Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 27/03/1995 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie [...] |
Art. 2. 1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione [...] |
Art. 3. 1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'art. 2, commi [...] |
Art. 4. 1. La spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai [...] |
Art. 5. 1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e [...] |
Art. 6. 1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 [...] |
Art. 7. 1. A parziale modifica del comma 9 dell'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la [...] |
Art. 8. 1. Gli stanziamenti e i fondi comunque utilizzati per la erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale soggetto a [...] |
Art. 9. 1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza [...] |
Art. 10. 1. Dalla data di costituzione dell'ente "Poste Italiane", stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 [...] |
Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 80.5.413 – D.L. 27 marzo 1995, n. 89. [1]
Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.
(G.U. 28 marzo 1995, n. 73).
1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.
1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'art. 2, comma 4, del
a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;
b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;
c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.
1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della
1. La spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della
1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonchè per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'art. 2, comma 5, della
1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 4-bis, comma 1, del
2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'art. 4-bis, comma 6, del
1. A parziale modifica del comma 9 dell'art. 50 del
2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto è impegnato al 50 per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'art. 29, comma 3, o dell'art. 32, comma 4, della
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unità, è concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.
4. Al fine di garantire la conclusione dei contratti di comparto del pubblico impiego, l'ARAN, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può direttamente avvalersi di consulenti a tempo determinato, nel limite massimo di cinque unità, di comprovata qualificazione professionale. Sull'attuazione della presente norma, il Presidente dell'ARAN invia annualmente dettagliata relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che riferisce al Parlamento.
1. Gli stanziamenti e i fondi comunque utilizzati per la erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale soggetto a contrattazione collettiva, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'art. 19 della
2. Il trasferimento degli stanziamenti di cui al comma 1 viene effettuato, con decreti del Ministro del tesoro mediante iscrizione ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Alla ripartizione del predetto fondo tra le amministrazioni interessate si provvede, altresì, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di quanto statuito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della
2. E' fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'art. 3, comma 5, della
1. Dalla data di costituzione dell'ente "Poste Italiane", stabilita in base al
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della