Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 10/03/1986 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali. |
Art. 2. Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali. |
Art. 3. Modifica ulteriore all'iscrizione in bilancio di limiti d'impegno. |
Art. 4. |
Art. 5. Comitati per la progettazione degli interventi e per la qualificazione della spesa. |
Art. 6. Disposizione per il personale comandato presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. |
Art. 7. Disposizioni per l'indennità premio di servizio al personale provinciale. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. Piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale. |
Art. 11. Sottoscrizione di azioni dell'interporto doganale di Trento s.p.a. |
Art. 12. Modificazioni ed integrazioni della legge provinciale concernente «Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia». |
Art. 13. Adempimenti dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. |
Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa». |
Art. 15. |
Art. 16. Affidamento dei lavori per impianti di distribuzione del metano. |
Art. 17. Ulteriore anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè e differimento del termine relativo alle anticipazioni in essere. |
Art. 18. Diffusione degli elementi costituenti il piano urbanistico provinciale. |
Art. 19. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari. |
Art. 20. Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1986. |
Art. 21. |
Art. 22. |
§ 6.1.16 - Legge Provinciale 10 marzo 1986, n. 7.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 11 marzo 1986, n. 11 - S.O. n. 2).
Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.
Art. 2. Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.
1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alle presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1986 e 1987, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.
Art. 3. Modifica ulteriore all'iscrizione in bilancio di limiti d'impegno.
1. Ad integrazione e modifica di quanto disposto con l'articolo 2, terzo comma, della
2. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 della
Art. 5. Comitati per la progettazione degli interventi e per la qualificazione della spesa. [2]
[1. Agli esperti esterni del comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia e del comitato per la qualificazione della spesa pubblica, previsti dal documento di aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1985- 1987 approvato con
Art. 6. Disposizione per il personale comandato presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.
1. Il funzionario provinciale chiamato in posizione di comando presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento in qualità di segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del
Art. 7. Disposizioni per l'indennità premio di servizio al personale provinciale.
1. Il primo comma dell'articolo 171 della
Art. 10. Piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale. [6]
Art. 11. Sottoscrizione di azioni dell'interporto doganale di Trento s.p.a.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «interporto doganale di Trento s.p.a.», prevista dalla
2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.
Art. 12. Modificazioni ed integrazioni della legge provinciale concernente «Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia».
1. [7].
2. Per le opere ammesse a contributo nell'anno 1985, la richiesta di nuovi termini per il completamento delle opere, prevista dall'articolo 5 della
3. [8].
Art. 13. Adempimenti dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
1. In relazione alle disposizioni di cui alla
2. Il compenso unitario spettante alla Provincia a sensi dell'articolo 13 del
3. Il pagamento del compenso deve essere effettuato direttamente al tesoriere provinciale entro il 31 agosto e la fine di febbraio di ogni anno.
Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa».
1. [9].
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della
Art. 16. Affidamento dei lavori per impianti di distribuzione del metano.
1. L'esecuzione dei lavori per la realizzazione da parte della Provincia, dei comuni singoli o consorziati e relative aziende, di impianti di distribuzione del metano a media e bassa pressione, può essere affidata anche alle imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la categoria X, lettera a), di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici di data 25 febbraio 1982, purché le imprese stesse dispongano di saldatori elettrici in possesso di apposito certificato di abilitazione.
Art. 17. Ulteriore anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè e differimento del termine relativo alle anticipazioni in essere.
1. Per i fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della
2.Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 12 della
Art. 18. Diffusione degli elementi costituenti il piano urbanistico provinciale.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla diffusione a mezzo stampa degli elementi Costituenti il piano urbanistico provinciale nonché dei documenti preparatori, gestendo direttamente o tramite concessione la relativa distribuzione.
2. La Giunta provinciale fisserà modalità e condizioni per la cessione del materiale di cui al precedente comma, determinando condizioni di particolare favore per gli enti pubblici; i conseguenti proventi saranno introitati in apposito capitolo del bilancio della Provincia.
3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 550.000.000 da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1987 e 1988.
Art. 19. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
1. Per l'esercizio finanziario 1986 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla
- lire 2.220.000.000, di cui lire 1.770.000.000 per il finanziamento di spese correnti e lire 450.000.000 per il finanziamento di spese in conto capitale, per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, ai sensi dell'articolo 30 della
- lire 650.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 20. Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1986.
1. Per l'anno 1986, in attesa dell'entrata in vigore della legge provinciale recante disposizioni in materia di finanza locale, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere, a titolo di acconto, a ciascun comune, un importo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1983 in applicazione di quanto stabilito con
2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.
TABELLA A
(Omissis)
TABELLA B
(Omissis)
TABELLA C
(Omissis)
[1] Modifica l'art. 16 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della
[3] Per l'applicazione del presente articolo vedi l'art. 3 della
[4] Modifica gli articoli 46 e 54 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[7] Modifica gli articoli 5 e 6 della
[8] Comma abrogato dall'art. 38 della
[9] Modifica l'art. 39 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[12] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.