Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 27/06/2011 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 - Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi [...] |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011)” |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.94 - L.R. 27 giugno 2011, n. 9.
Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011)”.
(B.U. 28 giugno 2011, n. 40)
Art. 1. (Modifiche alla
1. La
a) al comma 2 dell’articolo 6 dopo le parole “dieci mesi.” sono aggiunte le seguenti “E’ fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa iscrizione all’anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente.”;
b) il comma 5 dell'articolo 6 è così sostituito:
"5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi, elevabile a un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi volontari previsti dall’articolo 3, comma 7, ovvero è titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5. ";
c) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo prevista dall’articolo 8, possono disporre, per un intervallo non inferiore ai trenta giorni, un periodo di fermo biologico, anche in ambiti territoriali limitati, se vi è la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, anche di singole specie.";
d) al comma 1 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:
"f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di raccoglitori riconosciute previste dall’articolo 10, aventi sede nella provincia di riferimento, se presenti.";
e) al comma 2 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:
"f) concorda con gli enti parco e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), presenti sul territorio provinciale, interventi di controllo delle popolazioni di cinghiali o di altri animali che possono arrecare danno alle tartufaie naturali. ";
f) dopo il comma 4 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“5. Per ottimizzare la cooperazione tra le istituzioni preposte all’attuazione della presente legge è istituito presso l’assessorato regionale all’agricoltura e foreste il “Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania”. Al Tavolo partecipano il presidente ed il vicepresidente della commissione consiliare permanente competente in materia, rappresentanti delle commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo e delle associazioni riconosciute dei raccoglitori previste all’articolo 10, nonché funzionari tecnici delle competenti strutture della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede a regolamentare la composizione del Tavolo ed il suo funzionamento. La partecipazione al Tavolo è a titolo completamente gratuito.”;
g) il comma 3 dell'articolo 9 è così sostituito:
"3. Il rilascio dell'autorizzazione, documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare, è rilasciato dal comune di residenza del richiedente.";
h) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 è così sostituita:
“h) il commercio di tartufi freschi oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta, così come stabilito dal calendario di cui all’articolo 7;”;
i) alla lettera m) dell’articolo 14 le parole “a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi della normativa vigente.”.
Art. 2. (Modifiche alla
1. La
a) il comma 46 dell’articolo 1 è sostituito dai seguenti:
“46. Fino alla data di cui al comma 45, l’assunzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e i rinnovi contrattuali sono sospesi. Resta salvo l’impiego del predetto personale per:
a) la realizzazione dei progetti a valere sulla programmazione unitaria;
b) le attività di antincendio boschivo (AIB) attuate, a far data dalla emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara il periodo di massima pericolosità e fino alla conclusione del predetto periodo, nel rispetto di quanto indicato dal Piano dell’antincendio boschivo per la Regione Campania (anno 2011) e a valere sulla UPB 1.74.174 nei limiti delle risorse disponibili derivanti dall’applicazione del comma 257 del presente articolo e dal previo accantonamento delle risorse necessarie al pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori a tempo indeterminato;
c) lo svolgimento di attività di prevenzione, coerenti con il Piano di forestazione approvato, autorizzate dalla Giunta regionale in presenza dell’accertata disponibilità di risorse aggiuntive.
46 bis. E’ rinviata alla contrattazione decentrata l’organizzazione del lavoro per l’attuazione dei progetti e delle attività di cui al comma 46, lettere a) e b), e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro.”.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.