Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/11/1992 |
Numero: | 441 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti in materia sanitaria |
Art. 2. Servizi assistenziali |
Art. 3. Contributi per le associazioni di promozione sociale |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 98.1.28328 - D.L. 19 novembre 1992, n. 441 [1].
Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.
(G.U. 19 novembre 1992, n. 273)
Art. 1. Misure urgenti in materia sanitaria
1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreti del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.
2. L'onere per l'ammontare dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del
4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991 non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonchè nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.
6. Il contributo previsto dall'art. 63 della
7. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della
8. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della
9. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del
10. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.
Art. 2. Servizi assistenziali
1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'art. 80 del
2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.
Art. 3. Contributi per le associazioni di promozione sociale
1. All'art. 1, comma 1, della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A - (prevista dall'art. 1, comma 1)
Regioni |
Importi mutuabili (in milioni) |
Piemonte |
440.310 |
Valle d'Aosta |
8.650 |
Lombardia |
880.030 |
Bolzano |
34.150 |
Trento |
36.880 |
Veneto |
438.590 |
Friuli-Venezia Giulia |
122.920 |
Liguria |
196.260 |
Emilia-Romagna |
428.350 |
Toscana |
373.170 |
Umbria |
86.470 |
Marche |
144.490 |
Lazio |
539.280 |
Abruzzo |
123.450 |
Molise |
33.570 |
Campania |
523.930 |
Puglia |
371.470 |
Basilicata |
54.610 |
Calabria |
189.430 |
Sicilia |
429.140 |
Sardegna |
144.850 |
Totale |
5.600.000 |
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,