Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.6 enti locali |
Data: | 24/07/2007 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Economia sui mutui contratti. Autorizzazione per l’utilizzo agli enti locali |
Art. 2. Accorpamento fondi residui |
Art. 3. Comunicazioni alla Regione. Mancanza oneri finanziari |
Art. 4. Modifiche legislative |
Art. 5. Dichiarazione d’urgenza |
§ 1.6.50 - L.R. 24 luglio 2007, n. 9.
Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti
(B.U. 6 agosto 2007, n. 44)
Art. 1. Economia sui mutui contratti. Autorizzazione per l’utilizzo agli enti locali [1]
[1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, autorizza l’utilizzo delle economie sui mutui contratti per opere pubbliche per la parte assistita da contributi regionali.]
Art. 2. Accorpamento fondi residui [2]
[1. Le economie di cui all’articolo 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.
2. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta confermato fino alla naturale scadenza degli stessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui di ammortamento, sia ai mutui per i quali l’ammortamento è stato già concluso, se non è intervenuto conguaglio di contributo.]
Art. 3. Comunicazioni alla Regione. Mancanza oneri finanziari [3]
[1. I progetti per l’utilizzo dell’economia sono preventivamente comunicati alla Regione.
2. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa trova copertura nei limiti di impegno precedentemente assunti.]
Art. 4. Modifiche legislative
1. L’articolo 5 della
a) al comma 1 è soppressa la parola “sostituito” ed inserita la parola “integrato”;
b) al comma 4, lettera a), il punto 11, è così modificato:
“11. Gli enti di cui all’articolo 2, per l’accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell’evidenza pubblica, ai sensi della
2. All’articolo 31, comma 5, della legge regionale 1/07, e all’articolo 12, comma 4, della
Art. 5. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della