§ 71.3.167 - Legge 22 giugno 1988, n. 221.
Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:22/06/1988
Numero:221


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1° agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, [...]
Art. 3.      1. Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere contestualmente al pagamento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 nei confronti dell'intero personale secondo le [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 146.712 milioni annui, si provvede:


§ 71.3.167 - Legge 22 giugno 1988, n. 221.

Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(G.U. 23 giugno 1988, n. 146).

 

     Art. 1. [1]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita, nella misura vigente al 1° gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla legge 1° agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

     3. L'indennità è comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

 

          Art. 2.

     1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1° agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all'art. 1 è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.

     2. Il beneficio di cui al comma 1 non può superare, per gli appartenenti alla nona qualifica, la misura dell'85 per cento di quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori.

     3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovrà comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.

 

          Art. 3.

     1. Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere contestualmente al pagamento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 nei confronti dell'intero personale secondo le modalità di cui all'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 146.712 milioni annui, si provvede:

     a) relativamente a lire 142.821 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 87.000 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1508 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 4.238 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 50.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a lire 1.583 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale";

     b) relativamente a lire 3.891 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 2.300 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'art. 111 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti articoli per gli anni successivi e, quanto a lire 1.591 milioni, mediante prelievo dal fondo dei sopravanzi per gli anni medesimi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella - (prevista dall'art. 1, comma 1)

     Percentuali dell'indennità di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettanti al personale dirigente e qualifiche equiparate del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché a quello previsto dalla legge 1° agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862:

Qualifiche - Livelli

Percentuale

Dirigente generale

100

Dirigente superiore

100

Primo dirigente

95

Ruolo ad esaurimento

85

 


[1] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.