§ 88.2.48 - D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.
Interventi urgenti in favore del cinema.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:14/01/1994
Numero:26

§ 88.2.48 - D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

Interventi urgenti in favore del cinema.

(G.U. 17 gennaio 1994, n. 12).[1]

 

Art. 1.

     1. La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli che seguono.

 

     Artt. 2. – 8. [2].

 

Art. 9. [3].

 

     Artt. 10. – 14. [4].

 

     Art. 15.

     1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandante dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495 [5], il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dall'autorità competente in materia di spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere della Commissione centrale per la cinematografia e volti a:

     a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

     b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati agli studi, nonché con la Cineteca nazionale, l'Ente cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonché le altre iniziative di specifico interesse regionale;

     c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonché di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

     d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le università ed il Centro sperimentale di cinematografia.

     2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

 

Art. 16.

     1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.

     2. [6].

     3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

     4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

     5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i princìpi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

     5 bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6 bis [7].

 

Art. 17. Norme generali sui mutui.

     1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico. [8].

     1 bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedono la concessione di mutui è determinato, per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e le società cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto-legge per le società a responsabilità limitata e dello stesso importo deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ammontare del capitale o del patrimonio è ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale, purché successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico [9].

     2. Il tasso di interesse applicato dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c) e d).

     3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.

     4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice. La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è destinata a favore degli autori italiani [10].

     5. [11].

     6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e princìpi generali stabiliti con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico [12].

     6 bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonché il capitale sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo [13].

     7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui al presente decreto sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.

     8. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonché il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.

 

Art. 18.

     01. [14].

     1. – 2. [15].

 

Art. 19.

     1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le stesse modalità della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di postproduzione, nonché per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

     2. L'importo del mutuo può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

     3. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

 

Art. 20.

     1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

     2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

     a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

     b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

     c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

     d) il ripristino di sale non più in esercizio;

     e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

     4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17.

     5. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

     6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

     7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

     8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

     9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

     10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalità definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [16].

 

Art. 21. [17]

 

Art. 22.

     1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

     2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

     3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:

     a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

     b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

     c) le modalità di visura e le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

     d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

     e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro [18].

     5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

 

Art. 23.

     1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

 

Art. 24. [19].

 

Art. 25.

     1. Presso il Dipartimento competente in materia di spettacolo è istituito il servizio ispettivo, che si avvale delle attuali dotazioni organiche di personale.

     2. Al servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici previsti dalla legge ed in particolare, per il film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle quali è stato accordato il riconoscimento.

 

Art. 26.

     1. Possono usufruire dei benefìci previsti dal presente decreto i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso [20].

     2. I film ammessi ai benefìci previsti dalla L. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dalla L. 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefìci secondo le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso [21].

     3. [22].

     4. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non contrastino con i princìpi del presente decreto.

     5. L'Autorità competente in materia di spettacolo comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che le hanno determinate.

     6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 4, L. 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei Paesi membri della Comunità europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10 bis e 10 quater della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

     7. [23].

     8. [24].

     9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle commissioni è determinato ogni tre anni dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

Art. 27.

     1. Per il biennio 1994-95 è istituito presso l'Autorità competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

     2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi.

     3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sarà riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorità competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

     4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata nell'esercizio 1995-1996 per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunità europea. I criteri e le modalità di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorità competente in materia di spettacolo [25].

     5. Una ulteriore quota di 30 miliardi è riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20, L. 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica, sulla base di criteri che privilegino la produttività in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attività, nonché la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991, 1992 e 1993 [26].

     6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.

     7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) (omissis);

     b) (omissis).

     8. [27].

 

Art. 27 bis. [28].

 

Art. 28.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Decreto convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 marzo 1994, n. 153 (G.U. 8 marzo 1994, n. 55).

[2] Gli articoli omessi modificano, sostituiscono o aggiungono articoli o commi alla L. 4 novembre 1965, n. 1213.

[3] L'articolo omesso sostituisce l'art. 31 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, salvo quanto disposto con il decreto di cui all'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1994, n. 80.

[4] Gli articoli omessi modificano articoli o commi della L. 4 novembre 1965, n. 1213.

[5] Reiterato, in quanto non convertito in legge, con D.L. 2 febbraio 1994, n. 80.

[6] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[7] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[8] Comma prima così modificato dalla L. 1 marzo 1994, n. 153, di conversione. In seguito l'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ne ha soppresso il secondo e terzo periodo.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[10] I periodi secondo e terzo sono stati aggiunti dall'art. 10 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[11] Comma, già modificato dall'art. 10 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492. L'ammontare dei costi massimi ammissibili per le industrie tecniche nazionali, a seconda del diverso numero di addetti, è stato definito con il D.P.C.M. 5 giugno 1995 (G.U. 15 gennaio 1996, n. 11).

[12] Comma così modificato dalla L. 1 marzo 1994, n. 153, di conversione.

[13] Comma prima aggiunto dall'art. 10 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, e poi così modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[14] Il comma omesso, così come inserito dalla L. 1 marzo 1994, n. 153, di conversione, sostituisce la lettera c), comma 1, art. 45 della L. 4 novembre 1965, n. 1213,.

[15] I commi omessi modificano l'art. 45 della L. 4 novembre 1965, n. 1213.

[16] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 400.

[17] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426.

[18] Lettera così modificata dalla L. 1 marzo 1994, n. 153, di conversione.

[19] L'articolo omesso è stato modificato dalla L. 1 marzo 1994, n. 153, di conversione e sostituisce l'art. 30 della L. 4 novembre 1965, n. 1213.

[20] Comma così sostituito dalla L. 1 marzo 1994, n. 153, di conversione.

[21] Comma così modificato dalla L. 1 marzo 1994, n. 153, di conversione.

[22] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[23] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[24] Il comma omesso, come modificato dalla L. 1 marzo 1994, n. 153, di conversione, sostituisce il comma 1, art. 7 della L. 4 novembre 1965, n. 1213.

[25] Comma così modificato dall'art. 10 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[26] Comma così modificato dalla L. 1 marzo 1994, n. 153, di conversione.

[27] Modifica l'art. 12 della L. 14 agosto 1967, n. 800.

[28] Il presente articolo, come aggiunto dalla L. 1 marzo 1994, n. 153, di conversione, sostituisce gli artt. 14 e 15, L. 21 aprile 1962, n. 161