Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 26/01/1999 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il [...] |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla [...] |
Art. 3 bis. [6] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 27.6.278 - D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 [1] .
Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici
(G.U. 26 gennaio 1999, n. 20)
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del
2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del
3. Il disposto dell'articolo 6 del
4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.
1. [2]
2. Il comma 81 dell'articolo 17 della
2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 7, della
2 ter. L'articolo unico della
1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al
1. Per i comuni che si avvalgono, entro i termini di legge, della facoltà di sostituire, mediante l'adozione di apposite disposizioni regolamentari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 274 del
[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Articolo inserito dalla legge di conversione.