Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 05/07/1989 |
Numero: | 280 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, elencate all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. [...] |
Art. 2. 1. Per quanto previsto dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, ai fini del requisito di cinque anni di servizio presso [...] |
Art. 3. 1. Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel [...] |
Art. 4. 1. Il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, si applica per il tempo strettamente necessario al [...] |
§ 57.11.175 - D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale.
(G.U. 7 agosto 1989, n. 183)
1. Alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, elencate all'art. 3, comma 1, del
1. Per quanto previsto dell'art. 4, comma 1, del
1. Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del
2. Il Ministro competente detta, con propria ordinanza, le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida.
1. Il regime transitorio di cui all'art. 6 del