Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/03/1988 |
Numero: | 92 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo [...] |
§ 98.1.26474 - Legge 21 marzo 1988, n. 92.
Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.
(G.U. 25 marzo 1988, n. 71)
1. Il
All'art. 1:
al comma 5, al capoverso, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1. Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante";
al comma 6, al capoverso, dopo le parole: "destinate ai contribti di cui al comma 1-ter", sono aggiunte le seguenti: ", per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, lettera c),".
All'art. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'art. 2 della
All'art. 8, al comma 2, dopo le parole: "aventi diritto", sono aggiunte le seguenti: "nell'ambito della stessa regione".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.