§ 50.2.56 - D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:15/11/2011
Numero:195


Sommario
Art. 1.  Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione
Art. 2.  Coordinamento dell'articolo 17, comma 26, legge 15 maggio 1997, n. 127


§ 50.2.56 - D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(G.U. 23 novembre 2011, n. 273)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

     Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, è previsto che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

     Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69;

     Visto l'articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che "entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti";

     Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale è stata integrata nella sua composizione;

     Visto il progetto del decreto legislativo recante: « Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione», redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

     Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione

     1. Al codice del processo amministrativo, approvato con l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "arbitrato rituale di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile";

     b) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.";

     c) all'articolo 18, comma 8, le parole: "La ricusazione o l'astensione non hanno", sono sostituite dalle seguenti: "La ricusazione non ha";

     d) all'articolo 20, nella rubrica, le parole: "del consulente" sono soppresse;

     e) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

 

     "Art. 25.

     Domicilio

     1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

     a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

     b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.";

     f) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.";

     g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole "procedimento amministrativo" sono inserite le seguenti: "e negli altri casi previsti dalla legge";

     h) all'articolo 32, comma 1, le parole: "dai Capi I e II del" sono sostituite dalla seguente: "dal";

     i) all'articolo 33, nella rubrica le parole: "del giudice" sono soppresse;

     l) all'articolo 44, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d'ufficio.";

     m) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.";

     n) all'articolo 55, commi 8 e 10, le parole: "di discussione" sono sostituite dalle seguenti: "della discussione";

     o) all'articolo 57, comma 1, le parole: "la sentenza", sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento" e dopo le parole: "nella sentenza" sono aggiunte le seguenti: "di merito";

     p) all'articolo 67, comma 2, le parole: "e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile" sono soppresse;

     q) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: "repliche" sono inserite le seguenti: ", ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, ";

     r) all'articolo 76, comma 4, il numero: "2" è soppresso;

     s) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, dopo le parole: "dal comma 2" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume";

     2) al comma 3, dopo le parole: "lettera a)", sono inserite le seguenti: "e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, "; e dopo la parola: "tranne" sono inserite le seguenti: ", nei giudizi di primo grado,";

     t) all'articolo 95, comma 1, le parole: "L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, ", sono sostituite dalle seguenti: "L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata";

     u) all'articolo 98, comma 1, la parola: "danno" è sostituita dalla seguente: "pregiudizio";

     v) all'articolo 99, comma 5, le parole: "sulla sentenza impugnata", sono sostituite dalle seguenti: "sul provvedimento impugnato";

     z) all'articolo 101, comma 1, dopo le parole: "se sta in giudizio personalmente", sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 22, comma 3, ";

     aa) all'articolo 108, comma 1, le parole: ", titolare di una posizione autonoma e incompatibile, " sono soppresse;

     bb) all'articolo 111, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5.";

     cc) all'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonchè azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.";

     2) il comma 4 è soppresso;

     dd) all'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato";

     2) il comma 6 è sostituito dal seguente: " 6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonchè, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.";

     ee) all'articolo 116, comma 1, le parole: "agli eventuali controinteressati." sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un controinteressato."; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.";

     ff) all'articolo 117, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.";

     gg) all'articolo 119, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla lettera l), la parola: "2003" è sostituita dalla seguente: "2002";

     2) dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le lettere: "m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

     m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;

     hh) all'articolo 120, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo le parole "Il ricorso" sono inserite le seguenti ", principale o incidentale";

     2) dopo la parola "decorrente" sono inserite le seguenti: ", per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,";

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42.";

     ii) all'articolo 125 il comma 4 è così sostituito:

     "4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:

     a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

     b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

     c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111";

     ll) all'articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla lettera a), il n. 3) è sostituito dal seguente: "3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241";

     2) dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241";

     3) alla lettera l), dopo le parole: "Banca d'Italia," sono inserite le seguenti: "dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,";

     4) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75";

     5) dopo la lettera z-bis) sono aggiunte le lettere:

     "z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;"

     "z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";

     mm) all'articolo 134, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e quelle previste dall'articolo 123; ";

     nn) all'articolo 135, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa";

     2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75";

     3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ";

     4) la lettera p) è sostituita dalla seguente: "le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

     5) alla lettera q) il segno: " . " è sostituito dal seguente: "; ";

     6) dopo la lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

     "q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis); ";

     "q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter);"

     oo) all'articolo 136, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.".

     2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.";

     2) al comma 3 le parole: "segretario generale" sono sostituite dalla seguente: "segretariato";

     3) al comma 4 le parole: "del segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: " di un addetto al segretariato generale".

     b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, alla lettera g) il segno: " . " è sostituito dal seguente: "; ";

     2) dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente: "g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria.";

     3) al comma 3 la parola: "trasmissione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione";

     c) all'articolo 14, comma 1, la parola: "funzionario" è sostituita dalla seguente: "impiegato".

     3. Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo il comma 5, è inserito il seguente: " 5-bis.) All'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.";

     2) al comma 9 le parole: "del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalla seguente: "legislativo";

     3) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "17-bis. «L'articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è così sostituito: "11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo"»";

     4) al comma 19, alla lettera a) le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";

     5) dopo il comma 19 è inserito il seguente: "19-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 37, comma 4, secondo periodo, le parole "Il giudice adito" sono sostituite dalle seguenti: "Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito";

     b) all'articolo 37, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.";

     c) all'articolo 37, comma 5, le parole "sentenza di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di cui al comma 3 e al comma 4";

     d) all'articolo 38, comma 1, le parole "o il tribunale amministrativo regionale competente," sono soppresse;

     e) all'articolo 38, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.";

     6) al comma 23, le parole: "81, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "71, comma 2";

     7) al comma 25, le parole: "16 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo";

     8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti: "25-bis. Il comma 26-bis dell'art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»";

     "25-ter. L'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: "1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.";

     "25-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole "Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo." [1];

     b) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo il numero 6) è inserito il seguente: "6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; ";

     2) al numero 11), dopo la parola "13; " sono inserite le seguenti: "da 23 a 27 compresi; ";

     3) dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti:

     "11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8;

     11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9;

     11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11; ";

     4) al numero 13), la parola "febbraio" è sostituita dalla seguente: "aprile";

     5) al numero 14), dopo le parole: "19, comma 5; " sono inserite le seguenti: "20, comma 5-bis; ";

     6) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "articolo 145-bis, comma 3; ";

     7) il numero 18) è soppresso;

     8) al numero 23), è aggiunta, in fine, la seguente parola: "16; ";

     9) dopo il numero 36, è inserito il seguente: "36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis;".

 

     Art. 2. Coordinamento dell'articolo 17, comma 26, legge 15 maggio 1997, n. 127

     1. All'articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054".


[1] Numero così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2011, n. 281.