§ 3.2.44 - L.R. 26 settembre 2008, n. 10.
Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:26/09/2008
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Confidi Campania.
Art. 3.  Confidi
Art. 4.  Contributi e criteri di ripartizione
Art. 5.  Concessione dei contributi
Art. 6.  Contabilità separata. Beneficiari degli aiuti. Compatibilità
Art. 7.  Garanzie collettive
Art. 8.  Aiuti alle piccole e medie imprese
Art. 9.  De minimis
Art. 10.  Collaborazione - Informazioni
Art. 11.  Controlli
Art. 12.  Stanziamenti
Art. 13.  Dichiarazione d’urgenza


§ 3.2.44 - L.R. 26 settembre 2008, n. 10.

Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania.

(B.U. 6 ottobre 2008, n. 40)

 

Art. 1. Finalità

1. La regione Campania, al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, favorisce l’accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche finalizzate prioritariamente a rendere più agevole la copertura di temporanee esigenze di tesoreria derivanti da squilibri di cassa, a ridurre l’onere derivante dal prolungamento dei tempi di incasso dei crediti e al miglioramento della struttura patrimoniale come condizione per la sostenibilità di nuovi investimenti, e concorre, nella prospettiva del raggiungimento dell’autosufficienza e della piena capacità di autofinanziamento, al rafforzamento patrimoniale dei consorzi e delle società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, che prestano la propria attività in favore di imprese campane. Gli interventi previsti dalla presente legge non configurano aiuti di stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE in quanto garantiscono l’applicabilità delle condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento CE n. 1685/2000 e successive modifiche. Nei casi in cui si configurino, altresì, aiuti di stato, gli interventi operano secondo quanto disposto agli articoli 5 e 6 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 [1].

2. La regione Campania promuove, anche ai fini di cui al comma 1, la costituzione del Consorzio fidi di secondo grado, di seguito denominato Confidi Campania.

3. La regione Campania, al fine di favorire ed incentivare l’evoluzione dei confidi in soggetti vigilati quali intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo Unico Bancario, di seguito denominato TUB, così come previsto nella legge 24 novembre 2003, n. 326, contribuisce finanziariamente alle spese sostenute per l’ottenimento e per il mantenimento di tale riconoscimento.

 

     Art. 2. Confidi Campania.

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone apposito regolamento per definire i compiti, le funzioni e l’organizzazione del Confidi Campania, di cui all’articolo 1, comma 2.

 

     Art. 3. Confidi

1. I consorzi e le società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, svolgono attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese consorziate da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione dei crediti di impresa e di altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi possono, inoltre, favorire il reperimento, presso tali soggetti, di capitale di rischio e svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e la gestione delle fonti finanziarie.

2. Sono ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge i confidi di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese in numero non inferiore a cinquanta. Si considerano piccole e medie imprese quelle che soddisfano i requisiti indicati nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. Possono continuare a partecipare ai confidi le imprese che, pur superando i limiti dimensionali di piccola e media impresa stabiliti dalla disciplina comunitaria, rispettano i limiti previsti per gli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) se complessivamente non rappresentano più del cinque per cento delle imprese aderenti. Per dette imprese i confidi non possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Ai confidi beneficiari degli interventi regionali è fatto divieto:

a) di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;

b) di ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso delle quote di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelle dei confidi, fatta salva, per le società cooperative, la destinazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

 

     Art. 4. Contributi e criteri di ripartizione

1. La regione Campania interviene mediante contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei confidi - fondi rischi-. I contributi sono concessi annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. I contributi, per un ammontare complessivo pari all’ottanta per cento dello stanziamento annuale previsto dall’articolo 12, sono così ripartiti:

a) una quota pari al settanta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all’ammontare del volume di credito garantito da ciascun confidi, inteso come esposizione del confidi al netto di rientri e co-garanzie, rispetto all'ammontare del volume complessivo di credito garantito da tutti i confidi ammessi alla contribuzione [2];

b) una quota pari al trenta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al numero delle piccole e medie imprese aderenti a ciascun confidi rispetto al numero complessivo delle imprese partecipanti a tutti i confidi ammessi alla contribuzione.

2. La regione Campania concede, annualmente e per un ammontare complessivo pari al residuo venti per cento dello stanziamento di cui all’articolo 12, contributi a fondo perduto ai confidi con un fondo rischi di almeno euro 1 milione ed aventi sede operativa in almeno tre province campane. L’importo massimo concedibile per ciascun confidi è di euro 150 mila, pari al cinquanta per cento delle spese di assistenza tecnica sostenute per l’ottenimento ed il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 107 del TUB.

 

     Art. 5. Concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 4, la competente struttura della Giunta regionale provvede a pubblicare apposito avviso pubblico che rende noti il termine e le modalità di presentazione delle domande, nel rispetto della programmazione economica regionale definita nel Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) ai sensi dell’articolo 12 della presente legge [3].

2. [La concessione dei contributi è deliberata dalla Giunta regionale della Campania] [4].

3. I confidi beneficiari dei contributi trasmettono annualmente alla Giunta regionale, entro il 31 maggio, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, contenente l’indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi e le informazioni richieste dalla Regione ai sensi dell’articolo 10.

4. I confidi restituiscono i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modificazione dell’oggetto rispetto a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1.

5. Per l’ottenimento dei contributi di cui all’articolo 4, comma 2, i confidi presentano, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la seguente documentazione:

a) certificazione del legale rappresentante attestante l’operatività del confidi in almeno tre province della regione Campania;

b) certificazione del legale rappresentante attestante che l’ammontare del fondo rischi del confidi è almeno pari ad euro 1 milione;

c) documentazione attestante l’avvio del procedimento previsto dalle norme di vigilanza per l’ottenimento dell’iscrizione nell’elenco degli intermediari di cui all’articolo 107 del TUB ovvero, nel caso di confidi già iscritti, copia dell’iscrizione con l’elenco degli investimenti effettuati per il mantenimento della stessa.

 

     Art. 6. Contabilità separata. Beneficiari degli aiuti. Compatibilità

1. I confidi tengono una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie, esercitata utilizzando i contributi previsti dalla presente legge.

2. Ai fini dell’applicazione della disciplina della Comunità europea sugli aiuti di Stato, si considerano beneficiarie degli aiuti le imprese aderenti ai confidi a cui sono concessi i contributi.

3. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge non impedisce ai confidi ed alle imprese consorziate di beneficiare di altre agevolazioni o di contributi pubblici nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2.

 

     Art. 7. Garanzie collettive

1. I confidi rilasciano le garanzie collettive in relazione alle quali utilizzano in tutto o in parte i contributi regionali per rafforzare la capacità di investimento delle imprese consorziate o socie ed alle condizioni stabilite nel paragrafo 4.3. della “Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie”.

2. I corrispettivi per le garanzie coprono i normali rischi inerenti la concessione della garanzia e le spese amministrative del regime secondo quanto previsto dalla lettera f) del paragrafo 4.3 di cui al comma 1.

3. Le garanzie prestate nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 1 non costituiscono aiuti di Stato alle imprese.

 

     Art. 8. Aiuti alle piccole e medie imprese

1. Le garanzie sono prestate anche in caso di mancata osservanza delle indicazioni di cui all’articolo 7, se sono rispettate le condizioni previste nel regolamento (Ce) n. 70/2001 e successive modifiche e integrazioni della Commissione europea del 12 gennaio 2001 sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

2. Le garanzie sono cumulabili con altri aiuti pubblici di origine nazionale o comunitaria, ad esclusione di quelli diretti a sovvenzionare le medesime operazioni agevolate con il rilascio della garanzia ai sensi del regolamento (Ce) di cui al comma 1, che determinano una intensità dell’aiuto all’impresa superiore al limite stabilito ai sensi del suddetto regolamento.

3. Le imprese rilasciano ai confidi una dichiarazione attestante che la garanzia prestata ai sensi del presente articolo non comporta il superamento del limite richiamato dal comma 2. In mancanza di tale dichiarazione i confidi non rilasciano la garanzia.

 

     Art. 9. De minimis

1. Si applica il regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 in materia di aiuti de minimis, se le garanzie sono prestate senza l’osservanza delle condizioni previste negli articoli 7 e 8.

2. Nel caso di cui al comma 1, i confidi informano l’impresa della natura de minimis dell’aiuto concesso sotto forma di garanzia e richiedono una dichiarazione attestante che la prestazione della garanzia non comporta per l’impresa il superamento della soglia de minimis. In mancanza di tale dichiarazione i confidi non rilasciano la garanzia.

 

     Art. 10. Collaborazione - Informazioni

1. I confidi collaborano con la regione Campania per la raccolta e la elaborazione delle informazioni atte a verificare che le disposizioni stabilite dalla presente legge e dai provvedimenti comunitari in essa richiamati sono rispettati, anche in considerazione della comunicazione di tali informazioni disposta dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002.

 

     Art. 11. Controlli

1. La Giunta regionale della Campania, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella presente legge.

2. La violazione delle previsioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 comporta la revoca dei contributi concessi e la restituzione di quelli non ancora utilizzati.

 

     Art. 12. Stanziamenti

1. Sull’ammontare delle risorse destinate all’attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge, definito annualmente nel PASER di cui all’articolo 8 della legge regionale 24/2005, le competenti commissioni consiliari rendono il proprio parere ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo), salvo il termine più breve previsto dal medesimo articolo 8 della legge regionale 24/2005 [5].

 

     Art. 13. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.