§ 10.7.7 - Legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.7 obiezione di coscienza
Data:15/12/1972
Numero:772


Sommario
Art. 1.      Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.
Art. 4.      La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta come segue:
Art. 5.      I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di [...]
Art. 6.      Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:
Art. 7.      Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà [...]
Art. 8.  [3]
Art. 9.      A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente [...]
Art. 10.      In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose.
Art. 11.      I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai [...]
Art.12      Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta [...]
Art.13      Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici [...]


§ 10.7.7 - Legge 15 dicembre 1972, n. 772. [1]

Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

(G.U. 18 dicembre 1972, n. 326)

 

     Art. 1.

     Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

     I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

     Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazione relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

 

          Art. 2. [2]

     I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.

     Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

     Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

     La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda.

 

          Art. 4.

     La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta come segue:

     da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

     da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro per la difesa;

     da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;

     da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

     La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente.

     La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

     Il Ministro per la difesa ha facoltà di nominare una o più commissioni.

 

          Art. 5.

     I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

     Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

 

          Art. 6.

     Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:

     a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato;

     b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.

     Il provvedimento è adottato dal Ministro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 4.

 

          Art. 7.

     Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

     Per colui che già si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

 

          Art. 8. [3]

     Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

     Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

     L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

     L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

     L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate.

     Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4.

     L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile.

 

          Art. 9.

     A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

     E' fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

     Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 80.000 a 340.000 e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge [4].

 

          Art. 10.

     In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose.

 

          Art. 11.

     I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

 

          Art.12

     Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro per la difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

     La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

     La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

     In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

     In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il detenuto sarà inviato in congedo illimitato.

 

          Art.13

     Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 23 della L. 8 luglio 1998, n. 230.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1974, n. 695.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1974, n. 695.

[4] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.