§ 86.3.14 – L. 1 ottobre 1951, n. 1084.
Direzione delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:01/10/1951
Numero:1084


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, vengono fatti ed approvati secondo le norme del testo unico delle [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 86.3.14 – L. 1 ottobre 1951, n. 1084.

Direzione delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie.

(G.U. 20 ottobre 1951, n. 242).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, vengono fatti ed approvati secondo le norme del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127.