Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 92. Stato civile e anagrafe |
Capitolo: | 92.1 stato civile e anagrafe |
Data: | 09/07/1939 |
Numero: | 1238 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Quando le grandi città sono divise in quartieri, o quando un comune di terraferma comprende un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune è lontana dal capoluogo o non ha con questo [...] |
Art. 3. Ogni delegazione deve essere approvata dal procuratore della Repubblica. L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si [...] |
Art. 4. La delegazione non priva il podestà della sua qualità di ufficiale dello stato civile; egli può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o di impedimento del [...] |
Art. 5. L'ufficiale dello stato civile: |
Art. 6. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali egli, il coniuge, o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo, [...] |
Art. 7. I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri dello stato civile possono rilasciare gli estratti e i certificati, o le copie degli allegati da essi custoditi [...] |
Art. 8. Non ostante il disposto dell'articolo precedente, i cancellieri di tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare in calce agli estratti rilasciati dagli ufficiali [...] |
Art. 9. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge: le regie autorità diplomatiche e consolari; i commissari di marina sulle navi della regia marina ed i [...] |
Art. 10. Il presidente del Senato assistito dal notaio della Corona adempie le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re Imperatore e delle persone [...] |
Art. 11. Nella zona delle operazioni di guerra le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate, alle persone che si trovano al loro seguito e ai [...] |
Art. 12. Le regie autorità diplomatiche e consolari possono rilasciare gli estratti e i certificati che concernono gli atti contenuti nei loro registri di stato civile e le copie dei relativi allegati. |
Art. 13. Gli ufficiali dello stato civile si devono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero di grazia e giustizia. |
Art. 14. In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri: |
Art. 15. I registri devono essere stampati e conformi in tutto il Regno, anche per le dimensioni, ai moduli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. |
Art. 16. I registri dello stato civile sono tenuti in doppio originale. |
Art. 17. I registri per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono costituiti da due parti, la prima composta di fogli con moduli stampati e la seconda in parte con moduli stampati e in parte con [...] |
Art. 18. Le due parti di ciascun registro possono avere una numerazione distinta dei fogli che le compongono; ma ciascuna parte e, se suddivisa in serie, ciascuna serie devono avere una speciale numerazione [...] |
Art. 19. Ciascun comune si deve provvedere annualmente dei registri formati secondo le disposizioni di questo titolo. |
Art. 20. I registri, prima di essere posti in uso, sono vidimati in ciascun foglio dal prefetto o da un suo delegato il quale nella prima pagina di ciascun registro indica di quanti fogli questo è [...] |
Art. 21. L'ufficiale dello stato civile, se nel corso dell'anno riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in [...] |
Art. 22. Il registro suppletivo si pone in uso soltanto quando è esaurito il registro principale. |
Art. 23. Se l'autorità giudiziaria ordina il trasporto di un registro nei propri uffici, l'ufficiale dello stato civile, con verbale scritto e sottoscritto immediatamente dopo l'ultimo atto, indica il numero [...] |
Art. 24. Il primo atto che si riceve in un registro è steso immediatamente dopo la menzione fatta dal prefetto del numero dei fogli di cui si compone il registro. |
Art. 25. Nei registri ogni scritturazione è fatta a mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee. |
Art. 26. L'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di nascita, di matrimonio e di morte nei rispettivi registri, riempiendo gli spazi vuoti dei moduli stampati secondo le formule che sono stabilite dal [...] |
Art. 27. Gli atti indicati nell'articolo precedente, quando per la particolarità del caso non si adattano al modulo stampato del relativo registro, si scrivono per intero nei fogli in bianco seguendo nella [...] |
Art. 28. Nei registri di cittadinanza gli atti sono iscritti integralmente a mano, facendo però uso, nella loro compilazione, delle formule per essi stabilite a norma dell'art. 26. |
Art. 29. La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sopra i due registri originali. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è [...] |
Art. 30. La trascrizione può essere chiesta direttamente da chiunque vi ha interesse o dalla pubblica autorità competente. |
Art. 31. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in italiano eseguita nel modo stabilito dall'art. 58. |
Art. 32. I registri sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale scritto e sottoscritto nel mattino del primo gennaio di ciascun anno immediatamente dopo [...] |
Art. 33. Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale di essi un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono, in [...] |
Art. 34. Oltre l'indice annuale, l'ufficiale dello stato civile nel mese di gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio forma in doppio esemplare un indice per il decennio stesso, giusta il modulo [...] |
Art. 35. Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza o una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica per i provvedimenti del caso. |
Art. 36. Se i due originali di un registro in corso sono smarriti o distrutti, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica, ed intanto si provvede, secondo le [...] |
Art. 37. Se uno solo degli originali in corso è smarrito o distrutto, il procuratore della Repubblica provvede affinché, sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale, sia fatta copia [...] |
Art. 38. Quando si verifica alcuno dei casi indicati negli artt. 130, comma primo, e 446 del libro primo del codice civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore della Repubblica, può ordinare che [...] |
Art. 39. Nel caso di distruzione di registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostruire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie [...] |
Art. 40. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. |
Art. 41. Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi all'ufficiale dello stato civile sono ricevuti in presenza di due testimoni maggiori di età, preferendosi quelli scelti dalle parti interessate anche fra [...] |
Art. 42. Gli atti relativi allo stato civile, oltre quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il [...] |
Art. 43. L'ufficiale dello stato civile quando riceve un atto dichiara tale sua qualità. |
Art. 44. I documenti, di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile, devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorità da cui emana e quelle [...] |
Art. 45. L'atto, appena compiuto, è letto dall'ufficiale dello stato civile ai dichiaranti ed ai testimoni, i quali devono immediatamente sottoscriverlo nei due originali insieme con lo stesso ufficiale [...] |
Art. 46. Quando la legge richiede per la formazione dell'atto l'intervento del segretario comunale, anche questo deve sottoscriverlo, ma dopo l'ufficiale dello stato civile. |
Art. 47. Le parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a comparire personalmente, possono farsi rappresentare da persona munita di mandato speciale. Questo può risultare da scrittura privata [...] |
Art. 48. L'ufficiale dello stato civile non può enunciare negli atti di cui è richiesto se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono stabilite o permesse per ciascun atto. |
Art. 49. I cittadini che si trovano fuori del Regno devono fare, secondo le norme stabilite dal presente decreto, le dichiarazioni per gli atti di nascita o di morte alla regia autorità consolare che adempie [...] |
Art. 50. La celebrazione del matrimonio fuori del Regno tra cittadini oppure tra cittadini e stranieri può essere compiuta con l'osservanza delle norme stabilite dal codice civile innanzi alla regia autorità [...] |
Art. 51. Le regie autorità diplomatiche o consolari, a norma della legge consolare, devono trasmettere copia degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti al Ministero degli affari esteri, il quale ai fini [...] |
Art. 52. Le autorità, che ricevono dai commissari di marina o dai comandanti di navi mercantili ovvero dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, gli [...] |
Art. 53. Le procure e gli altri documenti, che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, sono da lui ritirati e formano gli allegati degli atti [...] |
Art. 54. Gli allegati di ciascun atto sono muniti del visto dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo da unire a quello dei due registri originali, destinato ad essere [...] |
Art. 55. Sul fascicolo degli allegati l'ufficiale dello stato civile indica: |
Art. 56. I fascicoli che contengono gli allegati si riuniscono in quattro volumi corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte. |
Art. 57. I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile, sempreché non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni, devono essere costituiti da atti pubblici, essere conformi alle [...] |
Art. 58. I documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla autorità diplomatica o consolare del paese in cui il [...] |
Art. 59. Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive [...] |
Art. 60. Nei registri di cittadinanza si trascrivono: |
Art. 61. Nelle dichiarazioni prevedute nell'art. 59 e nei numeri 4 e 7 dell'art. 60 il dichiarante deve indicare e, ove occorre, documentare le circostanze per le quali crede di poterle fare. |
Art. 62. L'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto nell'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. [...] |
Art. 63. Oltre quanto è prescritto negli artt. 3, 5, 6 e 8 del R.D. 2 agosto 1912, n. 949, l'autorità diplomatica o consolare, che ha ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali è [...] |
Art. 64. Ciascuna delle due parti dei registri di nascita è suddivisa in due serie distinte rispettivamente con le lettere A e B. |
Art. 65. Nella serie A della parte prima si ricevono le dichiarazioni delle nascite, comprese quelle di cui agli artt. 69 e 74. |
Art. 66. Nella serie A della parte seconda, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono per intero gli atti di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita ebbe [...] |
Art. 67. La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita. |
Art. 68. Se la dichiarazione è fatta dopo dieci giorni dalla nascita, l'ufficiale dello stato civile la inserisce nella serie B della parte prima dei registri di nascita; ma l'atto così formato non acquista [...] |
Art. 69. L'ufficiale dello stato civile, quando è a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne fa immediato rapporto al procuratore della Repubblica. Egli forma [...] |
Art. 70. |
Art. 71. L'atto di nascita enuncia il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato. |
Art. 72. È vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi, e per i figli di cui non sono conosciuti i genitori anche [...] |
Art. 73. Se la nascita è da unione legittima, nell'atto relativo oltre le indicazioni di cui all'articolo 71 si devono enunciare il nome e cognome, l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la [...] |
Art. 74. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo [...] |
Art. 75. Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le [...] |
Art. 76. Quando il bambino trovato o figlio di genitori non conosciuti è affidato ad un istituto, l'ufficiale dello stato civile indica rispettivamente nel processo verbale di consegna o nell'atto di nascita [...] |
Art. 77. Quando un bambino è consegnato ad un istituto, il direttore, per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato, deve darne comunicazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello [...] |
Art. 77 bis. Nelle ipotesi di cui agli artt. 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa il rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del processo verbale di consegna del bambino [...] |
Art. 78. Nel caso di nascita di un bambino fuori del comune, in cui i genitori hanno la residenza, l'ufficiale che ha ricevuto l'atto, o che lo ha trascritto nel caso di cui all'art. 81, ne trasmette entro [...] |
Art. 79. Se la nascita avviene durante un viaggio per mare l'atto relativo deve formarsi entro ventiquattro ore dalla nascita a cura del commissario di marina, se si tratta di nave della regia marina, e a [...] |
Art. 80. Nel primo porto in cui approda la nave, se esso è in paese estero e vi risiede una regia autorità consolare, il commissario di marina e il comandante sono tenuti a depositare presso la stessa [...] |
Art. 81. Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la dichiarazione deve essere fatta al capo del convoglio, che redige apposito verbale con le indicazioni prescritte per gli atti di nascita e [...] |
Art. 82. Le nascite avvenute in viaggio per aria sono registrate nel libro di bordo e denunciate a cura del comandante dell'aeromobile nel prossimo luogo di approdo alle competenti autorità del Regno o alle [...] |
Art. 83. Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento a sensi di legge e, se il riconoscimento è fatto con atto [...] |
Art. 84. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta davanti all'ufficiale dello stato civile separatamente da altro atto di stato civile, è iscritta nei registri delle nascite. |
Art. 85. La dichiarazione di riconoscimento fatta a norma dell'art. 252 del libro primo del codice civile, esclusa quella ricevuta direttamente da un ufficiale dello stato civile e, dopo il passaggio in cosa [...] |
Art. 86. La sentenza passata in giudicato, che accoglie l'imputazione dell'atto di riconoscimento è comunicata a cura del pubblico ministero o è notificata dagli interessati all'ufficiale dello stato civile [...] |
Art. 87. Il riconoscimento di un figlio già riconosciuto dall'altro genitore deve essere comunicato, a cura dell'ufficiale dello stato civile, al procuratore della Repubblica il quale provvede a darne [...] |
Art. 88. In margine agli atti di nascita si annotano: |
Art. 89. In calce agli atti di nascita si annotano: |
Art. 90. L'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio si provvede a cura dell'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione del relativo [...] |
Art. 91. In ciascun ufficio di stato civile si deve tenere un registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio e per i processi verbali di affissione della medesima. |
Art. 92. Il registro delle pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è costituito da due parti. La parte prima è composta di fogli con moduli stampati; la seconda è suddivisa in due serie: serie A [...] |
Art. 93. L'ufficiale dello stato civile nella parte prima iscrive le richieste di pubblicazione di matrimonio fatte davanti a lui. |
Art. 94. Il registro per le pubblicazioni fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene conservato presso l'ufficio di stato civile fino a quando non sono stati [...] |
Art. 95. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'art. 94 del libro primo del codice civile ne ha dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi [...] |
Art. 96. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare: |
Art. 97. Chi richiede la pubblicazione deve presentare, oltre a quelli indicati nell'art. 95 del libro primo del codice civile, tutti gli altri documenti che in base alle fatte dichiarazioni sono necessari [...] |
Art. 98. Se il matrimonio non può essere celebrato senza particolare assenso, permesso o autorizzazione, deve essere presentato all'ufficiale dello stato civile il documento dal quale risulta l'assenso, il [...] |
Art. 99. Quando l'assenso prescritto dall'art. 88 del libro primo del codice civile non è dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile, se ne deve provare la prestazione nel modo indicato nel [...] |
Art. 100. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale è stata concessa dispensa a termini delle disposizioni del libro primo del codice civile, lo sposo deve presentare copia del [...] |
Art. 101. Lo sposo, che ha già contratto un matrimonio, deve provare la sua libertà di stato con la produzione di copia integrale dell'atto di morte del coniuge o dell'atto di matrimonio recante l'annotazione [...] |
Art. 102. Se è stata concessa la riduzione del termine della pubblicazione, a norma dell'art. 98 del libro primo del codice civile, deve essere presentato il relativo provvedimento da chi richiede la [...] |
Art. 103. L'ufficiale dello stato civile, nel processo verbale contenente le dichiarazioni prescritte dall'art. 96, prima di fare menzione dei documenti presentati in relazione alle dichiarazioni stesse, [...] |
Art. 104. Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile fa eseguire la pubblicazione nel luogo dell'ultima residenza nel Regno. |
Art. 105. La richiesta della pubblicazione che viene fatta da un sordomuto che sa leggere e scrivere è presentata in iscritto. |
Art. 106. Gli sposi dispensati dalla pubblicazione devono presentare il decreto di dispensa all'ufficiale dello stato civile. Questi, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, riceve le [...] |
Art. 107. La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età, a sensi dell'art. 82 del libro primo del codice civile, e da quelli derivanti da adozione e da affiliazione, indicati nell'art. 85 dello stesso [...] |
Art. 108. Quando gli sposi non risiedono entrambi nella circoscrizione della stessa corte di appello o dello stesso tribunale, il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, al quale fu presentata [...] |
Art. 109. Chi richiede la dispensa deve unire alla domanda: |
Art. 110. Contro il diniego della dispensa dagli impedimenti, di cui agli articoli precedenti, è ammesso reclamo al Ministro per la grazia e giustizia. Se il reclamo merita accoglimento, la dispensa è data [...] |
Art. 111. La facoltà di ridurre il termine della pubblicazione, a sensi dell'art. 98, comma primo, del libro primo del codice civile, e quella di dispensare dalla pubblicazione, a sensi del comma secondo [...] |
Art. 112. Ricevuta la richiesta della pubblicazione in conformità delle disposizioni del capo II di questo titolo, l'ufficiale dello stato civile redige con chiara scrittura l'atto di pubblicazione e ne cura [...] |
Art. 113. Se ha avuto luogo la riduzione del termine della pubblicazione, se ne deve fare menzione in principio dell'atto di pubblicazione, indicando anche la misura della riduzione medesima. |
Art. 114. Se la pubblicazione deve essere fatta anche in un altro comune, l'ufficiale dello stato civile, richiesto a norma dell'art. 92, comma terzo, del libro primo del codice civile, trascrive per intero [...] |
Art. 115. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. |
Art. 116. L'ufficiale dello stato civile redige processo verbale della affissione nel registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio a margine della relativa richiesta, indicando che l'atto di [...] |
Art. 117. L'ufficiale dello stato civile, che dopo eseguita la pubblicazione rilascia il certificato menzionato nell'articolo 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847, ovvero l'autorizzazione indicata nell'art. 8 [...] |
Art. 118. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta della pubblicazione sono allegati al registro delle medesime dopo essere stati ritirati, ordinati e disposti [...] |
Art. 119. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi si possono presentare all'ufficiale dello stato civile, al quale fecero la richiesta [...] |
Art. 120. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve sollecitamente informarne il pubblico ministero, affinché questi possa fare [...] |
Art. 121. L'ufficiale dello stato civile sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 102 del libro primo del codice civile, se gli è notificata una opposizione da chi ne ha facoltà e per [...] |
Art. 122. L'opposizione al matrimonio può essere sempre fatta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso. |
Art. 123. In margine al processo verbale di richiesta della pubblicazione si deve annotare l'atto di opposizione, il quale, è collocato fra gli altri allegati al verbale. |
Art. 124. Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo [...] |
Art. 125. La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C. |
Art. 126. L'atto di matrimonio deve indicare: |
Art. 127. L'ufficiale dello stato civile, per ricevere la dichiarazione degli sposi e dichiarare la loro unione in matrimonio, a termini dell'articolo 105 del libro primo del codice civile, deve cingere la [...] |
Art. 128. Se lo sposo è sordo o sordomuto e sa leggere, l'ufficiale dello stato civile gli presenta il codice civile affinché legga gli artt. 141, 142 e 143. |
Art. 129. Se lo sposo sordo o sordomuto non sa né leggere né scrivere, l'ufficiale dello stato civile nomina un interprete in conformità di quanto è prescritto nell'art. 105 e, fattogli prestare giuramento ai [...] |
Art. 130. L'ufficiale dello stato civile, che valendosi della facoltà concessa dall'art. 107 del libro primo del codice civile richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio, deve esprimere [...] |
Art. 131. Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'ufficiale dello stato civile, che ha celebrato il matrimonio tra sposi di cui anche uno soltanto risiede in altro comune, o ne ha trascritto [...] |
Art. 132. L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune ove ciascuno [...] |
Art. 133. In margine agli atti di matrimonio si fa annotazione: |
Art. 134. Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f), devono essere trasmessi in copia autentica, a [...] |
Art. 134 bis. Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili. |
Art. 135. Per la trascrizione e per le annotazioni dell'atto di matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico e di quello celebrato davanti ad un ministro di un culto ammesso nelio Stato si [...] |
Art. 136. Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattagli direttamente nei casi indicati nell'art. 138, comma primo. |
Art. 137. La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B e C. |
Art. 138. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in [...] |
Art. 139. Il segretario o il cancelliere dell'autorità giudiziaria, tenuto a compilare il processo verbale dell'esecuzione di una sentenza di morte, deve trasmettere all'ufficiale dello stato civile del [...] |
Art. 140. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la razza, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di [...] |
Art. 141. Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spesa. |
Art. 142. Quando è stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto al procuratore della Repubblica. In tale caso, se l'atto [...] |
Art. 143. L'ufficiale dello stato civile, che, nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'art. 141, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato, deve farne immediato rapporto al pretore, [...] |
Art. 144. Quando risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia [...] |
Art. 145. Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l'ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo verbale e lo trasmette al [...] |
Art. 146. Se taluno muore durante un viaggio in mare, l'atto di morte è formato dagli ufficiali indicati nell'art. 79 e si osservano per il deposito dell'atto medesimo le disposizioni dell'art. 80. |
Art. 147. Se taluno muore durante un viaggio in ferrovia, l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova la stazione, nella quale il cadavere è stato deposto. |
Art. 148. La morte avvenuta in viaggio per aria è registrata nel libro di bordo ed il comandante dell'aeromobile la deve denunciare, per la formazione del relativo atto, all'ufficiale dello stato civile, [...] |
Art. 149. L'ufficiale dello stato civile, che iscrive nei propri registri un atto di morte, provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, osservate le disposizioni dell'art. [...] |
Art. 150. In margine agli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione ad essi relative; ed in margine agli atti di trascrizione delle sentenze dichiarative di morte presunta si fa [...] |
Art. 151. L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona, la quale ha lasciato figli in età minore a termini dell'art. 343 del libro primo del codice civile spetta, nel caso preveduto [...] |
Art. 152. Nel caso di morte di straniero nel Regno, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia autenticata dell'atto di morte al procuratore della Repubblica affinché sia trasmessa, per [...] |
Art. 153. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Re Imperatore per mezzo del Ministro per la grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda [...] |
Art. 154. La domanda è presentata al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione il richiedente ha la sua residenza. |
Art. 155. Il Ministro, se crede che la domanda merita di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente: |
Art. 156. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di sessanta giorni dalla data dell'ultima affissione, inserzione o notificazione. |
Art. 157. Trascorso il termine di sessanta giorni indicato nell'articolo che precede, il richiedente, affinché possa essere promosso il decreto Reale di concessione, presenta al Ministro per la grazia e [...] |
Art. 158. Salvo quanto è disposto nell'art. 166 per la rettifica degli atti di nascita ivi indicati, chiunque vuole cambiare il nome od aggiungere al proprio un altro nome, ovvero vuole cambiare il cognome [...] |
Art. 159. Il procuratore generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che essa merita di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente: |
Art. 160. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o della inserzione. |
Art. 161. Trascorso il termine di trenta giorni indicato nell'articolo precedente, il richiedente presenta al procuratore generale un esemplare della Gazzetta Ufficiale, in cui fu fatta la inserzione, ed un [...] |
Art. 162. In tutti i casi di cambiamenti di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine illegittima, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli [...] |
Art. 163. I decreti che autorizzano la modificazione, il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome devono essere trascritti, a cura del richiedente, nei registri in corso delle nascite del comune ove si [...] |
Art. 164. Nulla è innovato alle disposizioni del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, del R.D. 7 aprile 1927, n. 494, e del R.D. 31 maggio 1928, n. 1367, che regolano [...] |
Art. 165. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d'ufficio le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittura, avvertite però [...] |
Art. 166. Sono rettificati d'ufficio, tenendo conto, in quanto è possibile, del desiderio delle parti interessate per la scelta del nuovo nome, gli atti di nascita formati dopo l'entrata in vigore del [...] |
Art. 167. La parte interessata, che intende promuovere una rettificazione, deve farne domanda al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile, nei registri del quale è inserito o [...] |
Art. 168. La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia integrale dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del [...] |
Art. 169. I tribunali del Regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere quando questi sono stati trascritti nei registri del Regno, ed a provvedere per la [...] |
Art. 170. Per le rettificazioni degli atti dello stato civile ricevuti dalle regie autorità diplomatiche o consolari si osservano le disposizioni della legge consolare. |
Art. 171. Chi intende fare eseguire una sentenza di rettificazione deve farne richiesta, anche verbalmente, all'ufficio dello stato civile nei cui registri è inserito o si sarebbe dovuto inserire l'atto da [...] |
Art. 172. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si fanno sopra l'atto al quale si riferiscono dall'ufficiale dello stato civile nei registri in corso od in quelli depositati [...] |
Art. 173. Chi ha interesse che sia eseguita un'annotazione sopra un atto dello stato civile deve farne domanda all'ufficiale dello stato civile presso il quale si trova il registro in cui l'atto è contenuto, [...] |
Art. 174. Non si può procedere a rettificazione od annotazione in base a sentenza se questa non è passata in giudicato, ferma quanto è stabilito per le sentenze dichiarative di assenza o di presunta morte [...] |
Art. 175. Se l'annotazione richiesta o da eseguire d'ufficio riguarda i registri in corso, l'ufficiale dello stato civile la può eseguire senz'altro, curando che l'annotazione sia perfettamente uniforme nei [...] |
Art. 176. Fermo quanto è disposto nell'art. 132, nel caso di atti che non sono stati iscritti originariamente nei registri dello stato civile del Regno, ma sono stati soltanto trascritti, tutte le annotazioni [...] |
Art. 177. Le annotazioni, che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la trascrizione nei registri dello stato civile, devono essere precedute dalla detta trascrizione, [...] |
Art. 178. Le annotazioni sugli atti contenuti nei registri dello stato civile devono essere eseguite a margine o in calce di essi, secondo le speciali disposizioni che le stabiliscono. Tuttavia le annotazioni [...] |
Art. 179. Il prefetto o un suo delegato si deve recare nei mesi di gennaio e di luglio negli uffici di stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare: |
Art. 180. Terminata la verificazione, il prefetto o un suo delegato fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto la seguente dichiarazione: «Verificato in questo giorno ... del mese ... dell'anno ...» e vi [...] |
Art. 181. Il prefetto o un suo delegato redige processo verbale della eseguita verificazione. Nel processo verbale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti [...] |
Art. 182. Il procuratore della Repubblica è incaricato di vigilare sulla regolare tenuta dei registri e in generale sul servizio dello stato civile. |
Art. 183. Nel mese di marzo di ogni anno il procuratore della Repubblica comunica al procuratore generale i processi verbali delle verificazioni compiute sui registri dell'anno precedente, a norma dell'art. [...] |
Art. 184. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell'atto originale e nelle relative annotazioni, con l'osservanza, quando [...] |
Art. 185. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta, la quale deve essere [...] |
Art. 186. Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui [...] |
Art. 187. Quando dal contesto degli atti dello stato civile ovvero dalle annotazioni risulta l'appartenenza alla razza ebraica delle persone alle quali essi si riferiscono, gli estratti e i certificati devono [...] |
Art. 188. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere: |
Art. 189. Gli estratti degli atti dello stato civile ed i certificati vengono rilasciati sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo e contrassegnata a margine col numero progressivo di cui all'art. [...] |
Art. 190. Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di [...] |
Art. 191. Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio. |
Art. 192. Negli uffici di stato civile deve essere tenuto un registro dei diritti riscossi, a termini degli articoli precedenti per la spedizione degli estratti e dei certificati. |
Art. 193. Il cancelliere del tribunale, nel rilasciare gli estratti degli atti dello stato civile ed i certificati, giusta le norme degli artt. 7 e 8, si deve uniformare alle disposizioni di questo titolo, ma [...] |
Art. 194. I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento. |
Art. 195. |
Art. 196. Per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto il colpevole è soggetto al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 4.000 a lire 10.000, salvo che il fatto [...] |
Art. 197. Il procuratore della Repubblica, prima di promuovere l'azione contro un ufficiale dello stato civile, ne informa il procuratore generale. |
Art. 198. Per l'applicazione della sanzione stabilita nell'art. 196 il tribunale provvede in camera di consiglio. |
Art. 199. Sull'istanza del pubblico ministero il presidente del tribunale stabilisce il giorno in cui l'incolpato deve comparire davanti al tribunale per esporre la sua difesa. |
Art. 200. L'incolpato può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario munito di mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare deduzioni scritte a sua [...] |
Art. 201. Il tribunale, sentiti l'incolpato, se è comparso, ed il pubblico ministero, pronuncia sulla istanza proposta. |
Art. 202. La sentenza del tribunale deve essere depositata nella cancelleria entro dieci giorni dalla deliberazione. Il cancelliere cura che un avviso dell'avvenuto deposito, contenente la indicazione del [...] |
Art. 203. Per quanto non è preveduto negli articoli precedenti si osservano nei giudizi per le infrazioni indicate nell'art. 196 le norme stabilite dal codice di procedura civile riguardo alle materie da [...] |
Art. 204. Per gli atti di nascita inscritti nei relativi registri prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le annotazioni che secondo il decreto medesimo devono eseguirsi in calce agli atti sono [...] |
Art. 205. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1940. |
§ 92.1.1 - R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. [1]
Ordinamento dello stato civile.
(G.U. 1 settembre 1939, n. 204, S.O.)
TITOLO I
Degli uffici e degli ufficiali dello stato civile
Ogni comune ha un ufficio di stato civile.
Il podestà o chi in sua vece regge il comune è ufficiale dello stato civile.
Egli può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a uno o più consultori o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per la nomina a consultore.
Per gli atti di nascita, di morte e di richiesta della pubblicazione di matrimonio la delegazione può essere fatta anche al segretario comunale o ad altri impiegati del comune.
Art. 2. Quando le grandi città sono divise in quartieri, o quando un comune di terraferma comprende un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune è lontana dal capoluogo o non ha con questo facili comunicazioni, o concorrono circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola borgata o frazione di comune separati uffici di stato civile con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Gli uffici di stato civile di uno stesso comune sono distinti con numero progressivo.
La delegazione in questi casi è fatta alle persone che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fanno le veci del podestà o ad altra persona che ha i requisiti di cui all'art. 7 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
Art. 3. Ogni delegazione deve essere approvata dal procuratore della Repubblica. L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta di segretario comunale o di altro impiegato del comune o di colui che fa le veci del podestà nei quartieri delle città, nelle isole, nelle borgate o nelle frazioni di un comune.
L'approvazione del procuratore della Repubblica è apposta su ciascun originale.
Uno degli originali è depositato nella cancelleria del tribunale, l'altro è depositato negli archivi comunali ed è conservato tra gli atti dello stato civile.
Art. 4. La delegazione non priva il podestà della sua qualità di ufficiale dello stato civile; egli può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o di impedimento del delegato.
La delegazione dura finché non è revocata con altro atto del podestà e finché non sono trascorsi trenta giorni da quello in cui il delegato ha notificato la propria rinunzia al podestà.
L'atto di revocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il podestà ne spedisce copia autentica al procuratore della Repubblica affinché sia depositata nella cancelleria del tribunale.
Art. 5. L'ufficiale dello stato civile:
1) riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile;
2) custodisce e conserva i registri e qualunque atto che vi si riferisce;
3) rilascia gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, e le copie degli allegati quando questi pervengono da paese estero o quando sono depositati in originale.
L'ufficiale dello stato civile può delegare le attribuzioni di cui al n. 3 al segretario comunale o ad altri impiegati del comune. La delegazione è approvata dal procuratore della Repubblica e devono essere osservate le formalità di cui all'art. 3.
Art. 6. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali egli, il coniuge, o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo, intervengono come dichiaranti.
Art. 7. I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri dello stato civile possono rilasciare gli estratti e i certificati, o le copie degli allegati da essi custoditi soltanto nei seguenti casi:
1) quando sono smarriti o sono stati distrutti i corrispondenti registri del comune;
2) quando nel registro esistente nell'ufficio comunale manca l'atto che si trova nel registro corrispondente presso di loro depositato;
3) quando l'atto esistente nel registro dell'ufficio comunale non è conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale;
4) quando si richiede copia di qualcuno dei documenti allegati ai registri presso di loro depositati, purché tali documenti provengano da paese estero o siano depositati in originale.
I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficio dello stato civile.
La difformità accennata nel numero 3 deve risultare dall'estratto rilasciato dall'ufficio di stato civile.
Art. 8. Non ostante il disposto dell'articolo precedente, i cancellieri di tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare in calce agli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformità con i registri da essi custoditi.
Art. 9. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge: le regie autorità diplomatiche e consolari; i commissari di marina sulle navi della regia marina ed i comandanti sulle navi mercantili, o coloro che ne fanno le veci.
Art. 10. Il presidente del Senato assistito dal notaio della Corona adempie le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re Imperatore e delle persone della Famiglia Reale.
Gli atti sono iscritti in un doppio registro originale, l'uno dei quali è custodito nell'archivio generale del Regno e l'altro nell'archivio del Senato a norma dell'art. 38 dello statuto.
Art. 11. Nella zona delle operazioni di guerra le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate, alle persone che si trovano al loro seguito e ai prigionieri e per gli atti delle nascite da donne al seguito delle forze armate, sono esercitate dalle autorità indicate nella legge di guerra, approvata con
Art. 12. Le regie autorità diplomatiche e consolari possono rilasciare gli estratti e i certificati che concernono gli atti contenuti nei loro registri di stato civile e le copie dei relativi allegati.
Gli estratti e i certificati innanzi indicati possono essere rilasciati anche dal Ministero degli affari esteri in base ai registri presso di esso depositati, nei casi in cui risulta che le copie spedite a termini dell'art. 51 dalle regie autorità diplomatiche e consolari non sono state regolarmente trascritte nei registri del Regno, ovvero allorquando esiste una differenza tra l'originale e la copia trascritta.
Art. 13. Gli ufficiali dello stato civile si devono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero di grazia e giustizia.
Essi sono sotto l'immediata e diretta vigilanza dei procuratori della Repubblica, con i quali devono corrispondere per tutto ciò che riguarda lo stato civile.
TITOLO II
Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile
Art. 14. In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:
1) di cittadinanza;
2) di nascita;
3) di matrimonio;
4) di morte;
4-bis) di unioni civili.
Art. 15. I registri devono essere stampati e conformi in tutto il Regno, anche per le dimensioni, ai moduli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 16. I registri dello stato civile sono tenuti in doppio originale.
Art. 17. I registri per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono costituiti da due parti, la prima composta di fogli con moduli stampati e la seconda in parte con moduli stampati e in parte con fogli in bianco.
Art. 18. Le due parti di ciascun registro possono avere una numerazione distinta dei fogli che le compongono; ma ciascuna parte e, se suddivisa in serie, ciascuna serie devono avere una speciale numerazione degli atti che contengono ed un distinto verbale di chiusura.
Il numero d'ordine progressivo di ciascun atto deve essere indicato in margine e di contro alla prima linea, e sotto al numero devono essere indicati il cognome e il nome della persona alla quale l'atto si riferisce e, negli atti di nascita, anche il sesso.
Art. 19. Ciascun comune si deve provvedere annualmente dei registri formati secondo le disposizioni di questo titolo.
Art. 20. I registri, prima di essere posti in uso, sono vidimati in ciascun foglio dal prefetto o da un suo delegato il quale nella prima pagina di ciascun registro indica di quanti fogli questo è composto.
Per tale vidimazione il podestà di ogni comune trasmette al prefetto, non oltre il mese di ottobre di ciascun anno, i registri occorrenti per l'anno successivo. I registri vidimati devono essere restituiti al podestà non oltre il 15 dicembre.
Art. 21. L'ufficiale dello stato civile, se nel corso dell'anno riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al prefetto per la vidimazione, a norma dell'articolo precedente.
Il prefetto deve indicare espressamente nell'intestazione del registro che questo è un supplemento di altro registro corrispondente.
Art. 22. Il registro suppletivo si pone in uso soltanto quando è esaurito il registro principale.
L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'art. 32, facendo risultare che al registro segue un supplemento.
La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, è continuata nel registro suppletivo.
Art. 23. Se l'autorità giudiziaria ordina il trasporto di un registro nei propri uffici, l'ufficiale dello stato civile, con verbale scritto e sottoscritto immediatamente dopo l'ultimo atto, indica il numero degli iscritti nel registro e si provvede senza indugio del registro suppletivo secondo le norme degli articoli precedenti.
Appena riavuto il registro principale, l'ufficiale dello stato civile chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi nel registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati nel registro suppletivo.
Art. 24. Il primo atto che si riceve in un registro è steso immediatamente dopo la menzione fatta dal prefetto del numero dei fogli di cui si compone il registro.
Gli altri atti sono stesi di seguito senza lasciar spazio in bianco.
Le linee che non rimangono scritte per intero devono essere coperte, alla presenza delle parti e dei testimoni, con una riga di inchiostro.
Le date ed ogni altra indicazione numerica sono scritte in lettere per esteso.
Art. 25. Nei registri ogni scritturazione è fatta a mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.
Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le parole da cancellare per modo che possono in ogni tempo essere lette; nota le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei chiarimenti e dei testimoni.
Art. 26. L'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di nascita, di matrimonio e di morte nei rispettivi registri, riempiendo gli spazi vuoti dei moduli stampati secondo le formule che sono stabilite dal Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 27. Gli atti indicati nell'articolo precedente, quando per la particolarità del caso non si adattano al modulo stampato del relativo registro, si scrivono per intero nei fogli in bianco seguendo nella loro compilazione, per quanto è possibile, le formule stabilite; quando nessuna di queste è applicabile, si stende l'atto secondo che le circostanze esigono.
Art. 28. Nei registri di cittadinanza gli atti sono iscritti integralmente a mano, facendo però uso, nella loro compilazione, delle formule per essi stabilite a norma dell'art. 26.
Art. 29. La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sopra i due registri originali. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente ordinato; altrimenti è brevemente riassunto.
Nell'uno e nell'altro caso deve risultare dallo stesso verbale la inserzione nel volume degli allegati dell'atto che è stato trascritto.
Art. 30. La trascrizione può essere chiesta direttamente da chiunque vi ha interesse o dalla pubblica autorità competente.
L'ufficiale dello stato civile fa risultare in ogni caso la persona o l'autorità richiedente.
Art. 31. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in italiano eseguita nel modo stabilito dall'art. 58.
Le spese della traduzione sono a carico della parte interessata che ha richiesto la trascrizione; in mancanza di tale richiesta, o se la parte è povera esse sono a carico del comune nei cui registri la trascrizione si deve eseguire.
Art. 32. I registri sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale scritto e sottoscritto nel mattino del primo gennaio di ciascun anno immediatamente dopo l'ultimo atto. Nel verbale di chiusura è indicato il numero degli atti contenuti in ciascun registro.
Art. 33. Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale di essi un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformità del modulo stabilito dal Ministro per la grazia e giustizia, ed entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui all'art. 179, egli deposita uno degli originali dei registri negli archivi del comune e trasmette l'altro al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale. A ciascuno degli originali è unito il rispettivo indice.
Nei comuni in cui sono più uffici di stato civile l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere anche gli atti contenuti nei registri di tutti gli altri uffici.
Art. 34. Oltre l'indice annuale, l'ufficiale dello stato civile nel mese di gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio forma in doppio esemplare un indice per il decennio stesso, giusta il modulo stabilito ai sensi dell'articolo precedente.
Uno degli esemplari vince depositato negli archivi dello stato civile del comune e l'altro si trasmette al procuratore della Repubblica.
Nei comuni in cui sono più uffici di stato civile l'indice decennale è formato soltanto dall'ufficio primo e deve comprendere gli atti contenuti nei registri di tutti gli uffici.
Art. 35. Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza o una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica per i provvedimenti del caso.
Art. 36. Se i due originali di un registro in corso sono smarriti o distrutti, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi originali per ricevere gli atti successivi.
Art. 37. Se uno solo degli originali in corso è smarrito o distrutto, il procuratore della Repubblica provvede affinché, sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale, sia fatta copia esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo provvede il procuratore della Repubblica quando è smarrito o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria.
Se è smarrito o distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale depositato presso la cancelleria è fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
La copia che deve sostituire l'originale distrutto o smarrito è vidimata dal procuratore della Repubblica.
La spesa della copia è a carico del comune o dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto apparteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria del tribunale.
Art. 38. Quando si verifica alcuno dei casi indicati negli artt. 130, comma primo, e 446 del libro primo del codice civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore della Repubblica, può ordinare che siano redatti, se possibile, gli atti omessi e siano rifatti quelli distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate di almeno quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.
La precedente disposizione si applica anche per la formazione dell'atto di matrimonio nel caso in cui non si sono tenuti i registri di matrimonio e in quelli previsti nell'art. 130, comma secondo, del libro primo del codice civile, purché risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 39. Nel caso di distruzione di registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostruire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'articolo precedente può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal giudice delegato dal presidente del tribunale e composte del podestà, o di chi ne fa le veci, di un ministro del culto e del segretario comunale.
Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo precedente.
Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale però avviene soltanto dopo che alla deliberazione è stata data conveniente pubblicità ed è trascorso il termine fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale.
Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorità giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito, in base a copia o certificato autentici legalmente estratti dall'originale, che siano successivamente ritrovati.
Art. 40. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono.
Art. 41. Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi all'ufficiale dello stato civile sono ricevuti in presenza di due testimoni maggiori di età, preferendosi quelli scelti dalle parti interessate anche fra i loro parenti.
Art. 42. Gli atti relativi allo stato civile, oltre quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, la paternità, se conosciuta, l'età, la professione e la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.
Art. 43. L'ufficiale dello stato civile quando riceve un atto dichiara tale sua qualità.
Se egli non è il podestà, enuncia anche se riceve l'atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero per delegazione.
Art. 44. I documenti, di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile, devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorità da cui emana e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.
Art. 45. L'atto, appena compiuto, è letto dall'ufficiale dello stato civile ai dichiaranti ed ai testimoni, i quali devono immediatamente sottoscriverlo nei due originali insieme con lo stesso ufficiale dello stato civile. Dell'adempimento di questa formalità si fa menzione nell'atto.
Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.
Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve nell'atto medesimo farne menzione.
L'atto è chiuso con la firma dell'ufficiale dello stato civile e, dopo chiuso, non può subire variazione.
Art. 46. Quando la legge richiede per la formazione dell'atto l'intervento del segretario comunale, anche questo deve sottoscriverlo, ma dopo l'ufficiale dello stato civile.
Art. 47. Le parti interessate, nei casi in cui non sono tenute a comparire personalmente, possono farsi rappresentare da persona munita di mandato speciale. Questo può risultare da scrittura privata autenticata, quando non è espressamente stabilito che deve risultare da atto pubblico.
Art. 48. L'ufficiale dello stato civile non può enunciare negli atti di cui è richiesto se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono stabilite o permesse per ciascun atto.
Art. 49. I cittadini che si trovano fuori del Regno devono fare, secondo le norme stabilite dal presente decreto, le dichiarazioni per gli atti di nascita o di morte alla regia autorità consolare che adempie le funzioni di ufficiale dello stato civile nel luogo in cui tali fatti sono avvenuti.
Le dichiarazioni devono invece farsi con le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa, ovvero se manca sul luogo la regia autorità consolare. In questi casi copia autentica dell'atto è subito trasmessa a cura del dichiarante alla regia autorità consolare competente.
Art. 50. La celebrazione del matrimonio fuori del Regno tra cittadini oppure tra cittadini e stranieri può essere compiuta con l'osservanza delle norme stabilite dal codice civile innanzi alla regia autorità diplomatica o consolare competente a norma della legge consolare ovvero con le forme stabilite dalla legge del luogo innanzi all'autorità competente, salvo in quest'ultimo caso l'osservanza del comma secondo dell'articolo precedente per quanto riguarda la trasmissione della copia dell'atto.
Art. 51. Le regie autorità diplomatiche o consolari, a norma della legge consolare, devono trasmettere copia degli atti da loro ricevuti o a loro pervenuti al Ministero degli affari esteri, il quale ai fini della trascrizione trasmette a sua volta:
gli atti di nascita all'ufficio di stato civile del domicilio del padre del bambino, o della madre se il padre non è conosciuto;
gli atti di matrimonio all'ufficio di stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;
gli atti di morte all'ufficio di stato civile comune dell'ultimo domicilio del defunto.
In mancanza di domicilio nel Regno, o se questo non è noto, gli atti sono trasmessi per la trascrizione all'ufficio di stato civile di Roma.
Art. 52. Le autorità, che ricevono dai commissari di marina o dai comandanti di navi mercantili ovvero dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con
TITOLO III
Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile
Art. 53. Le procure e gli altri documenti, che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, sono da lui ritirati e formano gli allegati degli atti stessi.
Art. 54. Gli allegati di ciascun atto sono muniti del visto dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo da unire a quello dei due registri originali, destinato ad essere depositato presso la cancelleria del tribunale.
Art. 55. Sul fascicolo degli allegati l'ufficiale dello stato civile indica:
1) il nome e cognome di coloro a cui l'atto si riferisce;
2) il registro che contiene l'atto ed il numero progressivo col quale l'atto è nel medesimo segnato;
3) il numero e la indicazione dei documenti che vi sono inclusi.
Art. 56. I fascicoli che contengono gli allegati si riuniscono in quattro volumi corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.
I detti fascicoli sono per ciascun volume segnati con un numero progressivo, conservando l'ordine cronologico delle date degli atti.
Ciascuno dei quattro volumi è trasmesso al procuratore della Repubblica insieme con il corrispondente registro per essere depositato presso la cancelleria del tribunale.
Art. 57. I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile, sempreché non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni, devono essere costituiti da atti pubblici, essere conformi alle leggi sul bollo e sul registro ed essere debitamente legalizzati.
I documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità da esso delegata.
Per gli atti dello stato civile, trasmessi nel Regno per la trascrizione dalle autorità diplomatiche o consolari, è sufficiente la legalizzazione dell'autorità che li trasmette.
Art. 58. I documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla autorità diplomatica o consolare del paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.
Se manca la traduzione, l'ufficiale dello stato civile o il procuratore della Repubblica nomina di ufficio un interprete per la traduzione. Questa deve essere confermata con giuramento.
Quando non è possibile provvedere nel modo innanzi indicato, la traduzione è richiesta al Ministero di grazia e giustizia, in conformità dell'art. 16 della
Per le spese della traduzione si applicano le disposizioni dell'art. 31.
TITOLO IV
Dei registri di cittadinanza
Art. 59. Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute nella
Art. 60. Nei registri di cittadinanza si trascrivono:
1) i decreti reali di concessione della cittadinanza italiana;
2) i decreti reali che, a norma della
3) gli altri decreti o provvedimenti delle autorità competenti che importano riconoscimento, concessione, perdita o revoca della cittadinanza italiana;
4) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, prevedute nell'art. 7 della
5) i decreti e gli altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano;
6) i decreti con i quali il Ministro per l'interno inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana;
7) le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando sono state fatte all'estero alla regia autorità diplomatica o consolare ovvero al capitano della nave, a norma dell'art. 8, comma secondo, del
Art. 61. Nelle dichiarazioni prevedute nell'art. 59 e nei numeri 4 e 7 dell'art. 60 il dichiarante deve indicare e, ove occorre, documentare le circostanze per le quali crede di poterle fare.
Art. 62. L'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto nell'art. 5 della
Se il giuramento deve essere prestato, a norma dell'art. 3 del R.D. 2 agosto 1912, numero 949, innanzi all'ufficiale dello stato civile, questi lo riceve nei termini stabiliti nello stesso articolo, previa ammonizione sulla importanza morale e religiosa dell'atto medesimo, e ne redige il processo verbale.
Il processo verbale di giuramento o quello che in copia sia stato trasmesso all'ufficiale dello stato civile, in conformità di quanto è pure stabilito nell'art. 3 sopra indicato o in altre disposizioni, deve essere menzionato nell'atto di trascrizione del decreto di concessione ed inserito nel volume degli allegati.
Art. 63. Oltre quanto è prescritto negli artt. 3, 5, 6 e 8 del
La trascrizione è eseguita nei registri di cittadinanza del comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in quelli del comune di nascita od infine, se il dichiarante è nato e residente all'estero, in quelli del comune da lui indicato o, in mancanza d'indicazione, in quelli di Roma.
TITOLO V
Dei registri di nascita. Degli atti di nascita. Degli atti di riconoscimento dei figli naturali
Capo I
Dei registri di nascita
Art. 64. Ciascuna delle due parti dei registri di nascita è suddivisa in due serie distinte rispettivamente con le lettere A e B.
Art. 65. Nella serie A della parte prima si ricevono le dichiarazioni delle nascite, comprese quelle di cui agli artt. 69 e 74.
Nelle serie B della stessa parte prima si ricevono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all'art. 68.
Art. 66. Nella serie A della parte seconda, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono per intero gli atti di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita ebbe luogo occasionalmente.
Nella serie B della stessa parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
1) gli atti delle nascite avvenute in viaggio per aria e che si denunziano nel Regno;
2) i processi verbali di cui all'art. 75 relativi alla consegna di bambini trovati;
3) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevute dall'ufficiale dello stato civile a norma della prima parte dell'art. 84.
Nella stessa serie B della parte seconda si trascrivono:
1) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
2) gli atti di nascita ricevuti durante viaggi per mare o per ferrovia;
3) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati a norma della legge di guerra, approvata con
4) le dichiarazioni di consegna di bambini ad un istituto ai sensi dell'art. 77;
5) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
6) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, esclusi quelli indicati al n. 3 del comma precedente e quelli ricevuti nell'atto di matrimonio;
7) le sentenze dichiarative di nullità del riconoscimento di filiazione naturale dopo che sono passate in giudicato;
8) le dichiarazioni giudiziali di paternità o di maternità di cui all'art. 85 dopo che sono passate in giudicato;
9) i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome ed i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
10) i provvedimenti di dichiarazione, di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
11) i provvedimenti di riconoscimento, di concessione, di sospensione, di perdita di titoli di nobiltà e di predicato, nonché quelli di decadenza dal diritto di succedervi;
12) le sentenze di rettificazione e quelle di cui negli artt. 68 e 69.
Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 devono essere trascritti per intero. Per quelli di cui al n. 6 quando si tratta di riconoscimento di figli adulterini preveduti nell'art. 250, comma terzo, del primo libro del codice civile si trascrive il solo decreto reale che ammette il riconoscimento.
Capo II
Degli atti di nascita. Degli atti di riconoscimento dei figli naturali
Art. 67. La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.
Se il bambino non gli è presentato, l'ufficiale dello stato civile deve altrimenti accertarsi della verità della nascita e può anche, quando lo reputa necessario, esigere la presentazione del neonato.
Nell'atto di nascita si fa menzione della presentazione del neonato o degli altri modi di accertamento della nascita.
Art. 68. Se la dichiarazione è fatta dopo dieci giorni dalla nascita, l'ufficiale dello stato civile la inserisce nella serie B della parte prima dei registri di nascita; ma l'atto così formato non acquista efficacia e non se ne può rilasciare estratto o certificato se non dopo che è stato dichiarato valido dal tribunale con il procedimento della rettificazione.
L'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto una tardiva dichiarazione di nascita deve farne, ad ogni effetto, immediato rapporto al procuratore della Repubblica e, quando gli perviene la sentenza del tribunale che provvede sulla dichiarazione stessa, ne fa annotazione in margine all'atto relativo.
Art. 69. L'ufficiale dello stato civile, quando è a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne fa immediato rapporto al procuratore della Repubblica. Egli forma l'atto di nascita soltanto in base a sentenza del tribunale data con il procedimento della rettificazione; della sentenza deve essere fatta menzione nell'atto stesso.
1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41.
Art. 71. L'atto di nascita enuncia il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato.
Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.
Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.
Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.
Art. 72. È vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi, e per i figli di cui non sono conosciuti i genitori anche cognomi, ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche e, se si tratta di bambino avente la cittadinanza italiana, anche nomi stranieri.
I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza.
Ai figli, di cui non sono conosciuti i genitori, è vietato altresì di imporre nomi o cognomi che possono rivelare l'origine illegittima, ovvero cognomi stranieri, di importanza storica, appartenenti a famiglie illustri o note comunque nel luogo in cui l'atto di nascita è formato, iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, o cognomi preceduti da particelle nobiliari, predicati o appellativi.
Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma prima, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e se il dichiarante persiste nella sua determinazione, impone egli stesso il nome al bambino.
Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile, che impone il nome ovvero il cognome al bambino ai sensi di questo articolo e dell'articolo precedente, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.
Art. 73. Se la nascita è da unione legittima, nell'atto relativo oltre le indicazioni di cui all'articolo 71 si devono enunciare il nome e cognome, l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione e la residenza del padre e della madre.
Se la nascita è da unione illegittima, le enunciazioni sopra indicate dovranno essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendono la dichiarazione di nascita, o che hanno fatto constare per atto pubblico del proprio consenso ad essere nominati, ferma in ogni caso la disposizione dell'art. 83, comma primo, parte prima.
Art. 74. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico.
L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.
Art. 75. Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.
Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso è consegnato.
I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.
Nei casi predetti, nonché nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile.
Art. 76. Quando il bambino trovato o figlio di genitori non conosciuti è affidato ad un istituto, l'ufficiale dello stato civile indica rispettivamente nel processo verbale di consegna o nell'atto di nascita anche l'istituto a cui il bambino è mandato, e rilascia alla persona all'uopo incaricata copia di detti atti, da consegnare al direttore dell'istituto insieme con il bambino e con gli oggetti e contrassegni di esso di lui ritrovati. Del ricevimento del bambino il direttore redige nei registri dell'istituto processo verbale, nel quale trascrive pure la copia degli atti suindicati.
Art. 77. Quando un bambino è consegnato ad un istituto, il direttore, per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato, deve darne comunicazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale l'istituto si trova, indicando il giorno e l'ora in cui è stato ricevuto il bambino, il sesso, l'età apparente e gli oggetti rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre indicare il nome e il cognome dati al bambino e il numero d'ordine di iscrizione nei registri.
Tale comunicazione è trascritta nel registro degli atti di nascita.
Art. 77 bis. Nelle ipotesi di cui agli artt. 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa il rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del processo verbale di consegna del bambino trovato o del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto.
Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità della seconda parte dell'art. 69.
Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.
Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie.
Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.
Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonché negli altri atti dello stato civile, le persone, che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovavano nella situazione prevista dagli artt. 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'art. 75 o nella comunicazione di cui all'art. 77.
Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.
Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona.
Art. 78. Nel caso di nascita di un bambino fuori del comune, in cui i genitori hanno la residenza, l'ufficiale che ha ricevuto l'atto, o che lo ha trascritto nel caso di cui all'art. 81, ne trasmette entro dieci giorni copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei genitori, affinché sia trascritta nei registri con la indicazione della data in cui la copia è pervenuta.
Art. 79. Se la nascita avviene durante un viaggio per mare l'atto relativo deve formarsi entro ventiquattro ore dalla nascita a cura del commissario di marina, se si tratta di nave della regia marina, e a cura del comandante, se si tratta di nave mercantile, osservate rispettivamente le norme del regolamento per il servizio di bordo delle regie navi e quelle del codice e del regolamento per la marina mercantile.
Art. 80. Nel primo porto in cui approda la nave, se esso è in paese estero e vi risiede una regia autorità consolare, il commissario di marina e il comandante sono tenuti a depositare presso la stessa autorità copia autentica degli atti di nascita che hanno redatto. Se il porto è nel Regno, il commissario di marina è tenuto a depositare gli atti originali presso l'autorità militare marittima e il comandante della nave mercantile deve depositare le copie autentiche presso l'autorità marittima portuale: le dette autorità marittime provvedono a termini dell'art. 52.
Art. 81. Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la dichiarazione deve essere fatta al capo del convoglio, che redige apposito verbale con le indicazioni prescritte per gli atti di nascita e lo consegna at capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio.
Il capo della stazione trasmette, entro ventiquattro ore, il verbale all'ufficiale dello stato civile del luogo, che lo trascrive nei registri delle nascite.
Art. 82. Le nascite avvenute in viaggio per aria sono registrate nel libro di bordo e denunciate a cura del comandante dell'aeromobile nel prossimo luogo di approdo alle competenti autorità del Regno o alle competenti autorità consolari, secondo che l'approdo avviene nel Regno o all'estero, per la formazione dei relativi atti.
Art. 83. Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento a sensi di legge e, se il riconoscimento è fatto con atto distinto posteriore alla nascita e questa sia avvenuta in altro comune, deve altresì esibire copia integrale dell'atto di nascita.
Il riconoscimento del figlio adulterino, nel caso preveduto dall'art. 250, comma terzo, del libro primo del codice civile, non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile né nell'atto di nascita, né con atto separato.
L'ufficiale dello stato civile, se si rifiuta di ricevere la dichiarazione di riconoscimento, deve rilasciare un certificato con la indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.
Art. 84. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta davanti all'ufficiale dello stato civile separatamente da altro atto di stato civile, è iscritta nei registri delle nascite.
Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, o riguarda un figlio nascituro da madre residente in altro comune, l'ufficiale dello stato civile che lo ha ricevuto ne trasmette copia autentica, nel primo caso all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita, ai fini dell'annotazione di cui all'art. 89, n. 1, e nel secondo caso a quello del comune di residenza della madre, ai fini dell'annotazione stessa, qualora la nascita avvenga in quest'ultimo comune.
Art. 85. La dichiarazione di riconoscimento fatta a norma dell'art. 252 del libro primo del codice civile, esclusa quella ricevuta direttamente da un ufficiale dello stato civile e, dopo il passaggio in cosa giudicata, la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale sono trascritte nei registri delle nascite del comune nel quale trovasi l'atto di nascita, o di quello della residenza della madre se trattasi di riconoscimento fatto prima della nascita.
Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione, salvo quanto è disposto nell'art. 119 della legge di guerra approvata con
Se trattasi di dichiarazione contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dal deposito del testamento olografo o dalla pubblicazione del testamento segreto o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.
La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale deve essere trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione.
La trascrizione può essere chiesta da chiunque all'ufficiale dello stato civile.
Quando non si tratta di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità o di decreto Reale che ammette il riconoscimento nel caso preveduto dall'art. 250, comma terzo, del libro primo del codice civile, l'ufficiale dello stato civile si deve rifiutare di eseguire la trascrizione se il riconoscimento è vietato dalla legge, rilasciando in pari tempo un certificato con la indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.
Dopo la trascrizione, il riconoscimento è annotato in calce all'atto di nascita.
Il giudice, nel caso preveduto dall'art. 266 del libro primo del codice civile, può ordinare che siano sospese la trascrizione e l'annotazione del riconoscimento impugnato. Può ordinare altresì che la domanda di impugnazione sia annotata in calce all'atto di nascita, quando vi è stato già annotato il riconoscimento ed in margine ad ogni altro atto iscritto o trascritto dal quale il riconoscimento stesso risulta.
Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o trascrizione del riconoscimento.
Art. 86. La sentenza passata in giudicato, che accoglie l'imputazione dell'atto di riconoscimento è comunicata a cura del pubblico ministero o è notificata dagli interessati all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione in margine all'atto di riconoscimento ed in calce all'atto di nascita, riproducendone integralmente il dispositivo nella parte che si riferisce all'accoglimento della impugnazione.
Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata in margine all'atto di riconoscimento e in calce all'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione.
Art. 87. Il riconoscimento di un figlio già riconosciuto dall'altro genitore deve essere comunicato, a cura dell'ufficiale dello stato civile, al procuratore della Repubblica il quale provvede a darne notizia agli interessati.
Art. 88. In margine agli atti di nascita si annotano:
1) i decreti di adozione e le sentenze di revoca;
2) i provvedimenti di dichiarazione, di revoca e di estinzione dell'affiliazione;
3) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela;
4) i provvedimenti di concessione e di revoca della emancipazione;
5) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio d'interdizione o di inabilitazione, le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
6) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;
7) le sentenze che pronunziano la nullità del matrimonio e quelle che ne pronunziano lo scioglimento eseguibili nel Regno;
8) i provvedimenti della Corte di appello preveduti negli artt. 17 e 22 della
9) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto o la perdita della cittadinanza italiana;
10) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta divenute eseguibili e quelle che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
È fatta salva ogni altra annotazione marginale prescritta dalla legge ovvero ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 89. In calce agli atti di nascita si annotano:
1) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale in qualunque forma compiuti ovvero il decreto reale che ammette il riconoscimento nel caso preveduto dall'art. 250, comma terzo, del libro primo del codice civile, e le sentenze dichiarative di nullità del riconoscimento;
2) le dichiarazioni giudiziali di filiazione naturale;
3) le domande di impugnazione di riconoscimento quando ne è ordinata l'annotazione a norma dell'art. 85, comma nono, e le relative sentenze sulle impugnazioni stesse a norma dell'art. 86;
4) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per decreto reale e i provvedimenti che le annullano;
5) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
6) i decreti di cambiamento o di aggiunta di nome o cognome e i provvedimenti di revoca;
7) le sentenze relative al diritto di uso di un pseudonimo;
8) i provvedimenti di riconoscimento, di concessione, di sospensione e di perdita di titoli di nobiltà e di predicato, nonché quelli di decadenza dal diritto di succedervi;
9) le sentenze di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto nei registri;
10) l'atto di morte.
Art. 90. L'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio si provvede a cura dell'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione del relativo atto, quanto egli ha notizia della esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio. All'annotazione della legittimazione per decreto reale si provvede a richiesta del pubblico ministero presso la corte di appello.
L'annotazione può essere richiesta, in ogni caso, dagli interessati.
TITOLO VI
Della celebrazione del matrimonio
Capo I
Dei registri per le pubblicazioni di matrimonio
Art. 91. In ciascun ufficio di stato civile si deve tenere un registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio e per i processi verbali di affissione della medesima.
Le norme stabilite dal codice civile e dal presente decreto per i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.
Art. 92. Il registro delle pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è costituito da due parti. La parte prima è composta di fogli con moduli stampati; la seconda è suddivisa in due serie: serie A composta di fogli con moduli stampati, serie B composta di fogli in bianco.
Art. 93. L'ufficiale dello stato civile nella parte prima iscrive le richieste di pubblicazione di matrimonio fatte davanti a lui.
Nella serie A della parte seconda trascrive le richieste pervenute dall'ufficiale dello stato civile di altro comune; nella serie B della stessa parte seconda iscrive le dichiarazioni di cui all'art. 96 fatte in seguito a dispensa dalla pubblicazione e trascrive le richieste di pubblicazione provenienti dall'estero.
Art. 94. Il registro per le pubblicazioni fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene conservato presso l'ufficio di stato civile fino a quando non sono stati celebrati tutti i matrimoni della cui pubblicazione fu nel medesimo ricevuta la richiesta, ovvero fino a quando per il decorso dei centottanta giorni indicati nell'art. 97 del libro primo del codice civile la pubblicazione si deve considerare come non avvenuta.
In seguito il registro è trasmesso al procuratore della Repubblica, il quale, compiutane la verificazione, ne ordina il deposito negli archivi del tribunale.
Capo II
Della richiesta della pubblicazione
Art. 95. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'art. 94 del libro primo del codice civile ne ha dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'art. 47. Quando l'incarico è stato conferito a chi esercita la patria potestà o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.
Art. 96. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare:
il nome, il cognome, l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione ed il luogo della nascita degli sposi;
il luogo di loro residenza nell'ultimo anno;
il nome e il cognome dei loro genitori, se conosciuti; il nome e il cognome delle persone di cui è necessario l'assenso al matrimonio, a termini dell'art. 88 del libro primo del codice civile;
se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'art. 85 del primo libro del codice civile;
se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio;
se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli artt. 83 e 86 del libro primo del codice civile.
Le dichiarazioni fatte da chi richiede la pubblicazione devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due testimoni che sono presenti all'atto di richiesta.
Art. 97. Chi richiede la pubblicazione deve presentare, oltre a quelli indicati nell'art. 95 del libro primo del codice civile, tutti gli altri documenti che in base alle fatte dichiarazioni sono necessari per la celebrazione del matrimonio.
Lo sposo che si trova nell'impossibilità di presentare l'atto di nascita, può supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
L'atto di notorietà deve contenere la dichiarazione giurata di cinque testimoni ancorché parenti degli sposi, nella quale essi devono indicare il nome, il cognome, la professione, la residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo della nascita, l'età, la cittadinanza, la razza, e infine le cause per cui non può essere prodotto l'atto di nascita, nonché le circostanze relative alla conoscenza che ciascun testimone ha delle fatte dichiarazioni.
Art. 98. Se il matrimonio non può essere celebrato senza particolare assenso, permesso o autorizzazione, deve essere presentato all'ufficiale dello stato civile il documento dal quale risulta l'assenso, il permesso o l'autorizzazione.
Art. 99. Quando l'assenso prescritto dall'art. 88 del libro primo del codice civile non è dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile, se ne deve provare la prestazione nel modo indicato nel comma terzo del predetto articolo, ovvero si deve presentare copia del provvedimento di cui al comma quarto dello stesso articolo.
Nei casi in cui la persona, alla quale spetta l'esercizio della patria potestà, si trova nella impossibilità di manifestare la propria volontà, questa impossibilità si prova:
1) con la produzione dei relativi documenti, quando essa consta già in modo legale;
2) con la produzione di un atto di notorietà redatto nelle forme indicate nell'art. 97, quando invece la impossibilità non consta in modo legale.
La richiesta della pubblicazione di matrimonio, fatta da chi deve dare l'assenso, importa la prestazione di esso.
Art. 100. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale è stata concessa dispensa a termini delle disposizioni del libro primo del codice civile, lo sposo deve presentare copia del provvedimento di dispensa.
Art. 101. Lo sposo, che ha già contratto un matrimonio, deve provare la sua libertà di stato con la produzione di copia integrale dell'atto di morte del coniuge o dell'atto di matrimonio recante l'annotazione della sentenza dichiarativa di morte presunta del coniuge stesso, ovvero l'annotazione del provvedimento che dichiara nullo o scioglie il matrimonio o che dispensa da quello rato e non consumato.
Se si tratta di una vedova, l'ufficiale dello stato civile deve accertare che sono decorsi 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a norma dell'art. 87 del libro primo del codice civile, tranne che la vedova sia stata dispensata da questo impedimento o abbia partorito.
Art. 102. Se è stata concessa la riduzione del termine della pubblicazione, a norma dell'art. 98 del libro primo del codice civile, deve essere presentato il relativo provvedimento da chi richiede la pubblicazione.
Art. 103. L'ufficiale dello stato civile, nel processo verbale contenente le dichiarazioni prescritte dall'art. 96, prima di fare menzione dei documenti presentati in relazione alle dichiarazioni stesse, indica in quali comuni deve essere eseguita la pubblicazione.
Tra i documenti deve essere compresa la richiesta della pubblicazione, che sia stata fatta dal parroco a termini dell'art. 6 della
Art. 104. Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile fa eseguire la pubblicazione nel luogo dell'ultima residenza nel Regno.
Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato durante il tempo della residenza all'estero.
Art. 105. La richiesta della pubblicazione che viene fatta da un sordomuto che sa leggere e scrivere è presentata in iscritto.
Se il sordomuto non sa o non può scrivere l'ufficiale dello stato civile riceve la richiesta per mezzo di un interprete, scegliendolo di preferenza tra le persone abituate a trattare con il sordomuto. L'interprete deve prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è conferito.
Art. 106. Gli sposi dispensati dalla pubblicazione devono presentare il decreto di dispensa all'ufficiale dello stato civile. Questi, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, riceve le dichiarazioni indicate nell'art. 96 con i documenti giustificativi e redige processo verbale nel registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio. Nel processo verbale si deve fare menzione che la pubblicazione è stata omessa per la ottenuta dispensa.
Capo III
Della dispensa dagl'impedimenti a contrarre matrimonio e della dispensa dalla pubblicazione
Art. 107. La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età, a sensi dell'art. 82 del libro primo del codice civile, e da quelli derivanti da adozione e da affiliazione, indicati nell'art. 85 dello stesso libro primo, è delegata al procuratore generale presso la Corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi hanno la loro residenza.
La facoltà di dispensare dagl'impedimenti indicati nei numeri 3 e 5 del citato art. 85, nel numero 4 dello stesso articolo per l'affinità in linea retta derivante da matrimonio dichiarato nullo, e nell'art. 87 del medesimo libro del codice civile, è delegata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi hanno la loro residenza.
Art. 108. Quando gli sposi non risiedono entrambi nella circoscrizione della stessa corte di appello o dello stesso tribunale, il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, al quale fu presentata la domanda, deve assumere informazioni prima di decidere, rivolgendosi, rispettivamente anche al procuratore generale presso la corte di appello o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'altro sposo.
Se entrambi gli sposi risiedono all'estero, è competente a concedere la dispensa il procuratore generale o il procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso della città.
Art. 109. Chi richiede la dispensa deve unire alla domanda:
l'atto di nascita degli sposi;
gli atti che provano i rapporti di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra gli sposi, nel caso in cui l'impedimento deriva da tali rapporti;
tutti gli altri documenti che, secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposti.
Se per il matrimonio occorre inoltre l'assenso, questo deve essere provato a termini dell'articolo 88 del libro primo del codice civile.
Art. 110. Contro il diniego della dispensa dagli impedimenti, di cui agli articoli precedenti, è ammesso reclamo al Ministro per la grazia e giustizia. Se il reclamo merita accoglimento, la dispensa è data con decreto reale.
Art. 111. La facoltà di ridurre il termine della pubblicazione, a sensi dell'art. 98, comma primo, del libro primo del codice civile, e quella di dispensare dalla pubblicazione, a sensi del comma secondo dello stesso articolo, sono delegate al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di stato civile competente a ricevere la richiesta della pubblicazione.
Alla domanda di dispensa dalla pubblicazione deve essere unito, con i documenti che la giustificano, l'atto di notorietà di cui all'art. 98 del libro primo del codice civile. Devono essere anche esibiti per visione tutti gli atti e documenti indicati nell'art. 97.
Contro il diniego della dispensa dalla pubblicazione è ammesso reclamo al Ministro per la grazia e giustizia, il quale, se il reclamo merita accoglimento, concede la dispensa con suo decreto.
Capo IV
Della pubblicazione
Art. 112. Ricevuta la richiesta della pubblicazione in conformità delle disposizioni del capo II di questo titolo, l'ufficiale dello stato civile redige con chiara scrittura l'atto di pubblicazione e ne cura l'affissione a norma degli artt. 91 e 93 del libro primo del codice civile.
Art. 113. Se ha avuto luogo la riduzione del termine della pubblicazione, se ne deve fare menzione in principio dell'atto di pubblicazione, indicando anche la misura della riduzione medesima.
Art. 114. Se la pubblicazione deve essere fatta anche in un altro comune, l'ufficiale dello stato civile, richiesto a norma dell'art. 92, comma terzo, del libro primo del codice civile, trascrive per intero nel registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio l'istanza fattagli, e cura la sollecita esecuzione della pubblicazione nel modo indicato nell'art. 112.
Art. 115. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.
Sopra questo spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, la indicazione «Pubblicazioni di matrimonio».
L'autorità comunale provvede affinché sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.
Art. 116. L'ufficiale dello stato civile redige processo verbale della affissione nel registro per le richieste della pubblicazione di matrimonio a margine della relativa richiesta, indicando che l'atto di pubblicazione è stato continuamente affisso per tutta la durata del termine prescritto.
La stessa indicazione deve essere fatta nei certificati della eseguita pubblicazione, di cui all'art. 119, comma secondo.
Art. 117. L'ufficiale dello stato civile, che dopo eseguita la pubblicazione rilascia il certificato menzionato nell'articolo 7 della
Art. 118. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta della pubblicazione sono allegati al registro delle medesime dopo essere stati ritirati, ordinati e disposti dall'ufficiale dello stato civile secondo le norme prescritte negli articoli 54 e seguenti.
Celebrato il matrimonio, i documenti di cui al comma precedente sono tolti dal registro anzidetto e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio.
Art. 119. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi si possono presentare all'ufficiale dello stato civile, al quale fecero la richiesta della pubblicazione, per essere uniti in matrimonio.
Fra gli allegati all'atto di matrimonio l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che delega per questa altro ufficiale, inserisce anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata regolarmente fatta in tutti i comuni in cui doveva essere eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione.
Capo V
Delle opposizioni
Art. 120. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve sollecitamente informarne il pubblico ministero, affinché questi possa fare opposizione al matrimonio e ne sospende intanto la celebrazione fino a quando il procuratore della Repubblica gli abbia fatto notare le sue determinazioni.
Art. 121. L'ufficiale dello stato civile sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 102 del libro primo del codice civile, se gli è notificata una opposizione da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.
Art. 122. L'opposizione al matrimonio può essere sempre fatta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.
Nell'ipotesi preveduta nell'art. 107 del libro primo del codice civile l'opposizione può anche essere notificata all'ufficiale delegato, il quale in questo caso deve restituire all'ufficiale delegante la richiesta fattagli, unendovi l'atto di opposizione.
Art. 123. In margine al processo verbale di richiesta della pubblicazione si deve annotare l'atto di opposizione, il quale, è collocato fra gli altri allegati al verbale.
In margine allo stesso verbale si devono pure annotare la sentenza che rigetta od ammette un'opposizione e la rinunzia agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.
Capo VI
Dei registri e degli atti di matrimonio
Art. 124. Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente.
Art. 125. La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformità degli artt. 9 della
Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta.
Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile;
3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i moduli stampati.
Nella stessa serie C si trascrivono:
1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni di cui è stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della
5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;
8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli artt. 17 e 22 della
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero.
Art. 126. L'atto di matrimonio deve indicare:
1) il nome e il cognome, l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi;
2) il nome e il cognome dei loro genitori;
3) l'assenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela o quello del curatore del minore emancipato, quando il curatore è uno dei genitori, ovvero l'autorizzazione di cui all'art. 88, comma quarto, del primo libro del codice civile;
4) la data della eseguita pubblicazione, o il decreto di dispensa;
5) la data del decreto di concessione della dispensa da alcuno degli impedimenti di legge;
6) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
7) il luogo in cui segue la celebrazione del matrimonio, nel caso preveduto nell'art. 108 del primo libro del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;
8) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.
Riguardo alle indicazioni di cui ai numeri 3, 4 e 5 è fatto salvo il caso preveduto nell'art. 99 del libro primo del codice civile.
Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio, fermo quanto è stabilito nell'art. 83 per le dichiarazioni di riconoscimento.
Art. 127. L'ufficiale dello stato civile, per ricevere la dichiarazione degli sposi e dichiarare la loro unione in matrimonio, a termini dell'articolo 105 del libro primo del codice civile, deve cingere la sciarpa tricolore, giusta l'articolo 46 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
Art. 128. Se lo sposo è sordo o sordomuto e sa leggere, l'ufficiale dello stato civile gli presenta il codice civile affinché legga gli artt. 141, 142 e 143.
Se è sordomuto e sa scrivere, deve fare per iscritto la dichiarazione di volere contrarre matrimonio.
Art. 129. Se lo sposo sordo o sordomuto non sa né leggere né scrivere, l'ufficiale dello stato civile nomina un interprete in conformità di quanto è prescritto nell'art. 105 e, fattogli prestare giuramento ai sensi dello stesso articolo, si vale di lui per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.
L'adempimento di tali formalità si fa constare nell'atto di matrimonio.
Art. 130. L'ufficiale dello stato civile, che valendosi della facoltà concessa dall'art. 107 del libro primo del codice civile richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio, deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere poi uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli deve essere trasmessa, per la trascrizione, nel giorno successivo alla celebrazione.
Art. 131. Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'ufficiale dello stato civile, che ha celebrato il matrimonio tra sposi di cui anche uno soltanto risiede in altro comune, o ne ha trascritto l'atto quando il matrimonio è stato celebrato davanti a un ministro del culto cattolico o di culto ammesso nello Stato, deve trasmettere, nel giorno successivo alla eseguita celebrazione o trascrizione, rispettivamente copia autentica dell'atto di matrimonio ovvero del verbale di trascrizione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, ai fini della trascrizione prevista nell'art. 125.
Art. 132. L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune ove ciascuno degli sposi è nato, o dove fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dall'art. 66, comma terzo, numeri 1, 2, 3 e 4.
Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 130, comma secondo.
Questo avviso deve pure essere dato:
1) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato;
2) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto un atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, dalla quale risulta la esistenza di un matrimonio.
Il procuratore della Repubblica, ricevuto l'avviso, provvede immediatamente, a norma dell'art. 175, all'annotazione sui due registri originali delle nascite.
Art. 133. In margine agli atti di matrimonio si fa annotazione:
1) della eseguita trasmissione al parroco della notizia di cui all'art. 10, comma secondo, della
2) delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, numeri 6 e 8;
3) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta divenute eseguibili, e di quelle che a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile dichiarano la esistenza delle persone, di cui era stata dichiarata la morte presunta, o ne accertano la morte.
Quando nell'atto di matrimonio vi è stato riconoscimento di prole naturale, le annotazioni previste nel penultimo comma dell'art. 85 e nell'art. 86 devono essere eseguite anche a margine dell'atto di matrimonio.
È fatta salva ogni altra annotazione prescritta dalla legge ovvero ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 134. Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f), devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato o l'unione civile costituita, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli artt. 125 e 133.
Se la prova del matrimonio o della costituzione dell'unione civile risulta da sentenza penale, la trascrizione della copia autentica della sentenza è fatta a cura del pubblico ministero.
Capo VI-bis
Registro delle unioni civili
Art. 134 bis. Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili.
1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui.
2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale;
b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;
c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;
d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.
3. Nella stessa parte seconda si trascrivono:
a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero;
b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;
c) gli atti di costituzione delle unioni civili, già iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;
d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullità dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile;
f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.
Art. 135. Per la trascrizione e per le annotazioni dell'atto di matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico e di quello celebrato davanti ad un ministro di un culto ammesso nelio Stato si applicano pure rispettivamente le disposizioni della legge 27 maggio 1929, numero 847 e della legge 24 giugno 1929, numero 1159, oltre quelle dettate in materia dal
TITOLO VII
Dei registri e degli atti di morte
Art. 136. Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattagli direttamente nei casi indicati nell'art. 138, comma primo.
Art. 137. La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B e C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza.
Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie e denunzie avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell'art. 138, comma secondo, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all'art. 144, dai capi stazione nel caso di cui all'art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell'art. 148, commi primo e quarto, dai segretari o dai cancellieri dell'autorità giudiziaria nel caso di cui all'art. 139.
Nella serie C, composta di fogli in bianco, si trascrivono:
1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e quelli formati nel Regno dalle autorità marittime a termini dell'art. 146, commi primo e terzo;
3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con
4) i processi verbali formati dal podestà o da altro pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'art. 145; i processi verbali formati dall'autorità marittima portuale nel caso preveduto nell'art. 146, comma quarto, e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di scomparizione in mare contemplati nell'art. 597 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile;
5) le dichiarazioni autentiche delle autorità marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti rispettivamente nell'art. 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo;
6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;
8) le sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
Nella stessa serie C si iscrivono o si trascrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 e nel precedente comma è fatta per intero.
Art. 138. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma precedente, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140.
Art. 139. Il segretario o il cancelliere dell'autorità giudiziaria, tenuto a compilare il processo verbale dell'esecuzione di una sentenza di morte, deve trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo, entro ventiquattro ore dall'esecuzione medesima, le notizie enunciate nell'articolo seguente, in conformità delle quali è formato l'atto di morte.
Art. 140. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la razza, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.
In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte, ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
Art. 141. Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.
L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopico o di un altro delegato sanitario, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.
Art. 142. Quando è stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto al procuratore della Repubblica. In tale caso, se l'atto di morte non è stato ricevuto, non deve essere iscritto nel registro se non dopo la sentenza del tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero. La sentenza deve essere menzionata nell'atto stesso ed inserita nel volume degli allegati.
Art. 143. L'ufficiale dello stato civile, che, nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'art. 141, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato, deve farne immediato rapporto al pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova. Nei comuni che sono sedi di tribunale, il rapporto è fatto al procuratore della Repubblica.
Art. 144. Quando risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la razza, la professione, la residenza del defunto.
Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali è formato l'atto di morte.
Art. 145. Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l'ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo verbale e lo trasmette al procuratore della Repubblica, il quale, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nel registro di morte.
Il processo verbale deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere il cadavere o i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di essi, e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare il numero e la identità dei morti.
Art. 146. Se taluno muore durante un viaggio in mare, l'atto di morte è formato dagli ufficiali indicati nell'art. 79 e si osservano per il deposito dell'atto medesimo le disposizioni dell'art. 80.
Quando per naufragio di una nave sono da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne fa trascrivere una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.
Nel caso in cui si è perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono sono compresi gli ufficiali indicati nell'art. 79, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorità consolare e nel Regno dall'autorità marittima.
Nel caso di naufragio di battelli, di barche, o di altri galleggianti indicati nell'art. 899 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile, l'autorità marittima portuale, accertato l'infortunio, ne redige processo verbale con la indicazione delle persone che sono da ritenere perite. Il processo verbale è trasmesso al procuratore del Re, il quale ottenuta la autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.
Art. 147. Se taluno muore durante un viaggio in ferrovia, l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova la stazione, nella quale il cadavere è stato deposto.
A tal fine il capo della stazione trasmette, entro ventiquattro ore, avviso del decesso all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 140 e che egli deve curare di raccogliere dal capo del convoglio o altrimenti.
Art. 148. La morte avvenuta in viaggio per aria è registrata nel libro di bordo ed il comandante dell'aeromobile la deve denunciare, per la formazione del relativo atto, all'ufficiale dello stato civile, ovvero alla regia autorità consolare, nel luogo di atterraggio o di approdo, in cui il cadavere è deposto.
La denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'atterraggio o dall'approdo con le indicazioni stabilite nell'art. 140.
Quando, in conseguenza della perdita di un aeromobile, sono da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, il comandante dell'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile nel Regno, accertato l'infortunio, fa inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.
Quando si è perduta, con il comandante e gli altri ufficiali, una parte soltanto dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile, gli atti di morte sono formati dagli ufficiali dello stato civile dei rispettivi comuni, a cui appartenevano le persone morte, in base alla denuncia che deve a loro essere fatta, dopo i necessari accertamenti, dal comandante dell'ultimo aeroporto toccato.
Quando il sinistro è avvenuto all'estero, gli atti di morte sono formati, sulla dichiarazione dei superstiti, dalla regia autorità consolare.
Art. 149. L'ufficiale dello stato civile, che iscrive nei propri registri un atto di morte, provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, osservate le disposizioni dell'art. 175. Se la nascita è avvenuta in altro comune, egli deve trasmettere copia dell'atto di morte al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il detto comune affinché sia provveduto all'annotazione, a norma del predetto art. 175.
L'obbligo di cui al comma precedente spetta all'ufficiale dello stato civile, pure nel caso in cui ha trascritto nei propri registri un atto di morte, che non sia già ricevuto nei registri di morte di un altro comune.
Se il defunto era residente in un altro comune, l'ufficiale dello stato civile, che ha formato l'atto di morte, deve anche trasmetterne copia entro dieci giorni, ai fini della trascrizione, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.
Art. 150. In margine agli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione ad essi relative; ed in margine agli atti di trascrizione delle sentenze dichiarative di morte presunta si fa annotazione delle sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
È fatta salva ogni altra annotazione prescritta legge ovvero ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 151. L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona, la quale ha lasciato figli in età minore a termini dell'art. 343 del libro primo del codice civile spetta, nel caso preveduto nell'art. 149, comma secondo, all'ufficiale dello stato civile che è richiesto per la trascrizione dell'atto di morte e deve essere adempiuto nel termine di dieci giorni dalla data di recezione della richiesta di trascrizione.
Art. 152. Nel caso di morte di straniero nel Regno, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia autenticata dell'atto di morte al procuratore della Repubblica affinché sia trasmessa, per mezzo del Ministero degli affari esteri, al Governo dello Stato a cui apparteneva il defunto, purché nello Stato medesimo siano in vigore disposizioni analoghe.
Se lo straniero non aveva con sé persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale dello stato civile informa, in pari tempo, della morte il procuratore della Repubblica affinché ne sia avvertito il console dello Stato a cui il defunto apparteneva.
TITOLO VIII
Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e cognomi
Capo I
Dei cambiamenti e delle aggiunte di cognome
Art. 153. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Re Imperatore per mezzo del Ministro per la grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.
Art. 154. La domanda è presentata al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione il richiedente ha la sua residenza.
Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministro per la grazia e giustizia con il suo parere e con tutti i documenti necessari.
Art. 155. Il Ministro, se crede che la domanda merita di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente:
1) ad inserire per sunto la sua domanda nella Gazzetta Ufficiale del Regno, con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito nell'articolo seguente:
2) a fare affiggere dal messo comunale all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato. L'affissione deve avere la durata di giorni sessanta consecutivi e deve risultare dalla relazione del messo fatta in calce all'avviso.
Il Ministro, con il decreto che autorizza la pubblicazione, può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda e l'invito anzidetto, ed inoltre che tanto il sunto quanto l'invito siano inseriti una o più volte in determinati giornali.
Art. 156. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di sessanta giorni dalla data dell'ultima affissione, inserzione o notificazione.
L'opposizione si fa con atto notificato al Ministro per la grazia e giustizia per mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 157. Trascorso il termine di sessanta giorni indicato nell'articolo che precede, il richiedente, affinché possa essere promosso il decreto Reale di concessione, presenta al Ministro per la grazia e giustizia:
1) un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
2) un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni;
3) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
Se alla domanda è stata fatta opposizione, il Ministro per la grazia e giustizia deve sentire il parere del Consiglio di Stato.
Capo II
Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e dei cambiamenti di cognomi in casi speciali
Art. 158. Salvo quanto è disposto nell'art. 166 per la rettifica degli atti di nascita ivi indicati, chiunque vuole cambiare il nome od aggiungere al proprio un altro nome, ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine illegittima, deve farne domanda al procuratore generale della corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta si riferisce.
Nella domanda, che deve essere corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita dell'interessato, si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o cognome oppure il nuovo nome o cognome che si intende assumere.
In nessun caso possono essere attribuiti, in via di cambiamento del precedente cognome, ai sensi del comma primo di questo articolo, cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo in cui trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza, né cognomi che sono denominazioni di località, né casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati, appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari.
Art. 159. Il procuratore generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che essa merita di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente:
1) ad inserire per sunto la domanda nella Gazzetta Ufficiale del Regno con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro il termine stabilito nell'articolo seguente;
2) a fare affiggere dal messo comunale all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato. L'affissione deve avere la durata di giorni 30 consecutivi e deve risultare dalla relazione del messo fatta in calce all'avviso.
Art. 160. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o della inserzione.
L'opposizione si fa con atto notificato al procuratore generale per mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 161. Trascorso il termine di trenta giorni indicato nell'articolo precedente, il richiedente presenta al procuratore generale un esemplare della Gazzetta Ufficiale, in cui fu fatta la inserzione, ed un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale attestante la eseguita affissione e la sua durata.
Il procuratore generale, accertata la regolarità della inserzione e delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
Il decreto, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato a cura del richiedente, per mezzo di ufficiale giudiziario, agli opponenti, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere al Ministro per la grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.
Al decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della tabella A allegata al
Art. 162. In tutti i casi di cambiamenti di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine illegittima, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa compresa quella di concessione governativa, se l'interessato si trova in disagiata condizione economica.
L'interessato, che intende usufruire delle agevolazioni concesse dalla precedente disposizione, deve presentare un certificato del podestà relativo alla sua condizione economica e un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte, dal quale risulti se egli si trova iscritto nei ruoli delle imposte dirette, con la indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle imposte medesime.
I predetti certificati devono essere rilasciati in carta non bollata dal podestà e dall'ufficio distrettuale delle imposte del comune di origine e del comune dove l'interessato ha la sua residenza o il suo domicilio.
La dispensa dalle tasse è accordata con decreto del procuratore generale, il quale dispone altresì la inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno senza spese.
Capo III
Disposizioni generali
Art. 163. I decreti che autorizzano la modificazione, il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome devono essere trascritti, a cura del richiedente, nei registri in corso delle nascite del comune ove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.
La trascrizione e l'annotazione dei decreti del procuratore generale possono aver luogo soltanto quando non è stato presentato ricorso al Ministro per la grazia e giustizia ovvero il ricorso sia stato respinto.
Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma primo.
Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto.
Art. 164. Nulla è innovato alle disposizioni del
Le disposizioni del
TITOLO IX
Delle rettificazioni degli atti dello stato civile e delle annotazioni
Art. 165. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d'ufficio le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittura, avvertite però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.
Art. 166. Sono rettificati d'ufficio, tenendo conto, in quanto è possibile, del desiderio delle parti interessate per la scelta del nuovo nome, gli atti di nascita formati dopo l'entrata in vigore del presente decreto:
1) quando, contro il divieto dell'art. 72, sono stati imposti cognomi come nomi, o sono stati imposti nomi, e per i figli di genitori non conosciuti anche cognomi, ridicoli o vergognosi o che recano offesa all'ordine pubblico o al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono denominazioni di località;
2) quando ai figli di genitori non conosciuti sono stati imposti nomi o cognomi che possono farne sospettare l'origine, ovvero cognomi d'importanza storica o appartenenti a famiglie illustri o comunque note nel luogo in cui l'atto di nascita è formato, o cognomi iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari.
Sono pure rettificati d'ufficio, a norma del comma precedente, gli atti di nascita di persone tuttora viventi, sebbene formati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, quando contengono nomi, e per i figli di genitori non conosciuti anche cognomi ridicoli o vergognosi o che recano offesa all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso.
Art. 167. La parte interessata, che intende promuovere una rettificazione, deve farne domanda al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile, nei registri del quale è inserito o si sarebbe dovuto inserire l'atto da rettificare.
Il pubblico ministero, oltre che nei casi preveduti negli artt. 165 e 166, promuove la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse delle persone povere che gliene fanno richiesta direttamente, ovvero per mezzo del pretore o dell'ufficiale dello stato civile, e presentano i certificati occorrenti per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Art. 168. La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia integrale dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.
Se la domanda è diretta a supplire un atto omesso o a rinnovare un atto distrutto o smarrito, si devono presentare i certificati dell'ufficiale dello stato civile, e del cancelliere del tribunale che accertano l'omissione, la distruzione o lo smarrimento, oltre i documenti necessari alla formazione o alla ricostruzione dell'atto.
Sulla domanda di rettificazione il tribunale, sentito il pubblico ministero, provvede in camera di consiglio con sentenza. Il tribunale prima di provvedere può ordinare la comparizione delle parti interessate e richiedere, ove del caso, il parere del giudice tutelare.
Art. 169. I tribunali del Regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere quando questi sono stati trascritti nei registri del Regno, ed a provvedere per la formazione degli atti omessi che si sarebbero dovuti trascrivere nel Regno, se fossero stati formati all'estero. La competenza in quest'ultimo caso spetta al tribunale nella cui giurisdizione l'atto si sarebbe dovuto trascrivere.
Art. 170. Per le rettificazioni degli atti dello stato civile ricevuti dalle regie autorità diplomatiche o consolari si osservano le disposizioni della legge consolare.
Tali disposizioni si osservano parimenti nei casi in cui è stata omessa la formazione degli atti di competenza delle dette autorità.
Art. 171. Chi intende fare eseguire una sentenza di rettificazione deve farne richiesta, anche verbalmente, all'ufficio dello stato civile nei cui registri è inserito o si sarebbe dovuto inserire l'atto da rettificare, depositando in copia autentica la sentenza medesima.
Art. 172. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si fanno sopra l'atto al quale si riferiscono dall'ufficiale dello stato civile nei registri in corso od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. L'ufficiale dello stato civile ed il cancelliere vi provvedono d'ufficio o a richiesta del procuratore della Repubblica o delle parti interessate.
Art. 173. Chi ha interesse che sia eseguita un'annotazione sopra un atto dello stato civile deve farne domanda all'ufficiale dello stato civile presso il quale si trova il registro in cui l'atto è contenuto, e deve presentare copia autentica del documento su cui la domanda si fonda.
Art. 174. Non si può procedere a rettificazione od annotazione in base a sentenza se questa non è passata in giudicato, ferma quanto è stabilito per le sentenze dichiarative di assenza o di presunta morte negli articoli 56 e 57 delle disposizioni per l'attuazione del libro primo del codice civile e salva ogni altra diversa disposizione di legge.
Art. 175. Se l'annotazione richiesta o da eseguire d'ufficio riguarda i registri in corso, l'ufficiale dello stato civile la può eseguire senz'altro, curando che l'annotazione sia perfettamente uniforme nei due registri.
Quando uno dei registri originali si trova depositato presso il tribunale, l'ufficiale dello stato civile deve proporre il testo dell'annotazione al procuratore della Repubblica. Se vi è stata domanda, la proposta deve essere trasmessa entro il termine di tre giorni insieme con la domanda medesima e con i relativi documenti.
Il procuratore della Repubblica, se riconosce che l'annotazione deve essere eseguita, provvede, dopo avere stabilito il testo dell'annotazione medesima, che essa sia fatta in modo uniforme sui due registri originali.
Art. 176. Fermo quanto è disposto nell'art. 132, nel caso di atti che non sono stati iscritti originariamente nei registri dello stato civile del Regno, ma sono stati soltanto trascritti, tutte le annotazioni sono fatte sugli atti trascritti, e nel caso di atti inscritti nei registri di un comune del Regno e trascritti in quelli di altro comune, le annotazioni sono fatte sugli atti iscritti e riportate poi sugli atti trascritti, a richiesta dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite, a termini dell'art. 175, comma primo, ovvero a richiesta del procuratore della Repubblica che ha provveduto a termini del comma terzo dello stesso articolo.
Art. 177. Le annotazioni, che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la trascrizione nei registri dello stato civile, devono essere precedute dalla detta trascrizione, salvo che questa sia già stata eseguita.
In ogni caso nelle annotazioni occorre specificare l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite. Se l'atto o il provvedimento trovasi inserito in un registro dello stato civile, occorre pure indicare il detto registro, il comune e l'anno a cui il registro stesso si riferisce, nonché il numero dell'atto.
Le annotazioni sono firmate dall'ufficiale dello stato civile e dal cancelliere che le ha eseguite.
Art. 178. Le annotazioni sugli atti contenuti nei registri dello stato civile devono essere eseguite a margine o in calce di essi, secondo le speciali disposizioni che le stabiliscono. Tuttavia le annotazioni che dovrebbero essere eseguite a margine possono essere fatte in calce e quelle che dovrebbero essere eseguite in calce possono essere fatte a margine, quando è esaurito lo spazio per esse rispettivamente riservato.
Se è esaurito tutto lo spazio destinato alle annotazioni, l'ufficiale dello stato civile o il cancelliere, che deve eseguirne altre sullo stesso atto, le iscrive, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, su un foglio a parte vistato dal prefetto o un suo delegato.
Tale foglio, di cui deve essere fatta nota di richiamo nell'atto è inserito insieme con il provvedimento di autorizzazione in apposito fascicolo da unire al rispettivo registro.
TITOLO X
Delle verificazioni del registri dello stato civile
Art. 179. Il prefetto o un suo delegato si deve recare nei mesi di gennaio e di luglio negli uffici di stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare:
1) se i registri sono tenuti con regolarità e con precisione;
2) se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono regolarmente disposti nel volume degli allegati;
3) se gli atti sono stati inseriti in ambedue i registri originali;
4) se sono state osservate tutte le altre norme stabilite dalla legge.
Art. 180. Terminata la verificazione, il prefetto o un suo delegato fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto la seguente dichiarazione: «Verificato in questo giorno ... del mese ... dell'anno ...» e vi appone la firma.
Art. 181. Il prefetto o un suo delegato redige processo verbale della eseguita verificazione. Nel processo verbale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro e le osservazioni fatte.
Il processo verbale è sottoscritto dal prefetto o un suo delegato e dall'ufficiale dello stato civile ed è trasmesso al procuratore della Repubblica.
Per la compilazione del processo verbale il pretore non ha bisogno dell'assistenza del cancelliere.
Art. 182. Il procuratore della Repubblica è incaricato di vigilare sulla regolare tenuta dei registri e in generale sul servizio dello stato civile.
Egli, salvo quanto è disposto nell'art. 94, deve procedere in ciascun anno alla verificazione dei registri, dopo che sono stati depositati nella cancelleria del tribunale; deve altresì redigere con l'assistenza del cancelliere un processo verbale attestante i risultati delle verificazioni eseguite e ordinare quindi il deposito dei registri negli archivi del tribunale. Può inoltre procedere, in ogni tempo, a verificazione straordinaria dei registri esistenti presso gli uffici di stato civile.
Art. 183. Nel mese di marzo di ogni anno il procuratore della Repubblica comunica al procuratore generale i processi verbali delle verificazioni compiute sui registri dell'anno precedente, a norma dell'art. 182, comma secondo.
Il procuratore generale riferisce annualmente, entro il mese di giugno, al Ministro per la grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto della corte di appello.
TITOLO XI
Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati
Art. 184. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell'atto originale e nelle relative annotazioni, con l'osservanza, quando l'atto riguarda figli naturali, delle norme stabilite nell'art. 186. Però se nell'originale sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni medesime.
Se sorgono difficoltà circa la formazione dell'estratto, il procuratore della Repubblica su richiesta dell'interessato o dell'ufficiale dello stato civile dà le opportune disposizioni.
In tutti i casi in cui è prescritta o viene richiesta da pubbliche autorità la presentazione ad uffici pubblici di estratti o copie di atti dello stato civile è sufficiente la presentazione di estratti formati secondo le disposizioni precedenti.
Art. 185. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta, la quale deve essere preventivamente autorizzata dal procuratore della Repubblica.
L'estratto per copia integrale deve contenere:
1) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi sul registro, compresi il numero e le firme appostevi;
2) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
3) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.
Art. 186. Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta.
Se si tratta di figlio naturale riconosciute o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato.
Il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.
Il figlio naturale non riconosciuto, né legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'art. 407 del libro primo del Codice civile, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di affiliato. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.
Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli artt. 410 e 411 del Codice civile.
Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia.
Art. 187. Quando dal contesto degli atti dello stato civile ovvero dalle annotazioni risulta l'appartenenza alla razza ebraica delle persone alle quali essi si riferiscono, gli estratti e i certificati devono contenere la menzione di tale appartenenza e devono contenere altresì la menzione del provvedimento di cui all'art. 14 del
Art. 188. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
1) l'intitolazione di estratto per riassunto o per copia integrale con l'indicazione del registro dal quale l'estratto viene desunto, nonché dell'anno e del comune a cui il registro stesso appartiene;
2) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato a norma del l'art. 5, comma secondo;
3) il bollo d'ufficio.
Art. 189. Gli estratti degli atti dello stato civile ed i certificati vengono rilasciati sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo e contrassegnata a margine col numero progressivo di cui all'art. 192.
Art. 190. Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata.
Art. 191. Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.
Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo.
Art. 192. Negli uffici di stato civile deve essere tenuto un registro dei diritti riscossi, a termini degli articoli precedenti per la spedizione degli estratti e dei certificati.
Nel detto registro devono essere annotati, di giorno in giorno, gli estratti ed i certificati rilasciati, il nome e il cognome delle persone a cui essi si riferiscono, l'ammontare dei diritti riscossi ed il numero progressivo con cui sono stati segnati i detti estratti e certificati.
Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti.
Art. 193. Il cancelliere del tribunale, nel rilasciare gli estratti degli atti dello stato civile ed i certificati, giusta le norme degli artt. 7 e 8, si deve uniformare alle disposizioni di questo titolo, ma non è tenuto ad avere il registro prescritto nell'art. 192, né a prendere nota particolare degli estratti e dei certificati rilasciati, dovendosi nella riscossione dei diritti uniformare a quanto è stabilito per la riscossione dei proventi di cancelleria.
Art. 194. I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.
Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'articolo 42 della
1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica.
TITOLO XII
Delle sanzioni
Art. 196. Per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto il colpevole è soggetto al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 4.000 a lire 10.000, salvo che il fatto costituisca reato.
La competenza per l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente spetta al tribunale civile.
L'azione è promossa dal pubblico ministero e si prescrive in tre anni dal giorno della commessa infrazione anche se sono stati compiuti atti di procedura.
Art. 197. Il procuratore della Repubblica, prima di promuovere l'azione contro un ufficiale dello stato civile, ne informa il procuratore generale.
Art. 198. Per l'applicazione della sanzione stabilita nell'art. 196 il tribunale provvede in camera di consiglio.
La condanna si prescrive nel termine di anni cinque dal giorno in cui è divenuta definitiva.
Art. 199. Sull'istanza del pubblico ministero il presidente del tribunale stabilisce il giorno in cui l'incolpato deve comparire davanti al tribunale per esporre la sua difesa.
Copia dell'istanza e del decreto è notificata all'incolpato nella forma delle citazioni almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la comparizione.
Art. 200. L'incolpato può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario munito di mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare deduzioni scritte a sua difesa.
Il mandato può essere steso in fine dell'atto di citazione.
Art. 201. Il tribunale, sentiti l'incolpato, se è comparso, ed il pubblico ministero, pronuncia sulla istanza proposta.
Art. 202. La sentenza del tribunale deve essere depositata nella cancelleria entro dieci giorni dalla deliberazione. Il cancelliere cura che un avviso dell'avvenuto deposito, contenente la indicazione del dispositivo della sentenza, sia comunicato al procuratore della Repubblica e sia notificato all'incolpato.
Contro la sentenza è dato ricorso alla corte di appello. Il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso, di cui al comma precedente, e deve contenere la enunciazione specifica dei motivi.
Il ricorso da parte dell'incolpato è presentato alla cancelleria della corte.
Il procuratore della Repubblica, se ritiene che si debba proporre ricorso ne informa il procuratore generale, indicando i motivi. Il procuratore generale quando ravvisa fondati i motivi, formula il ricorso e lo trasmette alla cancelleria della corte.
Il cancelliere della corte, entro due giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma secondo, presenta i ricorsi che sono stati proposti al presidente, il quale stabilisce il giorno per la decisione della corte.
Copia del decreto del presidente e, se è stato proposto, del ricorso del procuratore generale è notificata all'incolpato nella forma delle citazioni almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la comparizione. Nello stesso termine è comunicata al procuratore generale copia del decreto del presidente e, se è stato proposto, copia del ricorso dell'incolpato.
Nel procedimento innanzi alla corte si osservano le disposizioni degli artt. 200 e 201. La corte, qualora sia stato presentato ricorso da parte del procuratore generale, può condannare ad una somma maggiore di quella applicata dal tribunale.
Art. 203. Per quanto non è preveduto negli articoli precedenti si osservano nei giudizi per le infrazioni indicate nell'art. 196 le norme stabilite dal codice di procedura civile riguardo alle materie da trattare in camera di consiglio.
TITOLO XIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 204. Per gli atti di nascita inscritti nei relativi registri prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le annotazioni che secondo il decreto medesimo devono eseguirsi in calce agli atti sono eseguite in margine.
Se lo spazio marginale non è sufficiente, si provvede in conformità di quanto è disposto nell'art. 178, commi secondo e terzo.
Art. 205. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1940.
[1] Abrogato dall'art. 110 del