§ 2.7.9 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)”


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.7 polizia locale urbana e rurale
Data:29/12/2010
Numero:18


Sommario
Art. 1. 1. L’articolo 8 della legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), è così modificato
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 2.7.9 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)”

(B.U. 30 dicembre 2010, n. 84)

 

Art. 1.

1. L’articolo 8 della legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), è così modificato:

a) al comma 1 dopo le parole “ La scuola regionale” sono aggiunte le seguenti “ha sede a Benevento e”;

b) al comma 1 è aggiunto il seguente “1-bis. La scuola è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti di cui due eletti dal consiglio regionale con voto limitato e da un consigliere regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che assume la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. La scuola regionale di polizia municipale forma ed addestra, mediante l’aggiornamento, agenti di polizia municipale con funzioni di polizia municipale turistica. Gli agenti di polizia municipale così formati sono utilizzati dalle amministrazioni di appartenenza per il controllo degli itinerari turistici e per l’assistenza ai turisti.”.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.