§ 1.7.44 - L.R. 9 agosto 2012, n. 27.
Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:09/08/2012
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014)
Art. 2.  (Definanziamento e rifinalizzazione della spesa)
Art. 3.  (Sperimentazione ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, [...]
Art. 4.  (Modifiche legislative)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.7.44 - L.R. 9 agosto 2012, n. 27.

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

(B.U. 13 agosto 2012, n. 52)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014)

1. L’elenco delle spese finanziarie nell’anno 2012 mediante il ricorso al mercato finanziario, allegato alla legge regionale 2/2012 sotto la lettera b), è sostituito dall’elenco delle spese allegato alla presente legge sotto la lettera a).

2. La nota informativa sugli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati o dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata sottoscritti dalla Regione Campania, allegata alla legge regionale 2/2012 sotto la lettera h), è sostituita dalla nota informativa allegata alla presente legge sotto la lettera b).

 

     Art. 2. (Definanziamento e rifinalizzazione della spesa)

1. Sono definanziate le spese iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 alla UPB 1.82.227 per l’importo complessivo di euro 280.000.000.00, la cui copertura era assicurata dal Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale (programmazione 2007-2013), finalizzate al pagamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione di opere pubbliche.

2. Sono definanziate le spese iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 alla UPB 1.1.5 per l’importo complessivo di euro 60.000.000,00 la cui copertura era assicurata dal Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale (programmazione 2007-2013), finalizzate alla manutenzione straordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione regionale. 3. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi del comma 2, dell’articolo 41, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania) pari ad euro 81.573.798,93 dettagliatamente distinte nel prospetto allegato sotto la lettera C, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e riassegnate, sempre in termini di competenza, per il finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227.

4. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), è sostituito dal presente comma:

“1. L’entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell’esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell’accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformita’ agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trent’anni alla copertura dell’ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalita’ fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037, per l’anno 2012 l’entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell’ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227”

5. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2012 è sostituito dal seguente comma:

“2. Per l’anno 2012 le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, a valere sulla UPB 1.82.227, e del fondo di cui all’articolo 37. Per il medesimo esercizio finanziario il finanziamento delle politiche sociali della Regione è assicurato dalle disponibilità residue dell’apposito Fondo nazionale da reiscrivere nel bilancio 2012, fatti salvi i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Dall’anno 2013 le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle politiche sociali della Regione e del fondo di cui all’articolo 37.”

6. Le risorse da acquisire al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 per complessivi euro 8.846.224,51, di cui ai decreti del ministero dell’economia e delle finanze n. 0084754/2009, n. 0122663/2009 e n. 0095500/2010, riferite Al finanziamento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato conferiti alle regioni in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sono finalizzate al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227.

 

     Art. 3. (Sperimentazione ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. La Regione Campania applica le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 118/2011, con particolare riferimento alle norme di cui alla legge regionale di contabilità 7/2002, per quanto compatibili.

 

     Art. 4. (Modifiche legislative)

1. L’articolo 89 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2008), è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria anno 2009, abrogato.

3. Nelle more del completamento del Policlinico Universitario, i posti letto programmati sono distribuiti nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta, così come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Il Presidente della Giunta Regionale, Commissario ad Acta per il disavanzo sanitario, con apposito decreto, provvede alla emanazione degli atti consequenziali, entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge [1].

4. Le risorse di cui alla spesa sanitaria di parte corrente di cui all’articolo 28 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) e dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell’art. 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133) introitate dalla regione sono iscritte nella sezione spesa in modo indistinto senza frazionamenti.

5. In armonia con i principi fondamentali della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione) ai consiglieri regionali di cui all’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) non si applicano le previsioni di cui all’articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) [2].

6. Il comma 244 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania legge finanziaria 2011) è così modificato:

“244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento la trasformazione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) in una struttura tecnica, in materia politica sanitaria regionale, che ne assume, in continuità, le relative funzioni, assicurando il proprio supporto alla programmazione sanitaria del Servizio sanitario regionale”.

7. Il comma 245 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria 2011) è così modificato:

“245. L’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) continua a svolgere le funzioni già esercitate sino alla chiusura del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei connessi programmi operativi, e comunque non oltre la data di immissione nelle funzioni della struttura tecnica prevista dal comma 244, a decorrere dalla quale è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell’agenzia regionale sanitaria).”.

8. Al comma 4 dell’articolo 19, della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), sono aggiunte le seguenti parole: “ed inoltre di un sub commissario per ciascuna IACP sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

9. Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere) le parole “e dalle denunce presentate” sono soppresse.

10. La lettera b) del comma 14 dell’articolo 52 della legge regionale 1/2012 è abrogata e rivive la lettera l) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2/2011 dalla data dell’entrata in vigore della legge medesima.

11. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente lo svolgimento delle funzioni della società, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione della “Sistemi per meteorologia e l’ambiente Campania s.p.a.”, di seguito indicata “SMA Campania” è soppresso e le relative funzioni sono esercitate da un amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nei successivi sessanta giorni dalla nomina è adottato il nuovo Statuto della SMA Campania con il quale sono apportate le necessarie variazioni al fine di rendere compatibili gli organi e le relative funzioni della società con le disposizioni di cui al presente comma.

12. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) dopo la parola “dodici” sono aggiunte le seguenti “accompagnati da un maggiorenne”.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 180, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2013, n. 180, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.