Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 31/12/2012 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12) |
Art. 3. (Abrogazioni) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 1.1.122 - L.R. 31 dicembre 2012, n. 41.
Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – Legge finanziaria 2011) e modifica alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie).
(B.U. 7 gennaio 2013, n. 1)
Art. 1. (Modifiche alla
1. L’articolo 1 della
a) il comma 27 è sostituito dal seguente:
“27. Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, sono sanzionati con la nullità.”;
b) il comma 224 è sostituito dal seguente:
“224. Il comma 10 dell’articolo 6 della
“10. In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l’esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento, in coerenza con la programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88 della
c) il comma 229 è sostituito dal seguente:
“229. Il comma 15 dell’articolo 6 della
“15. La So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell’articolo 3, comma 34 e dell’articolo 33 del
d) il comma 231 è sostituito dal seguente:
“231. Per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, le attribuzioni rimesse alla Giunta regionale dai commi da 224 a 230, sono esercitate dal Commissario ad acta per l’intero periodo di vigenza della gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 88 della
e) al comma 237 vicies quater è soppresso l’intero periodo dalle parole “Fermo restando” fino alle parole “per l’accreditamento definitivo.”.
Art. 2. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 3. (Abrogazioni)
1. I commi 163, 193 e 204 dell’articolo 1 della
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.