Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 27/08/1982 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis). |
Art. 2. (Omissis). |
Art. 3. (Omissis). |
Art. 4. (Omissis). |
Art. 5. 1. Il personale del corpo forestale dello Stato in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 71 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come [...] |
Art. 6. |
§ 2.1.66 - Legge Provinciale 27 agosto 1982, n. 23.
Modificazioni alla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 e disposizioni varie in materia di personale.
(B.U. 7 settembre 1982, n. 41).
1. Il personale del corpo forestale dello Stato in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 71 della
2.L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati e previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere del consiglio di amministrazione, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonché dei lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.
3.Le domande per l'inquadramento nei ruoli provinciali dovranno essere presentate dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'inquadramento stesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime.
4. Il personale di cui al primo comma verrà inquadrato nei livelli retributivi previsti per il personale provinciale con grado corrispondente appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, in conformità alla posizione giuridica ed economica acquisita nel Corpo forestale dello Stato alla data dell'inquadramento nei ruoli provinciali.
5. Al personale inquadrato si applicano le disposizioni previste per il personale provinciale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.
[1. Nel ruolo amministrativo - quadro A2 dell'allegato I della
2. Nel ruolo degli uscieri-bidelli - quadro O4 dell'allegato I della
Artt. 7. - 8. (Omissis).
[1] Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 3 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della