§ 1.1.115 - L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:14/12/2011
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.1.115 - L.R. 14 dicembre 2011, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011).

(B.U. 19 dicembre 2011, n. 78)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)

1. All’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), i commi da 237 quater a 237 duovicies sono così modificati:

“237 quater. Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l’accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l’accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies.

237 quinquies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in regime di accreditamento istituzionale definitivo l’attività erogata in regime di accreditamento provvisorio, presentano nuova domanda di accreditamento istituzionale, entro venti giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di disciplina delle modalità per l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica, nel caso trattasi di strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale e, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall’articolo 2, comma 35, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), entro il termine del 30 aprile 2012 nel caso di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private. La nuova domanda di accreditamento istituzionale è presentata esclusivamente attraverso l’utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla So.Re.Sa., secondo modalità disciplinate con successivo provvedimento amministrativo pubblicato nel BURC, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Sono nulle le istanze trasmesse con modalità difformi rispetto a quanto disposto dal presente comma.

237 sexies. Alla presentazione delle domande di cui al comma 237 quinquies sono ammesse esclusivamente le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate in possesso dei seguenti titoli:

a) certificazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), territorialmente competente, di valido titolo convenzionale ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché di eventuale titolo di intervenuta modifica disciplinare o dell’assetto assistenziale fermo restando, per le strutture di ricovero ospedaliero, il numero di posti letto originariamente convenzionati, ovvero di provvedimento giurisdizionale esecutivo di accreditamento. La certificazione della ASL territorialmente competente indica altresì le attività per le quali le strutture richiedenti operano in regime di accreditamento provvisorio ed è rilasciata previa verifica di conformità con quanto riportato nell’originario titolo convenzionale o nell’eventuale titolo di intervenuta modifica disciplinare o dell’assetto assistenziale, ovvero nel provvedimento giurisdizionale esecutivo di accreditamento;

b) autorizzazione all’ esercizio ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 31 dicembre 2001, n. 7301, ovvero idonea certificazione dell’ASL territorialmente competente che attesta che il mancato rilascio del titolo autorizzativo, fermo restando l’avvenuto adeguamento ai requisiti strutturali da parte delle strutture richiedenti entro i termini indicati dalla deliberazione di Giunta regionale del 18 settembre 2006, n. 1465, sia dipeso da causa non imputabile alle strutture stesse.

Il comma 237 septies è abrogato.

237 octies. Le domande di accreditamento di cui al comma 237 quinquies sono considerate ammissibili soltanto se contengono dichiarazioni di notorietà attestanti:

a) la permanenza dei requisiti stabiliti con la DGR 7301/2001;

b) l’avvenuta presentazione dell’istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dei regolamenti 31 luglio 2006, n. 3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale) e 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale);

c) il possesso dei requisiti ulteriori prescritti per l’accreditamento istituzionale dai regolamenti 3/2006 e 1/2007. Sono esentate dalla presentazione della dichiarazione di notorietà di cui alla lettera b) le strutture provvisoriamente accreditate che non hanno inoltrato, nei termini di legge, l’istanza di accreditamento istituzionale di cui ai regolamenti 3/2006 ed 1/2007 perché non ancora in possesso, per causa non imputabile, dell’autorizzazione all’esercizio prevista dalla DGR 7301/2001.

Al comma 237 octies è aggiunto il seguente comma:

“ 237 octies bis. Non presentano la nuova domanda di accreditamento istituzionale di cui al comma 237 quinquies:

a) le strutture di dialisi ambulatoriale per le quali secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad acta 5/2010 sono state disciplinate specifiche modalità per l’accreditamento istituzionale;

b) le strutture termali che hanno operato ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della legge 724/1994 e già accreditate con deliberazioni di Giunta regionale;

c) le strutture sanitarie già in possesso di accreditamento istituzionale ai sensi del regolamento 3/2006.”

237 nonies. Se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato domanda ai sensi del comma 237 quinquies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale ai fini dell’accreditamento, il Commissario ad acta fissa criteri di adeguamento agli standard ovvero stipula accordi di riconversione con le strutture stesse. In mancanza di accordi, si procede ad una riduzione proporzionale delle relative attività accreditabili ai sensi dell’articolo 8 quater, comma 8, del decreto legislativo 502/92 e s.m.i..

237 decies. Fatte salve le verifiche di cui ai commi 237 undecies e duodecies, il titolo di accreditamento istituzionale definitivo decorre, per le strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, nonché per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private di cui all’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall’articolo 2, comma 35, della legge 10/2011, dalla data di pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di presa d’atto di cui al comma 237 undecies, salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 22, del regolamento 1/2007, come aggiunto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008). La mancata presentazione della nuova domanda di accreditamento istituzionale definitivo entro i termini di cui al comma 237 quinquies, ovvero la presentazione della domanda da parte di strutture non in possesso anche di uno dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 237 sexies e octies, comporta la revoca dell’accreditamento in atto per il tramite di successivi provvedimenti del Commissario ad acta.

237 undecies. So.re.sa. trasmette alle competenti strutture regionali ed alla struttura commissariale, entro e non oltre il cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto commissariale di cui al comma 237 quinquies, l’elenco contenente la ricognizione delle domande regolarmente ammesse sulla piattaforma informatica applicativa, inoltrate dalle strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, e l’elenco delle domande inoltrate da tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall’articolo 2, comma 35, della legge 10/2011, entro e non oltre il 31 maggio 2012. La conferma dell’accreditamento avviene mediante decreto commissariale di presa d’atto da adottarsi rispettivamente entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell’elenco contenente le domande inoltrate dalle strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale ed entro il termine del 30 giugno 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché mediante successivi decreti commissariali suddivisi per branche di attività e per singole ASL, previa verifica della compatibilità con la programmazione regionale e condizionati all’esito delle procedure di verifica di cui al comma 237 duodecies.

237 duodecies. Successivamente all’adozione dei provvedimenti di presa d’atto di cui al comma 237 undecies, la competente struttura regionale avvia il procedimento di verifica delle istanze presentate attraverso la piattaforma informatica, ivi comprese le certificazioni e gli atti di notorietà di cui ai commi 237 sexies ed octies, nonché del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l’accreditamento istituzionale, mediante le Commissioni locali previste dall’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo). Se dalle verifiche, da completarsi entro il 31 dicembre 2012, risulta la mancanza dei requisiti di ammissibilità o dei requisiti ulteriori previsti per l’accreditamento, il Commissario ad acta adotta i conseguenti provvedimenti di cui ai regolamenti 3/2006 e 1/2007, ivi compresa la revoca dell’accreditamento. L’espletamento delle procedure di verifica avviene in collaborazione con il rappresentante legale della struttura sanitaria o socio-sanitaria, o con suo delegato, che provvede a fornire le informazioni necessarie ed utili per la conclusione delle procedure stesse secondo le modalità definite con deliberazione di Giunta regionale 1489/2006 e s.m.i..

237 terdecies. Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi da 237 quinquies e seguenti, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le presenti disposizioni nonché con quelle degli ulteriori provvedimenti di attuazione della stessa.

237 quaterdecies. La delega alle ASL di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16/2008 cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni in materia di accreditamento contenute nei regolamenti regionali 3/2006 e 1/2007, così come successivamente modificati o integrati, restano in vigore per la parte non in contrasto con i commi da 237 quater a 237 unvicies e con i provvedimenti attuativi degli stessi. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 16/2008, riguardanti le Commissioni istituite presso le ASL per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale.

237 quindecies. La verifica della compatibilità con la programmazione regionale di cui al comma 237 undecies si realizza tramite l’adeguamento dell’offerta di prestazioni e servizi accreditati ai fabbisogni programmati di cui al decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario del 27 settembre 2010, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai programmi operativi di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010).

Al comma 237 quindecies è aggiunto il seguente comma:

“237 quindecies bis. Al fine di attuare quanto disposto dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006, in coerenza con i programmi operativi di cui alla legge 191/2009, il fabbisogno programmato di strutture private accreditate eroganti attività di medicina di laboratorio (laboratori di analisi) e dei correlati volumi di prestazioni a carico del SSN coincide per gli anni 2011 e 2012 con le attuali consistenze. Con successivo decreto commissariale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite le specifiche modalità di associazione consortile e le soglie minime operative in base alle quali dal 1 febbraio 2013 le strutture private eroganti attività di medicina di laboratorio procedono al rinnovo dell’accreditamento istituzionale definitivo.”

237 sexdecies. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate che stipulano accordi di riconversione ai sensi del comma 237 nonies che sono in possesso, per le attività o strutture riconvertite, dei requisiti autorizzativi ed ulteriori per l’accreditamento istituzionale, operano in regime di accreditamento definitivo dalla data indicata nell’accordo di riconversione, il quale costituisce verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno complessivo. Nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, le ASL provvedono a rilasciare a tali strutture nuova autorizzazione all’esercizio, previa verifica dei requisiti minimi previsti dalla DGR 7301/2001, per il tramite delle Commissioni locali di cui al comma 237 duodecies che provvedono a verificare anche il possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale. Nel caso in cui dalla verifica effettuata dalle Commissioni locali di cui al comma 237 duodecies risulta che la struttura da riconvertire non possiede ancora i requisiti minimi autorizzativi e la riconversione non richiede opere per le quali è necessario il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia, è concesso un periodo di sessanta giorni per l’adeguamento ai nuovi requisiti minimi. Trascorso tale termine, le ASL, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, nei successivi venti giorni, provvedono a rilasciare a tali strutture nuova autorizzazione all’esercizio, previa verifica dei requisiti minimi previsti dalla DGR 7301/2001, per il tramite delle Commissioni locali di cui al comma 237 duodecies che provvedono a verificare anche il possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale. Nel caso in cui la riconversione prevede opere per le quali è necessario il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia, la struttura sanitaria o socio-sanitaria, entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo, provvede a richiedere all’autorità competente la concessione o l’autorizzazione edilizia e le Commissioni locali di cui al comma 237 duodecies provvedono ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti minimi, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione all’esercizio, nonché la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale, dopo novanta giorni dal rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia. Le strutture che stipulano accordi di riconversione continuano ad erogare le originarie attività sanitarie o socio-sanitarie fino al rilascio della nuova autorizzazione all’esercizio.

237 septdecies. Le strutture di cui al comma 237 sexdecies, nel rispetto del fabbisogno presentano comunque domanda di accreditamento istituzionale definitivo con le medesime modalità e negli stessi termini previsti dal comma 237 quinquies.

237 octodecies. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 16/2008, è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all’esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al regolamento 1/2007, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 4/2011, articolo 1, commi da 237 quater a 237 unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell’accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui alla legge regionale 4/2011, articolo 1, comma 237 quinquies. Con dette strutture le ASL stipulano contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuano la copertura finanziaria.”.

237 novodecies. Gli accreditamenti istituzionali definitivi, rilasciati ai sensi dei commi da 237 quater a 237 unvicies hanno durata quadriennale, salvo quanto previsto dal comma 237 quindecies bis. Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario è autorizzato a definire procedure finalizzate al superamento di eventuali criticità tali da ostacolare ovvero rallentare il rispetto dei termini temporali definiti dai commi da 237 quater a 237 unvicies.

237 vicies. Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario è autorizzato con proprio provvedimento a definire procedure autorizzative per l’aggiornamento e l’implementazione tecnologica delle apparecchiature, nel rispetto dei volumi e delle tipologie delle prestazioni programmate e contrattualizzate per il livello assistenziale della specialistica ambulatoriale, ivi comprese le nuove attivazioni di grandi macchine diagnostiche e terapeutiche. In deroga al comma 237 quater, le strutture già provvisoriamente accreditate di fisiochinesiterapia (FKT) ai sensi dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi, nell’ambito del tetto di spesa già assegnato, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale per l’area socio-sanitaria.

Al comma 237 vicies sono aggiunti i seguenti commi:

“237 vicies bis. In deroga a quanto previsto dal comma 237 quater è consentito rilasciare autorizzazioni per i soli trasferimenti di strutture sanitarie già in esercizio nell’ambito della stessa ASL. A tali trasferimenti si applicano le procedure di cui al punto 1.3 della DGR 3958/2001, come modificata dalla DGR 7301/2001.

237 vicies ter. Nel rispetto del fabbisogno regionale, le strutture sanitarie e socio-sanitarie che insistono nei territori dei Comuni individuati negli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 12/2008, in possesso di valido titolo autorizzativo, rilasciato ai sensi della DGR 7301/2001 ed in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al regolamento 1/2007 possono, in deroga a quanto previsto dai commi da 237 quater a 237 unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell’accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui al comma 237 quinquies e le stesse non possono essere autorizzate al trasferimento fuori dall’ambito della Comunità montana.”

237 unvicies. Sono nulle le istanze presentate dalle strutture sanitarie private sulla piattaforma applicativa informatica So.Re.Sa. in data precedente alla entrata in vigore delle presenti disposizioni.

237 duovicies. E' fatto divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti stipulati dalla So.Re.Sa. o dalle ASL in materia di lavori e di fornitura di beni, servizi o prestazioni in materia sanitaria.”

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.