Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 urbanistica |
Data: | 05/05/2011 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 4.5.40 - L.R. 5 maggio 2011, n. 7.
Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l’ordinamento contabile della Regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del Servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.
(B.U. 9 maggio 2011, n. 29)
1. All’articolo 5 della
“5. In caso di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, anche in forma associata con altri enti, i sindaci, su conforme deliberazione del competente organo comunale, possono chiedere alla Giunta regionale di effettuare i controlli di cui al comma 3, lettera c). La Giunta regionale, accertata l’inadeguatezza, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni, affida detti controlli al settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, fermo restando l’obbligo, per il Comune, di effettuare gli altri controlli di cui al comma 3.”
2. All’articolo 9 della
“Il Presidente del Consiglio regionale è supportato, nello svolgimento della sua attività istituzionale, da un ufficio diretto da un Capo di gabinetto. L’ufficio di gabinetto non esercita funzioni amministrative e gestionali, non interferisce con le attività delle strutture organizzative del Consiglio e con esse si raccorda a cura del Segretario generale.”.
3. All’articolo 10 della
“5. Qualora il piano d’ambito di una provincia non riesca a garantire il pieno rispetto del principio dell’autosufficienza per fondate e comprovate ragioni oggettive, la Giunta regionale, su motivata richiesta della provincia interessata, acquisito il parere dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari, conferma la effettiva ricorrenza delle ragioni medesime. In tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre province procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d’ambito, al fine di garantire il principio dell’autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell’articolo 182-bis del
4. Il comma 3 dell’articolo 25 della
“3. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dell’articolo 60, comma 3, e dell’articolo 61, comma 5, dello Statuto regionale, l’ufficio, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, appone il visto di conformità sui progetti di legge all’esame del Consiglio regionale, previo riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.”.
5. Il comma 5 dell’articolo 8 della
“5. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, le aziende sanitarie locali devono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della
6. La
a) il comma 4 dell’articolo 18 è così sostituito:
“4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto disciplinato dal comma 6 dell’articolo 3 e dal comma 8 dell’articolo 3-bis del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.”;
b) al comma 7 dell’articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
“7 bis. In caso di mancata elezione del comitato di rappresentanza dopo tre convocazioni successive, il Presidente della Giunta regionale assegna, con lettera notificata ai sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale dell’azienda, un termine non superiore a venti giorni per provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Presidente adotta i provvedimenti necessari e procede, con proprio decreto, all’istituzione del comitato di rappresentanza, formato da cinque componenti scelti tra i sindaci dei comuni che, nell’ambito territoriale e di riferimento, contano il maggior numero di abitanti,”;
c) al comma 5 dell’articolo 22 dopo le parole “con contratto ” sono soppresse le seguenti “di durata quinquennale”.
7. La
a) il comma 38 dell’articolo 1 è così sostituito:
“38. Il ricorso all’istituto del comando di dipendenti di altra pubblica amministrazione presso gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale è ammissibile soltanto in presenza di specifiche condizioni legate alla carenza di personale. Il comando, attesa la straordinarietà e la eccezionalità delle esigenze da soddisfare, ha carattere limitato nel tempo, comunque non superiore ad un anno.”;
b) il comma 257 dell’articolo 1 è così sostituito:
“257. Le eventuali somme che le province sono tenute a restituire alla Regione Campania entro il 30 giugno 2011, a titolo di economie di cui alla deliberazione di Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 1334, ricevute ad integrazione delle risorse del Programma operativo regionale (POR) Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e Strumento finanziario di orientamento alla pesca (SFOP) 2000/2006 per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e della pesca, sono destinate al finanziamento, a valere sulla UPB 1.74.174, dell’attività connessa all’esercizio della delega in materia di forestazione di cui alla
8. [I comuni competenti in materia di scarichi in corpi idrici superficiali possono avvalersi della provincia, all’interno del cui territorio ricadono, ai fini dell’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 250 dell’articolo 1 della
9. La Regione riconosce i crediti vantati dai soggetti di cui alla
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Comma abrogato dall'art. 52 della