§ 57.11.175 - D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:05/07/1989
Numero:280


Sommario
Art. 1.      1. Alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, elencate all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. [...]
Art. 2.      1. Per quanto previsto dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, ai fini del requisito di cinque anni di servizio presso [...]
Art. 3.      1. Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel [...]
Art. 4.      1. Il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, si applica per il tempo strettamente necessario al [...]


§ 57.11.175 - D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale.

(G.U. 7 agosto 1989, n. 183)

 

 

     Art. 1.

     1. Alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, elencate all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita presso l'Università di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215.

 

          Art. 2.

     1. Per quanto previsto dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, ai fini del requisito di cinque anni di servizio presso amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni è utile anche il servizio prestato in posizioni non di ruolo.

 

          Art. 3.

     1. Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento è prorogato per un ulteriore periodo di un anno.

     2. Il Ministro competente detta, con propria ordinanza, le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida.

 

          Art. 4.

     1. Il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, si applica per il tempo strettamente necessario al regolare completamento degli studi da parte degli studenti che si siano iscritti al primo anno di corso per gli anni accademici fino al 1988-89 incluso.