§ 93.3.13 - D.L. 23 gennaio 1991, n. 24 .
Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:23/01/1991
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzato il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, [...]
Art. 2.      1. Al fine di garantire il finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale collettivo di cui all'art. 1, pari a lire 440 miliardi [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, determinato in lire 730 miliardi per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 180 miliardi, mediante la riduzione [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 93.3.13 - D.L. 23 gennaio 1991, n. 24 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali

(G.U. 24 gennaio 1991, n. 20)

 

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzato il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 730 miliardi per l'anno 1991.

     2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 730 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, ed agli autoservizi di competenza statale.

     3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede, con propri decreti adottati di concerto con il Ministro del tesoro:

     a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;

     b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale.

 

          Art. 2.

     1. Al fine di garantire il finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale collettivo di cui all'art. 1, pari a lire 440 miliardi per l'anno 1991, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i servizi di trasporto pubblico di propria competenza, nonchè le aziende per i servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico di competenza statale, sono autorizzate a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1991, mutui quindicennali di importo non superiore a quello risultante dalla ripartizione, secondo i criteri di cui all'art. 1, del suddetto finanziamento di lire 440 miliardi, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

     2. Le procedure e i criteri per la concessione dei mutui sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, determinato in lire 730 miliardi per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 180 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 4634 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 60 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 60 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 430 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti".

     2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, valutato in lire 88 miliardi per l'anno 1992 e in lire 68 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento "ulteriori interventi delle regioni per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto (rate ammortamento mutui)", iscritte, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 21 marzo 1991, n. 97.