Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.9 normativa istituzionale |
Data: | 20/07/2010 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. L’ordinamento amministrativo della Giunta regionale si ispira ai principi dell’attività amministrativa e di organizzazione di cui al Titolo IX dello Statuto regionale |
Art. 2. 1. Alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), sono [...] |
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza |
§ 1.9.35 - L.R. 20 luglio 2010, n. 7.
Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania
(B.U. 21 luglio 2010, n. 50)
1. L’ordinamento amministrativo della Giunta regionale si ispira ai principi dell’attività amministrativa e di organizzazione di cui al Titolo IX dello Statuto regionale.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della
3. Al comma 1 dell’articolo 2 della
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della
5. Le indennità spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale, ai sensi della
6. A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Consiglio regionale ai sensi della
7. [Al comma 1 dell’articolo 4 della
“a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunità montane;”] [1].
8. Al comma 1 dell’articolo 17 della
9. Il soggetto nominato o designato comunica immediatamente all’organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione il sopravvenire di una delle cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge.
10. Per la nomina dei soggetti di cui all’articolo 3 della
11. Ai fini di una migliore razionalizzazione della materia le concessioni di cui all’articolo 4 della
12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del
13. [La regione Campania favorisce la completa digitalizzazione e informatizzazione della propria attività burocratica] [2].
14. Per esigenze di contenimento della spesa regionale e di rafforzamento dell’efficacia di gestione le società partecipate dalla Regione riducono i propri consigli di amministrazione a tre componenti e, nel contempo, riducono le rispettive indennità di almeno il dieci per cento. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali consiglieri delle società partecipate nonché degli amministratori unici cessano dal mandato continuando ad assicurare l’ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dell’organo amministrativo. Le società partecipate adeguano i propri statuti sociali e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni del presente articolo anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia [3].
15. Il comma 1 dell’articolo 29 della
“1. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 28, a favore del consigliere regionale è concesso un assegno in misura pari alla metà dell’indennità di carica di cui all’articolo 2 della presente legge.”
1. Alla
a) la denominazione “Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola” contenuta nella legge regionale è sostituita dalla seguente “Agenzia per il lavoro e la istruzione”;
b) l’articolo 21, comma 5 è così sostituito:
“5. L’Agenzia si compone di due dipartimenti autonomi, uno per le attività del lavoro e la formazione professionale e uno per le attività di istruzione nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dall’assessore al lavoro ed alla formazione professionale. Il dipartimento dell’istruzione svolge d’intesa con le amministrazioni provinciali:
a) il coordinamento e il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell’offerta formativa;
b) il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dell’occupazione delle politiche formative;
c) la progettazione, la promozione e lo sviluppo dei percorsi finalizzati all’integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;
d) il supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro.”;
c) all’articolo 21, comma 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
“a) il comitato di indirizzo dell’Agenzia, formato da tre componenti, di cui almeno uno nominato dal Consiglio regionale esperto in materia di lavoro, formazione ed istruzione, che elegge il Presidente al suo interno;
b) il direttore generale, scelto tra i dirigenti di ruolo dell’amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.”;
d) all’articolo 21, comma 8, le parole “consiglio di amministrazione” sono sostituite con le seguenti “comitato di indirizzo”;
e) all’articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
“10. La Giunta regionale provvede con regolamento all’adeguamento dello Statuto dell’Agenzia alle modifiche introdotte con la presente legge. Gli organi dell’Agenzia restano in carica, per l’ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi organi dell’Agenzia.”
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
[1] Comma abrogato dall'art. 4 della
[2] Comma abrogato dall'art. 4 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della