Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.3 assistenza sociale |
Data: | 28/12/1992 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente legge disciplina la tipologia delle essenze da destinare alle finalità della legge 29 gennaio 1992, n. 113; «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono comunicare alla Regione le aree, preferibilmente demaniali, che saranno destinate all'alberatura di cui [...] |
Art. 4. 1. I comuni provvedono a notificare l'avvio della procedura di legge attraverso l'affissione di manifesti informativi. |
Art. 4 bis. |
Art. 5. 1. Le spese di cui alla presente legge, ivi compreso quanto previsto dall'art. 4, verranno attinte dal capitolo 1216 della legge di Bilancio Regionale e dai finanziamenti statali di cui alla [...] |
§ 2.3.31 - Legge Regionale 28 dicembre 1992, n. 14.
Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato. Regolamentazione Regionale.
(B.U. n. 53 del 31 dicembre 1992).
1. La presente legge disciplina la tipologia delle essenze da destinare alle finalità della
2. Il dettato della presente legge si applica anche ai minori adottati.
1. Le specie arboree e arbustive da mettere a dimora, indicate nell’allegato 1, sono scelte prioritariamente tra quelle appartenenti alla fascia fito-climatica più appropriata nonché al paesaggio della località oggetto dell’intervento.
L'allegato di cui al comma 1, è periodicamente aggiornato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono comunicare alla Regione le aree, preferibilmente demaniali, che saranno destinate all'alberatura di cui all'articolo 2.
1. I comuni provvedono a notificare l'avvio della procedura di legge attraverso l'affissione di manifesti informativi.
1. Al fine di promuovere la conoscenza delle specie arboree ed arbustive, il loro rispetto ai fini dell’equilibrio tra comunità umana, ambiente naturale, educazione civica ed ambientale, nonché per favorire la conservazione della biodiversità, la Regione Campania nell’ambito delle attività connesse all’attuazione della
2. L’attività dei vivai forestali regionali è improntata alla produzione di piante a pronto effetto in modo tale da destinare una pianta per ogni bambino nato o adottato nei comuni del territorio campano.
3. I settori tecnico amministrativi provinciali forestali, su richiesta dei comuni, possono incaricare gli operai idraulico-forestali, in forza presso i vivai forestali di rispettiva competenza, quale manodopera necessaria alla messa a dimora delle piante.
4. Restano a carico della Regione gli oneri finanziari per la produzione di cartellonistica istituzionale connessa all’informazione dei cittadini.
5. Per garantire la produzione di piante di qualità, riportate nell’Allegato 1, possono essere utilizzate le risorse finanziarie di cui alla presente legge anche per l’adeguamento dell’intero sistema produttivo dei vivai forestali regionali.
1. Le spese di cui alla presente legge, ivi compreso quanto previsto dall'art. 4, verranno attinte dal capitolo 1216 della legge di Bilancio Regionale e dai finanziamenti statali di cui alla
ALLEGATO 1 [3] |
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Specie Altimetrie sul livello del mare |
0-400 400-600 600-800 800-oltre |
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Pinus pinea * |
Pinus halepensis * |
Pinus pinaster * |
Ceratonia siliqua * |
Quercus suber * |
Quercus ilex * * * |
Quercus cerris * * * * |
Quercus pubescens * * * * |
Rhamnus alaternus * * * |
Cercis siliquastrum * * * |
Fraxinus ornus * * * * |
Laurus nobilis * * * |
Populus alba * * * * |
Populus nigra * * * * |
Populus tremula * * * * |
Castanea sativa * * * |
Cornus mas * * |
Fraxinus excelsior * * * |
Fraxinus ornus * * * * |
Ilex aquifolium * * |
Juglans regia * * |
Platanus sp. * * |
Ostrya carpinifolia * * * * |
Sorbus aria * * |
Sorbus aucuparia * * * |
Sorbus domestica * |
Tillia platyphyllos * * * |
Tillia cordata * * * * |
Alnsu cordata * * |
Betula alba * * |
Carpinus betulus * * |
Laburnum anagyroides * |
Taxus baccata * * * * |
Acer campestre * * * * |
Acer preudoplatanum * * * |
Acer obtusatum * * |
Acer neapolitanum * * * |
Staphylea pinnata * * |
Fagus sylvatica * |
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[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dall'art. 1 della
[3] Pubblicato nel B.U. n. 5 dell'1 febbraio 1993.