§ 1.2.29 - L.R. 24 dicembre 2012, n. 38.
Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:24/12/2012
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Attuazione del decreto-legge 174/2012)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)
Art. 3.  (Assegno vitalizio)
Art. 4.  (Esclusione dell’erogazione dell’assegno vitalizio)
Art. 5.  (Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6)
Art. 7.  (Sistema informativo)
Art. 8.  (Pubblicità dello stato patrimoniale)
Art. 9.  (Adeguamento all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 78 /2010)
Art. 10.  (Adeguamento all'articolo 23-ter del decreto-legge 201/2011)
Art. 11.  (Adeguamento all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, del decreto-legge 95/2012)
Art. 12.  (Adeguamento all’articolo 5 comma 6 del decreto-legge 95/2012)
Art. 13.  (Adeguamento all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 95/2012)
Art. 14.  (Norma finanziaria)
Art. 15.  (Abrogazione di norme)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.29 - L.R. 24 dicembre 2012, n. 38.

Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(B.U. 28 dicembre 2012, n. 79)

 

Art. 1. (Attuazione del decreto-legge 174/2012)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione dei principi e delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, e all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)

1. La legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è così modificata:

a) l’articolo 1 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese per l’esercizio del mandato;

d) indennità di fine mandato.”;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Agli assessori regionali di cui al comma 1 è corrisposto, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, il trattamento indennitario di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c).

2 ter. L’importo dell’indennità di carica e dell’indennità di funzione, nonché delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri e degli assessori, non può eccedere l’importo complessivo come individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 174/2012.

2 quater. La partecipazione alle commissioni consiliari è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati.

2 quinquies. Non possono cumularsi indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi.

Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti.”;

b) l’articolo 2 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'indennità di carica mensile dei consiglieri regionali è pari al sessanta per cento dell’importo individuato dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto- legge 174/2012.”;

2) i commi 2, 3, 5 e 6 sono abrogati;

c) l’articolo 3 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è effettuata una trattenuta obbligatoria del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera d). I corrispondenti importi sono versati mensilmente su apposito capitolo del bilancio della Regione Campania.”;

2) al comma 2 dopo le parole “ai fini” sono soppresse le seguenti “dell’assegno vitalizio e”;

3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. A decorrere dalla IX legislatura la misura dell’indennità di fine mandato è pari ad una mensilità lorda dell’indennità di carica per ogni anno di mandato, per un massimo di dieci anni.

2 ter. L’ indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non sono rieletti, o che non si ripresentano alla candidatura, a condizione che hanno versato il contributo di cui al comma 1.

2 quater. L’indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura; non spetta in caso di annullamento dell’elezione.

2 quinquies. Su istanza dell’interessato, è prevista la restituzione dei contributi effettivamente versati per l’indennità di fine mandato nel periodo successivo ai dieci anni previsti dal comma 3. In tale ipotesi al richiedente non si applica il comma 2 ter.

2 sexies. La Giunta regionale provvede al trasferimento al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione delle indennità di fine mandato.”;

d) l’articolo 4 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La corresponsione dell’indennità di carica decorre dal giorno in cui il consigliere è proclamato eletto e cessa alla data di proclamazione dei nuovi consiglieri regionali.”;

e) l’articolo 5 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista all'articolo 2, un’indennità di funzione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale l’indennità di funzione è pari alla differenza tra gli importi degli emolumenti omnicomprensivi fissati per i Presidenti delle regioni e dei Consigli regionali individuati dalla Conferenza Stato - regioni e gli importi degli emolumenti omnicomprensivi per i consiglieri regionali fissati dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012;

b) per i componenti della Giunta regionale e per i Vicepresidenti del Consiglio regionale l’indennità di funzione è pari al sessantacinque per cento dell’indennità di funzione lorda di cui alla lettera a);

c) per i consiglieri questori e per i consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti dei gruppi consiliari e per i Presidenti delle commissioni consiliari l’indennità di funzione è pari al cinquantacinque per cento dell’indennità di funzione lorda di cui alla lettera a);

d) per i Vicepresidenti e per i consiglieri segretari delle commissioni istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, l’indennità di funzione è pari al quarantacinque per cento dell’indennità di funzione lorda di cui alla lettera a).”;

f) l’articolo 6 è così modificato:

1) alla lettera a) del comma 1 dopo la parola “chilometro” sono soppresse le seguenti “ovvero una indennità pari a quella percepita dai dirigenti regionali”;

2) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

3) il comma 2 è abrogato;

4) al comma 4 le parole “dietro versamento di una quota forfettaria.” sono sostituite dalle seguenti “a totale carico del consigliere regionale.”;

g) l’articolo 7 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato nella misura del quaranta per cento dell’importo individuato dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012.”;

h) l’articolo 8 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai consiglieri e agli assessori regionali dal rimborso spese per l’esercizio del mandato è detratto l’importo di euro 150,00 per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell’Ufficio di presidenza.”;

i) l’articolo 11 è così modificato:

a) il comma 4 è abrogato;

l) gli articoli 9, 10, 13 e 14 sono abrogati.

 

     Art. 3. (Assegno vitalizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è soppresso l’istituto dell’assegno vitalizio previsto dalla legge regionale 13/1996.

2. Ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 13/1996; sono fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione.

3. I consiglieri regionali hanno la facoltà di rinunciare al diritto all’assegno vitalizio se non è ancora iniziata la relativa erogazione. In caso di rinuncia, il consigliere ha diritto alla restituzione dei contributi versati per l’espletamento del mandato.

 

     Art. 4. (Esclusione dell’erogazione dell’assegno vitalizio)

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 174/2012, se il titolare dell’assegno vitalizio è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell’interdizione stessa.

2. Il titolare dell’assegno vitalizio che è condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni, ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d’ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato delle sentenze di condanna.

3. In ogni caso, il titolare dell’assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell’assegno la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d’ufficio alla sospensione dell’erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del titolare di reversibilità che è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici.

 

     Art. 5. (Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari)

1. A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un’unità individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell’ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.

2. La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l’importo in essere alla data dell’11 ottobre 2012.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6)

1. La legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari) è così modificata:

a) l’articolo 3 è così sostituito:

“Art. 3

1. In applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell’attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell’ultima rilevazione annuale dell’Istat della popolazione residente.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, sulla base delle linee guida e del relativo modello di rendicontazione deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, per il successivo inoltro al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione.”

 

     Art. 7. (Sistema informativo)

1. E’ istituito un sistema informativo presso il Consiglio regionale al quale affluiscono i dati relativi ai finanziamenti dell’attività dei gruppi consiliari che sono resi pubblici attraverso il sito istituzionale del Consiglio.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici previsti all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

 

     Art. 8. (Pubblicità dello stato patrimoniale)

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 174/2012, la legge regionale 6 agosto 2010, n. 9 (Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione) è così modificata:

a) il numero 6), lettera a), comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“6) dichiarazione, da pubblicare annualmente ed all'inizio e alla fine del mandato nel sito istituzionale dell'ente, riguardante i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;”

b) dopo il comma 1 dell’articolo 1 è inserito il seguente:

“1 bis. (Sanzioni) Al consigliere che non ottempera a quanto previsto dal numero 6) del comma 1 dell’articolo 1, è sospesa l’erogazione di qualsiasi emolumento fino all’assolvimento dell’obbligo.”.

 

     Art. 9. (Adeguamento all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 78 /2010)

1. La Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo le norme più restrittive in applicazione del Piano di rientro del servizio sanitario.

 

     Art. 10. (Adeguamento all'articolo 23-ter del decreto-legge 201/2011)

1. Con provvedimento dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o della Giunta regionale, secondo i rispettivi ordinamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche regionali emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Il personale delle pubbliche amministrazioni regionali o locali, che è chiamato presso la Regione o altri enti pubblici regionali, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del venticinque per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito [1].

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere stabilite deroghe motivate per le posizioni apicali dell'amministrazione del Consiglio e della Giunta regionale, nonché il limite massimo per i rimborsi spese.

3. Le risorse rinvenienti dall’applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al bilancio della Regione per essere destinate alla riduzione dell’indebitamento regionale.

 

     Art. 11. (Adeguamento all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, del decreto-legge 95/2012)

1. Fermi gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 1/2012 i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e dagli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, sono rinegoziati al fine di ottenere una riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, pari al quindici per cento di quanto corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge. Se la riduzione non è concessa dal locatore, la Regione e gli enti predetti recedono dai contratti alla prima scadenza utile.

2. Il termine per l'adozione dei piani di razionalizzazione dei fitti passivi, previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012, è differito, ad ogni effetto, alla data del 30 aprile 2013.

3. I piani di cui al comma 2 hanno validità triennale e prevedono:

a) la riduzione dei canoni di locazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella misura del quindici per cento di quanto attualmente corrisposto;

b) l'ulteriore riduzione dei canoni di locazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. La Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio nel rispetto dei parametri indicati dall'articolo 2, comma 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2010), e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche regionali di cui al comma 1 procedono entro il 31 dicembre di ogni anno allo scarto degli atti di archivio al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli spazi destinati all’archiviazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale della Campania approva il disciplinare per la costituzione della commissione di vigilanza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici regionali. La commissione di vigilanza sugli archivi predispone, nel termine di novanta giorni dalla sua costituzione, il piano triennale per lo scarto dei documenti degli uffici della Regione.

 

     Art. 12. (Adeguamento all’articolo 5 comma 6 del decreto-legge 95/2012)

1. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza ad eccezione dei dipendenti provenienti da aziende o enti il cui bilancio è a carico delle finanze regionali. Con apposito atto si procede alla riorganizzazione del restante personale con mansioni di autista.

2. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2007) e all'articolo 2, comma 197, della legge 191/2009, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, la Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono stipulare una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzare i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del comma 9 dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), per l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni.

3. I contratti aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui all'articolo 11 del decreto legge 98/2011, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non in linea con i parametri di qualità e prezzo citati, sono rinegoziati con un abbattimento del costo del servizio non inferiore al quindici per cento.

4. Se non si ricorre alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, ovvero a quelle previste al comma 2 dell’articolo, gli atti e i contratti da attivare posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

 

     Art. 13. (Adeguamento all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 95/2012)

1. Se all'esito della ricognizione prevista dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – spending review) risulta l'effettiva esistenza di enti, agenzie e organismi della Regione, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e alla città metropolitana di Napoli ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 9, nei termini indicati al comma 4 della medesima disposizione normativa o successive proroghe o differimenti.

2. Per l'adeguamento ai principi che si ricavano dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 95/2012 e in attuazione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, della Conferenza regione – autonomie locali, provvede alla soppressione, all'accorpamento o comunque alla riduzione dei relativi oneri finanziari, in misura non inferiore al venti per cento, degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che svolgono funzioni amministrative conferite alla Regione, con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le funzioni amministrative degli enti, delle agenzie e degli organismi soppressi o non più svolte dai soggetti accorpati sono riassegnate:

a) per quanto di competenza della legge regionale, ai Comuni, alle Province, alla Città metropolitana di Napoli o alla Regione in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione;

b) per quanto risulta conferito alla Regione dalla legge statale, alle competenti strutture amministrative regionali.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge gravano sulle pertinenti voci contabili di spesa del bilancio previsionale esercizio finanziario 2013.

 

     Art. 15. (Abrogazione di norme)

1. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale del 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale) è abrogato.

2. L’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2004, n. 12 (Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell’articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo 5011 - Intervento 5 - del bilancio del Consiglio Regionale) è abrogato.

3. Il comma 37 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011) è abrogato.

4. La legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa) è così modificata:

a) l’articolo 5 è così modificato:

1) al comma 1 le parole “funzionamento dei Gruppi consiliari, di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), e del” sono soppresse e le parole “sono ridotti” sono sostituite dalle seguenti “è ridotto”;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) il numero 376 dell’allegato A è soppresso e per gli effetti rivivono le disposizioni della legge regionale 25 agosto 1989, n. 14 (Istituzione del servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù).

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.