§ 2.1.121 - L.R. 2 marzo 2006, n. 3.
Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:02/03/2006
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 2.      1. Dopo l’articolo 36 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 3.      1. All’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
Art. 4.  Attività di alta formazione
Art. 5.  Norme transitorie e finali
Art. 6.  Dichiarazione d’urgenza


§ 2.1.121 - L.R. 2 marzo 2006, n. 3. [1]

Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.

(B.U. 6 marzo 2006, n. 12).

 

Art. 1.

     1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, sono aggiunti i seguenti articoli:

     Articolo 22 bis. Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario di aziende sanitarie locali e di aziende ospedaliere.

     1. Presso l’assessorato alla sanità della regione Campania sono istituiti l’elenco degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e l’elenco degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario di aziende sanitarie locali e di aziende ospedaliere.

     2. L’iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene a domanda degli interessati. Gli uffici regionali competenti verificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina nonché la regolarità formale della domanda di iscrizione.

     3. La domanda è inviata all’assessorato alla sanità esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; sulla stessa è apposta, in modo evidente, la dicitura: “Domanda di iscrizione negli elenchi degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario”. Gli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario allegano alla domanda il “curriculum vitae” e tutti i titoli scientifici e professionali ritenuti pertinenti, ivi comprese le pubblicazioni a stampa.

     4. La domanda per ottenere l’iscrizione negli elenchi può essere inoltrata dall’1 al 31 dicembre di ciascun anno. Al fine della verifica della presentazione della domanda entro i termini prescritti, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

     5. La domanda di iscrizione si considera accolta decorsi novanta giorni dalla sua ricezione, in assenza di diversa comunicazione.

     L’assenza dei requisiti non è sanabile.

     6. I competenti uffici regionali dispongono gli opportuni controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano la cancellazione dell’aspirante dall’elenco, l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente ricevuto, nonché l’inibizione a presentare domanda di iscrizione nei successivi cinque anni, salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale.

     Articolo 22 ter. Nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo

     1. I direttori amministrativi e sanitari sono nominati dal direttore generale, con provvedimento motivato, fra gli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 22 bis.

     2. I provvedimenti di nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

     3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 2, i provvedimenti di nomina, corredati del relativo “curriculum vitae”, sono pubblicati sul sito web della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all’elenco. Nella stessa sezione sono, altresì, pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di direttore amministrativo e di direttore sanitario inseriti nell’elenco, nonché i relativi “curricula”.

     4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 2.

     1. Dopo l’articolo 36 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, sono aggiunti i seguenti articoli:

     Articolo 36 bis. Conferimento dell’incarico dirigenziale di direttore di struttura complessa di aziende sanitarie ed ospedaliere

     1. L’incarico di direzione di struttura complessa è conferito dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale competente, previa pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno trenta giorni prima della valutazione, sulla base della graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, redatta dalla commissione di valutazione tecnica di cui al comma 3.

     2. La graduatoria è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione ai criteri fissati dall’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, con la seguente proporzione: fino a 25 punti per il colloquio, fino a 50 punti per titoli attinenti le attività professionali e direzionali-organizzative, fino a 25 punti per titoli di studio, attività scientifica e pubblicazioni, per un totale massimo di 100 punti.

     3. La commissione di valutazione tecnica è costituita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. La commissione di valutazione tecnica, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, con funzioni di presidente e da due dirigenti dei ruoli del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico. Tali dirigenti sono scelti a mezzo sorteggio tra i nominativi inseriti in apposito elenco tenuto presso l’assessorato regionale alla sanità. Il sorteggio è effettuato presso la sede dell’azienda sanitaria locale interessata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Oltre i due componenti titolari, sono sorteggiati quattro membri supplenti che, secondo l’ordine del sorteggio, sostituiscono i membri titolari in caso di rinuncia. Al sorteggio provvede la direzione generale dell’azienda sanitaria locale interessata. Il sorteggio è pubblico. Della data, dell’ora e del luogo del sorteggio è data comunicazione a coloro i quali hanno presentato domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     4. L’elenco, di cui al comma 3, è formato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ed è suddiviso per sezioni corrispondenti ciascuna alle diverse discipline che possono formare oggetto di incarico. L’elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al fine di consentire, entro trenta giorni, l’integrazione, su domanda, dei dirigenti di struttura complessa erroneamente omessi ed è soggetto a revisione annuale. In esso sono inseriti i dirigenti delle strutture complesse presenti nel territorio nazionale.

     5. Il rapporto del direttore di struttura complessa con l’azienda sanitaria locale è regolamentato mediante contratto di diritto privato.

     L’incarico di direzione della struttura complessa ha durata minima di cinque e massima di sette anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve sulla base di un provvedimento motivato, che tenga conto, fra l’altro, dei risultati di gestione, valutati secondo le modalità individuate dall’articolo 36 ter.

     6. Il direttore generale, all’atto della nomina della commissione di valutazione tecnica, provvede alla fissazione di un termine, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni tranne che per disposizione della Giunta regionale o per oggettive cause di forza maggiore, entro il quale la Commissione stessa, a pena di decadenza, deve concludere i propri lavori e stabilisce, altresì, il compenso spettante ai componenti non dipendenti dal servizio sanitario della regione Campania. Ai commissari spetta, inoltre, il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per vitto, alloggio e viaggio. Il pagamento dei compensi ai commissari ed il rimborso delle relative spese competono all’azienda sanitaria locale che si avvale dell’opera della commissione di valutazione tecnica.

     Articolo 36 ter. Funzioni del responsabile di struttura complessa e risultati di gestione

     1. Ai dirigenti cui vengono affidati gli incarichi di cui all’articolo 36 bis, sono attribuite, oltre a quelle derivanti da specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa.

     2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, il responsabile di struttura complessa adotta ogni provvedimento necessario al corretto espletamento del servizio e funzionale a garantire l’appropriatezza degli interventi, in relazione alla natura dell’attività demandata alla struttura cui è preposto.

     3. Il dirigente, al quale è affidato l’incarico di cui all’articolo 36 bis, è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite.

     4. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica da parte dell’organismo di valutazione della dirigenza.

     5. La verifica di cui al comma 4 può condurre, limitatamente al primo anno di servizio, all’esercizio da parte del direttore generale della facoltà di recesso unilaterale del contratto di diritto privato.

     6. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli incarichi di direzione di struttura complessa si applicano le norme statali vigenti.

     Articolo 36 quater. Procedure concorsuali

     1. Tutte le procedure concorsuali e paraconcorsuali poste in essere dalle aziende del servizio sanitario regionale devono essere concluse, tranne che per diverse disposizioni di legge o per oggettive cause di forza maggiore o per esplicita disposizione della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di costituzione della Commissione.

     La costituzione deve essere formalizzata dai competenti uffici della struttura aziendale entro quindici giorni dal completamento delle designazioni dei componenti.

 

     Art. 3.

     1. All’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

     3 bis. I direttori generali, oltre i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono:

     a) non aver svolto lo stesso incarico per due quinquenni consecutivi nella medesima azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera;

     b) non aver occupato tale incarico in azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera incorsa nelle sanzioni previste all’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

 

     Art. 4. Attività di alta formazione

     1. La Regione provvede all’attività di alta formazione avvalendosi della collaborazione delle università della Campania, dei centri di eccellenza e di ricerca e dell’Arsan, valorizzando le migliori risorse formative con costante riferimento alle esigenze del servizio sanitario regionale.

     2. L’alta formazione ha il compito di attuare iniziative di progettazione, effettuazione, valutazione e certificazione di attività formative per i direttori generali, amministrativi e sanitari di aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere e, più in generale, per il personale dirigente di aziende sanitarie pubbliche o accreditate, anche ai fini del rilascio dei titoli di cui all’articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.

     3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento per l’attività di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla sanità, con proprio atto.

     4. In sede di prima applicazione e, comunque fino all’avvio delle attività di cui al comma 1, ai fini della nomina a direttore amministrativo o direttore sanitario di azienda sanitaria locale e azienda ospedaliera, non è richiesto il certificato di frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

 

     Art. 5. Norme transitorie e finali

     1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione delle domande per l’iscrizione agli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e sanitario, di cui all’articolo 22 bis della legge regionale n. 32/94, decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania della presente legge e fino al trentesimo giorno successivo. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l’assessore alla sanità verifica la sussistenza dei requisiti dei direttori amministrativi e sanitari in carica, nominati in assenza degli elenchi di cui all’articolo 22 bis. I soggetti privi dei requisiti prescritti decadono con effetto immediato dall’incarico. La decadenza è dichiarata immediatamente con provvedimento del direttore generale e comunque non oltre i sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell’assessorato relativa alla mancanza dei requisiti.

     2. I direttori generali procedono al conferimento provvisorio degli incarichi di direttore sanitario e amministrativo fino alla pubblicazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. All’atto della pubblicazione dell’elenco degli idonei i direttori sanitari ed amministrativi cessano dall’incarico conferito e il direttore generale procede alla nomina attingendo dagli elenchi medesimi.

     3. Nelle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse in atto, la commissione di valutazione, ove ancora non costituita, è nominata secondo le modalità previste dall’articolo 36 bis della legge regionale n. 32/94.

 

     Art. 6. Dichiarazione d’urgenza

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.