Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 06/03/2009 |
Numero: | 1 |
§ 63.1.368 - Del.CIPE 6 marzo 2009, n. 1.
Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007.
(G.U. 16 giugno 2009, n. 137)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della
Visto l'art. 1, comma 2, del
Visto il
Visto in particolare l'art. 6-quater della predetta
Visto inoltre l'art. 6-quinquies della medesima
Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-quinquies che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della
Visto il
Visto in particolare l'art. 18, comma 1, lettere a), b) e b-bis) del citato
Vista la
Vista inoltre la
Vista la
Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome il 12 febbraio 2009 con il quale sono state fra l'altro definite, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in favore delle regioni e province autonome, valutate in 27.027 milioni di euro e delle Amministrazioni centrali, per un importo di 25.409 milioni di euro, comprensivo dell'assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture disposta con la richiamata
Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico n. 0006590 del 5 marzo 2009 con la quale, fra l'altro, viene ulteriormente aggiornata la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate alla luce delle riduzioni intervenute dopo l'adozione della predetta
Considerato che la suddetta proposta prevede altresì la ripartizione dell'importo di 27.027 milioni di euro tra i singoli Programmi di interesse strategico regionale e interregionale e gli obiettivi di servizio, nonchè la modifica di alcuni principi della citata
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Ministro dello sviluppo economico al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica che attraversa il Paese;
Delibera:
1. Aggiornamento della dotazione del FAS.
1. La dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate ammonta a 45.080,8 milioni di euro come illustrato nella seguente tavola 1:
Tavola 1 - Disponibilità a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate (Valori in milioni di euro)
Disposizione |
Importo |
Profilo 2007-2013 (tavola 5 |
53.874,0 |
Art. 6 quater, |
1.200,0 |
Subtotale (A) |
55.074,0 |
Preallocazioni (credito d'imposta occupazione, viabilità provinciale Sicilia e Calabria, Evento G8 in Sardegna, alluvioni Piemonte e Valle d'Aosta) |
1.250,0 |
Copertura tagli |
1.106,0 |
Riduzione ex art. 6, commi 4 bis e 4 ter, |
281,2 |
Fondo Infrastrutture - Assegnazione Ministero Infrastrutture e Trasporti ( |
7.356,0 |
Subtotale (B) |
9.993,2 |
Totale disponibilità (A-B) |
45.080,8 |
1.2 A fronte delle disponibilità accertate sul FAS, di cui al precedente punto 1, l’importo di 45.080 milioni di euro è assegnato come segue:
- per 18.053 milioni di euro a favore delle Amministrazioni centrali, alla cui ripartizione si provvede con altre delibere all’odierno esame di questo Comitato, assicurando, nel complesso, il rispetto della ripartizione territoriale delle risorse tra le macro aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord, nella misura rispettivamente del 85% e del 15%;
- per 27.027 milioni di euro a favore dei programmi strategici di interesse regionale, dei programmi interregionali e degli obiettivi di servizio, ripartiti come illustrato nella seguente tavola 2:
Tavola 2 – Ripartizione tra i programmi di interesse strategico regionale e interregionale e obiettivi di servizio
|
|
Nuovo valore (milioni di euro) |
Programmi di interesse strategico regionale e interregionale FAS - Mezzogiorno |
21.831,494 |
|
Programmi di interesse strategico regionale |
Abruzzo |
811,128 |
Molise |
452,316 |
|
Campania |
3.896,401 |
|
Puglia |
3.105,064 |
|
Basilicata |
854,412 |
|
Calabria |
1.773,267 |
|
Sicilia |
4.093,784 |
|
Sardegna |
2.162,486 |
|
Progetti strategici di interesse interregionale |
Energie rinnovabili e risparmio energetico (interregionale) |
772,541 |
Attrattori culturali, naturali e turismo (interregionale) |
898,095 |
|
Conseguimento obiettivi di servizio |
3.012,000 |
|
Nuovo valore |
|
Programmi di interesse strategico regionale FAS – Centro Nord
|
5.195,506 |
|
Programmi di interesse strategico regionale |
Piemonte |
833,358 |
Valle d'Aosta |
38,967 |
|
Lombardia |
793,353 |
|
Bolzano |
80,531 |
|
Trento |
54,034 |
|
Veneto |
570,466 |
|
Friuli Venezia Giulia |
178,207 |
|
Liguria |
320,563 |
|
Emilia Romagna |
268,088 |
|
Toscana |
709,705 |
|
Umbria |
237,435 |
|
Marche |
225,486 |
|
Lazio |
885,313 |
1.3 In conformità a quanto previsto dall'Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, le risorse regionali rinvenienti dalla ricognizione di cui all'art. 6-quater, commi 1 e 2, della
a) le risorse assegnate alle regioni e province autonome con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006 non poste a copertura delle riduzioni FAS con la
b) le risorse, pari a 276 milioni di euro, già poste a copertura delle riduzioni apportate al FAS con la
2. Modifica di alcuni principi della
Alla luce delle innovazioni legislative introdotte in particolare dall'art. 6-quinquies del
2.1 Le risorse del FAS assegnate con precedenti delibere di questo Comitato che non abbiano dato luogo all'assunzione di impegni di spesa giuridicamente vincolanti alle scadenze previste e che non siano oggetto di revoca ai sensi dell'art. 6-quater del
2.2 Le risorse del FAS assegnate con la presente delibera per le quali non risulteranno rispettate le scadenze per gli impegni di spesa alle date indicate sono revocate.
2.3 Le risorse di cui al precedente punto 1 verranno riprogrammate da questo Comitato, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del Quadro strategico nazionale e nel rispetto della ripartizione delle risorse tra le macro-aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord nella misura, rispettivamente, dell'85% e del 15%.
2.4 L'approvazione e la diffusione dei DUP/DUSS non sono presupposti necessari per il trasferimento delle risorse FAS. Le Amministrazioni centrali presentano, entro il 30 giugno 2009, la pianificazione degli interventi da realizzare con le risorse assegnate, producendo una informativa specifica in cui siano evidenziati, distinti per territorio, gli interventi che le Amministrazioni stesse e le Agenzie ad esse collegate intendono realizzare, non solo con le risorse aggiuntive, ma anche con le risorse ordinarie di politica settoriale. Tale adempimento, in coerenza con le previsioni del QSN, consente l'informativa alle Amministrazioni coinvolte sulle ricadute territoriali degli interventi realizzabili con l'impiego delle risorse disponibili.
2.5 Di norma l'attuazione dei Programmi attuativi nazionale e dei Programmi attuativi interregionali si realizza attraverso lo strumento dell'Accordo di programma quadro allorchè sia necessaria la cooperazione interistituzionale sia tra diversi livelli di governo che tra più Amministrazioni centrali e regioni, fermo restando quanto disposto dal punto 2.4.1 della
2.6 Il contenuto minimo delle nuove Intese che dovessero essere sottoscritte prima che si addivenga alla prevista revisione delle Intese e degli APQ, fatto salvo quanto previsto dal punto 2.2 della
- sintetizzati e condivisi gli obiettivi strategici in comune tra Governo e regione/provincia autonoma ed indicate le risorse nazionali e regionali, comprese le relative fonti di finanziamento, da programmare e gli Accordi di Programma Quadro da attivare;
- esplicitati gli obiettivi da perseguire attraverso modalità di intervento che non implichino forme di cooperazione istituzionale nella fase di attuazione, con l'indicazione delle risorse nazionali e regionali da programmare, comprese le relative fonti di finanziamento;
- indicati gli obiettivi reciproci da assumere con riferimento alle politiche ordinarie.
2.7 Le Intese devono avere un orizzonte temporale in linea con la durata del QSN e la loro modifica o integrazione potrà essere richiesta da una delle parti sottoscrittrici.
2.8 Nei Programmi attuativi FAS nazionali, interregionali e regionali andranno necessariamente individuate le azioni cardine. Le azioni cardine possono essere attuate attraverso la cooperazione Stato-regioni. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6-quinquies della
- per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2010;
- per un ulteriore 40 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2012;
- per il rimanente 30 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2014.
Il mancato rispetto delle soglie indicate comporta la sospensione momentanea del programma nelle more del raggiungimento delle soglie stesse.
Ogni progetto preliminare approvato dovrà essere completo degli elaborati e delle certificazioni previste dalla normativa. Di norma, ogni azione cardine dovrà avere un costo superiore a 25 milioni di euro. Per le azioni cardine di valore inferiore a 25 milioni di euro dovrà essere dimostrata dall'Amministrazione competente l'effettiva portata strategica del progetto con riferimento alla possibilità di conseguire gli obiettivi del programma, anche tenendo conto della dimensione della dotazione finanziaria del programma stesso.
2.9 I Programmi attuativi FAS regionali ed interregionali sono inviati dalle Amministrazioni responsabili al MISE - DSC per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa. La verifica è effettuata, nei termini previsti dalla
- dei criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria, compresa l'effettiva applicazione del principio di partenariato istituzionale;
- della strategia del QSN;
- di quanto disposto dal comma 3 del citato art. 6-quinquies in ordine alla concentrazione delle risorse su infrastrutture di interesse strategico regionale e dalla presente delibera;
- degli obiettivi dichiarati;
- delle altre linee di intervento finanziate da altre risorse in conto capitale nei medesimi ambiti.
2.10 Il MISE-DSC esamina i programmi di cui al precedente punto 2.9 definiti nell'originario valore stabilito dalla
2.11 Entro trenta giorni dall'esame con esito positivo del programma ricevuto, il MISE-DSC trasmette il programma a questo Comitato per la relativa presa d'atto ai fini degli adempimenti di sua competenza, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-quinquies soprarichiamato.
2.12 In conseguenza della presa d'atto da parte di questo Comitato, il MISE-DSC entro quindici giorni adotta il provvedimento con il quale:
- lo Stato assume l'obbligazione per le quote annuali di risorse FAS indicate nel programma stesso nei confronti della Regione/Provincia autonoma, nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 10, sia per gli strumenti di attuazione diretta che per gli APQ, fermo restando che le erogazioni delle risorse saranno disposte compatibilmente con le risorse disponibili sul FAS all'atto del provvedimento;
- viene avviata la fase di cooperazione istituzionale per la parte da attuarsi tramite APQ, la cui stipula consentirà l'utilizzo delle risorse FAS ivi programmate;
- viene autorizzato l'utilizzo delle risorse FAS per la parte attuata con strumenti diretti.
2.13 Le risorse di ogni Programma attuativo FAS relativo al QSN 2007-2013 destinate complessivamente alle azioni di cui al punto 4.2 della
- A) fino a 500 milioni di euro: max 3,00%;
- B) quanto previsto per A + da oltre 500 milioni e fino a 2.000 milioni di euro: max 1,60%;
- C) quanto previsto per B + da oltre 2.000 milioni e fino a 4.500 milioni di euro: max 0,5%;
- D) quanto previsto per C + oltre 4.500 milioni: 0%.
Per i Programmi attuativi FAS già esaminati alla data della presente delibera, in caso di programmazione eccedente i suddetti limiti, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvederà ad effettuare una raccomandazione specifica all'Autorità di gestione del programma, assegnando un opportuno lasso temporale affinchè gli importi siano ricondotti alle percentuali indicate senza pregiudicare l'azione amministrativa che, nell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, avrà cura di tener conto dei suddetti limiti più contenuti.
2.14 Sono ammissibili a finanziamento nei programmi FAS gli interventi ed i progetti la cui spesa sia realizzata a partire dal 1° gennaio 2007.
2.15 Per gli interventi ed i progetti inseriti nei programmi FAS dovranno essere rispettati i seguenti termini per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti:
- 10 per cento delle risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2010;
- 40 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2012;
- 80 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2014;
- 100 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 30 giugno 2016.
Il conseguimento delle suddette soglie è correlato alla regolarità dei trasferimenti delle risorse alle Amministrazioni centrali ed alle Regioni e Province autonome.
La quota delle risorse non impegnata alle date indicate è automaticamente revocata e verrà riprogrammata da questo Comitato con le modalità e le procedure di cui al precedente punto 2.3.
2.16 L'Amministrazione beneficiaria delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate usate a copertura, anche parziale, degli interventi dovranno dare pubblicità a tale finanziamento. Il MISE-DSC con apposita circolare disciplinerà le modalità di applicazione di tale procedura.
2.17 Per quanto non espressamente modificato dalla presente delibera restano ferme le disposizioni di cui alla
Registrata alla Corte dei conti il 5 giugno 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 226