Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.8 patrimonio |
Data: | 21/06/1896 |
Numero: | 218 |
§ 41.8.1 - Legge 21 giugno 1896, n. 218.
Che conferisce ai prefetti la competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili.
(G.U. 24 giugno 1896, n. 148)
(Abrogata dall'art. 13, comma 1 della