Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.8 riconoscimento dei titoli di studio |
Data: | 12/02/1992 |
Numero: | 188 |
Sommario |
Art. 1. 1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi [...] |
§ 57.8.21 – L. 12 febbraio 1992, n. 188.
Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani.
(G.U. 3 marzo 1992, n. 52).
1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.
2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1 [1].
3. La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.
[1] Comma così sostituito dall'art. 17 della