§ 2.1.145 - L.R. 28 novembre 2008, n. 16.
Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:28/11/2008
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Premessa
Art. 2.  Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali
Art. 3.  Razionalizzazione degli ambiti distrettuali
Art. 4. 1. Le consulenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ulteriormente rinnovabili né rinegoziabili
Art. 5.  Abolizione dei coordinamenti tecnici provinciali
Art. 6.  Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera
Art. 7.  Disposizioni per i lavoratori delle strutture sanitarie private.
Art. 8.  Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie.
Art. 9.  Emergenza territoriale
Art. 10.  Dichiarazione d’urgenza


§ 2.1.145 - L.R. 28 novembre 2008, n. 16.

Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo

(B.U. 1 dicembre 2008, n. 48 ter)

 

Art. 1. Premessa

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema sanitario regionale previsti nel Piano di rientro di cui alla delibera di Giunta regionale n.460 del 20 marzo 2007, adottata a seguito dell’Accordo sottoscritto tra il Presidente della regione Campania e i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311, la Regione adotta le misure di cui agli articoli che seguono.

 

     Art. 2. Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali

1. L’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, e successive modifiche, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali in ragione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e prevedendo comunque un’azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie locali:

1) Azienda sanitaria locale Avellino;

2) Azienda sanitaria locale Benevento;

3) Azienda sanitaria locale Caserta;

4) Azienda sanitaria locale Napoli 1;

5) Azienda sanitaria locale Napoli 2;

6) Azienda sanitaria locale Napoli 3;

7) Azienda sanitaria locale Salerno.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente, definisce le procedure per l’attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell’Azienda sanitaria locale è definita dalla Giunta regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinché non vi siano costi aggiuntivi.”

 

     Art. 3. Razionalizzazione degli ambiti distrettuali

1. L’articolo 10 della legge regionale n. 32/1994 e successive modifiche, è così modificato:

a) il comma 13 è abrogato;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. Ciascun distretto deve, di norma, coincidere con ogni ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000 abitanti. Nella definizione degli ambiti distrettuali va tenuto conto delle aree montuose, delle isole e dei territori a bassa densità abitativa. L’attuale articolazione distrettuale resta in vigore fino alla definizione del processo di razionalizzazione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 32/94, come modificato dalla presente legge, in ogni caso, fino alla definizione del procedimento di cui all’articolo 10, comma 14, della legge regionale n. 32/94.”;

c) il comma 18 è abrogato.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone all’approvazione del Consiglio regionale un inventario completo del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.

 

     Art. 4.

1. Le consulenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ulteriormente rinnovabili né rinegoziabili.

2. In previsione della scadenza delle consulenze di cui al comma 1, l’Azienda sanitaria o ospedaliera chiede all’assessorato regionale di verificare se fra le risorse umane presenti nell’organico del personale regionale siano comprese figure professionali compatibili con le esigenze dell’Azienda richiedente. L’assessorato può incaricare detto personale dipendente di fornire la consulenza prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, conformemente alle previsioni contrattuali vigenti, a carico dell’Azienda richiedente, ovvero, laddove le professionalità richieste non siano reperibili in organico può autorizzare l’Azienda alla stipula del contratto di consulenza.

 

     Art. 5. Abolizione dei coordinamenti tecnici provinciali

1. L’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2006, n. 24, è abrogato.

 

     Art. 6. Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera

1. È approvato il Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera di cui all’allegato A alla presente legge.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha efficacia fino all’approvazione del nuovo Piano sanitario regionale comprensivo della disciplina relativa alla rete ospedaliera, anche nelle more della verifica di alcuni indirizzi relativi alla distribuzione territoriale dei posti letto.

3. E’sospesa l’efficacia del “Piano regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009” allegato alla legge regionale n.24/2006, ai fini del coordinamento dello stesso con il Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera allegato alla presente legge.

4. Con provvedimento della Giunta regionale la rete dell’emergenza è adeguata alle disposizioni del Piano di ristrutturazione e riqualificazione ospedaliera allegato alla presente legge.

 

     Art. 7. Disposizioni per i lavoratori delle strutture sanitarie private. [1]

1. E’ fatto obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell’accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Le operazioni concorsuali di cui al comma 1 sono attivate dopo il completamento dell’utilizzazione delle graduatorie regionali dei precari di cui alla legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, e successive modifiche, e previa disponibilità nella dotazione organica nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 8. Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

1. Al fine di accelerare le procedure di accreditamento disciplinate dal regolamento n.3 del 31 luglio 2006 “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale” e n.1 del 22 giugno 2007 “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale”, e di semplificare i relativi procedimenti amministrativi, sono delegate alle Aziende sanitarie locali le competenze e le funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, alla verifica della funzionalità delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione regionale, all’accertamento del possesso dei requisiti ulteriori e agli adempimenti connessi e conseguenti ivi compreso il rilascio dell’attestato di accreditamento istituzionale da parte del direttore generale. A tal fine, le commissioni competenti sono costituite con lo stesso personale con cui le Aziende sanitarie locali hanno provveduto alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 7301 del 31 dicembre 2001, per il complesso delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate da almeno un valutatore scelto esclusivamente tra quelli già operativi nominati con specifico provvedimento per la fase di primo avvio e tra coloro che hanno superato la prima edizione del corso semestrale di formazione previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1489 del 22 settembre 2006. Nell’ambito delle procedure di verifica disciplinate dal regolamento n. 1/2007 è data priorità all’accreditamento istituzionale dei Centri di riabilitazione, di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, che intendono riconvertire le loro attività in residenze assistenziali sanitarie per disabili o in centri diurni integrati per disabili, delle Case di Cura e delle residenze assistenziali sanitarie per disabili e per anziani nel rispetto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle relative istanze entro e non oltre il 30 giugno 2009.

3. L’Assessorato alla Sanità provvede a trasferire alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio le istanze di accreditamento istituzionale non ancora definite e giacenti presso gli uffici regionali.

4. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie i direttori generali delle Aziende sanitarie locali possono, previa evidenza pubblica, sottoscrivere contratti per le attività salvavita di radioterapia.

5. Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all’esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al regolamento 1/2007, possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 4/2011, articolo 1, commi da 237 quater a 237 unvicies, operare in regime di accreditamento. Tali strutture presentano domanda per la conferma dell’accreditamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui alla legge regionale 4/2011, articolo 1, comma 237 quinquies. Con dette strutture le ASL stipulano contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuano la copertura finanziaria [2].

 

     Art. 9. Emergenza territoriale

1. Il Servizio medico di emergenza è attivato mediante il ricorso a eliambulanze.

2. Per il fine di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere adeguano le loro strutture in applicazione delle seguenti norme:

a) articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

b) articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384;

c) decreto del ministero degli interni del 2 agosto 2003;

d) articolo 7 del decreto legge 4 ottobre 1996, n.517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n.611;

e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 agosto 2003;

f) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006.

 

     Art. 10. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

 

 

“Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera”

(Allegato alla legge regionale “Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo”.)

 

Con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta Regionale della Campania ha approvato l’Accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania ed i Ministri della Salute e dell‘Economia e Finanze stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 311/2004 con l’allegato Piano triennale di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Campania.

Il Piano di rientro, al fine di promuovere la modifica dell’organizzazione quali quantitativa del Servizio Sanitario regionale per contribuire all’equilibrio economico-finanziario nel rispetto dei LEA, prevede tra gli interventi progettuali, segnatamente all’intervento progettuale 7, le misure per la ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera campana.

Le azioni da intraprendere, anche sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale ospedaliero approvato con legge regionale 19 dicembre 2006, n.24 e nell’articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 1/2007 (finanziaria regionale 2007) consistevano, nella prima fase, nell’approvazione da parte della Giunta regionale di schede analitiche per ciascuno degli stabilimenti ospedalieri della regione che contenessero i dati di attività indicati nel capitolo 7.1, punto 6), lettera c), dell’allegato al citato Piano ospedaliero regionale e precisamente:

- numero di posti letto;

- numero di ricoveri annuo per acuti;

- numero di prestazioni di pronto soccorso/anno effettuate;

- livello di efficienza gestionale ovvero livelli di produttività in particolare per quanto riguarda l’incidenza dei costi sui ricavi, nonché degli altri criteri di seguito specificati:

- indice di occupazione posti letto;

- allocazione, di norma, in un unico stabile ospedaliero delle funzioni di Alta specialità nella rete per l’emergenza;

- verifica del possesso dei requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi previsti dalle normative nazionali e regionali;

- caratteristiche geomorfologiche del territorio;

- localizzazione dell’ospedale;

- bacini di utenza e densità abitativa;

- valutazione della capacità operativa delle singole strutture, sulla base del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature, della produttività dimostrata negli anni.

Tale adempimento era finalizzato a mettere in atto una specifica procedura che, sulla base dell’analisi dei dati e degli indicatori elaborati, pervenisse, in sede programmatica, ad una ristrutturazione della rete ospedaliera mediante “azioni di riconversione, riallocazione e/o dismissione, ovvero di concentrazione di funzioni specifiche come quelle relative alle attività di emergenza e di pronto soccorso”.

I determinanti fondamentali dell’intervento di riorganizzazione richiesto dal Piano di rientro si sostanziano, in effetti in:

a) ristrutturazione della rete dell’emergenza nel senso di un superamento dei pronto soccorsi attivi (PSA) e la contestuale riclassificazione dei presidi ospedalieri da inserire nella rete dell’emergenza secondo le indicazioni contenute nel capitolo 4.2.3 dell’allegato al Piano regionale ospedaliero;

b) riconversione o dismissione dei presidi ospedalieri ovvero il cambiamento e l’indicazione di funzioni, finalizzata al raggiungimento di una effettiva produttività, riallocando le risorse in funzioni ospedaliere carenti o in quelle territoriali.

Il Piano di rientro, inoltre, dando atto che il processo di riqualificazione, riorganizzazione e riconversione determinerà un impatto progressivo anche di tipo economico nel senso di una razionalizzazione delle risorse, difficilmente quantificabili in modo analitico in quanto impattano su una serie di fattori di risparmio già quantificata in altri interventi del piano, individua comunque un obiettivo di risparmio riconducibile ai principi programmatici innanzi esposti valutando uno spostamento di 1000 posti letto di acuti in RSA e la trasformazione di 900 posti letto di acuti in posti letto di riabilitazione e lungodegenza.

Tale risparmio potenziale viene valutato, a conclusione della manovra, in circa 200 ml. di euro. In attuazione delle prescrizioni del Piano di rientro e delle procedure ivi previste, la Giunta regionale della Campania con deliberazioni n. 1853 del 18 ottobre 2007 e n. 1900 del 31 ottobre 2007 ha approvato le schede specifiche per ciascuno degli stabilimenti ospedalieri contenenti i dati e gli indicatori innanzi riportati e, coniugando i vincoli specifici imposti dal Piano di rientro con quelli derivanti dal Piano regionale ospedaliero, così come peraltro specificamente previsto dallo stesso Piano di rientro, ha fornito ai direttori generali delle AA.SS.LL. ed AA.OO., le indicazioni cui attenersi per l’elaborazione dei piani aziendali di riorganizzazione dei propri presidi che qui sinteticamente si descrivono:

1) Deve essere adottato nella riorganizzazione delle funzioni il modello dipartimentale;

2) Le unità operative con un tasso di occupazione inferiore al 75%, fatte salve le terapie intensive, le rianimazioni, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo (L. 23 dicembre 1996, n. 662) e le U.O. presenti in presidi allocati nelle isole, dovranno essere oggetto di una delle seguenti azioni:

a. riduzione del numero di posti letto;

b. accorpamento, con riduzione di posti letto, tra 2 o più U.O. della stessa disciplina, presenti nel medesimo Dipartimento, ovvero assegnazione, eventualmente con riduzione, di posti letto indistinti al Dipartimento;

c. accorpamento, con eventuale riduzione di posti letto, di U.O. della stessa disciplina, con U.O. presenti in altri presidi ospedalieri della ASL;

d. Riconversione di posti letto sotto utilizzati in discipline carenti verso le quali è documentata una maggiore domanda (liste di attesa, specifici bisogni della popolazione, mobilità, etc.);

3) Le U.O. risultanti dalla riconversione di posti letto sotto utilizzati, non possono essere identificate di tipo complesso se non posseggono il numero minimo di posti letto, definito, secondo il livello di intensità delle cure, dal paragrafo 4.2.2 dall’allegato al POR;

4) Di norma le funzioni di alta specialità nella rete di emergenza vanno allocate in un unico stabile ospedaliero;

5) Nella conferma delle funzioni alle singole strutture o nella loro riconversione non si può prescindere dai requisiti tecnologici, strutturali, organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale;

6) Nella riorganizzazione interna delle A.O. deve essere assicurato che il sistema di organizzazione aziendale sia coerente con gli obiettivi strategici identificati dal POR proponendo una varietà di risposte organizzative (ricovero, DH medico, DH chirurgico, attività ambulatoriale) che garantisca risposte adeguate ai bisogni, nel quadro di un recupero di appropriatezza organizzativa e clinico - assistenziale. Pari garanzia deve essere assicurata anche nelle ASL proponendo, similmente, una varietà di risposte organizzative quali ricovero, DH medico e chirurgico, attività ambulatoriale, assistenza domiciliare, etc.;

7) Nelle ASL, le scelte devono essere finalizzate ad attuare la massima integrazione tra funzioni svolte dal privato accreditato e funzioni svolte dal pubblico. A tale proposito va tenuto in debito conto quanto disciplinato nell’allegato B del Regolamento Regionale n. 1 del 22/06/07 in tema di accreditamento istituzionale delle strutture di ricovero private, relativamente ai “requisiti di dimensionamento” ivi previsti;

8) Nella riorganizzazione aziendale deve essere posta massima attenzione ai livelli di produttività, in particolare per quanto riguarda l’incidenza dei costi sui ricavi.

9) Nelle scelte da programmare nei Piani Aziendali, i direttori generali delle ASL dovranno tenere in massimo conto la ristrutturazione della rete dell’emergenza, secondo le prescrizioni del POR e del Piano di rientro.

Pertanto, nel Piano di riorganizzazione i Direttori Generali delle ASL dovranno, sulla base degli indici e parametri contenuti nelle schede redatte per ogni singolo presidio, nonché dei vincoli di cui in precedenza, ridisegnare la rete dell’emergenza costituita dai Presidi del proprio ambito territoriale, ivi comprendendo le strutture private già autorizzate con DGRC n. 284/2005 e n.285/2005, a seguito di accreditamento e classificazione come presidi ospedalieri in base alle loro specifiche configurazioni;

10) Nell’adeguamento della rete ospedaliera occorre intraprendere le misure necessarie per ottimizzare e riqualificare la rete materno infantile, con la disattivazione dei punti nascita nel caso in cui non si raggiunga il valore 400 parti/anno, secondo quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 2162 del 14 dicembre 2007, cui si rimanda.

I direttori generali delle Aziende sanitarie hanno provveduto alla stesura dei piani aziendali che sono stati discussi in seno agli organismi di cui all’articolo 2 della citata legge regionale n. 24/2006 (Coordinamenti Tecnici Provinciali) territorialmente competenti.

In molti casi le proposte dei direttori generali, favorevolmente accolte da detti organismi, non sono risultate conciliabili con i vincoli previsti dal Piano di rientro dal disavanzo. Esso, infatti, impone scelte tali da non consentire l’espansione dei posti letto e di funzioni della rete ospedaliera campana così come disegnata dai piani aziendali, anche se essi risultano rispettosi degli standard previsti dal Piano regionale ospedaliero.

Con il presente documento, pertanto, viene proposta la nuova configurazione della rete ospedaliera, che recepisce, per quanto compatibili, i piani aziendali, nel rispetto, tuttavia, dei precisi vincoli programmatici imposti dal Piano di rientro.

Le Linee direttrici dell’intervento di riorganizzazione

La proposta di ristrutturazione della rete ospedaliera campana fissa, gradualmente nel tempo, a 3,034 per mille abitanti il numero di posti letto per pazienti acuti ed, allo stesso tempo, innalza a 0,518 per mille abitanti i posti letto per le attività di lungodegenza e riabilitazione, per uno standard complessivo di 3,552 posti letto per mille abitanti.

A tale indice corrispondono un totale di 20.568 posti letto, sia pubblici che privati, con una riduzione rispetto all’attuale dotazione di complessive 860 unità.

In dettaglio sia la rete pubblica che quella privata limitano la loro attuale offerta.

A tale risultato si perviene attraverso una serie di interventi, imposti dai vincoli del Piano di rientro, che, attraverso la razionalizzazione della rete, possono contribuire ad elevare l’efficienza nell’erogazione dei servizi offerti con positive ricadute anche sulla loro qualità.

Rimodulazione della rete dell’emergenza urgenza e riclassificazione delle funzioni di emergenza dei presidi pubblici.

Il Piano di rientro, come peraltro già innanzi riportato, richiedeva interventi di ristrutturazione della rete dell’emergenza nel senso di un superamento dell'attuale classificazione dei presidi pubblici ivi inseriti e la loro contestuale riclassificazione secondo le indicazioni contenute nel capitolo 4.2.3 del Piano ospedaliero.

In effetti, tutti i presidi ospedalieri pubblici della Campania risultavano inseriti nella rete dell’emergenza e classificati almeno quali sedi di “Pronto Soccorso Attivo”.

In quanto tali essi dovevano possedere, quali componenti costitutive minime:

a) presenza di guardia medica attiva in anestesia, rianimazione, medicina, chirurgia, ostetriciaginecologia, pediatria;

b) presenza di guardia o reperibilità in cardiologia, orto-traumatologia, laboratorio di analisi con banca del sangue, radiologia.

E’ del tutto evidente, pertanto, che tale tipologia di presidi genera costi particolarmente elevati in termini di organizzazione funzionale, tecnologica e strutturale.

Va inoltre aggiunto che nella precedente configurazione erano previsti 8 DEA di 2° livello che rappresentano il più alto livello della rete dell’emergenza ospedaliera.

La proposta di riorganizzazione procede alla riclassificazione dei presidi pubblici, programmando un modello, aderente alle linee guida previste dal Piano regionale ospedaliero, che si articola in tre livelli:

a) gli ospedali sedi di 1° livello assicureranno il primo soccorso ed una diagnostica di base oltre a prestazioni in elezione programmata, di norma a larga diffusione;

b) gli ospedali sedi di 2° livello erogheranno prestazioni caratterizzate da una maggiore intensità di cura rispetto a quelle di 1° livello (pronto soccorso, cardiologia con UTIC, terapia intensiva e specialità mediche e chirurgiche) e svolgeranno il ruolo di raccordo tra i presidi di base e quelli di 3° livello, indirizzando a questi ultimi le patologie afferenti le alte specialità;

c) gli ospedali di 3° livello assicureranno le funzioni di più alta qualificazione legate all’emergenza tra cui la cardiochirurgia, la neurochirurgia, la terapia intensiva neonatale, ed altre componenti di particolare qualificazione quali le unità per i grandi ustionati, la stroke unit, i trauma center.

Il modello programmato si propone di potenziare tali centri e collegarli in rete in modo da realizzare un proficuo scambio di conoscenze, nonché di attuare un processo di razionalizzazione delle prestazioni ospedaliere con l’obiettivo, anche, di spostare il baricentro dall’ospedale, competente solo per le patologie acute, al territorio, ed elevare, in questo modo, la qualità dei servizi offerti.

Sulla base di tali principi è stata programmata la rimodulazione della rete dell’emergenza e la nuova classificazione degli attuali ospedali, che si traduce, in primo luogo, nella riconversione di interi presidi che escono definitivamente dalla rete dell’emergenza per assumere funzioni ospedaliere per acuti di elezione o funzioni riabilitative.

Si è anche prevista la riconversione di posti letto di alcune strutture per adeguarle alle funzioni che assumono nei tre livelli della rete dell'emergenza.

L’individuazione dei presidi interessati alla manovra è stata effettuata sulla base della collocazione territoriale delle strutture, della loro dimensione e del volume e tipologia delle prestazioni erogate.

E’ opportuno porre in rilievo che con tale intervento cinque ospedali escono definitivamente dalla rete dell’emergenza, per un totale di 349 posti letto e sono convertiti a nuove funzioni ospedaliere.

L’individuazione degli ospedali e la loro nuova classificazione è riportata nell’allegato 1, punto la) al presente documento. La configurazione di ciascun presidio è contenuta nelle relative TAVOLE allegate.

Inoltre, otto presidi ospedalieri, attualmente classificati come sede di PSA sono riclassificati quali ospedali del 1° livello della rete dell’emergenza e vengono adeguati a tale funzione con una riduzione di complessivi 151 posti letto (allegato l, punto lb).

La configurazione di ciascuno dei presidi è riportata nelle relative TAVOLE allegate.

Vengono classificati come ospedali sedi di 2° livello ventitre presidi la cui configurazione e la dotazione di posti letto sono riportate nelle relative TAVOLE allegate.

Sono, infine, individuati come ospedali sedi del 3° livello l’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1, in corso di realizzazione, ed i presidi Umberto I di Nocera Inferiore della ASL Salerno 1 e San Luca di Vallo della Lucania della ASL Salerno 3. A questi si aggiungono le 4 Aziende ospedaliere provinciali, l’Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli e, per le emergenze pediatriche, l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausillipon.

Anche in questa manovra assume rilievo la riduzione da 8 a 3 del numero di presidi di ASL precedentemente collocati al più alto livello della rete dell’emergenza (DEA di 2° livello).

Per questi interventi, come per i precedenti, la collocazione territoriale delle strutture, la dimensione, il volume e la tipologia delle prestazioni erogate hanno guidato la selezione dei presidi interessati alla manovra.

Fanno parte della rete territoriale dell’emergenze gli ospedali specialistici e riabilitativi con le relative funzioni previste dalle normative vigenti.

Viene potenziata la medicina del territorio per alleggerire le strutture ospedaliere pubbliche.

La riconversione e l’unificazione delle funzioni dei presidi ospedalieri

Il Piano di rientro richiede, tra le misure da adottare per la riorganizzazione della rete ospedaliera, le azioni di riconversione o dismissione dei presidi ospedalieri ovvero di concentramento ed unificazione di funzioni finalizzate, da un canto, al raggiungimento di una effettiva produttività e, dall’altro, alla riallocazione delle risorse emergenti in funzioni carenti ospedaliere o territoriali.

Va, inoltre, aggiunto che sia nel Piano di rientro che in quello ospedaliero uno dei criteri da porre a base della rimodulazione della rete ospedaliera concerne la valutazione delle caratteristiche degli ospedali anche in relazione al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.

In applicazione di tali criteri è stata programmata anche la realizzazione di nuovi ospedali nei quali far confluire strutture già esistenti la cui messa a norma risulterebbe troppo onerosa o addirittura impossibile.

Nell’allegato 1, punto 2), è descritto in dettaglio l’intervento di che trattasi.

Nelle relative tavole allegate è rappresentata la configurazione dei nuovi ospedali da realizzare nonché quella degli ospedali già esistenti nei quali confluiscono presidi completamente dismessi o destinati a funzioni territoriali.

Le Aziende Ospedaliere

La riqualificazione della rete delle Aziende Ospedaliere rappresenta certamente un rilevante obiettivo della programmazione regionale.

In questa fase i diversificati vincoli derivanti dal Piano di rientro non hanno consentito quegli interventi di riqualificazione che richiederebbero l’impiego di risorse aggiuntive non conciliabili con il percorso di rientro dal disavanzo. In ogni caso, pur nella drastica riduzione dei posti letto pubblici, è stato possibile potenziare in una certa misura la dotazione di posti letto delle Aziende ospedaliere, con la finalità di dare avvio ad un processo, oltre che di razionalizzazione, di miglioramento dell’esistente che dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire le migliori condizioni per il trattamento delle patologie che, per gravità, complessità e intensità non possono trovare adeguate risposte nell’ambito degli altri livelli di assistenza;

- assicurare la globalità e la continuità degli interventi assistenziali attraverso la integrazione e il coordinamento dei processi di cura all’interno della singola azienda;

- assicurare una maggiore qualità del servizio e di umanizzazione dell’assistenza attraverso il pieno rispetto dell’unità e della dignità della persona;

- garantire la coerenza delle linee produttive con i principi generali della pianificazione sanitaria regionale e provinciale secondo le modalità organizzative che garantiscono un modello coerente e sostenibile di autosufficienza provinciale.

In altri termini le Aziende Ospedaliere rappresenteranno i laboratori in cui portare avanti i principi del Governo clinico, cioè di un sistema mediante il quale le organizzazioni sanitarie ed i professionisti si rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità dei loro servizi e della salvaguardia di alti standard sanitari, creando un ambiente in cui possa svilupparsi l’eccellenza clinica ed instaurarsi un complesso di azioni integrate da parte di tutte le componenti organizzative e professionali, in grado di garantire i migliori esiti qualitativi possibili delle attività.

In questo modello organizzativo le Aziende Ospedaliere, per la loro necessità di alte tecnologie e di operatori altamente specializzati e per la conseguente impossibilità di essere capillarmente diffuse nel territorio costituiscono i nodi dai quali attivare percorsi di collaborazione ed integrazione tra le strutture ospedaliere della rete provinciale per la piena realizzazione della continuità assistenziale.

Nelle schede da 1 a 8 è rappresentata la nuova configurazione programmata per ciascuna Azienda ospedaliera.

La Dipartimentalizzazione

Tra i criteri ispiratori della riorganizzazione della rete ospedaliera assume particolare rilevanza quello della riorganizzazione interna delle strutture ospedaliere finalizzata alla realizzazione della dipartimentalizzazione e al superamento della frammentazione e duplicazione delle strutture organizzative esistenti sia per le attività di ricovero che per le attività diagnostiche e di servizi.

La riorganizzazione delle aziende ospedaliere è stata programmata prevedendo anche la loro articolazione dipartimentale, in recepimento, peraltro, dell’impostazione programmatica contenuta nei piani attuativi adottati dai direttori generali.

Tale scelta risponde alle finalità di conseguire l’effettiva attuazione della dipartimentalizzazione nonché garantire comportamenti omogenei in ambito regionale, sia pure con le necessarie differenziazioni dovute alle peculiari caratteristiche funzionali di ciascuna Azienda.

I Presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali, invece, sono stati configurati soltanto con i posti letto programmati per ciascuna specialità. Tanto si è reso necessario anche al fine di garantire la corretta applicazione del principio fissato dalla legge regionale n.24/2006 al punto 4.4.2 relativo al numero minimo di posti letto per il conferimento dell’incarico di struttura complessa. In fase attuativa comunque l’organizzazione dipartimentale dovrà essere limitata a soli tre dipartimenti per gli ospedali di l° e di 2° livello della rete dell’emergenza (medico, chirurgico e dei servizi) con aggiunta del dipartimento di emergenza - urgenza per i presidi di 3° livello.

In ogni caso il principio dell’organizzazione dipartimentale costituisce vincolo per i Direttori Generali che provvederanno alla costituzione dei dipartimenti attribuendo i posti letto delle singole unità operative direttamente al dipartimento. Per specifici settori di attività, in relazione alla necessità di stabilire percorsi definiti per patologie, le Aziende Sanitarie possono procedere alla costituzione di Dipartimenti interaziendali, di norma su base provinciale.

Interventi nell’area della riabilitazione

La nuova configurazione della rete di riabilitazione ospedaliera si è sviluppata sulla base dei vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo, tra cui primariamente quello relativo alla riconversione di 980 posti letto per acuti in altrettanti posti di riabilitazione/lungodenza.

Il positivo risultato ottenuto si evince dal miglioramento dell’indice regionale di posti letto di riabilitazione per mille abitanti (0,51), che pur collocandosi al di sotto di 0,11 punti dell’indice regionale fissato dalla legge regionale 24/06 (0,63), risulta essere superiore di 0,17 punti rispetto a quello determinato dall’attuale configurazione (0,34).

Tale finalità è stata raggiunta tenendo conto sia degli obiettivi di salute fissati dal Piano Ospedaliero Regionale, laddove individua specifici ambiti da consolidare, sia dell’offerta riabilitativa già presente sul territorio, sia, come già innanzi citato, del complesso processo di riconversione dei posti letto per acuti. Ne consegue che la disarticolazione dell’indice di riabilitazione per mille abitanti nelle diverse province mostra una certa variabilità con un valore massimo osservato nella provincia di Benevento.

La riorganizzazione della rete riabilitativa permetterà, inoltre, di ottimizzare, rispetto alla attuale offerta, la distribuzione delle specialità riabilitative (I, II e III livello) nei rispettivi territori attraverso la contestualizzazione dei coefficienti definiti dalla L.R. 24/06 al punto 7.2 nei relativi standard provinciali per posti letto riabilitativi derivati dalla nuova configurazione.

Un ulteriore risultato positivo si realizza attraverso la regolarizzazione di alcune strutture presenti nella rete ospedaliera campana denominate ad “indirizzo neuropsichiatrico”.

Il Piano regionale ospedaliero dispone che tali presidi debbano rientrare nelle tipologie previste dalla normativa nazionale e regionale per la riabilitazione, adeguando le loro strutture, i modelli organizzativi e quelli operativi alle modalità previste per la riabilitazione intensiva multidisciplinare (cod. 56) e per la degenza riabilitativa di base (cod. 60).

Il Piano ospedaliero prevede, inoltre, che tali strutture possono proporre anche una riconversione delle attività di ricovero in attività residenziali e semi residenziali coerente con il modello operativo del dipartimento di salute mentale.

Il regolamento 22 giugno 2007, n.1, concernente le procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private ha prescritto, in ossequio alle previsioni del Piano regionale ospedaliero che le strutture di ricovero ad indirizzo neuropsichiatrico potranno accedere all’accreditamento istituzionale, subordinatamente alla verifica di funzionalità con la programmazione regionale, in strutture di ricovero di lungodegenza, di riabilitazione intensiva ovvero in qualità di strutture residenziali.

Pertanto la riconversione di tali strutture dovrà avvenire attraverso lo strumento dell’accreditamento istituzionale, con le procedure previste dalla normativa regionale, previo rilascio di nuova autorizzazione all’esercizio che dovrà riportare, sulla base dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici posseduti, la tipologia delle prestazioni erogabili, il regime assistenziale (ospedaliero: cod. 60, cod. 56, ovvero residenziale) ed il relativo numero di posti letto.

Modalità di attuazione e cronoprogramma

La complessità dell’intero programma di riorganizzazione della rete ospedaliera richiede un forte governo regionale nella fase attuativa, in gran parte demandata alle Aziende sanitarie, a garanzia che si realizzi l’effettivo cambiamento strutturale che ci si propone e che, nel contempo, è richiesto dal Piano di rientro.

Per ottenere questo risultato occorre che la Regione fornisca alle Aziende sanitarie precise indicazioni che vincolino le stesse ad adottare i provvedimenti di competenza e fissi tempi certi per ciascuna delle fasi attuative, essendo del tutto evidente che le peculiarità di ciascuno degli interventi, in cui si sostanzia l’intera manovra, richiedono tempistiche tra loro diverse.

Sulla base di tali considerazioni è possibile individuare i tempi entro i quali mettere in atto le molteplici azioni di riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera, così come di seguito

indicato:

Per l’attuazione delle nuove configurazioni dei presidi individuati ai punti la e lb dell’allegato 1) i Direttori Generali delle Aziende interessate dovranno predisporre ed inviare all’Assessorato alla Sanità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del presente provvedimento, un piano che contempli tutte le fattispecie di cui innanzi e che individui le modalità attuative e i relativi tempi di realizzazione.

Il processo dovrà in ogni caso concludersi, salvo giustificate cause di ritardo, entro il primo semestre del 2009.

Sempre entro il primo semestre del 2009 dovranno trovare completamento le azioni di disattivazione di posti letto per acuti dei presidi ospedalieri pubblici delle ASL non rientranti negli interventi elencati nell’allegato 1. Tali azioni riguardano circa 142 posti letto.

Entro il 2009 dovrà, anche, concludersi l’intervento di riorganizzazione relativo al Presidio Ospedaliero di Nocera-Pagani.

Infine, entro il 31 dicembre 2009 dovrà essere portato a compimento l’obiettivo di riconversione di posti letto per acuti in posti di riabilitazione, la cui maggior quota è costituita dai posti letto delle così dette strutture neuropsichiatriche.

Gli interventi che necessitano, invece, di. tempi di attuazione medio-lunghi sono quelli riportati nel già citato allegato i punto 2) e riguardano il trasferimento di funzioni nei presidi ospedalieri da realizzare ex novo, previa stipula degli accordi di programma ex art. 20 della legge 67/88, ad eccezione dell’intervento relativo alla confluenza dei Presidi Ospedalieri di Cerreto e Sant’Agata dei Goti nel nuovo Ospedale S. Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata dei Goti che dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2009.

Nelle more, della realizzazione degli interventi che richiedono tempi di attuazione medio-lunghi, i direttori generali delle Aziende sanitarie locali interessate dovranno comunque procedere alla razionalizzazione dell’organizzazione interna dei presidi mettendo in essere tutte le necessarie azioni e tenendo conto anche delle seguenti indicazioni:

- Rispetto del tasso di occupazione media dei posti letto di almeno il 75%.

Tale obiettivo, fatte salve alcune specificità (terapie intensive, rianimazione, malattie infettive, attività di trapianto d’organi e di midollo osseo, presidi allocati nelle isole o in posizione di confine con altre regioni), dovrà essere realizzato tramite una o più delle seguenti azioni:

a) Riduzione del numero dei posti letto di singole unità operative;

b) Accorpamento, con eventuale riduzione, di posti letto tra 2 o più unità operative della stessa disciplina presenti nel dipartimento ovvero assegnate eventualmente indistinte al dipartimento;

c) Accorpamento della stessa disciplina con unità operative presenti in altri presidi ospedalieri dell’ASL.

Tutti gli interventi di razionalizzazione sopra elencati dovranno essere portati a termine entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione campania. Dell’avvenuto adeguamento dovrà essere data formale comunicazione all’Assessorato alla Sanità.

I direttori generali delle Aziende Ospedaliere dovranno conformare, entro il 31 dicembre 2009, l’attuale assetto organizzativo e la dotazione di posti letto a quanto riportato nelle schede relative ad ogni azienda ospedaliera allegate al presente documento. Entro la medesima data, i direttori generali delle Aziende Ospedaliere interessate provvederanno a trasmettere all’Assessorato alla Sanità un provvedimento aziendale comprovante l’avvenuto adeguamento. In ogni caso i direttori generali delle ASL e delle AO dovranno procedere alla disattivazione di posti letto, previa realizzazione di quanto previsto dal presente piano di riorganizzazione per la funzionalità ottimale dei presidi ospedalieri di volta in volta interessati.

Incarichi di struttura complessa

Nel conferire incarichi di struttura complessa i direttori generali dovranno rigorosamente attenersi a quanto disposto dal punto 4.2.2 della legge regionale n.24/06, che in particolare, a tal fine, prevede:

“Si ritiene pertanto indispensabile definire il numero minimo di posti letto che le unità operative, nelle discipline di seguito elencate secondo il livello di intensità delle cure, devono possedere ai fini dell’attribuzione delle indennità di struttura complessa.

Per la finalità ora esplicitata le discipline specialistiche di medicina e chirurgia che non trovano esplicita menzione nell’elenco che segue, vanno individuate e riferite per quanto attiene il numero di posti letto, alla metà di quanto previsto per la disciplina madre, privilegiando l’aggregazione dipartimentale. L’attivazione delle specialità è definita in ragione di un indice di occupazione di posti letto non inferiore al 75%”.

Gli incarichi di struttura complessa conferiti precedentemente alla data di pubblicazione sul BURC del presente provvedimento rimangono in essere sino alla loro naturale scadenza. I nuovi incarichi devono, invece, essere attribuiti esclusivamente sulla base dei vincoli riportati in precedenza.

Impatto Economico-Finanziario

La proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera Campana, effettuata ai sensi della DGRC n. 460 del marzo 2007, interviene in maniera strutturale sull’attuale configurazione dei presidi pubblici e privati, determinando, attraverso una molteplicità di azioni, una serie di risultati finalizzati al raggiungimento di una più qualificata offerta sanitaria.

Tale obiettivo, peraltro, proprio del Piano di rientro che prevede, grazie alle azioni di riqualificazione, ristrutturazione e riorganizzazione messe in atto per perseguire tale principio, il raggiungimento di un definito risultato economico.

Il Piano di rientro chiarisce, infatti, al punto 7, che la valutazione dell’impatto economicofinanziario delle misure di riqualificazione, riorganizzazione e riconversione della rete ospedaliera è difficilmente quantificabile, a causa della molteplicità di variabili sulle quali incidono (personale, beni di consumo, servizi, costi fissi). In ogni caso individua un obiettivo di risparmio riconducibile ai principi programmatici di razionalizzazione della rete ospedaliera.

Le misure finalizzate ad ottenere il risultato economico prevedono:

- la riconversione di 1000 p.l. per acuti in RSA;

- la riconversione di 900 p.l. per acuti in riabilitazione/lungodegenza

e fissano obiettivi di risparmio pari a 140 Meuro per la prima misura e di 60 Meuro per la seconda.

Per la prima delle due misure e precisamente per quella relativa alla riconversione di 1000 posti letto per acuti in RSA, vi è da chiarire che si raggiunge un risultato economico attraverso una diversa modalità ovvero la dismissione tra posti letto pubblici e privati di 860 unità.

La seconda misura, relativa alla riconversione di posti letto per acuti in riabilitazione/lungodegenza, è, invece, stata conseguita preminentemente attraverso la “regolarizzazione” delle cosìdette strutture neuropsichiatriche, così come precedentemente esposto.

In particolare si riporta, di seguito, il raggiungimento degli obiettivi economici in rapporto alle azioni da intraprendere:

- Gli Interventi di riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera per acuti attraverso la dismissione di 860 posti letto pubblici e privati, comporteranno un risparmio economico stimabile in circa euro 132 Meuro, ricalcolando il costo del posto letto fissato dal Piano di rientro dal disavanzo (200.000 euro) con coefficienti di riparametrazione che tengano conto della diversa modalità utilizzata rispetto alla riconversione richiesta dal Piano di rientro stesso.

La riconversione dei posti letto per acuti in posti letto di riabilitazione comporterà un risparmio economico stimabile in circa euro 67.830.000, valutando il costo del posto letto secondo le modalità indicate dal Piano di rientro dal disavanzo.

Da quanto esposto si evince che le azioni da mettere in atto a seguito della manovra di riorganizzazione della rete ospedaliera realizzano in totale un potenziale risparmio economico stimabile in circa 200 Meuro.

Un ulteriore significativo risparmio potrà ottenersi dalla riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali (modifica alla legge regionale n.32/94 con conseguente riduzione delle ASL che da 13 passano a 7) e dalla conseguente riorganizzazione dei distretti sanitari e dalla riduzione dei posti letto delle Aziende Ospedaliere Universitarie rispetto a quelli attualmente previsti nei relativi protocolli di intesa in occasione del rinnovo degli stessi. Tale riduzione è da quantificarsi in 100 posti letto per la Federico II e 60 posti letto per la Seconda Università di Napoli.

 

 

ALLEGATO  [3]


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2010, n. 100, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2010, n. 15, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2011, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 237 octodecies, della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2011, n. 14.

[3] Allegato così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2008, n. 49.