§ 57.8.21 – L. 12 febbraio 1992, n. 188.
Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.8 riconoscimento dei titoli di studio
Data:12/02/1992
Numero:188


Sommario
Art. 1.      1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi [...]


§ 57.8.21 – L. 12 febbraio 1992, n. 188.

Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani.

(G.U. 3 marzo 1992, n. 52).

 

     Art. 1.

     1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.

     2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1 [1].

     3. La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.


[1] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127.