2007 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Principi generali |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Funzioni della Regione |
Art. 4. Funzioni delle province |
Art. 5. Funzioni dei comuni |
Art. 6. Programmi di investimento e promozione regionale |
Art. 7. Procedure della programmazione |
Art. 8. Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo |
Art. 9. Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica |
Art. 10. Registro regionale dello spettacolo |
Art. 11. Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa |
Art. 12. Pianificazione delle risorse |
Art. 13. Norma finanziaria |
Art. 14. Modalità e tempi di presentazione delle istanze |
Art. 15. Disposizioni transitorie |
Art. 16. Abrogazioni |
§ 2.4.71 - L.R. 15 giugno 2007, n. 6.
Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo
(B.U. 25 giugno 2007, n. 35)
Titolo I
Principi, definizioni e funzioni.
Art. 1. Principi generali
1. La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l’autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.
2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l’integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo.
3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilità ed alla formazione del pubblico. Perseguono la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.
4. Ai fini dell’attuazione della presente legge la Regione:
a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata già riconosciute da consolidati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione;
b) stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale;
c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:
a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
b) l’esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
c) le attività di spettacolo viaggiante;
d) [l’attività degli esercizi cinematografici e l’attività di promozione cinematografica] [1].
2. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per centri stabili nazionali d’arte dello spettacolo ad iniziativa pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 – settore attività teatrali;
b) per centri stabili nazionali d’arte dello spettacolo ad iniziativa privata, i soggetti in possesso dei requisisti di cui agli articoli 10 e 12 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
c) per centri stabili nazionali d’arte dello spettacolo d’innovazione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 13 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);
d) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e per le quali ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell’articolo 10 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 – settore attività musicali;
e) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:
1. dispongono di una organizzazione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuità e stabilità;
2. hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata, direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;
3. svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;
4. realizzano almeno venticinque concerti l’anno di cui due produzioni;
f) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell’ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali con particolare riferimento all’attività lirica e che sono, altresì, caratterizzati da:
1. comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;
2. produzione musicale propria e continuativa nell’ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;
3. rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell’intero programma;
4. esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d’orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per i quali è consentito un numero minore;
5. entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;
g) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;
h) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tersicoree;
i) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca ed innovazione e hanno comprovata storicità;
l) Per i soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell’organico amministrativo che svolgono un’attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio dell’ultimo quinquennio di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un valore medio dell’ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di venticinque giornate recitative per la produzione, in ambito regionale, nazionale e comunitario, sostenuta da consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione [2];
m) per imprese ed organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale o regionale, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, e che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;
n) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;
o) per esercizi teatrali privati i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, danza e musica;
p) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza;
q) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;
r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;
s) per residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da un soggetto avente personalità giuridica, facente capo a uno o più comuni, da realizzare con il concorso dell’ente territoriale attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice attività di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalità, deve essere altresì orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l’esecuzione;
t) [per esercizio cinematografico la gestione di sale cinematografiche, con non più di sette schermi, anche di proprietà pubblica, provviste di regolare agibilità ed aperte al pubblico] [3];
u) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla
v) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri con capienza di almeno seicento posti e funzionanti senza soluzione di continuità da quindici anni, ed i teatri di almeno quattrocentocinquanta posti, situati in edifici di rilevante pregio storico ed architettonico riconosciuto e tutelato dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento spettacoli, di cui almeno il 50 per cento del repertorio classico napoletano [4];
z) [per associazioni di promozione cinematografica, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che promuovono la cultura cinematografica] [5].
3. Ai fini della presente legge per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l’acquisto di un biglietto di ingresso.
3 bis. [Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui all’articolo 12, comma 1, lettera f), della presente legge] [6].
Art. 3. Funzioni della Regione
1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.
2. La Regione attua i propri interventi al fine di:
a) favorire il coordinamento dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l’accrescimento della qualità artistica;
b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;
c) garantire il sostegno nell’ambito della produzione e della distribuzione alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea;
d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee;
e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa l’attività bandistica a carattere continuativo, con almeno dodici rappresentazioni all’anno e composta da un minimo di ventiquattro elementi;
f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo;
g) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo;
i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana;
l) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
m) tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all’interno del settore;
n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane;
o) attuare il riequilibrio territoriale dell’offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;
p) sostenere la promozione internazionale dello spettacolo campano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri;
q) sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa;
r) sostenere il recupero e la riattazione di sale volte agli scopi istitutivi della presente legge;
s) sostiene progetti teatrali, musicali che prevedano, nella loro elaborazione, recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni già operanti sul territorio o che si vadano a costituire allo scopo [7].
3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, in particolare:
a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo;
b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalità, attività e modalità indicate dall’articolo 6, comma 2;
c) sostiene le attività anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono;
d) effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l’Osservatorio di cui all’art. 11, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.
4. La Regione, inoltre:
a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea;
b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo;
c) svolge attività speculativa, attraverso l’Osservatorio di cui all’art. 11, sulle realtà dello spettacolo, con l’eventuale collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste.
5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche.
6. La Regione, per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spettacolo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l’imprenditoria giovanile.
Art. 4. Funzioni delle province
1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono:
a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
c) concorrere a promuovere l’avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;
d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo;
e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio;
f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo;
g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;
h) promuovere, in collaborazione con i Comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.
2. Le province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del
Art. 5. Funzioni dei comuni
1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale:
a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli;
d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d’innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico;
f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione;
g) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.
Titolo II
Modalità dell’intervento regionale
Art. 6. Programmi di investimento e promozione regionale
1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d’intervento, i criteri per la verifica dell’attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2.
2. Il programma, in particolare:
a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all’articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno a quelle realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d’innovazione si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;
b) dispone, su proposta congiunta dei comuni e delle province interessate, misure finanziarie e organizzative per la residenza multidisciplinare di cui all’articolo 2, comma 2, lettera s);
c) [dispone misure per il sostegno dell’esercizio cinematografico, al fine di promuovere l’accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea] [8];
d) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;
e) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l’adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;
f) dispone misure per l’individuazione e l’allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all’articolo 2, comma 2, lettera u);
g) dispone misure a favore dell’attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del ‘600 e del ‘700 napoletano;
h) dispone misure dell’attività di alto perfezionamento professionale di danza;
i) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.
3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo.
4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano:
a) le attività ed i progetti da realizzare;
b) i soggetti attuatori;
c) la ripartizione delle spese;
d) le modalità di attuazione.
5. La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria.
6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate sul bollettino ufficiale della regione Campania, e indicano:
a) le attività ed i progetti da realizzare;
b) gli oneri a carico dei firmatari;
c) l’arco temporale e le modalità di attuazione.
Art. 7. Procedure della programmazione
1. La Giunta regionale, sentito il parere dell’Osservatorio di cui all’articolo 11, e della Conferenza delle autonomie locali, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all’articolo 6, e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.
2. La Giunta nella predisposizione del programma, sentita la commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli osservatori provinciali di cui all’articolo 4, da comuni e province singoli o associati.
Art. 8. Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo
1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante [9].
2. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta:
a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo;
b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4;
c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania.
3. L’atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti l’osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all’articolo 11, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n.17.
4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:
A. Settore teatrale:
1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;
2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;
3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue.
B. Settore musicale:
1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), con un minimo di otto concerti l’anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;
2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m), con almeno tre diverse rappresentazioni.
C. [Settore cinematografico:
1) attività di esercizi cinematografici, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera t), che svolgono almeno centoventi giornate di attività annue;
2) attività di esercizio cinematografico dedicata per più della metà delle giornate di programmazione a film d’essai, come definiti dall’articolo 2 del
D. Settore danza:
1) attività di imprese di produzione di spettacoli di danza, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m), che effettuano un minimo di dodici giornate recitative annue e duecento giornate lavorative documentate;
2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n), di promozione e formazione del pubblico, ad iniziativa pubblica e privata, con un minimo di 15 giornate recitative annue;
3) attività di promozione e documentazione dell’arte della danza di cui all’art. 2 comma 2, lettera h, anche in riferimento alle nuove tecnologie.
E. Settore spettacolo viaggiante:
1) attività di spettacolo viaggiante;
2) attività promozionali;
3) attività assistenziali ed educative.
5. Le misure di attuazione di cui al presente articolo, comma 2, lettera c), definiscono i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno.
6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:
a) che i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;
a-bis) che se i costi ammissibili, documentati a consuntivo, sono inferiori a quelli indicati in preventivo in misura superiore al 10 per cento, il contributo è ridotto in misura proporzionale [11];
a-ter) che se lo scostamento è superiore al 30 per cento, è fornita idonea relazione giustificativa e che se tale scostamento si verifica per due anni consecutivi e non è adeguatamente giustificato, il soggetto non può essere ammesso al contributo per l’annualità successiva [12];
b) che i contributi sono disposti triennalmente se richiesto dai beneficiari sulla base di un progetto di attività triennale e in tutti gli altri casi annualmente;
c) che la definizione del contributo sia commisurato nella misura del settantacinque per cento con riferimento a criteri quantitativi e nella misura del venticinque per cento con riferimento a criteri qualitativi;
d) un efficace sistema di controllo e monitoraggio sull’effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi;
e) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;
f) concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.
7. Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalità di ammissione e di assegnazione dei contributi per i soggetti di cui all’articolo 9 e all’articolo 12 lettere d), e), f), g), h), i), l), m).
8. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti e provvede in proprio al completamento del progetto di attività.
9. Ai fini della corresponsione dei contributi già deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.
Art. 9. Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica
1. La Regione sostiene i soggetti stabili ad iniziativa pubblica, già riconosciuti con provvedimento dello Stato, attraverso un contributo annuale non cumulabile con gli altri interventi, pari al dodici e cinquanta per cento per l’associazione Teatro Stabile della città di Napoli delle risorse previste dall’articolo 13 [13].
Titolo III
Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie
Art. 10. Registro regionale dello spettacolo
1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo.
2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
a) almeno una sede nel territorio regionale;
b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio.
3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, lettere d), i).
3 bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di trasferimento [14].
4. La Giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania, sulle modalità di iscrizione al registro e per la sua tenuta.
Art. 11. Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa
1. E’ istituito l’osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall’assessore al ramo o da suo referente, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati dalla commissione consiliare competente e due designati dal Presidente della Giunta regionale [15].
2. L’osservatorio è organo della Giunta regionale con funzioni consultive, relativamente alla programmazione regionale, alla definizione delle misure finanziarie ed alle misure di indirizzo. Esso ha sede presso l’assessorato competente.
3. Esso, in collaborazione con l’osservatorio sullo spettacolo istituito presso il Ministero competente:
a) predispone una relazione annuale analitica sull’utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge;
b) raccoglie ed aggiorna i dati e le notizie relativi all’andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, nella regione Campania al fine di realizzare attività permanenti di monitoraggio quali la mappature delle imprese, la mappatura delle sedi, l’occupazione nel settore, l’analisi dei fabbisogni formativi, l’evoluzione delle figure professionali e i finanziamenti pubblici;
c) sintetizza i dati di cui alla lettera a) al fine di estrapolare il numero degli spettatori (totale e per settori), il numero delle recite (totale e per settori), il numero di organismi presenti sul territorio, il numero delle sedi dove è svolta attività di spettacolo, il numero di occupati nello spettacolo (per tipologia di settore), i finanziamenti degli enti pubblici (divisi per settore);
d) realizza analisi ed elaborazioni su temi specifici individuati dalla Regione all’interno dei seguenti ambiti:
1. andamenti economici degli enti e delle imprese del settore;
2. offerta teatrale;
3. indagini quantitative e qualitative sul pubblico e sulla domanda inespressa;
4. indagini sui settori emergenti;
5. modelli organizzativi delle imprese;
6. sistemi produttivi e distributivi, funzioni e prospettive dei circuiti territoriali;
e) acquisisce tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Regione, ivi compresa quella svolta dalle istituzioni e dagli enti locali destinata al sostegno ed all’incentivazione dello spettacolo;
f) collabora con istituzioni ed organismi culturali quali università, istituti di ricerca, associazioni d’imprese;
g) diffonde e comunica adeguatamente i risultati delle attività svolte attraverso rapporti annuali, pubblicazioni periodiche, forme di comunicazione mirate su riviste specializzate.
4. Con atto della Giunta regionale è costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per i seguenti settori: teatro, musica e danza. Ogni commissione è composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia [16].
5. Le funzioni di segreteria dell’osservatorio e delle commissioni per la valutazione qualitativa sono svolte rispettivamente dal personale del settore competente e dal personale della commissione consiliare competente per materia [17].
6. I componenti delle commissioni di cui al presente articolo sono incompatibili, pena decadenza, con incarichi decisionali di diritto o di fatto all’interno degli organismi direttivi dei soggetti destinatari dei contributi. Essi durano in carica un triennio e l’incarico non è rinnovabile per il triennio successivo.
7. Ai componenti dell’osservatorio regionale per lo spettacolo e delle commissioni qualitative spetta un gettone di presenza.
Art. 12. Pianificazione delle risorse
1. Il piano finanziario è articolato come segue:
a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il ventotto e mezzo per cento delle risorse disponibili;
b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;
c) sostegno a favore dei soggetti di cui all’articolo 9, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;
d) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili;
e) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il sei per cento delle risorse disponibili;
f) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d), e), l), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza;
g) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;
h) sostegno annuale per quei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n), che rispettano i requisiti dell’articolo 10, settore danza, e articolo 16, settore teatrale, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005, cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;
i) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera p), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse;
l) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera q), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti;
m) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera r), cui sono assegnate il cinque per cento delle risorse;
n) funzionamento dell’osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate mezzo punto percentuale delle risorse;
o) sostegno annuale dell’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse [18].
2. I contributi concessi a valere sulle risorse alle lettere di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro o con altri interventi, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 6, comma 2, lettere d) ed e).
Art. 13. Norma finanziaria
1. Agli oneri della presente legge quantificato in euro 21.028.750,00 si fa fronte, per il corrente anno, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con le seguenti unità previsionali:
a) upb 3.11.242 per euro 1.420.000,00;
b) upb 6.80.221 per euro 12.200.000,00;
c) upb 3.11.31 per euro 3.908.750,00;
d) upb 6.80.221 per euro 3.500.000,00.
2. All’onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 14. Modalità e tempi di presentazione delle istanze
1. Entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di competenza finanziaria, i soggetti devono presentare una richiesta di contributo per l’attività che intendono svolgere dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza finanziaria.
2. La Regione successivamente all’esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l’inizio attività dei richiedenti, impegna la relativa spesa per ognuno dei soggetti la cui attività decorre dal 1 gennaio. Per i soggetti la cui programmazione non decorra dal 1 gennaio l’impegno di spesa avviene entro il 30 settembre.
3. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell’attività già svolta, che non può superare il cinquanta per cento dell’intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attività programmata decorre dal 1 gennaio.
4. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarità dell’istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvedere alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni.
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 15. Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, decadendo d’ufficio dai benefici riconosciuti loro dalle leggi contenute ed abrogate nell’articolo 16, limitatamente alle attività relative all’anno di approvazione della presente legge.
Art. 16. Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
b) articolo 3 della
c)
2. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Lettera abrogata dall'art. 16 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 52 della
[3] Lettera modificata dall'art. 1 della
[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 52 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 16 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 16 della
[9] Comma così modificato dall'art. 16 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 16 della
[11] Lettera inserita dall'art. 21 della
[12] Lettera inserita dall'art. 21 della
[13] Comma così modificato dall'art. 1 della
[14] Comma inserito dall'art. 1 della
[15] Comma già modificato dall'art. 1 della
[16] Comma così modificato dall'art. 1 della
[17] Comma così modificato dall'art. 1 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 1 della