Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.7 finanze e patrimonio |
Data: | 07/12/2010 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Definanziamento spese e rideterminazione risorse) |
Art. 2. (Modifiche alla legislazione di spesa) |
Art. 3. (Riduzione degli stanziamenti di bilancio) |
Art. 4. (Rifinalizzazione della spesa) |
Art. 5. (Lotta all’evasione fiscale) |
Art. 6. (Finalità) |
Art. 7. (Anagrafe degli impianti di smaltimento ai fini tributari) |
Art. 8. (Base imponibile e determinazione del tributo) |
Art. 9. (Modalità di versamento del tributo) |
Art. 10. (Presentazione della dichiarazione) |
Art. 11. (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative) |
Art. 12. (Conferimento di funzioni alle Province) |
Art. 13. (Sanzioni) |
Art. 14. (Decadenza) |
Art. 15. (Riscossione coattiva e tutela giurisdizionale) |
Art. 16. (Presunzioni) |
Art. 17. (Norma finanziaria) |
Art. 18. (Norme transitorie e finali) |
Art. 19. (Modifiche legislative) |
Art. 20. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 1.7.41 - L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.
Misure urgenti per la finanza regionale
(B.U. 10 dicembre 2010, n. 80)
CAPO I
Disposizioni in materia di equilibrio di bilancio
Art. 1. (Definanziamento spese e rideterminazione risorse)
1. Al fine di recepire gli effetti del sistema sanzionatorio di cui all’articolo 77-ter, comma 15, lettera b), della
2. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi non rinviabili di cui all’allegato C della
a) euro 10.000.000,00 per il finanziamento del fondo regionale per l’edilizia pubblica – UPB 1.3.10;
b) euro 5.000.000,00 per indagini geognostiche e geotecniche nonché per interventi di somma urgenza – UPB 1.1.1;
c) euro 5.000.000,00 per il finanziamento dei contributi ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera b), della
d) euro 5.000.000,00 per il finanziamento di misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici – UPB 3.10.29;
e) euro 20.000.000,00 per il finanziamento della spesa in conto capitale per l’acquisizione di partecipazione in società di gestione di servizi e infrastrutture di trasporto di interesse regionale, ricapitalizzazione e incentivazione dell’assetto organizzativo delle aziende di trasporto ed investimento per il risanamento. Rimborsi oneri finanziari alle società ferroviarie regionali - UPB 1.57.101;
f) euro 197.000.000,00 per il finanziamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche - UPB 1.82.227;
g) euro 66.000.000,00 per il finanziamento delle opere di bonifica montana - UPB 1.74.174;
h) euro 17.000.000,00 per il finanziamento del programma per lo sviluppo rurale 2007/2013 – FEASR – quota regionale – UPB 22.84.245.
3. Gli interventi di cui all’allegato C della
4. Consequenzialmente sono ridotte in termini di competenza e di cassa nel bilancio per l’esercizio finanziario 2010 la dotazione finanziaria dell’UPB 13.43.86 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio annuale 2010 per complessivi euro 447.000.000,00 e le corrispondenti autorizzazioni di spesa di cui all’allegato C della
a) UPB 1.1.5 euro 59.000.000,00
b) UPB 1.73.171 euro 6.000.000,00
c) UPB 1.74.174 euro 45.000.000,00
d) UPB 1.82.227 euro 3.000.000,00
e) UPB 22.84.245 euro 9.000.000,00
5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto nel bilancio per l’esercizio finanziario 2010 è incrementato in termini di competenza e di cassa per l’importo di euro 16.000.000,00.
6. Il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel bilancio per l’esercizio finanziario 2010 è incrementato in termini di competenza e di cassa per l’importo di euro 16.429.268,81.
7. La somma di euro 50.000,00, di cui all’UPB 7.25.46 è da destinarsi ai collegamenti marittimi per le isole partenopee.
8. [La regione Campania favorisce la gratuita circolazione sui mezzi di trasporto regionale alle forze dell’ordine, polizia di stato, compreso il personale Anas in possesso di tessera per l’espletamento del servizio di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del Codice della Strada, carabinieri, guardia di finanza, guardia forestale e polizia penitenziaria in servizio nella regione Campania] [1].
9. La dotazione di competenza e di cassa della UPB 6.23.222 per l’esercizio finanziario 2010 è incrementata di euro 500.000,00.
Art. 2. (Modifiche alla legislazione di spesa)
1. Il fondo istituito dall’articolo 68-bis della
2. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), della
3. Il rifinanziamento della
4. Il comma 26 dell’articolo 1 della
5. I commi 30 e 38 dell’articolo 1 della
6. La spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 5, della
7. La spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 6, della
8. A valere sulla UPB 4.16.41 sono stanziati 5.000.000,00 di euro per il finanziamento della
Attuazione della
9. [L’Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), istituito ai sensi della
Art. 3. (Riduzione degli stanziamenti di bilancio)
1. Le autorizzazioni di spesa di cui al bilancio per l’esercizio finanziario 2010, approvato con
Art. 4. (Rifinalizzazione della spesa)
1. Quota parte dei fondi di cui al
2. Quota parte dei fondi di cui al
Art. 5. (Lotta all’evasione fiscale)
1. Le maggiori entrate derivanti dall’attività di recupero dell’evasione in materia di tassa automobilistica regionale stimate in euro 7.000.000,00 confluiscono in termini di competenza e di cassa nella UPB 9.31.72 dello stato di previsione della entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.
2. La regione Campania promuove la definizione, la sperimentazione e l’implementazione di sistemi e procedure per prevenire le frodi nella gestione dei fondi della Unione europea in collaborazione con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Capo II
Disposizioni tributarie
Art. 6. (Finalità)
1. Il presente Capo disciplina l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato “tributo”, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.
Art. 7. (Anagrafe degli impianti di smaltimento ai fini tributari)
1. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d’impianti di incenerimento trasmettono alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio gli atti relativi alle nuove autorizzazioni, completi dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati ed ogni informazione rilevante ai fini dell’applicazione del tributo, entro trenta giorni dal rilascio.
2. Entro trenta giorni dalla data della conoscenza dell’evento che ha determinato l’interruzione, la ripresa o la cessazione dell’attività autorizzata, ovvero entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento che ha disposto l’interruzione, la ripresa o la cessazione dell’attività autorizzata, gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicano alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio l’evento verificatosi o il provvedimento adottato.
Art. 8. (Base imponibile e determinazione del tributo)
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell’articolo 190 del
2. L’ammontare dell’imposta è fissato nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 3, comma 29, della legge statale ed il suo versamento stabilito secondo le modalità previste dalla presente legge.
3. Ai sensi della classificazione disposta dall’articolo 3, comma 29 della legge statale, come modificato dall’articolo 26, comma 1, della
a) 0,0027 euro per chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
b) 0,0054 euro per chilogrammo per i rifiuti speciali pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
c) 0,01 euro per chilogrammo per gli altri rifiuti speciali non pericolosi non rientranti in quelli di cui alla lettera a);
d) 0,02 euro per chilogrammo per i rifiuti pericolosi non rientranti tra quelli di cui alla lettera b);
e) 1) 0,025 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani;
2) 0,0103 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani provenienti da raccolta differenziata all’origine;
3) 0,0052 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani conferiti in discarica dopo essere stati sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili di cui alla
4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l’applicazione del regime agevolato di cui alla lettera e), numero 2) del comma 3. In mancanza si applica il regime di cui alla lettera e), numero 1) del medesimo comma.
5. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell’ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, i seguenti rifiuti:
a) rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) gli scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali, derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio, compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discariche, secondo quanto stabilito dal comma 6;
c) le scorie dei forni degli impianti di incenerimento conferite in discarica per rifiuti non pericolosi;
d) i fanghi palabili;
e) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati.
6. Gli scarti e i sovvalli di cui alla lett. b) del comma 5 conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del venti per cento dell’ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia.
7. La Giunta regionale individua con proprio atto la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo i tempi di adeguamento. Fino all’adozione di tale provvedimento gli scarti e i sovvalli di cui alla lett. b) del comma 5, conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura di cui al comma 3, lettera c).
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta ai sensi dell’articolo 3 comma 40 della legge statale gli scarti e i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.
9. I materiali utilizzati, secondo la normativa vigente, per la copertura giornaliera e per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, così come autorizzate e riportate nei registri di cui all’articolo 190 del
Art. 9. (Modalità di versamento del tributo)
1. Il tributo è versato alla regione Campania dai soggetti passivi individuati nella legge statale entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.
2. Il versamento del tributo è effettuato sul conto corrente bancario di tesoreria intestato alla regione Campania.
Art. 10. (Presentazione della dichiarazione)
1. Entro il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti passivi individuati nella legge statale trasmettono alla struttura tributaria della regione Campania e all’amministrazione provinciale competente per territorio, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, la dichiarazione di cui al comma 30 dell’articolo 3 della legge statale.
2. Il modello di dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione e per la trasmissione, è approvato con provvedimento del dirigente della struttura tributaria della regione entro il mese di settembre di ciascun anno. Il provvedimento è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania entro il 31 ottobre dello stesso anno. Se la regione non provvede nei termini stabiliti, si intende confermato il modello di dichiarazione approvato per l’anno precedente.
3. E’ considerata omessa la dichiarazione presentata oltre il termine di cui al comma 1. Essa costituisce comunque titolo per il recupero delle somme dovute come tributo per i quantitativi ivi dichiarati.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rettificate per correggere errori od omissioni che non incidono sulla liquidazione del tributo non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma 1.
Art. 11. (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative)
1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 33 della legge statale, che redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, l’accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto ovvero gli elementi necessari e sufficienti alla sua determinazione. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti devono indicare le motivazioni e procedere alla notifica all’interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L’originale del processo verbale è trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, alla struttura tributaria della regione [4].
2. Il dirigente della struttura tributaria della regione, accertata la violazione, provvede, ai sensi dell’articolo 17 del
3. Se dagli atti d’ufficio si ravvisa direttamente la violazione commessa, l’accertamento e la contestazione sono effettuati d’ufficio con le modalità stabilite al comma 2.
4. Per quanto non specificamente previsto dalla presente legge in materia di irrogazione di sanzioni e di ravvedimento operoso si rinvia alle disposizioni di cui al
Art. 12. (Conferimento di funzioni alle Province)
1. Per le violazioni di cui all’articolo 3, comma 32, della legge statale, le funzioni concernenti l’accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché il relativo contenzioso, l’eventuale rappresentanza in giudizio e la riscossione coattiva sono conferite alle province territorialmente competenti.
2. Le somme derivanti dal recupero d’imposta, dalle sanzioni e dagli interessi moratori richieste in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 32, della legge statale, sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Le amministrazioni provinciali provvedono a versare alla regione, entro il mese successivo alla riscossione, il venti per cento, calcolato con le modalità di cui all’articolo 3, comma 27 della legge statale, delle somme derivanti dal recupero d’imposta effettuato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 32, della legge statale.
4. Le province inviano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del presente conferimento di funzioni che contiene:
a) i dati relativi all’attività di constatazione delle violazioni alla presente legge;
b) i dati relativi all’attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’articolo 3, comma 32 della legge statale;
c) i dati relativi alle somme recuperate a titolo di tributo, sanzioni e interessi moratori;
d) i dati relativi al contenzioso tributario e all’andamento della riscossione coattiva.
Art. 13. (Sanzioni)
1. Ai sensi del comma 31, dell’articolo 3, della legge statale, per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, prevista dall’articolo 190 del
2. L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da euro 103,29 a euro 516,46.
3. Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al pagamento del tributo dovuto, è applicata la sanzione prevista dall’articolo 13, del
4. In caso di discariche abusive, scarico, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 32, della legge statale.
5. Ai sensi del comma 31, dell’articolo 3, della legge statale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere estinte, come previsto dall’articolo 16, comma 3, e dall’articolo 17, comma 2 del
Art. 14. (Decadenza)
1. Il termine per l'accertamento del tributo di cui alla presente legge è prescritto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.
2. Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base ad atto di accertamento di cui all'articolo 11 è prescritto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.
3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del
4. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell’accertamento del fatto illecito.
5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata è prescritto nel termine di cinque anni, come previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del
6. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, con istanza indirizzata alla struttura tributaria della regione Campania, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l’interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.
Art. 15. (Riscossione coattiva e tutela giurisdizionale)
1. Per la riscossione coattiva del tributo di cui alla presente legge, si applicano le procedure previste dai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della
2. Per le controversie concernenti il tributo di cui alla presente legge si rinvia a quanto disposto dal
Art. 16. (Presunzioni)
1. Gli organi addetti ai controlli determinano il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato di una quantità di rifiuti, compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia. Se ciò non è possibile i rifiuti si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all’articolo 11, comma 1 [8].
2. Gli organi addetti ai controlli, al fine di determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in maniera presuntiva il volume. Qualora non sia possibile effettuare apposita pesatura è determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m3 [9].
3. In assenza di una caratterizzazione dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, agli stessi è applicata l’imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.
4. Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei
soggetti interessati.
Art. 17. (Norma finanziaria)
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 12, comma 2, il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è acquisito alla UPB del bilancio regionale n. 9.31.73 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.”
2. Il dieci per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo su base provinciale spetta alle Province e trova allocazione nella UPB del bilancio regionale n. 1.1.5 “Acquedotti e disinquinamenti”.
3. Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge statale. Il fondo trova allocazione nella UPB di nuova istituzione dello stato della previsione della spesa del bilancio regionale n. 1.1.256 denominata “Interventi regionali per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27,
4. Una ulteriore quota pari al cinque per cento del gettito del tributo realizzato su base provinciale, al netto delle quote di cui ai commi 2 e 3, è trasferita alle stesse province a titolo di concorso nelle spese per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 12, comma 1. Le relative risorse trovano allocazione nella UPB 1.1.5 “Acquedotti e disinquinamenti”.
5. L'erogazione delle somme previste a favore delle province, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della regione della relazione di cui all’articolo 12, comma 4 [10].
Art. 18. (Norme transitorie e finali)
1. Gli uffici competenti al rilascio degli atti autorizzativi per l’esercizio dell’attività di discarica e di impianto di incenerimento comunicano alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio, gli estremi delle autorizzazioni già rilasciate, compreso quelle cessate, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini per l’applicazione del tributo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 si applicano anche alle attività di controllo relative alle annualità d’imposta per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è decaduto il potere di accertamento dell’amministrazione.
3. Nelle medesime annualità d’imposta, per l’attuazione immediata delle prescrizioni di cui all’articolo 12, gli uffici regionali provvedono a trasferire alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, i verbali di constatazione delle violazioni di cui all’articolo 3, comma 32, della legge statale redatti dagli organi di cui all’articolo 3, comma 33, della medesima legge che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno dato luogo all’emissione di provvedimenti di contestazione ed irrogazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori.
4. Per la decorrenza delle variazioni dell’ammontare del tributo stabilite all’articolo 8 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 29 della legge statale.
5. Per ottimizzare le esperienze professionali interne la regione Campania attua il criterio della rotazione dei dirigenti regionali.
6. I direttori generali delle ASL non possono nominare componenti delle commissioni di invalidità operanti nei comuni di residenza, sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali. I compensi dei componenti delle suddette commissioni sono diminuiti del dieci per cento.
CAPO III
Disposizioni diverse
Art. 19. (Modifiche legislative)
1. L’articolo 19 della
2. La
3. Il comma 4 dell’articolo 18 della
4. A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari nominati su proposta dell’assessore regionale all’urbanistica, dal Presidente della Giunta regionale con decreto e in numero comunque inferiore alla metà rispetto ai componenti dei consigli disciolti ed inoltre di un sub commissario per ciascuna IACP sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [11].
4-bis. In attesa del riordino organico della disciplina degli Istituti autonomi per le case popolari è disposto lo scioglimento dei collegi sindacali. Il Consiglio regionale provvede, per ciascuno degli Istituti della Regione Campania, alla nomina di un revisore unico per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’attività degli enti [12].
5. Le risorse di cui al comma 4 dell’articolo 34 del
6. E’ istituito un fondo per l’emergenza occupazionale in Campania, allo scopo di rafforzare il reinserimento occupazionale dei lavoratori colpiti dagli effetti della crisi economica, mediante azioni, in linea con il piano regionale del lavoro, volte a favorire l’accrescimento delle competenze professionali accompagnate da interventi di sostegno economico.
7. La regione Campania pone in essere ogni azione utile per valorizzare le scuole paritarie per l’infanzia, allo scopo di abbattere le liste di attesa per i bambini che hanno compiuto i tre anni di età.
8. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla regione Campania in scadenza nell’anno 2010 sono prorogati al 31 dicembre 2011.
9. Gli organismi di cui alle leggi regionali 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna), e 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile), sono ricostituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e durano in carica trenta mesi. Alla Commissione regionale per la realizzazione delle parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna sono attribuite le competenze relative al monitoraggio del reato di atti persecutori previsto e punito dall’articolo 612-bis del Codice Penale, così come previsto dalla
10. Il direttore generale di cui all’articolo 9 della
11. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. I servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con
12. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell’articolo 10, comma 3, della
13. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Con il provvedimento di estinzione di cui all’articolo 1, la Giunta regionale individua il comune al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.”.
14. Al comma 4 dell’articolo 36 della
“4-bis. In caso di modifica delle designazioni effettuate ai sensi del comma 4, la Giunta provinciale provvede alla sostituzione entro e non oltre trenta giorni. In ogni caso, le funzioni dei componenti sostituiti cessano alla scadenza del suindicato termine.”.
15. La regione Campania favorisce la ricostituzione degli organi dei consorzi di bonifica attraverso lo svolgimento delle elezioni. Se queste non avvengono nel termine fissato dalle procedure attivate dagli organismi dei consorzi, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari scelti tra professionalità esterne alla regione esperte in materia. I relativi compensi sono diminuiti del dieci per cento [13].
16. Al comma 1 dell’articolo 2 della
“c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, nonché strutture sanitarie pubbliche che abbiano i requisiti di carattere scientifico stabiliti con delibera di Giunta regionale, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;”.
17. La regione Campania favorisce forme di partenariato con i Paesi dell’area del Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese innovative, di programmi di formazione manageriale e di progetti di cooperazione scientifica, tecnologica ed economica.
Art. 20. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge, emanata in conformità alla
ALLEGATO A
INTERVENTI FINANZIATI CON QUOTA PARTE MUTUI ANNI PREGRESSI NON REALIZZATI
U.P.B. |
CAP. |
ANNO |
IMPORTO |
1.82.227 |
2113 |
2005 |
2.000.000,00 |
1.82.227 |
2113 |
2006 |
2.000.000,00 |
6.23.106 |
7842 |
2006 |
500.000,00 |
6.23.56 |
408 |
2007 |
875.000,00 |
1.82.227 |
2113 |
2007 |
1.000.000,00 |
6.23.106 |
7842 |
2007 |
500.000,00 |
2.77.190 |
652 |
2009 |
9.000.000,00 |
2.83.243 |
4031 |
2009 |
60.000.000,00 |
TOTALE |
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75.875.000,00 |
ALLEGATO B
(Omissis)
[1] Comma modificato dall'art. 9 della
[2] Comma abrogato dall'art. 51 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 185, della
[6] Comma così modificato dall'art. 1 della
[7] Comma così modificato dall'art. 9 della
[8] Comma così modificato dall'art. 9 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[10] Comma così modificato dall'art. 9 della
[11] Comma già modificato dall'art. 3 della
[12] Comma inserito dall'art. 1 della
[13] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 1, comma 114, della