§ 57.11.225 - D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178.
Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:08/05/1998
Numero:178


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni.
Art. 2.  Istituzione del corso di laurea in scienze motorie.
Art. 3.  Procedure.
Art. 4.  Istituto universitario di scienze motorie di Roma.
Art. 5.  Personale docente non universitario.
Art. 6.  Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati.
Art. 7.  Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano.
Art. 8.  Norme finali e transitorie.


§ 57.11.225 - D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178.

Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(G.U. 8 giugno 1998, n. 131)

 

 

     Art. 1. Finalità e definizioni.

     1. Il presente decreto legislativo disciplina la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per ISEF, sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1988, n. 88;

     b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

     e) per università, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.

 

          Art. 2. Istituzione del corso di laurea in scienze motorie.

     1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle università.

     2. Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:

     a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

     b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;

     c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;

     d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.

     3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.

     4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso è a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.

     5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facoltà di scienze motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per attivare la facoltà si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25. Le relative modalità organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.

     7. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 3. Procedure.

     1. In sede di prima applicazione del presente decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF, nonché delle risorse finanziarie disponibili, con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Osservatorio, definisce i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire il conseguimento dalla laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati degli ISEF.

     2. Entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 1, gli atenei interessati presentano al Ministero la richiesta di istituzione della facoltà o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi di convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori dei predetti istituti.

     3. La domanda è corredata dall'indicazione della disponibilità di risorse finanziarie, di personale, docente e tecnico-amministrativo, di attrezzature e strutture didattiche, scientifiche e sportive.

     4. Le proposte delle università sono trasmesse all'Osservatorio il quale ne verifica la congruità. Il Ministro, sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio, autorizza le università all'attivazione dei corsi o della facoltà.

 

          Art. 4. Istituto universitario di scienze motorie di Roma.

     1. L'ISEF di Roma è trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le università e per gli istituti di istruzione universitaria statali. Il corso di laurea in scienze motorie è attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

     2. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di sei componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti anche stranieri delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attività e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facoltà, nonché quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. [1]

     4. Il comitato dura in carica tre anni accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonché le attribuzioni del consiglio di facoltà fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'Istituto[2].

     5. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianità maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento.

 

          Art. 5. Personale docente non universitario.

     1. Il personale docente non universitario, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e con esclusione di ogni equiparazione ai professori universitari di ruolo, anche ai fini della valutazione del servizio pregresso. I predetti docenti, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio stato giuridico e conservano il trattamento economico complessivo in godimento presso l'ISEF fino alla cessazione del rapporto con l'università e, comunque, non oltre il compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo dalle disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni di appartenenza. Nel caso di utilizzazione di docenti non dipendenti da pubbliche amministrazioni il rapporto con le università cessa in ogni caso con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 6. Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati.

     1. Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, presso un ISEF pareggiato e per il quale non sia cessato alla data di entrata in vigore del presente decreto il rapporto di lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facoltà o corso di laurea e di diploma a seguito di convenzione con una università, è trasferito, a domanda, presso la stessa, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico complessivo in godimento. Tale posizione è mantenuta fino alla cessazione del rapporto con l'università ovvero fino al compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo per il personale non docente universitario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

     2. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità per la destinazione, alle stesse condizioni di cui al comma 1, del personale in servizio presso le sedi non convenzionate che non risulti utilizzato alla data di cessazione del pareggiamento di cui all'articolo 8, comma 2.

 

          Art. 7. Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano.

     1. Le università possono instaurare rapporti convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relativo all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture, attrezzature e impianti sportivi, nonché ad altre attività connesse ai compiti istituzionali delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.

 

          Art. 8. Norme finali e transitorie.

     1. Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 1998-99. Dall'anno accademico 1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.

     2. Con il completamento dei corsi previsti dal comma 1 e, comunque, al termine dell'anno accademico 2000-2001 cessa il pareggiamento conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e sono abrogate le disposizioni incompatibili.

     3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

     4. I regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell'articolo 2 disciplinano le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.

     5. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati è programmato dagli atenei in relazione alla capacità delle strutture delle nuove istituzioni.

     6. L'Istituto universitario di scienze motorie di Roma e le università determinano, all'atto dell'attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, le procedure per l'esercizio dell'opzione per il trasferimento alle nuove istituzioni da parte dei docenti universitari, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     7. Nel primo triennio di attuazione delle disposizioni del presente decreto le risorse finanziarie, finalizzate alla istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, sono destinate esclusivamente alle università che intendono istituire le predette facoltà e i corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate.

     8. Al sostegno finanziario delle università che attivano le finalità e i corsi di cui al presente decreto si provvede con gli stanziamenti di cui all'unità previsionale 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero e con le risorse destinate alla programmazione del sistema universitario di cui all'unità previsionale 2.1.2.1. In correlazione al processo di trasformazione degli ISEF pareggiati lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 2.1.2.2. è progressivamente trasferito all'unità previsionale di base 2.1.2.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato - (previsto dall'art. 2, comma 3) - SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI

     A) Settori già previsti nell'ordinamento.

     B01B Fisica

     E03B Antropologia

     E05A Biochimica

     F22A Igiene generale ed applicata

     E09A Anatomia umana

     E06A Fisiologia umana

     E06B Alimentazione e nutrizione umana

     F07A Medicina interna

     F16B Medicina fisica e riabilitativa

     M09A Pedagogia generale

     M09C Didattica

     M10A Psicologia generale

     M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

     M09B Storia della pedagogia

     N01X Diritto privato

     N10X Diritto amministrativo

     Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi

     B) Nuovi settori.

     Scienze delle attività motorie:

     teoria e metodologia del movimento umano;

     teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

     teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e anziana;

     teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;

     teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva "adattata";

     teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.

     Scienze delle discipline sportive:

     teoria e metodologia dell'allenamento;

     teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;

     teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;

     teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;

     metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;

     organizzazione degli organismi sportivi.

     Scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva:

     legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;

     organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive;

     marketing e metodologia della comunicazione sportiva;

     programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.


[1]  Comma così modificato dall'art. 6 della L. 19 ottobre 1999, n. 370 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[2]  Comma così modificato dall'art. 6 della L. 19 ottobre 1999, n. 370 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.