§ 31.1.40 - L. 17 gennaio 1994, n. 47.
Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:17/01/1994
Numero:47


Sommario
Art. 1.  1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di [...]
Art. 2.  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge è adottato a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il [...]
Art. 3.  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, [...]
Art. 4.  1. L'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.
Art. 5. 


§ 31.1.40 - L. 17 gennaio 1994, n. 47.

Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575

[1].

(G.U. 25 gennaio 1994, n. 19).

 

Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10-bis della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni;

     b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) per via informatica o in più copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;

     c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e può concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'articolo 10-sexies, comma 7, della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

     d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.

 

     Art. 2. 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge è adottato a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

 

     Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'articolo 10- sexies della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, è abrogato.

 

     Art. 4. 1. L'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.

 

     Art. 5. [2]

 

 


[1] Per le disposizioni attuative della presente legge, vedi il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.