§ 41.8.1 - Legge 21 giugno 1896, n. 218.
Che conferisce ai prefetti la competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.8 patrimonio
Data:21/06/1896
Numero:218

§ 41.8.1 - Legge 21 giugno 1896, n. 218.

Che conferisce ai prefetti la competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili.

(G.U. 24 giugno 1896, n. 148)

 

 

(Abrogata dall'art. 13, comma 1 della L. 15 maggio 1997, n. 127).