§ 1.7.41 - L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.
Misure urgenti per la finanza regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:07/12/2010
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Definanziamento spese e rideterminazione risorse)
Art. 2.  (Modifiche alla legislazione di spesa)
Art. 3.  (Riduzione degli stanziamenti di bilancio)
Art. 4.  (Rifinalizzazione della spesa)
Art. 5.  (Lotta all’evasione fiscale)
Art. 6.  (Finalità)
Art. 7.  (Anagrafe degli impianti di smaltimento ai fini tributari)
Art. 8.  (Base imponibile e determinazione del tributo)
Art. 9.  (Modalità di versamento del tributo)
Art. 10.  (Presentazione della dichiarazione)
Art. 11.  (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative)
Art. 12.  (Conferimento di funzioni alle Province)
Art. 13.  (Sanzioni)
Art. 14.  (Decadenza)
Art. 15.  (Riscossione coattiva e tutela giurisdizionale)
Art. 16.  (Presunzioni)
Art. 17.  (Norma finanziaria)
Art. 18.  (Norme transitorie e finali)
Art. 19.  (Modifiche legislative)
Art. 20.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.7.41 - L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.

Misure urgenti per la finanza regionale

(B.U. 10 dicembre 2010, n. 80)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di equilibrio di bilancio

 

Art. 1. (Definanziamento spese e rideterminazione risorse)

1. Al fine di recepire gli effetti del sistema sanzionatorio di cui all’articolo 77-ter, comma 15, lettera b), della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), applicato alle regioni che non hanno adempiuto agli obblighi imposti dal patto di stabilità interno per l’esercizio finanziario 2009, l’autorizzazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Bilancio di previsione della regione Campania per l’anno 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), è revocata.

2. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi non rinviabili di cui all’allegato C della legge regionale n. 3/2010, sono confermate le seguenti spese già iscritte nel bilancio per l’esercizio finanziario 2010:

a) euro 10.000.000,00 per il finanziamento del fondo regionale per l’edilizia pubblica – UPB 1.3.10;

b) euro 5.000.000,00 per indagini geognostiche e geotecniche nonché per interventi di somma urgenza – UPB 1.1.1;

c) euro 5.000.000,00 per il finanziamento dei contributi ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) - UPB 1.1.6;

d) euro 5.000.000,00 per il finanziamento di misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici – UPB 3.10.29;

e) euro 20.000.000,00 per il finanziamento della spesa in conto capitale per l’acquisizione di partecipazione in società di gestione di servizi e infrastrutture di trasporto di interesse regionale, ricapitalizzazione e incentivazione dell’assetto organizzativo delle aziende di trasporto ed investimento per il risanamento. Rimborsi oneri finanziari alle società ferroviarie regionali - UPB 1.57.101;

f) euro 197.000.000,00 per il finanziamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche - UPB 1.82.227;

g) euro 66.000.000,00 per il finanziamento delle opere di bonifica montana - UPB 1.74.174;

h) euro 17.000.000,00 per il finanziamento del programma per lo sviluppo rurale 2007/2013 – FEASR – quota regionale – UPB 22.84.245.

3. Gli interventi di cui all’allegato C della legge regionale n. 3/2010 diversi da quelli di cui al comma 2 sono definanziati e rifinanziati con successive leggi di bilancio in presenza delle necessarie condizioni di compatibilità finanziaria di lungo periodo.

4. Consequenzialmente sono ridotte in termini di competenza e di cassa nel bilancio per l’esercizio finanziario 2010 la dotazione finanziaria dell’UPB 13.43.86 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio annuale 2010 per complessivi euro 447.000.000,00 e le corrispondenti autorizzazioni di spesa di cui all’allegato C della legge regionale n. 3/2010, secondo la seguente ripartizione:

a) UPB 1.1.5 euro 59.000.000,00

b) UPB 1.73.171 euro 6.000.000,00

c) UPB 1.74.174 euro 45.000.000,00

d) UPB 1.82.227 euro 3.000.000,00

e) UPB 22.84.245 euro 9.000.000,00

5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto nel bilancio per l’esercizio finanziario 2010 è incrementato in termini di competenza e di cassa per l’importo di euro 16.000.000,00.

6. Il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel bilancio per l’esercizio finanziario 2010 è incrementato in termini di competenza e di cassa per l’importo di euro 16.429.268,81.

7. La somma di euro 50.000,00, di cui all’UPB 7.25.46 è da destinarsi ai collegamenti marittimi per le isole partenopee.

8. [La regione Campania favorisce la gratuita circolazione sui mezzi di trasporto regionale alle forze dell’ordine, polizia di stato, compreso il personale Anas in possesso di tessera per l’espletamento del servizio di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del Codice della Strada, carabinieri, guardia di finanza, guardia forestale e polizia penitenziaria in servizio nella regione Campania] [1].

9. La dotazione di competenza e di cassa della UPB 6.23.222 per l’esercizio finanziario 2010 è incrementata di euro 500.000,00.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legislazione di spesa)

1. Il fondo istituito dall’articolo 68-bis della legge regionale n. 3/2007, introdotto con l’articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria 2008), è soppresso. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), pari ad euro 10.000.000,00, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).

2. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, pari ad euro 75.875.000,00, dettagliatamente distinte nella tabella allegata alla lettera A, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) per euro 40.875.000,00 relativamente alla lettera f).

3. Il rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), effettuato con l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2009, n .1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2009), è revocato. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, pari ad euro 8.500.000,00, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).

4. Il comma 26 dell’articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria anno 2010), è abrogato. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa riferite all’UPB 4.16.41 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 non utilizzate, pari ad euro 30.000.000,00, sono ridotte per euro 30.000.000,00 in termini di competenza e per euro 5.000.000,00 in termini di cassa.

5. I commi 30 e 38 dell’articolo 1 della legge regionale n. 2/2010 sono abrogati. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa sono ridotte in termini di competenza e di cassa per complessivi euro 100.000.000,00, di cui euro 70.000.000,00 a valere sulla UPB 22.84.245, euro 20.000.000,00 a valere sulla UPB 1.1.5 ed euro 10.000.000,00 a valere sulla UPB 1.3.10. La correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).

6. La spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 2/2010, è ridotta in termini di competenza e di cassa da euro 30.000.000,00 ad euro 20.000.000,00 con una minore spesa pari ad euro 10.000.000,00, la cui correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).

7. La spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 2/2010, è ridotta in termini di competenza e di cassa da euro 50.000.000,00 ad euro 30.000.000,00 con una minore spesa pari ad euro 20.000.000,00, la cui correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, quota parte lettera f).

8. A valere sulla UPB 4.16.41 sono stanziati 5.000.000,00 di euro per il finanziamento della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.

Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

9. [L’Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), istituito ai sensi della legge regionale n. 2/2010, articolo 1, commi 21, 22 e 23, avvia la propria attività a decorrere dal 1 gennaio 2011. La Giunta regionale provvede inderogabilmente nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al completamento delle nomine degli organi di cui al comma 22 dell’articolo 1 della legge regionale n. 2/2010. La Cabina di Regia di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 1/2009, è soppressa dalla data di insediamento di tutti gli organi dell’Istituto] [2].

 

     Art. 3. (Riduzione degli stanziamenti di bilancio)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al bilancio per l’esercizio finanziario 2010, approvato con legge regionale n. 3/2010, sono ridotte in termini di competenza per complessivi euro 101.054.268,81 ed in termini di cassa per complessivi euro 98.185.083,75, così come dettagliatamente indicato nel prospetto che si allega sotto la lettera B.

 

     Art. 4. (Rifinalizzazione della spesa)

1. Quota parte dei fondi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), pari ad euro 30.000.000,00, finalizzati alla funzione di tutela ambientale, relativi ad anni pregressi e non utilizzati, costituenti economie ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, sono destinati alla manutenzione straordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione e sono reiscritti in termini di competenza nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 per essere riassegnati, sempre in termini di competenza, alla UPB di spesa 1.1.5 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Quota parte dei fondi di cui al decreto legislativo n. 112/1998, pari ad euro 33.923.538,16, finalizzati alla funzione di tutela ambientale, relativi ad anni pregressi e non utilizzati, costituenti economie ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), legge regionale n. 7/2002, sono destinati alla manutenzione ordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione e sono reiscritti in termini di competenza nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 per essere riassegnati, sempre in termini di competenza, alla UPB di spesa 1.1.5 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 5. (Lotta all’evasione fiscale)

1. Le maggiori entrate derivanti dall’attività di recupero dell’evasione in materia di tassa automobilistica regionale stimate in euro 7.000.000,00 confluiscono in termini di competenza e di cassa nella UPB 9.31.72 dello stato di previsione della entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.

2. La regione Campania promuove la definizione, la sperimentazione e l’implementazione di sistemi e procedure per prevenire le frodi nella gestione dei fondi della Unione europea in collaborazione con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

 

Capo II

Disposizioni tributarie

 

     Art. 6. (Finalità)

1. Il presente Capo disciplina l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato “tributo”, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata come “legge statale”, per disciplinare l’accertamento, la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso tributario amministrativo.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

 

     Art. 7. (Anagrafe degli impianti di smaltimento ai fini tributari)

1. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d’impianti di incenerimento trasmettono alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio gli atti relativi alle nuove autorizzazioni, completi dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati ed ogni informazione rilevante ai fini dell’applicazione del tributo, entro trenta giorni dal rilascio.

2. Entro trenta giorni dalla data della conoscenza dell’evento che ha determinato l’interruzione, la ripresa o la cessazione dell’attività autorizzata, ovvero entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento che ha disposto l’interruzione, la ripresa o la cessazione dell’attività autorizzata, gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicano alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio l’evento verificatosi o il provvedimento adottato.

 

     Art. 8. (Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni e integrazioni.

2. L’ammontare dell’imposta è fissato nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 3, comma 29, della legge statale ed il suo versamento stabilito secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Ai sensi della classificazione disposta dall’articolo 3, comma 29 della legge statale, come modificato dall’articolo 26, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), l’ammontare dell’imposta è determinato in:

a) 0,0027 euro per chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;

b) 0,0054 euro per chilogrammo per i rifiuti speciali pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;

c) 0,01 euro per chilogrammo per gli altri rifiuti speciali non pericolosi non rientranti in quelli di cui alla lettera a);

d) 0,02 euro per chilogrammo per i rifiuti pericolosi non rientranti tra quelli di cui alla lettera b);

e) 1) 0,025 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani;

2) 0,0103 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani provenienti da raccolta differenziata all’origine;

3) 0,0052 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani conferiti in discarica dopo essere stati sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili di cui alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l’applicazione del regime agevolato di cui alla lettera e), numero 2) del comma 3. In mancanza si applica il regime di cui alla lettera e), numero 1) del medesimo comma.

5. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell’ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, i seguenti rifiuti:

a) rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) gli scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali, derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio, compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discariche, secondo quanto stabilito dal comma 6;

c) le scorie dei forni degli impianti di incenerimento conferite in discarica per rifiuti non pericolosi;

d) i fanghi palabili;

e) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati.

6. Gli scarti e i sovvalli di cui alla lett. b) del comma 5 conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del venti per cento dell’ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia.

7. La Giunta regionale individua con proprio atto la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo i tempi di adeguamento. Fino all’adozione di tale provvedimento gli scarti e i sovvalli di cui alla lett. b) del comma 5, conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura di cui al comma 3, lettera c).

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta ai sensi dell’articolo 3 comma 40 della legge statale gli scarti e i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.

9. I materiali utilizzati, secondo la normativa vigente, per la copertura giornaliera e per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, così come autorizzate e riportate nei registri di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [3].

 

     Art. 9. (Modalità di versamento del tributo)

1. Il tributo è versato alla regione Campania dai soggetti passivi individuati nella legge statale entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

2. Il versamento del tributo è effettuato sul conto corrente bancario di tesoreria intestato alla regione Campania.

 

     Art. 10. (Presentazione della dichiarazione)

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti passivi individuati nella legge statale trasmettono alla struttura tributaria della regione Campania e all’amministrazione provinciale competente per territorio, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, la dichiarazione di cui al comma 30 dell’articolo 3 della legge statale.

2. Il modello di dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione e per la trasmissione, è approvato con provvedimento del dirigente della struttura tributaria della regione entro il mese di settembre di ciascun anno. Il provvedimento è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania entro il 31 ottobre dello stesso anno. Se la regione non provvede nei termini stabiliti, si intende confermato il modello di dichiarazione approvato per l’anno precedente.

3. E’ considerata omessa la dichiarazione presentata oltre il termine di cui al comma 1. Essa costituisce comunque titolo per il recupero delle somme dovute come tributo per i quantitativi ivi dichiarati.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rettificate per correggere errori od omissioni che non incidono sulla liquidazione del tributo non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative)

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 33 della legge statale, che redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, l’accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto ovvero gli elementi necessari e sufficienti alla sua determinazione. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti devono indicare le motivazioni e procedere alla notifica all’interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L’originale del processo verbale è trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, alla struttura tributaria della regione [4].

2. Il dirigente della struttura tributaria della regione, accertata la violazione, provvede, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), alla notifica dell’avviso di accertamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. Se dagli atti d’ufficio si ravvisa direttamente la violazione commessa, l’accertamento e la contestazione sono effettuati d’ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4. Per quanto non specificamente previsto dalla presente legge in materia di irrogazione di sanzioni e di ravvedimento operoso si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 12. (Conferimento di funzioni alle Province)

1. Per le violazioni di cui all’articolo 3, comma 32, della legge statale, le funzioni concernenti l’accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché il relativo contenzioso, l’eventuale rappresentanza in giudizio e la riscossione coattiva sono conferite alle province territorialmente competenti.

2. Le somme derivanti dal recupero d’imposta, dalle sanzioni e dagli interessi moratori richieste in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 32, della legge statale, sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Le amministrazioni provinciali provvedono a versare alla regione, entro il mese successivo alla riscossione, il venti per cento, calcolato con le modalità di cui all’articolo 3, comma 27 della legge statale, delle somme derivanti dal recupero d’imposta effettuato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 32, della legge statale.

4. Le province inviano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del presente conferimento di funzioni che contiene:

a) i dati relativi all’attività di constatazione delle violazioni alla presente legge;

b) i dati relativi all’attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’articolo 3, comma 32 della legge statale;

c) i dati relativi alle somme recuperate a titolo di tributo, sanzioni e interessi moratori;

d) i dati relativi al contenzioso tributario e all’andamento della riscossione coattiva.

 

     Art. 13. (Sanzioni)

1. Ai sensi del comma 31, dell’articolo 3, della legge statale, per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, prevista dall’articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è applicata la sanzione amministrativa tributaria da due a quattro volte il tributo relativo all’operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.

2. L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da euro 103,29 a euro 516,46.

3. Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al pagamento del tributo dovuto, è applicata la sanzione prevista dall’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), oltre agli interessi moratori, nella misura fissata per l’interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla regione [5].

4. In caso di discariche abusive, scarico, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 32, della legge statale.

5. Ai sensi del comma 31, dell’articolo 3, della legge statale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere estinte, come previsto dall’articolo 16, comma 3, e dall’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 472/1997, mediante il pagamento effettuato entro il termine per inoltrare il ricorso alle commissioni tributarie di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte ad un quarto [6].

 

     Art. 14. (Decadenza)

1. Il termine per l'accertamento del tributo di cui alla presente legge è prescritto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.

2. Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base ad atto di accertamento di cui all'articolo 11 è prescritto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.

3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 472/1997, l’atto di contestazione o l’atto di irrogazione di sanzioni di cui all’articolo 11 della presente legge sono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione [7].

4. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell’accertamento del fatto illecito.

5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata è prescritto nel termine di cinque anni, come previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 472/1997; l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla definizione del procedimento.

6. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, con istanza indirizzata alla struttura tributaria della regione Campania, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l’interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.

 

     Art. 15. (Riscossione coattiva e tutela giurisdizionale)

1. Per la riscossione coattiva del tributo di cui alla presente legge, si applicano le procedure previste dai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337), 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337) e 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), ovvero quelle di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

2. Per le controversie concernenti il tributo di cui alla presente legge si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413).

 

     Art. 16. (Presunzioni)

1. Gli organi addetti ai controlli determinano il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato di una quantità di rifiuti, compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia. Se ciò non è possibile i rifiuti si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all’articolo 11, comma 1 [8].

2. Gli organi addetti ai controlli, al fine di determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in maniera presuntiva il volume. Qualora non sia possibile effettuare apposita pesatura è determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m3 [9].

3. In assenza di una caratterizzazione dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, agli stessi è applicata l’imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.

4. Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei

soggetti interessati.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria)

1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 12, comma 2, il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è acquisito alla UPB del bilancio regionale n. 9.31.73 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.”

2. Il dieci per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo su base provinciale spetta alle Province e trova allocazione nella UPB del bilancio regionale n. 1.1.5 “Acquedotti e disinquinamenti”.

3. Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge statale. Il fondo trova allocazione nella UPB di nuova istituzione dello stato della previsione della spesa del bilancio regionale n. 1.1.256 denominata “Interventi regionali per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549” e l’impiego delle risorse avviene con le modalità e secondo le priorità indicate nell’articolo 3, comma 27, della legge statale. Nella stessa UPB dello stato della previsione della spesa del bilancio regionale confluiscono anche le somme riversate dalle province ai sensi dell’articolo 12, comma 3.

4. Una ulteriore quota pari al cinque per cento del gettito del tributo realizzato su base provinciale, al netto delle quote di cui ai commi 2 e 3, è trasferita alle stesse province a titolo di concorso nelle spese per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 12, comma 1. Le relative risorse trovano allocazione nella UPB 1.1.5 “Acquedotti e disinquinamenti”.

5. L'erogazione delle somme previste a favore delle province, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della regione della relazione di cui all’articolo 12, comma 4 [10].

 

     Art. 18. (Norme transitorie e finali)

1. Gli uffici competenti al rilascio degli atti autorizzativi per l’esercizio dell’attività di discarica e di impianto di incenerimento comunicano alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio, gli estremi delle autorizzazioni già rilasciate, compreso quelle cessate, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini per l’applicazione del tributo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 si applicano anche alle attività di controllo relative alle annualità d’imposta per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è decaduto il potere di accertamento dell’amministrazione.

3. Nelle medesime annualità d’imposta, per l’attuazione immediata delle prescrizioni di cui all’articolo 12, gli uffici regionali provvedono a trasferire alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, i verbali di constatazione delle violazioni di cui all’articolo 3, comma 32, della legge statale redatti dagli organi di cui all’articolo 3, comma 33, della medesima legge che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno dato luogo all’emissione di provvedimenti di contestazione ed irrogazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori.

4. Per la decorrenza delle variazioni dell’ammontare del tributo stabilite all’articolo 8 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 29 della legge statale.

5. Per ottimizzare le esperienze professionali interne la regione Campania attua il criterio della rotazione dei dirigenti regionali.

6. I direttori generali delle ASL non possono nominare componenti delle commissioni di invalidità operanti nei comuni di residenza, sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali. I compensi dei componenti delle suddette commissioni sono diminuiti del dieci per cento.

 

CAPO III

Disposizioni diverse

 

     Art. 19. (Modifiche legislative)

1. L’articolo 19 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

2. La legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza) e il relativo regolamento di attuazione n. 1 del 4 giugno 2004 sono abrogati.

3. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente: “4. Le economie derivanti dalla esecuzione da parte delle province e delle comunità montane della pianificazione forestale prevista dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), nonché le risorse assegnate e non ancora utilizzate dei suddetti enti rinvenienti dalle leggi regionali 3 agosto 1981, n. 55 (Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla L. 25 maggio 1970, n. 364), e 2 agosto 1982, n. 42 (Provvedimenti per l’attuazione del programma agricolo regionale), in relazione all’articolo 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), ed all’articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 1/2008, sono utilizzate, dai medesimi enti, a parziale finanziamento del piano di forestazione per il 2010, di cui alla legge regionale n. 11/1996, in attuazione della pianificazione regionale 2009/2013. Gli enti delegati, ai fini della successiva approvazione, inseriscono le iniziative finanziabili e realizzabili in economia, nella forma dell’amministrazione diretta, nel piano programmatico 2010, di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 11/1996. ”

4. A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari nominati su proposta dell’assessore regionale all’urbanistica, dal Presidente della Giunta regionale con decreto e in numero comunque inferiore alla metà rispetto ai componenti dei consigli disciolti ed inoltre di un sub commissario per ciascuna IACP sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [11].

4-bis. In attesa del riordino organico della disciplina degli Istituti autonomi per le case popolari è disposto lo scioglimento dei collegi sindacali. Il Consiglio regionale provvede, per ciascuno degli Istituti della Regione Campania, alla nomina di un revisore unico per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’attività degli enti [12].

5. Le risorse di cui al comma 4 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse comunità montane dalla regione Campania.

6. E’ istituito un fondo per l’emergenza occupazionale in Campania, allo scopo di rafforzare il reinserimento occupazionale dei lavoratori colpiti dagli effetti della crisi economica, mediante azioni, in linea con il piano regionale del lavoro, volte a favorire l’accrescimento delle competenze professionali accompagnate da interventi di sostegno economico.

7. La regione Campania pone in essere ogni azione utile per valorizzare le scuole paritarie per l’infanzia, allo scopo di abbattere le liste di attesa per i bambini che hanno compiuto i tre anni di età.

8. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla regione Campania in scadenza nell’anno 2010 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

9. Gli organismi di cui alle leggi regionali 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna), e 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile), sono ricostituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e durano in carica trenta mesi. Alla Commissione regionale per la realizzazione delle parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna sono attribuite le competenze relative al monitoraggio del reato di atti persecutori previsto e punito dall’articolo 612-bis del Codice Penale, così come previsto dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).

10. Il direttore generale di cui all’articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10, (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è dichiarato decaduto a far data dall’entrata in vigore della presente legge; al fine di una razionalizzazione della spesa, ne assume le funzioni, sino al 31 marzo 2011, un dirigente apicale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

11. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004), è così sostituito:

“3. I servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con deliberazione della Giunta regionale, n. 1289 del 26 febbraio 1996, sono attribuiti, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, alle competenze delle ASL, che già assicurano lo svolgimento dei servizi. All’onere derivante dall’attuazione della presente norma le ASL provvedono mediante l’istituzione di apposito fondo di bilancio con relativa copertura per ogni esercizio finanziario.”.

12. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 14 (Regolamentazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), è sostituito dal seguente:

“1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e del Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti esclusivamente nel territorio regionale, sono dichiarate estinte con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente in materia di bilancio, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla citata legislazione statale.”.

13. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 14/1984 è sostituito dal seguente:

“1. Con il provvedimento di estinzione di cui all’articolo 1, la Giunta regionale individua il comune al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.”.

14. Al comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania), è aggiunto il seguente:

“4-bis. In caso di modifica delle designazioni effettuate ai sensi del comma 4, la Giunta provinciale provvede alla sostituzione entro e non oltre trenta giorni. In ogni caso, le funzioni dei componenti sostituiti cessano alla scadenza del suindicato termine.”.

15. La regione Campania favorisce la ricostituzione degli organi dei consorzi di bonifica attraverso lo svolgimento delle elezioni. Se queste non avvengono nel termine fissato dalle procedure attivate dagli organismi dei consorzi, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari scelti tra professionalità esterne alla regione esperte in materia. I relativi compensi sono diminuiti del dieci per cento [13].

16. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della Ricerca Scientifica in Campania), la lettera c) è così sostituita:

“c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, nonché strutture sanitarie pubbliche che abbiano i requisiti di carattere scientifico stabiliti con delibera di Giunta regionale, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;”.

17. La regione Campania favorisce forme di partenariato con i Paesi dell’area del Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese innovative, di programmi di formazione manageriale e di progetti di cooperazione scientifica, tecnologica ed economica.

 

     Art. 20. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n.7/2002, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

ALLEGATO A

 

INTERVENTI FINANZIATI CON QUOTA PARTE MUTUI ANNI PREGRESSI NON REALIZZATI

 

U.P.B.

CAP.

ANNO

IMPORTO

1.82.227

2113

2005

2.000.000,00

1.82.227

2113

2006

2.000.000,00

6.23.106

7842

2006

500.000,00

6.23.56

408

2007

875.000,00

1.82.227

2113

2007

1.000.000,00

6.23.106

7842

2007

500.000,00

2.77.190

652

2009

9.000.000,00

2.83.243

4031

2009

60.000.000,00

TOTALE

 

 

75.875.000,00

 

 

ALLEGATO B

(Omissis)


[1] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 185, della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[7] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[8] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[10] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[11] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 10 novembre 2011, n. 17, dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2011, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2012, n. 27.

[12] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[13] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 1, comma 114, della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.