Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 19/01/2009 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro |
Art. 2. Misure di sostegno alla scuola e alla università. Educazione alla legalità |
Art. 3. Azioni per il monitoraggio ed il contenimento dei prezzi di beni e di servizi di largo consumo |
Art. 4. Interventi nell’area del disagio sociale |
Art. 5. Interventi in materia di assistenza domiciliare integrata |
Art. 6. Disposizioni relative a musei, pinacoteche regionali, enti teatrali e lirici, fondazioni e teatri stabili beneficiari di finanziamenti regionali |
Art. 7. Fondo regionale per l’edilizia pubblica. |
Art. 8. Interventi a sostegno del Programma di sviluppo rurale Campania 2007 – 2013 |
Art. 9. Fondo di promozione economica e sociale in agricoltura. |
Art. 10. Valorizzazione e tutela della produzione vitivinicola. Internazionalizzazione piccole e medie imprese |
Art. 11. Norme a sostegno del Servizio civile nazionale |
Art. 12. Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale |
Art. 13. Distretti di imprese e norme sui Consorzi ASI |
Art. 14. Sostegno al capitale circolante delle imprese |
Art. 15. Interventi per il trasporto locale |
Art. 16. Misure per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata |
Art. 17. Attività socio-sanitarie |
Art. 18. Finanziamento dei progetti dei comuni |
Art. 19. Norme in materia di utilizzo delle risorse finanziarie a sostegno degli investimenti degli enti locali della Regione Campania |
Art. 20. Incentivi ai comuni per i piani urbanistici |
Art. 21. Fondo per la riqualificazione del personale dei comuni |
Art. 22. Norme in materia di perdita di possesso degli autoveicoli |
Art. 23. Potenziamento degli uffici finanziari regionali |
Art. 24. Adeguamenti in materia di acque pubbliche |
Art. 25. Misure di contenimento della spesa sanitaria |
Art. 26. Determinazione del valore della consistenza immobiliare del patrimonio regionale |
Art. 27. Digitalizzazione del Bollettino ufficiale della regione Campania |
Art. 28. Scioglimento dell’EFI e riorganizzazione delle Agenzie regionali |
Art. 29. Assistenza legale degli enti strumentali della Regione e delle società regionali |
Art. 30. Contenimento della spesa del Consiglio regionale |
Art. 31. Oratori |
Art. 32. Modifiche legislative |
Art. 33. Interventi di recupero urbano |
Art. 34. Proroga termini |
Art. 35. Entrata in vigore |
§ 1.1.97 - L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2009.
(B.U. 26 gennaio 2009, n. 5)
Art. 1. Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro
1. E’ istituito un fondo per gli interventi di sostegno e per l’erogazione di borse di studio e per l’erogazione di borse di studio a favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro [1].
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la individuazione dei beneficiari e delle modalità di erogazione dei benefici previsti dal comma 1.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante quota parte dello stanziamento sulla Unità Previsionale di Base (UPB) 4.16.41, pari ad euro 700.000,00.
Art. 2. Misure di sostegno alla scuola e alla università. Educazione alla legalità
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, sentita la commissione consiliare competente, un programma di azioni volto a sostenere ed incentivare la qualificazione del tempo scuola, l’implementazione di azioni di supporto per i minori che frequentano la scuola primaria, il recupero della dispersione scolastica, l’educazione alla legalità e la valorizzazione della storia e della memoria delle comunità locali. Il centro di documentazione contro la camorra dell’assessorato all’istruzione prevede nell’anno 2009 un programma di iniziative, sentite le commissioni consiliari competenti, per il recupero della devianza minorile e della educazione alla legalità.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificato in euro 15.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse della UPB 3.10.28 a valere sul bilancio pluriennale 2009-2011 in quote annuali.
3. All’onere derivante dall’attuazione della
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assessore relaziona sullo stato di attuazione della
4. Per consentire le attività del Centro di ricerche oncologiche di Mercogliano (CROM), la Regione provvede a finanziare il predetto Centro per il triennio 2009-2011, nella stessa misura del triennio 2006-2008, a valere sulla UPB 4.15.38.
5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce un fondo destinato all’alta formazione nelle tecniche di restauro dell’arte sacra a valere sulla UPB 3.13.115.
6. E’ istituito un fondo annuale per la promozione e la manutenzione del “Monumento Nazionale dell’antica area del comune di San Pietro Infine (CE)”, teatro nel 1943 di una devastazione senza precedenti, esempio vivente e macroscopico dell’ultimo conflitto mondiale, sede del Museo della Memoria, così come dichiarato dal
7. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, affida all’assessorato al lavoro, d’intesa con l’assessorato alle politiche sociali, la realizzazione di interventi destinati a minori o giovani dai diciotto ai venticinque anni già sottoposti a misure di restrizione della libertà o alternative alla detenzione, finalizzati alla formazione e all’inserimento lavorativo attraverso l’esercizio di mestieri artigiani e dei servizi, a valere sull’UPB 3.13.115.
8. All’articolo 16 della
9. E’ istituito un fondo di euro 100.000,00 da destinare alla Curia di Napoli per organizzare nella Chiesa Ortodossa di Mosca una mostra di Presepi Napoletani, al fine di promuovere le attività culturali della Campania, a valere sulle risorse della UPB 3.11.31.
10. La Regione Campania riconosce la Reggia di Carditello sito di interesse regionale. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, provvedimenti per l’acquisizione ovvero l’uso per finalità pubbliche del predetto bene.
Art. 3. Azioni per il monitoraggio ed il contenimento dei prezzi di beni e di servizi di largo consumo
1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di una convenzione con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 2, comma 198 della
2. La Giunta regionale promuove la stipula di convenzioni con i comuni e con le associazioni dei coltivatori diretti e dei grandi e piccoli produttori ortofrutticoli volte a disciplinare l’istituzione nei comuni della Campania di banchi alimentari, da tenersi almeno due volte a settimana, ove sono posti in vendita, a prezzi di particolare favore, i prodotti agricoli campani. Nelle predette convenzioni sono stabilite misure di esonero dal pagamento della Tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) ovvero contributi a carico della Regione per i soggetti suindicati.
3. La Regione, al fine di rilanciare le attività commerciali e riqualificare i centri storici e urbani, promuove sul proprio territorio processi di aggregazione e di valorizzazione delle piccole imprese commerciali e artigianali mediante l’istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali e delle categorie interessate e previo parere della commissione consiliare competente, definisce la disciplina istitutiva dei centri commerciali naturali.
5. Alle risorse occorrenti per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede attraverso il Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (PASER).
Art. 4. Interventi nell’area del disagio sociale
1. Il reddito di cittadinanza di cui alla
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della
3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della
5. La copertura finanziaria è assicurata dall’utilizzo delle seguenti risorse: euro 30.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 38 delle
6. Il comma 2 dell’articolo 38 della
7. Ai fini degli specifici interventi di cui all’articolo 6, comma 2, della
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione della sperimentazione del reddito di cittadinanza.
9. Al comma 2 dell’articolo 14 della
10. Al comma 2 dell’articolo 14 della
11. L’articolo 70 della
Art. 5. Interventi in materia di assistenza domiciliare integrata
1. Per gli interventi in materia di assistenza domiciliare integrata ai disabili, agli anziani, ai malati in stato terminale, ai minori e per le attività socio- educative domiciliari di cui alla
2. Al fine di consentire l’attuazione di quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale, in conformità dell’articolo 20 della
3. In ottemperanza dell’articolo 5 del
Art. 6. Disposizioni relative a musei, pinacoteche regionali, enti teatrali e lirici, fondazioni e teatri stabili beneficiari di finanziamenti regionali
1. I residenti in Campania di età compresa fra i quindici ed i ventiquattro anni o ultrasessantacinquenni accedono gratuitamente ai musei ed alle pinacoteche regionali nonché alle mostre organizzate con l’ausilio di contributi o finanziamenti regionali in base a criteri oggettivi che sono definiti con delibera della Giunta regionale, con particolare riferimento alle scuole.
2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è condizione per la concessione dei contributi o per l’erogazione dei finanziamenti regionali.
3. Gli enti teatrali e lirici, le fondazioni e i teatri stabili ai quali la Regione, a qualunque titolo, concede finanziamenti o eroga contributi, riservano, ad ogni manifestazione o rappresentazione, il cinque per cento dei posti in vendita all’ingresso gratuito di residenti in Campania di età compresa fra i quattordici e i ventuno anni.
4. La distribuzione dei biglietti gratuiti avviene mediante i normali circuiti di vendita dei biglietti a pagamento negli stessi orari e con le medesime modalità, ma in modo che il biglietto risulti nominativo, fatti salvi gli oneri derivanti dai diritti spettanti alla Società italiana autori ed editori (SIAE).
5. Le modalità di attuazione e l’erogazione di importi dovuti a qualunque titolo dalla Regione alle strutture di cui al comma 1 sono disciplinate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale.
6. Al comma 4 dell’articolo 7 della
7. La Regione Campania finanzia la realizzazione di attività teatrali nel comune di Ischia.
8.Gli oneri di cui ai commi precedenti gravano sulla UPB 3.11.31 che è incrementata di euro 300.000,00.
9. [Al fine di consentire al Museo Filangieri, storico museo civico di Napoli, di riaprire al pubblico è istituito un fondo annuale di euro 300.000,00 a sostegno degli interventi e dei programmi necessari alla riapertura e alla sistemazione delle sale, oltre che alla attivazione di mostre e programmi di valorizzazione delle collezioni d’arte ivi presenti, a valere sulla UPB 3.11.30] [2].
Art. 7. Fondo regionale per l’edilizia pubblica.
1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui alla legge di Bilancio 2009 è destinata, per euro 10.000.000,00 annui, a reintegrare, mediante iscrizione nella UPB 1.3.10, la disponibilità delle risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per l’edilizia pubblica, ridotte dall’articolo 5, comma 2, della
2. I programmi finanziati per i quali non si è pervenuti all’inizio dei lavori nei termini previsti per problemi tecnico-legali e amministrativi non imputabili al soggetto attuatore, non decadono dal finanziamento, a condizione che l’inizio dei lavori abbia luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il fondo rotativo di credito e garanzia, di cui all’articolo 13 della
4. E’ previsto un sostegno economico alle famiglie a basso reddito affittuarie attraverso l’utilizzo di strumenti quali il fondo sociale per l’affitto e l’edilizia agevolata e convenzionata finalizzata alla realizzazione di alloggi da immettere sul mercato dell’affitto a canoni calmierati in via temporanea o permanente.
5. E’ previsto un appostamento di fondi aggiuntivi per l’attuazione della
6. Un adeguato stanziamento delle somme di cui al comma 1, per l’esercizio finanziario 2009, è destinato al completamento di uno stralcio funzionale relativo al programma di edilizia pubblica sostitutiva per gli alloggi in prefabbricazione pesante per i quartieri di Chiaiano (ambito rione 25/80 di via Nuova Toscanella), Scampia di Napoli (ambito rione 25/80 di Viale della Resistenza, lotto P), Pianura e Soccavo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assessore all’urbanistica dispone la ricognizione e la revoca di risorse non utilizzate nei tempi fissati dalle leggi vigenti da destinare al completamento del programma di cui al comma 6.
8. Le cooperative a proprietà indivisa che hanno realizzato alloggi da assegnare in uso, godimento o locazione ai propri soci possono chiedere al comune l’autorizzazione a cedere, in proprietà individuale, tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che hanno già ottenuto l’assegnazione in uso, godimento o locazione.
9. L’autorizzazione di cui al comma 8 è rilasciata dal comune su istanza del legale rappresentante pro tempore della cooperativa, previa conforme delibera approvata a maggioranza dei due terzi dall’assemblea ordinaria dei soci regolarmente costituita.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano apposito regolamento contenente modalità e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 8.
11. Se gli alloggi sono stati realizzati con l’acquisizione del contributo della Regione o di altri enti pubblici, l’autorizzazione è rilasciata previo nulla osta regionale o degli altri enti pubblici finanziatori, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui alla
12. Per consentire un supporto alle famiglie in condizioni di particolare disagio socio-economico, la Regione contribuisce ad integrare il fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione per un importo pari ad euro 2.000.000,00 da appostare nel bilancio 2009 sul capitolo 2440, UPB 1.3.10, mediante prelievo di pari importo dalla UPB 7.28.64.
Art. 8. Interventi a sostegno del Programma di sviluppo rurale Campania 2007 – 2013
1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, previo parere della commissione consiliare competente, un programma di sostegno per il settore agricolo e per la valorizzazione e tracciabilità della filiera agroalimentare, individuando le risorse per le attività da realizzare.
2. Il programma di cui al comma 1 è attuato adottando gli stessi criteri e le stesse procedure previste dal programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 per gli interventi strutturali e per i regimi di aiuti cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
3. Per l’esercizio finanziario anno 2009, all’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede con i fondi assegnati dallo Stato ai sensi e per gli effetti del
4. La Regione incentiva, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, gli interventi a favore della filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore. La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali, singoli o associati, a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell’ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti. La Regione estende gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli, singoli o associati.
5. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli assessori competenti alla programmazione delle attività promozionali relative all’agricoltura, industria, commercio e turismo presentano alle commissioni consiliari competenti il Piano relativo alla programmazione degli interventi e programmi previsti per l’anno successivo. Per l’anno 2009 il termine è fissato al 31 marzo 2009. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il blocco delle attività promozionali da parte del settore competente. Le commissioni consiliari competenti si esprimono con parere entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende positivamente espresso.
Art. 9. Fondo di promozione economica e sociale in agricoltura.
1. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione sostiene le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico del territorio della Campania impegnati nella realizzazione di interventi finanziati con le misure del “Programma di sviluppo rurale (PSR) Campania 2007-2013”, attraverso la concessione di agevolazioni integrative per la copertura delle spese non ammissibili a contributo da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi dell’articolo 71 del
2. Al fine della corresponsione delle agevolazioni di cui al comma 1, è istituito, per gli anni 2009-2011, un fondo di premialità, denominato “Fondo di promozione economica e sociale” (FOPES)”, dell’entità di euro 9.000.000,00, tre per anno, destinato a favorire la realizzazione degli interventi pubblici nel campo dello sviluppo rurale.
3. Il Fondo, per non meno del cinquanta per cento della dotazione complessiva, è riservato ai comuni con un carico demografico inferiore ai cinquemila abitanti.
4. Accedono al Fondo, su domanda, gli enti già utilmente collocati nelle graduatorie di ammissione a finanziamento nell’ambito del programma “PSR Campania 2007-2013”, a seguito di selezione effettuata, sulla base dei migliori risultati conseguiti dagli enti stessi nel campo dell’utilità sociale e della tutela dell’ambiente e del territorio, allo scadere di ciascuna fase di operatività individuata nei bandi di attuazione delle misure del PSR.
5. Le agevolazioni finanziarie sono concesse sotto forma di contributo in conto capitale fino al cento per cento dell’ammontare complessivo delle spese non ammissibili a finanziamento da parte del FEASR, come risultanti dal quadro degli stati di avanzamento lavori approvati in conformità delle disposizioni previste per la realizzazione degli investimenti.
6. Il mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione degli investimenti finanziati con le misure del programma “PSR Campania 2007-2013” comporta la revoca anche delle agevolazioni concesse con la presente disposizione di legge ed il recupero delle somme eventualmente già erogate.
7. La concessione delle agevolazioni è disciplinata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si fa fronte, per l’anno 2009, con imputazione delle spese sulle risorse del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (PASER) (UPB 2.83.243). Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 10. Valorizzazione e tutela della produzione vitivinicola. Internazionalizzazione piccole e medie imprese
1. Il comma 1 dell’articolo 69 della
“1. La valorizzazione, la promozione e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, espressione delle tradizioni culturali, sociali e produttive del territorio regionale, rappresentano attività di rilevanza strategica per lo sviluppo economico e per la diffusione della qualità campana all’estero. I consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) favoriscono il consolidamento del successo delle produzioni di qualità, rafforzando i controlli della filiera necessari per esaltare i contenuti di tipicità e originalità del vino. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disciplinare per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese della filiera vitivinicola, per l’adesione e la partecipazione ai programmi di sviluppo dei Consorzi di tutela volti alla promozione, alla valorizzazione e alla certificazione dei prodotti rese obbligatorie dai decreti del MIPAAF 29 marzo 2007, 13 luglio 2007, 17 luglio 2008 e 16 ottobre 2008”.
2. La dotazione finanziaria iscritta nel bilancio 2008 per il Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 69 della
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all’espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l’attuazione degli interventi che restano subordinati all’adozione, ai termini dell’articolo 88 del Trattato CE, della decisione positiva da parte della Commissione Europea. Nei casi in cui si configurino, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto dall’articolo 5 della
4. E’ costituita presso l’assessorato all’agricoltura ed alle attività produttive la cabina di regia per il coordinamento delle attività di promozione del settore vitivinicolo denominata Campania Wines. Della cabina di regia fanno parte l’assessore all’agricoltura o suo delegato, l’assessore al turismo o suo delegato, il presidente della commissione consiliare all’agricoltura o suo delegato, un rappresentante designato da Unioncamere Campania, un rappresentante designato per ciascuno Consorzio di tutela e valorizzazione riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e cinque membri in rappresentanza del settore vitivinicolo fortemente rappresentativi della produzione regionale, scelti uno per provincia su proposta della commissione consiliare competente, sentite le organizzazioni di settore. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva apposito disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento della cabina di regia.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, pone in essere misure per la promozione e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese per il tramite dei consorzi di tutela, di valorizzazione delle produzioni artigianali e dei consorzi export, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 28, commi 5, 6 e 7, della
Art. 11. Norme a sostegno del Servizio civile nazionale
1. La Regione Campania contribuisce al finanziamento del Servizio civile nazionale ed integra lo stanziamento annualmente stabilito dalla legge finanziaria dello Stato a favore e a sostegno degli enti di servizio civile. A tal fine stabilisce uno stanziamento annuale di euro 2.000.000,00, a valere sulla UPB 4.16.41, a favore degli enti di servizio civile iscritti all’albo regionale che contribuiscono allo sviluppo delle politiche regionali con particolare riguardo all’ambito socio-assistenziale e ad integrazione degli interventi e dei servizi sociali di cui alla
2. L’erogazione dello stanziamento di cui al comma 1 avviene ai sensi della normativa nazionale in materia di bandi di servizio civile, previo accordo con il competente ufficio nazionale per il servizio civile sulle modalità di co-finanziamento del fondo nazionale e di emanazione di bandi straordinari. Per detti bandi gli indirizzi sono definiti esclusivamente dalla Regione Campania nel rispetto delle priorità di intervento territoriale di cui alla
3. Gli indirizzi e le procedure dei bandi straordinari per l’utilizzo del fondo di cui al comma 1 sono definiti dal competente assessorato alle politiche sociali in raccordo con l’ufficio nazionale per il servizio civile, sentite le commissioni consiliari competenti.
4. Sono finanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli.
Art. 12. Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale [3]
1. Al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate sono agevolabili, con lo strumento del credito di imposta, le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza anagrafica in Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all’estero o nelle regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza dei fondi strutturali comunitari, non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive ubicate all’estero o in regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza;
b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all’estero o in regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza.
2. Annualmente una quota dei fondi destinati al finanziamento del credito di imposta regionale per gli investimenti è destinata ai soggetti di cui all’articolo 2 del
a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all’estero o nelle regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza e che risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive;
b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all’estero o in regioni italiane non comprese nell’obiettivo Convergenza.
Art. 13. Distretti di imprese e norme sui Consorzi ASI
1. La Regione Campania favorisce sul proprio territorio i processi di aggregazione di imprese ad alta competitività, mediante il riconoscimento dei distretti industriali, tecnologici, agroalimentari e aerospaziali La Giunta regionale adotta i provvedimenti di individuazione e costituzione dei suindicati distretti e li trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della proposta i provvedimenti si intendono approvati.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale con apposito disegno di legge le forme di gestione unitaria delle aree industriali in riforma della
3. I consorzi per le Aree di sviluppo industriale (ASI), entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, producono una relazione di monitoraggio dei lotti assegnati, verificando l’adempimento degli obblighi previsti dalle convenzioni, dai contratti e dalla normativa vigente. Negli stessi termini i consorzi sono tenuti a trasmettere copia della relazione alla commissione consiliare competente.
4. Per le aree assegnate ma non utilizzate da più di ventiquattro mesi, i consorzi ASI avviano il procedimento di revoca entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I provvedimenti di revoca, adottati in esecuzione del disposto di cui al comma 4, costituiscono provvedimenti amministrativi immediatamente esecutivi per ragioni di pubblica utilità. Le aree revocate sono immediatamente assegnate agli aventi diritto.
6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 si procede al commissariamento dei consorzi ASI inadempienti.
7. E’ istituito il Fondo di garanzia della Regione Campania per il sostegno alle Piccole e medie imprese (PMI) campane operanti nel comparto aerospaziale e delle alte tecnologie e per attrarne altre nuove. Tale Fondo favorisce l’ accesso facilitato al credito per nuove attività industriali di elevato livello tecnologico, con l’intento di favorire una ricaduta occupazionale per gli studenti degli istituti tecnici della Regione e per i laureati delle università della Campania.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un disciplinare per l’esecuzione di quanto stabilito al comma 7. Il disciplinare è sottoposto al parere della commissione consiliare competente ed è definitivamente adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è assicurato per l’importo di euro 5.000.000,00 sulla UPB 2.83.243.
Art. 14. Sostegno al capitale circolante delle imprese
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Gli stanziamenti iscritti nella UPB 2.83.243 denominata “Spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’ agricoltura”, nell’ambito 2 – Sviluppo economico -, Funzione obiettivo n. 283 denominata “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”, assicurano l’attuazione degli interventi di contribuzione e dei regimi di aiuto regionali, previsti dalla presente legge e destinati tramite il Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale di cui all’articolo 8 della
Art. 15. Interventi per il trasporto locale
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 298, della
2. Al comma 1 dell’articolo 5 della
3. La Giunta regionale, fino all’approvazione del piano triennale dei servizi minimi di cui all’articolo 17 della
4. Le disposizioni di cui all’articolo 37 della
5. La Regione Campania garantisce un adeguato sostegno alla filiera ferrotranviaria attraverso l’Ente autonomo Volturno (EAV), società totalmente partecipata della Regione Campania per la realizzazione del suo Piano dei trasporti. L’EAV, anche attraverso le sue controllate, assicura la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali e di materiale rotabile e l’attività industriale di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e rotabili ferroviari. La Regione sostiene la crescita professionale delle risorse umane impegnate nel comparto e nell’intera filiera delle forniture per assicurare il rispetto dei tempi, dei costi e della qualità nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nella manutenzione di rotabili ferroviari. La Regione promuove lo sviluppo di una cultura imprenditoriale nel segmento delle costruzioni e manutenzioni anche attraverso l’adozione di tecniche innovative e l’ingegnerizzazione dei processi. Le attività connesse agli obiettivi su indicati sono:
a) la riqualificazione del personale dipendente;
b) la qualificazione dei neo-assunti;
c) la promozione della cultura manageriale nella filiera delle forniture con particolare riguardo alla gestione dei progetti;
d) lo sviluppo delle competenze nella ingegneria della produzione e nel controllo di produzione.
6. La Regione Campania promuove, anche mediante l’utilizzo di fondi europei, lo sviluppo di materiale rotabile innovativo e tecnologicamente avanzato che sia in grado di migliorare sensibilmente il livello quantitativo e qualitativo del servizio di trasporto ferroviario regionale e suburbano, allo scopo di rispondere alla crescente domanda di mobilità dei pendolari, fornendo alla stesso tempo un contributo al superamento dei problemi ambientali e di congestione che caratterizzano i principali centri urbani.
7. In applicazione del comma 1 dell’articolo 57 del
8. La Giunta regionale della Campania definisce con proprio atto l’organizzazione, la partecipazione societaria e le modalità di funzionamento della COREMA.
9. Per la copertura degli oneri derivanti dalla fase di avvio della costituenda COREMA, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, si destina lo stanziamento della somma di euro 1.000.000,00 a valere sulla UPB 6.23.57.
Art. 16. Misure per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata
1. La Giunta regionale, per l’attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nonché per le misure di sostegno alle vittime della criminalità può avvalersi, sentita la commissione consiliare speciale contro la camorra e la criminalità organizzata, nel rispetto della vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, della fondazione Politiche integrate per la sicurezza (POLIS) della Regione Campania.
Art. 17. Attività socio-sanitarie
1. Le attività socio-sanitarie previste nelle linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali, da porre in essere dai comuni e dalle Aziende sanitarie locali (ASL) con l’integrazione istituzionale, si realizzano nelle seguenti forme: convenzioni, aziende di servizi alla persona, fondazioni, consorzi e accordi di programma.
2. L’articolo 10 (Albo Regionale) della
3. Al fine di evitare onerosi ricorsi alla mobilità extraregionale nel ricovero di pazienti affetti da gravi patologie oncologiche, tenuto conto delle esperienze maturate nell’ambito di alcune patologie neoplastiche rare da parte dell’Azienda universitaria policlinico (AUP) “Federico II” e per ottemperare alle necessità di assistenza ai pazienti affetti da rare patologie neoplastiche, è istituito un centro di riferimento presso la suddetta AUP. Per il finanziamento del centro è istituito un fondo denominato “Centro riferimento neoplastico per le malattie rare presso l’AUP” con l’appostazione di euro 1.000.000,00.
4. E’ istituito un fondo di euro 250.000,00 per il potenziamento, l’ampliamento e il miglioramento del pronto soccorso dell’ospedale A. Cardarelli.
5. E’ istituito un fondo di euro 300.000,00 per l’ASL NA/2 per il completamento della camera iperbarica limitatamente al pronto soccorso iperbarico dell’ospedale Rizzoli di Ischia.
6. Le spese di cui ai commi 3, 4 e 5 gravano sulla UPB 4.15.39.
7. Al fine di assicurare continuità e sviluppo alle attività e agli interventi sociali e socio-economici posti in essere dalla fondazione “Villaggio dei ragazzi” di Maddaloni (CE) la Regione Campania riconosce, a favore della stessa, un contributo commisurato alla natura degli interventi programmati per il 2010 e determinato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, a valere sulla UPB 4.15.38 [4].
8. La Regione, nel corso del primo triennio di attuazione del Piano sociale regionale, accompagna il processo di inserimento delle strutture di cui all’articolo 57 della
Art. 18. Finanziamento dei progetti dei comuni
1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo regionale – Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella relazione dell’Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro, sono destinate, per almeno l’ottantacinque per cento dell’importo, al finanziamento dei progetti dei comuni con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante importo, al finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1 per il periodo 2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire nell’ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) [5].
2. [Le risorse di cui al comma 1 sono affidate all’area bilancio, ragioneria e tributi della Giunta regionale] [6].
3. I termini per l’utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alla
4. Le economie derivanti dalla esecuzione da parte delle province e delle comunità montane della pianificazione forestale prevista dalla
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della
5-ter. Il procedimento amministrativo di cui al comma 5-bis, con la liquidazione del saldo del contributo concesso, deve concludersi entro il 31 dicembre 2009 a cura del responsabile dell’ufficio ricostruzione del comune competente.
5-quater. Entro il 31 marzo 2009 il beneficiario del contributo può chiedere al responsabile dell’ufficio ricostruzione del comune, che adotta il provvedimento entro trenta giorni dall’istanza, un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori o per la presentazione della documentazione necessaria alla liquidazione del saldo finale. Tale nuovo termine non può superare i centottanta giorni.”
6. [Ai comuni che hanno assunto o che hanno in corso l’assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante utilizzando le risorse loro assegnate, ai sensi della
7. Il sessanta per cento delle risorse disponibili per il triennio 2009/2011 nella programmazione dei fondi FAS e per gli interventi del parco progetti regionali finanziabili con il FESR 2007/2013 è esclusivamente assegnato ai comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti.
Art. 19. Norme in materia di utilizzo delle risorse finanziarie a sostegno degli investimenti degli enti locali della Regione Campania [9]
[1. La Regione Campania affida alla società per azioni unipersonale di cui all’articolo 6 della
2. Ai fini di cui al comma 1 sono delegate alla SORESA le seguenti attività: trasferimento ed erogazione dei contributi regionali in conto capitale concessi agli enti locali, ai sensi e con le procedure di cui al capo V della
3. Per l’attuazione del presente articolo e per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli propedeutici alla modifica dell’oggetto sociale, da approvarsi previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare reso con le modalità prescritte dalla
4. La Giunta regionale è inoltre autorizzata al rilascio, nell’interesse della SORESA, di eventuali garanzie fideiussorie finalizzate al perfezionamento da parte di quest’ultima di operazioni finanziarie sul mercato dei capitali.
5. Nella UPB 1.82.227 è iscritta la somma di euro 130.000.000,00 a decorrere dall’anno 2009 destinata a fornire alla SORESA, anche attraverso l’aumento di capitale sociale, le risorse necessarie all’espletamento delle attività di cui al comma 1. Al relativo onere si fa fronte nell’ambito del complessivo equilibrio di bilancio.
6. Le somme di cui al comma 5 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali a favore della SORESA per il perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1.
7. Nell’espletamento delle proprie funzioni la SORESA opera nel pieno rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nonchè nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e della contrattazione collettiva nazionale.
8. Entro il 30 aprile di ciascun anno la SORESA presenta alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.]
Art. 20. Incentivi ai comuni per i piani urbanistici
1. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei Piani urbanistici comunali (PUC) e dei Regolamenti urbanistici edilizi comunali (RUEC) di cui agli articoli 22 e 28 della
2. Il comma 5 dell’articolo 6 della
“5. Il Presidente ed i componenti sono designati entro quarantacinque giorni dall’inizio della legislatura regionale e restano in carica per la durata delle stessa. In deroga al comma 2 il Presidente, magistrato in pensione, può essere confermato nell’incarico per una ulteriore legislatura, per una sola volta, a sua domanda. La domanda deve pervenire alla Giunta regionale non oltre trenta giorni prima della fine della legislatura.”
Art. 21. Fondo per la riqualificazione del personale dei comuni
1. Per una migliore attuazione dei programmi di formazione e di riqualificazione del personale dei comuni, al fine di un efficace assolvimento dei compiti legati al federalismo fiscale e all’autonomia finanziaria, tributaria e impositiva degli enti, è istituito un fondo di euro 250.000,00.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, assegna il fondo a programmi formativi predisposti dalle associazioni regionali di cui all’articolo 270 del
3. La relativa spesa grava, per l’esercizio finanziario 2009, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per la riqualificazione del personale dei comuni”. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 22. Norme in materia di perdita di possesso degli autoveicoli
1. L’intestatario del veicolo regolarmente iscritto al Pubblico registro automobilistico (PRA) che perde il possesso dello stesso per qualsiasi evento documentato da atto avente data certa non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) abbia perso il possesso entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario;
b) abbia provveduto in ogni caso alla annotazione della perdita di possesso al PRA.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2009, ai sensi dell’articolo 21 del
Art. 23. Potenziamento degli uffici finanziari regionali
1. A decorrere dall’anno 2009 una quota non superiore al 2,5 per cento dell’incremento delle somme effettivamente riscosse, rispetto all’anno precedente, nell’ambito delle attività di accertamento dell’evasione e di controllo in materia di tributi regionali gestiti in forma diretta, è destinata al potenziamento degli uffici finanziari della Regione e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Le medesime disposizioni si applicano alle attività di accertamento e riscossione in materia di canoni idrici e di depurazione gestiti in forma diretta [10].
2. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti modalità e termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 1 nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro.
3. Agli oneri relativi all’applicazione del comma 1 si provvede attraverso quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 6.23.57.
Art. 24. Adeguamenti in materia di acque pubbliche
1. Le spese amministrative istruttorie da porre a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche prevista dall’articolo 11 del
2. La cauzione a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche da depositare ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del
3. Al comma 2 dell’articolo 24 della
4. Dopo il comma 14 dell’articolo 44 della
“15. Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le procedure di attuazione della stessa sono assicurate dall’emanazione di uno o più decreti del dirigente del settore regionale competente, sentite le associazioni di categoria.”
Art. 25. Misure di contenimento della spesa sanitaria
1. L’articolo 1 della
1. Le risorse derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie regionali sono integralmente destinate a concorrere al ripiano di eventuali maggiori disavanzi del Servizio sanitario regionale, rispetto a quanto previsto dal Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario della Regione Campania 1 gennaio 2007–31 dicembre 2009, approvato dalla Giunta regionale con
2. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del
3. Alla
4. La Regione Campania può stipulare convenzioni con istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo di utilità sociale (Onlus) che dispongono di strutture dedicate all’assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale.
Art. 26. Determinazione del valore della consistenza immobiliare del patrimonio regionale
1. Il valore della consistenza immobiliare del patrimonio regionale, a partire dall’anno 2009, è così determinato:
a) per i fabbricati si fa riferimento al valore minimo desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari – Osservatorio mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio – relativo al comune e alla fascia-zona di ubicazione dell’immobile. In mancanza delle quotazioni relative al comune su cui insiste l’immobile si fa riferimento alla media dei valori minimi dei comuni limitrofi;
b) per i terreni agricoli si fa riferimento ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;
c) per i terreni con destinazione d’uso diverso dall’agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI).
Art. 27. Digitalizzazione del Bollettino ufficiale della regione Campania
1. Il Bollettino ufficiale della Regione Campania, di seguito BURC, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
2. La Regione Campania riconosce valore legale alla pubblicazione del BURC in forma digitale, demandando a regolamento regionale, da emanarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle modalità di accesso e delle procedure che garantiscono l’autenticità, l’integrità e la conservazione degli atti pubblicati.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione Campania procede alla pubblicazione del solo BURC digitale e riconosce valore legale esclusivamente al medesimo.
4. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, all’articolo 3, comma 1, punto 7, della
5. Resta ferma la competenza del Settore Provveditorato ed Economato in materia di adempimenti amministrativo fiscali inerenti le pubblicazioni di avvisi ed inserzioni, a pagamento, sul BURC digitale.
6. In attuazione della
7. Nei procedimenti iniziati ad istanza informatica di parte, il responsabile del procedimento, ove sussistano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, può invitare l’istante, a mezzo posta elettronica certificata, alla presentazione della documentazione integrativa prevista dall’articolo 29, comma 1, della
8. Per i consumi telefonici la Regione Campania e gli enti strumentali sono tenuti, e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi a servizi di fonia in corso, ad utilizzare i servizi VOIP, Voce tramite protocollo internet.
9. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 8 comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del cinquanta per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia.
Art. 28. Scioglimento dell’EFI e riorganizzazione delle Agenzie regionali
1. La Società per azioni denominata Ente funzionale per l’innovazione e lo sviluppo regionale Spa (EFI), il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Campania, è sciolta. La Giunta regionale adotta tutti gli atti consequenziali.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge per la riorganizzazione dell’Agenzia della Campania per il lavoro (ARLAV), dell’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), dell’Agenzia campana per la mobilità sostenibile (ACAM) e dei Consorzi di bonifica.
3. [La mancata approvazione del piano di riorganizzazione di cui al comma 2 comporta lo scioglimento delle Agenzie regionali e dei Consorzi di bonifica ed il trasferimento delle competenze, delle funzioni e del personale di ruolo alla Giunta regionale] [12].
4. La denominazione dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui alla
Art. 29. Assistenza legale degli enti strumentali della Regione e delle società regionali
1. Nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l’avvocatura regionale è abilitata a svolgere attività di consulenza attraverso l’espressione di pareri e a patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione e le società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione [13].
2. Per i fini di cui al comma 1 le singole società e gli enti strumentali sottoscrivono con la Giunta regionale una convenzione che regola le modalità attraverso cui può essere richiesta l’attività dell’avvocatura regionale e che quantifica gli oneri a carico delle società e degli enti strumentali [14].
3. Le agenzie regionali, gli enti strumentali e le società il cui capitale è interamente o a maggioranza sottoscritto dalla Regione Campania non possono sostenere per l’acquisizione di consulenze spese superiori al sessanta per cento degli importi dalle stesse spesi nell’anno 2008.
Art. 30. Contenimento della spesa del Consiglio regionale
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’autovettura di rappresentanza è assegnata in uso esclusivo al presidente del Consiglio regionale. I componenti dell’ufficio di presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari, i presidenti dei gruppi consiliari, il capo dell’opposizione, i consiglieri regionali e i dirigenti regionali non sono assegnatari di autovetture di rappresentanza. Essi possono richiedere l’utilizzo dell’autovettura esclusivamente per motivi istituzionali e di servizio.
2. Il comma 2 dell’articolo 29 della
3. Il comma 3 dell’articolo 6 della
4. Per l’anno 2009 le spese di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale devono essere inferiori del trenta per cento rispetto a quelle sostenute nell’esercizio 2007, così come risultanti dal bilancio consuntivo.
Art. 31. Oratori
1. La Regione incentiva e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, l’attivazione e la realizzazione di oratori, quali luoghi di promozione di attività culturali, sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente con le modalità di cui all’articolo 1 della
3. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della
Art. 32. Modifiche legislative
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della
“1-bis. Le guardie giurate, ambientali volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 138 del
2. Il comma 8 dell’articolo 3 della
“8. La realizzazione delle spese avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall’andamento della gestione delle specifiche entrate a cui ciascuna spesa sia eventualmente correlata.”
Art. 33. Interventi di recupero urbano
1. Al fine di favorire l’utilizzo di nuove risorse finanziarie e strumenti di finanza innovativa che consentono un idoneo finanziamento degli interventi di recupero urbano, e tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 13 della
a) l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a, del
b) la partecipazione a fondi immobiliari anche attraverso l’istituzione di fondazioni.
Art. 34. Proroga termini
1. I termini di cui alla
Art. 35. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 1 della
[6] Comma abrogato dall'art. 4 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[8] Comma abrogato dall'art. 1 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[10] Comma così modificato dall'art. 1 della
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2010, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[12] Comma abrogato dall'art. 2 della
[13] La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2013, n. 91, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[14] La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2013, n. 91, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.