§ 98.1.18574 - Legge 2 maggio 1983, n. 185.
Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/05/1983
Numero:185


Sommario
Art. 1.      La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo [...]
Art. 2.      Per il diritto d'urgenza previsto dall'art. 77 dell'annessa tabella non si applica l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
Art. 3.      La tabella di cui all'art. 1 sarà adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle [...]


§ 98.1.18574 - Legge 2 maggio 1983, n. 185. [1]

Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari.

(G.U. 18 maggio 1983, n. 134)

 

     Art. 1.

     La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

     Detta tabella dovrà essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.

 

          Art. 2.

     Per il diritto d'urgenza previsto dall'art. 77 dell'annessa tabella non si applica l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

 

          Art. 3.

     La tabella di cui all'art. 1 sarà adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

 

 

     TABELLA DEI DIRITTI DA RISCUOTERSI DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI (1) [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

ATTI DI STATO CIVILE (2)

 

 

Art. 1

 

 

Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati:

 

 

per ogni foglio

L.

6.000

Art. 2

 

 

Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (3):

 

 

per ogni foglio

L.

4.000

Art. 3

 

 

Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio:

 

 

diritto fisso

L.

4.000

Art. 4

 

 

Certificato di avvenuta pubblicazione:

 

 

diritto fisso

L.

4.000

Art. 5

 

 

Certificato di cittadinanza:

 

 

diritto fisso

L.

8.000

Art. 6

 

 

Atti non enunciati negli articoli precedenti (4):

 

 

per ogni atto

L.

8.000

Sezione II

ATTI NOTARILI

 

 

Art. 7

 

 

Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere - Permuta, cessione di diritti o di ragione qualunque, donazione fra vivi - Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi:

 

 

ad valorem (5) (6)

L.

5‰

Art. 8

 

 

Vendita all'asta pubblica od in altra forma di aeromobile, nave o galleggiante carati di essi:

 

 

ad valorem

L.

5‰

Art. 9

 

 

Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'art. 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave

gratuito

Art. 10

 

 

Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fidejussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8):

 

 

ad valorem

L.

5‰.

Art. 11

 

 

Atto di quietanza e di liberazione:

 

 

ad valorem

L.

5‰.

Art. 12

 

 

Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del codice della navigazione - Concessione di ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal codice della navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9)

 

 

ad valorem

L.

5‰.

Art. 13

 

 

Scioglimento di società senza liquidazione - Compromesso (articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile):

 

 

diritto fisso

L.

8.000

Art. 14

 

 

Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico:

 

 

per ogni atto

L.

32.000

Art. 15

 

 

Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo:

 

 

per ogni processo verbale, a foglio

L.

4.800

Art. 16

 

 

Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca:

 

 

per ogni atto

L.

24.000

Art. 17

 

 

Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) - Modificazione, revoca, rinunzia, ratifica o conferma:

 

 

per ogni atto

L.

16.000

Art. 18

 

 

Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro:

 

 

per ogni atto o autorizzazione

L.

8.000

Art. 19

 

 

Protesto di cambiale o di altro titolo di credito:

 

 

fino a lire 1.000.000

L.

8.000

oltre a lire 1.000.000

L.

14.000

Art. 20

 

 

Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca - Consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca - Consenso a separazione di quote ipotecarie - Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o convalida di atto:

 

 

per ogni atto

L.

8.000

Art. 21

 

 

Inventario:

 

 

per la prima ora o frazione di ora di vacazione

L.

32.000

per ogni ora o frazione di ora successiva

L.

16.000

per ogni foglio (11)

L.

6.000

Art. 22

 

 

Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento:

 

 

per ogni foglio

L.

4.000

Art. 23

 

 

Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata (12) - Atto notorio (13)

 

 

diritto fisso

L.

4.000

Art. 24

 

 

Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (14):

 

 

per ogni foglio

L.

12.000

Sezione III

PASSAPORTI, ALTRE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E IMPOSTA DI BOLLO [3] (15)

 

 

Art. 25 [4]

 

 

Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale (15-bis)

 

 

Art. 25-bis [5]

 

 

Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale

 

 

Art. 26

 

 

Visto su passaporti ordinari o collettivi (16):

 

 

a) soggiorno

L.

12.000

b) transito

L.

4.000

Nessun diritto è percepito per il rilascio del visto al coniuge, ai figli di età inferiore a ventuno anni dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, nonchè agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza [6]

 

 

Sezione IV

ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

 

 

Art. 27

 

 

Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale:

 

 

ad valorem (17)

L.

1%

Art. 28

 

 

Istanze all'autorità consolare e provvedimenti da questa adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari, ai pretori e ai presidenti di tribunale (18):

 

 

per ogni istanza o provvedimento

L.

4.000

Art. 29

 

 

Approvazione del conto finale relativo alla tutela:

 

 

sino a lire 4.000.000

gratuito

oltre a lire 4.000.000

L.

4%.

Art. 30

 

 

Nomina di perito, consulente tecnico, interprete:

 

 

per ogni atto di nomina

L.

12.000

Art. 31

 

 

Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete (19):

 

 

ad valorem (20)

L.

1%

Art. 32

 

 

Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati:

 

 

per la prima ora o frazione di ora di vacazione

L.

32.000

per ogni ora o frazione di ora successiva

L.

16.000

Art. 33

 

 

Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:

 

 

per ogni atto

L.

20.000

Sezione V

ATTI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI

 

 

Art. 34

 

 

Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare:

 

 

sino a lire 500.000

L.

4.000

da lire 500.001 a lire 5.000.000

L.

2%

oltre lire 5.000.000

L.

4%

Art. 35

 

 

Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (21) (22):

 

 

per somme di danaro

L.

1%

all'anno per ogni altra cosa ad valorem (23)

L.

1% all'anno

Sezione VI

ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

 

 

Art. 36

 

 

Spedizione di navi (24) (25) (26):

 

 

sino a 50 tonnellate di stazza netta

gratuito

da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta

L.

12 per tonn.

da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta

L.

16 per tonn.

da 3.001 tonnellate di stazza netta in su

L.

20 per tonn.

Art. 37

 

 

Vidimazione del manifesto di carico o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia:

 

 

per ogni vidimazione

L.

2.400

Art. 38

 

 

Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali

gratuito

Art. 39

 

 

Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia:

 

 

per ogni vidimazione

L.

24.000

Art. 40

 

 

Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti

gratuito

Art. 41.

 

 

Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possono importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (articoli 834 e seguenti del codice della navigazione)

gratuito

Art. 42

 

 

Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (art. 193 del codice della navigazione):

 

 

per tonnellata metrica

L.

4.000

Art. 43

 

 

Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia:

 

 

diritto fisso

L.

4.000

Art. 44

 

 

Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (articoli 307 e 315 del codice della navigazione):

 

 

diritto fisso

L.

4.800

Art. 45

 

 

Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (articoli 311 e 315 del codice della navigazione):

 

 

sino a 50 tonnellate di stazza netta

gratuito

da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta

L.

1.200

da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta

L.

2.400

da 3.001 tonnellate di stazza netta in su

L.

4.000

Art. 46

 

 

Dichiarazione di armamento, riarmamento o disarmo di nave, dichiarazione di armatore e di elezione del rappresentante (articoli 426 e 435 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e articoli 265 e 267 del codice della navigazione):

 

 

sino a 50 tonnellate di stazza netta

gratuito

da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta

L.

4.000

da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta

L.

12.000

da 3.001 tonnellate di stazza netta in su

L.

40.000

Art. 47

 

 

Verbale di deposito della relazione del comandante (articoli 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove.

 

 

Dichiarazione supposta avaria:

 

 

sino a 50 tonnellate di stazza netta

gratuito

da 51 tonnellate di stazza netta in su

L.

4 per tonn.

Art. 48

 

 

Verbale di assunzione di prove:

 

 

per ogni foglio

L.

4.000

Art. 49

 

 

Iscrizione nelle matricole o nei registri, compreso il rilascio dell'atto di nazionalità e della licenza di navi o galleggianti. Rinnovo dell'atto di nazionalità e della licenza (articoli 148, 150, 151, 153 del codice della navigazione):

 

 

fino a 350 tonnellate di stazza netta

L.

24.000

da 351 tonnellate di stazza netta in su

L.

100.000

Art. 50

 

 

Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (art. 875 del codice della navigazione):

 

 

diritto fisso

L.

24.000

Art. 51

 

 

Trascrizione ed annotazione di atti relativi a diritti su navi o galleggianti iscritti nei registri o matricole dell'ufficio consolare:

 

 

ad valorem

L.

1%

Art. 52

 

 

Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti nonchéad aeromobili

gratuito

Art. 53

 

Pubblicazione di avvisi ed ogni altro certificato o dichiarazione di ufficio relativi alla demolizione volontaria della nave:

 

 

fino a 350 tonnellate di stazza netta

L.

1.200

da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta

L.

2.400

da 3.001 tonnellate di stazza netta in su

L.

4.000

Art. 54

 

 

Atti relativi ad assunzione di comandante straniero (articoli 294 e 886 del codice della navigazione):

 

 

per ogni atto

L.

40.000

Art. 55

 

 

Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (articoli 319, 742 e 898 del codice della navigazione):

 

 

per ogni persona assunta

L.

4.000

Art. 56

 

 

Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:

 

 

per ogni atto

L.

6.000

Sezione VII

ATTI AMMINISTRATIVI

 

 

Art. 57

 

 

Vidimazione contratti di lavoro:

 

 

per ogni contratto

L.

6.000

Art. 58

 

 

Vidimazione di atto di chiamata ed atti similari:

 

 

per ogni vidimazione

L.

4.000

Art. 59

 

 

Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficienza

gratuito

Art. 60

 

 

Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di rendite o di somme (27):

gratuito

sino a lire 400.000

 

 

da lire 400.001 a lire 1.000.000

L.

4.000

da lire 1.000.001 a lire 1.500.000

L.

8.000

oltre lire 1.500.001

L.

12.000

Art. 61

 

 

Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero:

 

 

per ogni rilascio o vidimazione

L.

40.000

Art. 62

 

 

Certificato di sanità per passeggeri:

 

 

per ogni certificato

L.

12.000

Art. 63

 

 

Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci:

 

 

per ogni rilascio o vidimazione

L.

40.000

Art. 64

 

 

Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco:

 

 

fino a lire 1.500.000

L.

8.000

da lire 1.500.001 a lire 3.000.000

L.

20.000

superiori a lire 3.000.000

L.

40.000

Art. 65

 

 

Vidimazione di documenti doganali (28) (29):

 

 

per ogni vidimazione

L.

40.000

Art. 66

 

 

Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza:

 

 

per ogni attestazione

L.

32.000

Art. 67

 

 

Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazione per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (30) (31)

 

 

per ogni atto

L.

20.000

Sezione VIII

ATTI NON CONTEMPLATI NELLE SEZIONI PRECEDENTI

 

 

Art. 68

 

 

Processi verbali (32):

 

 

per ogni foglio

L.

10.000

Art. 69

 

 

Decreti, ordinanze, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazioni (33):

 

 

per ogni atto

L.

12.000

Art. 70

 

 

Legalizzazione di atti (34):

 

 

per ogni legalizzazione

L.

12.000

Art. 71

 

 

Traduzione atti stato civile (35):

 

 

a) in lingua italiana per ogni foglio

L.

6.000

b) in lingua non italiana per ogni foglio

L.

12.000

Art. 72

 

 

Traduzione di atti diversi dallo stato civile:

 

 

a) in lingua italiana per ogni foglio

L.

12.000

b) in lingua non italiana per ogni foglio

L.

20.000

Art. 73

 

 

Copia di traduzione di atto di stato civile:

 

 

per ogni foglio

L.

2.000

Art. 74

 

 

Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile:

 

 

per ogni foglio

L.

10.000

Art. 75

 

 

Copia integrale o per estratto di qualunque altro atto (36):

 

 

per ogni foglio

L.

4.000

Art. 76

 

 

Certificazione che la traduzione, non eseguita dall'autorità consolare, corrisponde al suo originale (37):

 

 

a) in lingua italiana per ogni foglio

L.

8.000

b) in lingua non italiana per ogni foglio

L.

12.000

Art. 77

 

 

Diritti di urgenza (38)

L.

10.000

(1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.

(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.

(3) Certificato di stato libero.

(4) Situazione di famiglia, eccetera.

(5) La tassa ad valorem del 5 per mille si calcola:

per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore;

per la rendita sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia, od eccedente agli anni 10; sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno;

per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua;

sul cumulo delle annualità sino a un massimo di 10, se è temporanea.

(6) Atto di donazione.

(7) La tassa ad valorem del 5 per mille va calcolata:

per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione;

per i contratti di società, sul valore delle cose conferite in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione;

per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto;

per la divisione, sull'importo lordo della massa da dividere o delle quote da separare;

per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione;

per le transazioni, sul valore concordato delle parti.

(8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5 per mille è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che importa la tassazione più elevata.

(9) La tassa ad valorem va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito e la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.

(10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.

(11) In caso di vacazione, non si applica la tassazione a foglio.

(12) Qualora la scrittura privata contenga un contratto di natura patrimoniale, i diritti per esso previsti nella presente tariffa si esigeranno ridotti di un quarto.

(13) Autenticazione firma.

(14) Atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.

(15) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono rilasciati gratuitamente.

(15-bis) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.

(16) La tassa è riscossa una sola volta nel periodo di un anno solare.

(17) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 5.000.

(18) Decreto consolare di emancipazione, istanza modifica cognome, verbale di affidamento minore.

(19) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 10.000.

(20) La tassa ad valorem dell'1 per cento deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.

(21) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di denaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista nell'art. 34 della presente tabella, non si fa luogo alla percentuale della tassa stabilita nel presente articolo.

(22) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.

(23) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in lire 1.000.000.

(24) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti e delle operazioni che possono essere richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti: denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'art. 182 del codice della navigazione;

certificato di arrivo o di partenza;

rapporto sullo stato sanitario; vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave;

vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita; deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati;

dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata;

rilascio di patente di sanità; eventuale vidimazione o rettificazione o sostituzione di quella o di altro analogo documento;

atto di deposito e di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe;

visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio;

copia od estratto del ruolo o di altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per conoscere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave;

compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o di polizza di carico;

convenzione di arruolamento dell'equipaggio;

sostituzione del comandante o padrone marittimo ed atti occorrenti per tale sostituzione;

processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'art. 165 del codice della navigazione e dall'art. 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri;

visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali;

indagini a seguito di denunzia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (art. 182, del codice della navigazione).

(25) La tassa è dovuta una sola volta qualunque sia il numero degli atti compiuti. Nessuna tassa è dovuta per la spedizione di navi addette esclusivamente alla pesca mediterranea entro gli stretti di Gibilterra, Suez e Dardanelli, anche se superiori a 50 tonnellate di stazza netta.

(26) Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto.

(27) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita; per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.

(28) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'art. 64.

(29) Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione è gratuita.

(30) Attestato doganale.

(31) Autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di rinuncia cittadinanza italiana, atto di riacquisto cittadinanza italiana, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovettura in Italia (EE = Escursionisti Esteri). [7]

(32) Apposizione sigilli trasporto salme [8] .

(33) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento.

(34) Per la legalizzazione degli atti di stato civile i diritti sono ridotti della metà.

(35) La traduzione o la certificazione di conformità, se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano, è gratuita.

(36) Atti compresi nelle sezioni IV, VI e VII.

(37) La traduzione o la certificazione di conformità, se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano, è gratuita.

(38) Per atti da rilasciare nelle 24 ore.

 


[1] Abrogata dall'art. 79 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71.

[2] Tabella prorogata per due anni dall'art. unico del D.M. 2 maggio 1985.

[3] Denominazione così sostituita dall'art. 15 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[5] Articolo inserito dall'art. 15 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[6] Periodo aggiunto dall'art. 7 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[7] La presente Nota è stata abrogata dal D.M. 2 maggio 1987, nella parte in cui prevede il pagamento dei diritti per gli atti di riacquisto della cittadinanza italiana.

[8] Nota abrogata dal D.M. 2 maggio 1987.